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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 6451/2019
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. R.G. 6451/2019 promossa da:
, Controparte_1 Controparte_2
, di diritto austriaco, già
[...] Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
[...]
Pintucci, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del legale
; Email_1
ATTORE
contro quale impresa deIGnata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Modè, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce 466/B;
CONVENUTA
nonché contro
(C.F. , Controparte_6 C.F._1 Controparte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_8
pagina 1 di 20 ), in qualità di eredi della madre, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3 Persona_1
Alessandro Gracis, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC: Email_2
CONVENUTI
con la chiamata in causa di
(C.F. ); CP_9 C.F._4
TERZO CHIAMATO – CONTUMACE
Oggetto: surroga dell'assicuratore sociale
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha così concluso:
“Nel merito: accertare il diritto dell'odierna attrice, di agire in via di surroga/regresso nei confronti degli odierni convenuti in relazione al sinistro di cui in narrativa;
accertare e dichiarare che il sinistro stradale si è verificato per fatto e colpa del conducente IG. del veicolo CP_9
IA HE targato TV894237, privo di copertura assicurativa per la RCA, e dato atto degli esborsi sostenuti dall'attrice
a beneficio della OR , condannarsi i convenuti in via solidale/alternativa/pro quota tra loro alla Controparte_10 rifusione in favore dell'attrice della somma di € 74.766,64, oltre alla rendita/pensione di invalidità (€ 1.050,68x14 mensilità all'anno a partire dal 1/5/2018), ovvero di quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia ad esito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi legali maturati dal dovuto al saldo sul capitale rivalutato ed oltre ad € 1.000,00 oltre oneri fiscali per le competenze legali stragiudiziali, e previo accertamento della mala-gestio impropria da parte della
Compagnia convenuta e comunque della violazione delle pertinenti disposizioni del Codice delle Assicurazioni in tema di liquidazione dei sinistri ultra-massimale, condannarsi la a corrispondere i summenzionati importi anche Controparte_5 ultra-massimale. Spese di lite rifuse.”
Il Procuratore di ha così concluso: Controparte_5
“chiede il rigetto della domanda attorea o comunque la riduzione del quantum richiesto da determinarsi eventualmente nella misura proporzionalmente ridotta nei limiti della quota di indennizzo che sarebbe spettata al danneggiato. Spese di lite rifuse”.
pagina 2 di 20 Il Procuratore dei convenuti , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 ha così concluso:
“Nel merito: accertato che l'autovettura IA HE, targata TV 894237, già di proprietà di è stata Persona_1 alienata in data 29.11.1996 alla , al prezzo di L. 9.374.093, accertato, altresì, che alla data Controparte_11 dell'incidente (10.05.2002) la IA HE, targata TV 894237, non era più di proprietà della OR;
Persona_1 per l'effetto respingersi la domanda di condanna proposta dall'attore Parte_1 di diritto austriaco, nei confronti degli odierni convenuti, quali eredi della compianta . Spese
[...] Persona_1 di lite rifuse.
In via istruttoria:…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato conveniva in Controparte_4 giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, e la IG.ra esponendo che: Controparte_5 Persona_1
- il giorno 10.05.2002, alle ore 4.25 circa, in Jesolo (VE), in Via Levantina, all'altezza del civico n. 142, si era verificato un sinistro stradale con esiti mortali che aveva visto coinvolto l'autovettura condotta dal IG.
, ma di proprietà della IG.ra , e priva di copertura assicurativa;
CP_9 Persona_1
- in particolare, nelle indicate circostanze di tempo e luogo il conducente , che si trovava sotto CP_9
l'effetto di alcool e stupefacenti, aveva perso il controllo dell'autovettura IA HE targata TV894237 su cui viaggiavano i IG.ri , , andando a sbattere Persona_2 Persona_3 Controparte_10 contro un platano;
- i terzi trasportati avevano subito lesioni;
-essa attrice, in quanto Cassa Mutua Austriaca, aveva erogato a favore dei suddetti trasportati prestazioni e somme per un importo complessivo pari ad € 92.105,46;
- la Avus Italia S.r.l., società che aveva gestito la fase stragiudiziale per conto di essa attrice, aveva avuto conferma da quale Compagnia deIGnata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Controparte_5 che il veicolo guidato dal era privo di copertura assicurativa sin dal 1996; CP_9
- a mezzo di tre raccomandate inviate nel primo semestre del 2003 la Avus Italia S.r.l. aveva trasmesso a le richieste di risarcimento danni nell'interesse di essa attrice;
Controparte_5
- tramite comunicazione del 18.06.2003, aveva affidato alla propria sede di Milano Controparte_5
l'istruttoria del presente sinistro, senza tuttavia compiere alcuna attività;
pagina 3 di 20 - con successive raccomandate datate rispettivamente 27.01.2004, 02.04.2004, 13.10.2004, 20.06.2005, la società Avus Italia S.r.l. aveva sollecitato sia il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia l'Ispettorato
Sinistri di con l'intento di ottenere un riscontro alle richieste risarcitorie formulate;
Controparte_5
- per il tramite del Gruppo Generali Liquidazione Danni, con raccomandata datata 01.02.2006, CP_5 replicando alle richieste di Avus Italia S.r.l., aveva chiesto ad essa “l'esatta quantificazione degli importi da rifondere”;
- Avus Italia S.r.l., pertanto, a mezzo di raccomandata datata 24.04.2006, aveva informato l'impresa deIGnata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada che le somme fino a quel momento corrisposte dalla
Cassa Mutua Austriaca ammontavano ad un totale di € 92.105,46;
- le richieste risarcitorie di minore entità, relative alle somme erogate a beneficio dei trasportati IG.ri e ammontanti rispettivamente ad € 713,31 ed € 948,71 erano state definite Per_2 Per_3 bonariamente;
così invece non era accaduto per gli importi corrisposti a favore della IG.ra pari a € CP_10
90.443,44, in quanto l'offerta ad essa relativa era stata immotivatamente respinta;
- Avus Italia S.r.l. con due raccomandate datate 11.03.2008 e 19.02.2010 aveva infruttuosamente rinnovato le richieste risarcitorie al Fondo di Garanzia Vittime della Strada e aveva fatto poi inoltrato ulteriori solleciti in data 28.06.2010 e 25.07.2011;
- la IG.ra aveva incardinato avanti al Tribunale di Venezia un giudizio che si era concluso con la CP_10 pronuncia della sentenza n. 63/2011, che aveva accertato l'esclusiva responsabilità del IG. nella CP_9 causazione del sinistro mentre si trovava alla guida del veicolo non assicurato e, di conseguenza, aveva condannato in solido con il medesimo , quale conducente del veicolo, a Controparte_5 CP_9 rifondere alla predetta il danno patito in conseguenza dell'incidente stradale di cui era stata vittima;
- tale pronuncia era stata confermata in sede di gravame a mezzo della sentenza n. 2102/2015 della Corte
d'Appello di Venezia che si era limitata ad accogliere parzialmente l'appello incidentale avanzato dalla IG.ra
CP_10
- in data 03.08.2017, essa attrice aveva invitato a stipulare una convenzione di Controparte_5 negoziazione assistita;
invito che era stato tuttavia rifiutato dalla compagnia assicurativa in ragione del superamento del massimale di legge e dell'assenza di adeguata documentazione.
1.1. Ciò premesso, in punto di diritto l'attrice evidenziava che l'art. 142 del Codice delle Assicurazioni private prevedeva il diritto dell'assicuratore sociale ad ottenere direttamente dalla compagnia assicurativa del danneggiante, nella specie da in qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Controparte_5 il ristoro di quanto dalla medesima corrisposto alla danneggiata. pagina 4 di 20 Deduceva pertanto che sussisteva il suo diritto a conseguire direttamente da la Controparte_5 restituzione delle somme corrisposte a titolo indennitario a favore della IG.ra in relazione al sinistro CP_10 occorso ancora in data 10.05.2002, posto che la suddetta compagnia assicurativa, in violazione del disposto normativo dianzi richiamato, malgrado fosse stata a conoscenza del credito della Cassa Mutua Austriaca sin dal 25.02.2003, non aveva accantonato alcun importo in favore della stessa.
1.2. L'attrice, quindi, concludeva come in epigrafe, chiedendo la condanna di in solido Controparte_5 con la IG.ra , al pagamento in suo favore della somma di € 74.766,64, ovvero di quella Persona_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo sul capitale rivalutato, ed oltre € 1.000,00 per competenze legali stragiudiziali.
2. Si costituiva in giudizio evidenziando che: Controparte_5
-gli allora attori e avevano citato in giudizio davanti al CP_10 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Venezia – quale, come già detto, impresa deIGnata per il FGVS – e il IG. Controparte_5
al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e CP_9 non patrimoniali che avevano subito in conseguenza dell'incidente stradale occorso, in data 10.05.2002, in
Jesolo (Ve);
- costituitasi in tale processo, aveva contestato in punto di an e di quantum la suddetta Controparte_5 pretesa svolgendo domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto IG. e dell'allora chiamata CP_9 in causa IG.ra – rispettivamente conducente e proprietaria del veicolo responsabile del Persona_1 sinistro – al fine di vedersi garantita dagli stessi;
- con sentenza n. 63/2011 il Tribunale di Venezia, per quanto di interesse ai fini di causa, aveva accertato l'esclusiva responsabilità del IG. nella causazione del sinistro e condannato lo stesso in solido con CP_9 al pagamento: a) in favore della IG.ra della somma di € 42.982,12 – calcolati Controparte_5 CP_10 detraendo dalla somma complessiva pari a € 355.684,92 la somma corrispondente a € 292.000,00 precedentemente versata dalla compagnia assicurativa –; b) in favore di della somma di € Parte_2
60.723,29; c) in favore di della somma € 45.000,00; il tutto con maggiorazione di interessi Parte_3 legali dalla data della sentenza al saldo, oltre alle spese di lite;
- la sentenza di primo grado era stata impugnata da che aveva chiesto la riduzione Controparte_5 degli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale agli attori, nonché la riforma della statuizione sulle spese di lite liquidate mediante la compensazione delle stesse;
- la Corte d'Appello veneziana, con sentenza n. 2102/2015, aveva rigettato l'appello di Controparte_5 ed aveva accolto l'appello incidentale proposto dagli attori e in particolare dalla IG.ra CP_10 pagina 5 di 20 - nel dettaglio, il giudice del gravame, in parziale riforma della decisione impugnata, aveva condannato il IG.
e , in solido: al pagamento a favore della predetta attrice dell'ulteriore CP_9 Controparte_5 CP_10 somma di € 188.156,61 a titolo di risarcimento danno patrimoniale (oltre interessi compensativi nella misura del tasso legale su tutti gli importi liquidati anche con la sentenza di primo grado); oltre al pagamento delle spese della C.T.U. contabile e della C.T.P. contabile di parte nonché alla CP_12 rifusione delle spese processuali;
- il danno accertato e liquidato a favore dei danneggiati era superiore al massimale assicurativo a disposizione di per la gestione dei sinistri per conto del Fondo di Garanzia Vittime Controparte_5 della Strada che all'epoca dei fatti ammontava a € 700.000,00;
-conseguentemente, essendo stato il massimale ampiamente impegnato a fronte delle molteplici pretese risarcitorie riconosciute con i provvedimenti giurisdizionali, essa convenuta non aveva potuto dare corso ad alcun ulteriore pagamento.
2.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la compagnia assicurativa convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata.
3. All'udienza di prima comparizione di data 07.11.2019 parte attrice chiedeva l'assegnazione di termine per il rinnovo della notifica della citazione nei confronti degli eredi della defunta Persona_1
4. Si costituivano quindi in giudizio i convenuti , e Controparte_6 Controparte_7
, in qualità di eredi della IG.ra , domandando il rigetto della pretesa attorea Controparte_8 Per_1 in considerazione del fatto che con la decisione n. 63/2011 del Tribunale di Venezia, con statuizione che non era stata impugnata da era stato accertato che al momento del sinistro stradale Controparte_5 verificatosi il 10.05.2002 l'autovettura IA HE, tg. TV894237, condotta dal IG. , non era più CP_9 nella disponibilità e proprietà della defunta IG.ra , per essere stata la stessa ceduta tramite la Per_1 concessionaria “ allo stesso . Controparte_11 CP_9
Deducevano pertanto che essi eredi erano stati erroneamente evocati in giudizio dovendosi ritenere la defunta IG.ra estranea ai profili della lite. Per_1
5. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 05.11.2020, l'attrice chiedeva l'assegnazione di termine ex art. 102 c.p.c. ai fini dell'integrazione contraddittorio nei confronti del IG.
, in qualità di litisconsorte necessario. CP_9
6. Disposta l'integrazione del contradditorio con ordinanza pronunciata dal giudice in data 16.06.2021, il IG. , malgrado la rituale notifica della citazione introduttiva del giudizio nonché degli ulteriori atti CP_9 processuali, restava contumace. pagina 6 di 20 7. La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.c.; quindi, all'esito dell'udienza cartolare del 18.04.2025, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con successiva ordinanza di data 25.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice per chiarimenti e per l'acquisizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale (cd. C.A.D.) della citazione notificata al IG. . CP_9
Quindi, alla successiva udienza, del 05.12.2024 la causa, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, veniva trattenuta in decisione senza assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti finali ex art. 190
c.p.c. ai quali le stesse rinunciavano.
****
8. La domanda formulata dalla parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
9. La presente controversia investe il profilo relativo all'azione di surrogazione esercitabile da un ente previdenziale di uno Stato membro UE, diverso dallo Stato nel cui territorio si è verificato il danno, per le prestazioni previdenziali erogate al soggetto danneggiato: in particolare, l'odierna attrice è un ente austriaco di assicurazione previdenziale/pensionistica che ha erogato la somma di € 90.443,44 alla propria assistita IG.ra cittadina austriaca, vittima di un sinistro stradale verificatosi in data CP_10
10.05.2002 in Jesolo (VE), mentre si trovava passeggera dell'autovettura IA HE TV 894237 – sprovvista di copertura assicurativa – (asseritamente) di proprietà della IG.ra condotto dal Persona_1 IG. , il quale ne perdeva il controllo impattando contro un albero. CP_9
L'attrice, pertanto, pretende di agire in surroga verso l'assicuratore del terzo responsabile civile, nella specie quale Compagnia deIGnata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonché nei Controparte_5 confronti del proprietario di essa al fine di recuperare le somme erogate sulla base del rapporto assicurativo sociale previdenziale a favore della cittadina IG.ra CP_10
10. Va anzitutto rilevato che il diritto di surroga comporta la successione a titolo particolare del surrogante nei diritti che il surrogato vanta nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso;
il surrogante subentra, per mezzo di una sostituzione integrale – sempre che la surrogazione non sia parziale – in tutti i diritti del danneggiato verso il terzo responsabile esponendosi, per converso, alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre a quello (Cass. n. 20740/2016). Il surrogante non vanta quindi nei confronti del terzo responsabile (ovvero nei confronti del suo assicuratore) un diritto costituitosi ex novo in virtù dell'illecito, né vanta nei confronti del terzo responsabile un quid novi che prima non pagina 7 di 20 esisteva, ma vanta lo stesso diritto che aveva il precedente titolare.
10.1. Ciò considerato, mette conto osservare che la presente controversia presenta elementi di transnazionalità dacché, come anticipato, la surroga viene esercitata da un ente mutualistico austriaco in relazione ad un sinistro stradale e quindi ad un evento illecito verificatosi in territorio italiano.
Per quanto concerne, pertanto, l'individuazione della legge applicabile al diritto di surroga azionato dalla attrice (la cui qualità di ente assistenziale austriaco di diritto pubblico non è contestata in causa e risulta altresì comprovata documentalmente), occorre fare riferimento al Regolamento CE 29/4/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che stabilisce norme comuni per tutelare i diritti di sicurezza sociale in caso di spostamento all'interno dell'Unione Europea a favore dei cittadini degli Stati membri e che prevede (altresì) regole a salvaguardia dei diritti nei confronti di terzi responsabili delle
Istituzioni debitrici, ovverosia degli organismi o autorità pubbliche incaricate di applicare le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale.
In particolare, l'art. 85 del Reg. cit. prevede che “Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente: a) quando
l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;
b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto”.
Tale disposizione è stata interpretata dalla Corte di Giustizia UE nel senso che i diritti della vittima verso il responsabile, nei quali l'assicuratore sociale straniero può surrogarsi, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, e che la misura della surrogazione dell'assicuratore sociale straniero nei diritti della vittima va determinata in base alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l'assicuratore sociale straniero, a condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale legislazione non ecceda i diritti che la vittima abbia nei confronti dell'autore del danno, in forza del diritto dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato (cfr. sentenza 21 settembre 1999 n. 397/96 in relazione all'art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971 poi sostituito dall'art. 85 cit. con disposizione avente la medesima formulazione letterale).
Negli stessi termini si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13372/2016) che, richiamando i principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE, ha confermato che in materia di azione di pagina 8 di 20 surrogazione esercitabile da un ente previdenziale (più precisamente di assicurazione pensionistica) di uno CP_ Stato membro (nella specie, l'Austria), diverso dallo Stato (nella specie, l ) nel cui territorio si è verificato il danno, per le prestazioni previdenziali erogate alla vittima o ai suoi aventi causa:
i) il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale è disciplinato dalle norme dello Stato al quale appartiene l'ente surrogante, con il limite per cui tale surrogazione non può eccedere i diritti spettanti alla vittima o ai suoi aventi causa (ossia, l'ammontare del danno causato dal responsabile e liquidato secondo la legge del luogo dove è avvenuto il fatto illecito);
ii) i diritti che spettano alla vittima, o ai suoi aventi causa, nei confronti dell'autore del danno - nei quali l'ente previdenziale può surrogarsi - ed i presupposti dell'azione risarcitoria sono disciplinati dalle norme dello Stato in cui si è verificato il “danno” (ivi comprese le norme di diritto internazionale privato applicabili);
iii) quindi a) il diritto al risarcimento del danno spettante alla vittima di un sinistro o ai suoi aventi causa (e, quindi, l'area del danno risarcibile) è individuato dalle norme italiane;
b) i presupposti dell'azione di surrogazione esercitabile dall'ente previdenziale sono dettati dalle norme austriache.
11. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre osservare che il diritto di surroga dell'assicuratore austriaco che ha indennizzato il danneggiato in forza delle garanzie previste dalla legge è disciplinato dall'art. 1358 dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco) che dispone quanto segue: “Wer eine fremde Schuld bezahlt, für die er persönlich oder mit bestimmten
Vermögensstücken haftet, tritt in die Rechte des Gläubigers und ist befugt, von dem Schuldner den Ersatz der bezahlten Schuld zu fordern. Zu diesem Ende ist der befriedigte Gläubiger verbunden, dem Zahler alle vorhandenen Rechtsbehelfe und Sicherungsmittel auszuliefern” («Chiunque paga un debito di un terzo del quale
è responsabile personalmente o con un patrimonio si assume i diritti del creditore ed è autorizzato a chiedere al debitore il risarcimento del debito pagato. A tal fine, il creditore soddisfatto è tenuto a fornire al pagatore tutti i mezzi legali e di garanzia disponibili»).
Tale norma va letta in uno con la disposizione speciale (legge sui contratti assicurativi)
, che all'art. 67 stabilisce che: “Steht dem Versicherungsnehmer ein Controparte_13
Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können” pagina 9 di 20 («Se l'assicurato ha diritto ad un indennizzo nei confronti di terzi, il diritto è trasferito all'assicuratore nella misura in cui quest'ultimo risarcisce l'assicurato per il danno. Il trasferimento non può essere fatto a scapito del contraente... Se l'assicurato rinuncia al suo diritto nei confronti del terzo o ad un diritto che serve a garantire il credito, l'assicuratore è esonerato dal suo obbligo di risarcimento nella misura in cui avrebbe potuto ottenere un risarcimento per il credito o il diritto»).
Non vi è dubbio, pertanto, che la disciplina austriaca contempli l'istituto della surroga, che è pienamente opponibile al debitore italiano (responsabile civile del danno e suo assicuratore che nella fattispecie, stante l'assenza di copertura assicurativa del mezzo coinvolto nel sinistro, è rappresentato da Controparte_5 deIGnata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada), in forza del Regolamento Europeo sopra richiamato.
12. Tanto chiarito circa il quadro normativo applicabile, mette conto osservare che la fattispecie di causa presenta la peculiarità per cui la cittadina austriaca IG.ra unitamente agli altri soggetti rimasti lesi nel CP_10 sinistro (la cui posizione non rileva in questo giudizio) ha agito in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, nei confronti del IG. (conducente dell'autovettura che ha causato il sinistro di causa), della CP_9 proprietaria del mezzo IG.ra nonché di per ottenere, previo accertamento Per_1 Controparte_5 della colpa esclusiva del conducente nella causazione del sinistro nel quale era rimasta coinvolta, il risarcimento di tutti i danni subiti a titolo patrimoniale e non patrimoniale.
Detto procedimento si è concluso, per quanto qui di interesse, con la pronuncia della sentenza n. 63/2011 che ha: escluso la proprietà dell'autovettura in capo alla IG.ra al momento del sinistro occorso;
Per_1 accertato la responsabilità esclusiva del conducente , nonché condannato il predetto, in solido con CP_9
al pagamento a favore della IG.ra della somma di € 42.982,12, previo Controparte_5 CP_10 accertamento dell'ammontare dei danni dalla stessa patiti nella complessiva somma di € 355.684,92, detratta la somma già corrisposta di € 292.000,00 nell'agosto 2006, attualizzata in € 312.702,80 (doc.
3-fasc.
Generali).
In sede poi di successivo giudizio di gravame, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 2102/2015, nel respingere l'appello proposto dalla compagnia assicurativa ed in accoglimento del gravame formulato dalla IG.ra (nonché dagli ulteriori danneggiati a favore dei quali erano stati parimenti liquidati con CP_10 la sentenza di primo grado i danni) ha riconosciuto a favore della stessa l'ulteriore somma di € 188.156,61 a titolo di risarcimento danno (doc.
5- fasc. . CP_5
Non è contestato in atti, costituendo circostanza pacifica, quella per cui ,. in esecuzione Controparte_5 delle suddette pronunce, sulle quali poi è sceso il giudicato, ha provveduto a versare a favore della danneggiata IG.ra le somme liquidate dal giudice comprese le spese processuali di soccombenza CP_10 pagina 10 di 20 (nello specifico risulta ex actis che: oltre all'acconto di € 292.000,00 erogato nell'agosto 2006 ha CP_5 versato l'importo di € 115.057,00 in esecuzione della sentenza di primo grado del 2011 e l'importo di €
208.833,54 in esecuzione della sentenza del giudice del gravame in data 12.11.2015; cfr. docc. 8, 10 e 14 fasc. convenuta).
12.1. Alla stregua dunque delle circostanze appena evidenziate, non senza aver premesso che la responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente in capo al IG. per come è stata già accertata CP_9 dal Tribunale di Venezia non costituisce profilo in contestazione nel presente giudizio, è cura di questo giudice evidenziare che ai fini del vaglio concreto della pretesa azionata dall'odierna attrice e dell'accertamento del diritto pertanto a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla danneggiata IG.ra nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, occorre necessariamente esaminare le CP_10 questioni relative:
a) alla sussistenza in capo alla IG.ra (e per ella degli eredi costituitisi nel presente Per_1 procedimento) – indicata dall'odierna attrice come proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro – della titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale, trattandosi di profilo controverso in giudizio e sul quale si è già espresso il Tribunale di Venezia;
b) alla efficacia liberatoria (o meno) del pagamento eseguito a favore della danneggiata (IG.ra CP_10 da parte di posto che se è vero che l'assicuratore sociale, indennizzando la Controparte_5 vittima diventa creditore dell'obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare, ciò non IGnifica che, laddove sia stato già versato al danneggiato l'intero risarcimento, l'assicuratore del responsabile e quest'ultimo debbano sempre e comunque essere obbligati ad un secondo pagamento nei confronti dell'ente previdenziale.
13. In merito alla prima questione, pur non essendo contestabile che il giudicato sceso sulla sentenza del
Tribunale di Venezia – nella parte in cui ha escluso fosse stata data dimostrazione della titolarità della vettura in capo alla defunta IG.ra – non sia opponibile all'odierna attrice che non ha partecipato Per_1 al suddetto giudizio, occorre evidenziare che non sussistono ragioni per discostarsi dall'iter logico- argomentativo con cui il giudice della pronuncia richiamata ha escluso che la predetta, all'epoca di verificazione dell'incidente, fosse (ancora) proprietaria del mezzo condotto dal danneggiante . CP_9
Ed invero, sussistono elementi gravi precisi e concordanti di natura presuntiva, puntualmente allegati ed acquisiti al presente giudizio, che consentono di stabilire che la IG.ra non era nella titolarità Per_1
pagina 11 di 20 dell'autovettura, per essere stato il mezzo ceduto ad una concessionaria auto e poi ritrasferito allo stesso conducente IG. . CP_9
In primo luogo, vi è agli atti una procura speciale (cfr. la certificazione dell'archivio notarile distrettuale di
Treviso del 15.06.2017, prodotta come doc. n. 3 dai convenuti) che la IG.ra ha rilasciato in data Per_1
12.12.1996 a favore della concessionaria “ “per la vendita del veicolo IA HE, Controparte_11 targato TV894237” (vettura coinvolta nel sinistro) .
Vale poi considerare che dalla documentazione rilasciata dall'A.C.I. emerge che a partire dal terzo quadrimestre del 1996 la suddetta concessionaria aveva ottenuto l'esenzione dal pagamento del bollo auto e tale beneficio è riconosciuto alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli riconsegnati ai fini della successiva rivendita, giusta il disposto normativo di cui all'art. 5, comma 44, dl n.
953/1982 conv. con mod. nella legge n. 53/1983 (doc.
4 - fasc. convenuti).
Dirimenti poi appaiono le dichiarazioni rese in sede di prove orali dal teste nel Testimone_1 procedimento avanti il Tribunale di Venezia conclusosi con la più volte citata sentenza n. 63/2011.
Premesso che gli esiti della testimonianza assunta in altro procedimento costituiscono prove atipiche liberamente valutabili dal giudice e considerato che non vi sono elementi – invero non allegati dalla parte attrice – che inducano anche solo a poter dubitare della genuinità e credibilità delle dichiarazioni rese, per quel che qui più rileva, mette conto osservare che il teste citato, titolare all'epoca dei fatti della concessionaria all'udienza del 16.12.2008 (cfr. il fasc. della causa risarcitoria acquisito nel Controparte_11 presente giudizio) confermava: che la IG.ra aveva acquistato presso la concessionaria una nuova Per_1 autovettura (IA Kappa, tg. AK832TR) e contestualmente aveva ceduto in permuta l'autovettura IA
HE (condotta dal IG. al momento del sinistro), con decurtazione del suo valore dal prezzo di CP_9 acquisto del nuovo mezzo, come emergeva dalla fattura n. 602/a del 29.11.1996 (ed allegata in atti come doc. 2); che, inoltre, la vettura IA HE era stata riconsegnata dalla OR proprio in data 29.11.1996, quindi prima dell'incidente stradale;
che altresì la concessionaria disponeva di una procura speciale a vendere l'automobile.
Ulteriori elementi presuntivi vanno poi desunti:
i) dal fatto che il mezzo coinvolto nel sinistro risultava al momento dell'incidente privo di copertura assicurativa sin dal 1996, data in cui la IG.ra aveva consegnato in permuta il mezzo alla Per_1 concessionaria automobilistica, trasferendo, verosimilmente, la polizza assicurativa per la RCA auto sulla nuova autovettura acquistata;
ii) dalla deposizione dell'altro teste , vicino di casa della IG.ra , con parcheggio Testimone_2 Per_1 pagina 12 di 20 attiguo a quello in uso dalla stessa, che nel processo risarcitorio dichiarava di non aver visto a partire da novembre 1996 la OR viaggiare con la sua IA HE a partire dal mese di novembre 1996 (cfr. sempre verbale dell'udienza di data 16.12.2008);
iii) dal decreto di restituzione di cose sequestrate di data 22.04.2004 (doc. 11) con cui la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Venezia disponeva nell'ambito del procedimento penale iscritto in relazione alle lesioni patite dalla danneggiata in esito al sinistro, la restituzione dell'autovettura CP_10
IA HE targata TV894237 al IG. quale proprietario del bene oggetto di sequestro (nel CP_9 decreto, precisamente si legge: “considerato che non vi è dubbio sull'appartenenza delle cose sequestrate”), il che costituisce elemento presuntivo per ritenere anche che, nel frattempo, la concessionaria avesse rivenduto il mezzo al IG. . CP_9
Non rileva peraltro la circostanza che alla cessione in permuta della vettura da parte della IG.ra a Per_1 favore della concessionaria non fu data pubblicità mediante la trascrizione dell'atto nel pubblico registro automobilistico e che da esso risultasse intestataria del mezzo la predetta, posto che costituisce principio consolidato in materia, al quale va data ulteriore continuità, quello secondo cui la trascrizione al P.R.A. non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e si aggiunge, ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo).
In questo senso i dati del P.R.A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova, anche testimoniale, dovendosi accertare la effettiva titolarità del veicolo secondo le regole civilistiche, riguardanti la circolazione di beni mobili, tra cui l'art. 1376 c.c.: norma che disciplina il contratto con effetti reali in forza del mero consenso delle parti, e dunque in forma libera (ex multis: Cass. n.
6385/2020; Cass. n. 7771/2016; Cass. n. 8415/2016).
Ebbene, nel caso di specie, per quanto esposto, gli elementi di prova acquisiti di cui si è dato conto consentono di superare la presunzione attribuibile al P.R.A. – come già correttamente evidenziato dal
Tribunale di Venezia nella causa risarcitoria avviata dalla IG.ra – e di escludere pertanto che, CP_10 malgrado le indicazioni risultanti dal pubblico registro automobilistico, la IG.ra fosse ancora Per_1 titolare del mezzo all'epoca del sinistro.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va negata la titolarità passiva, in capo agli eredi della , Per_1 della pretesa azionata in giudizio dall'attrice, di talché la domanda promossa dalla stessa va respinta perché infondata.
14. Per quanto concerne invece la seconda prospettata questione, occorre interrogarsi in ordine alla pagina 13 di 20 opponibilità all'odierna attrice del pagamento eseguito da (anche per conto del Controparte_5 condebitore in solido IG. quale danneggiante/responsabile civile) nei confronti della danneggiata CP_9 IG.ra CP_10
In linea generale, il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione, se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione.
V'e pertanto da verificare se al momento dell'esecuzione dell'atto solutorio ovvero il Controparte_5 IG. , fossero a conoscenza della volontà dell'attrice di ottenere il rimborso di quanto pagato alla CP_9 danneggiata, dacché tale conoscenza è idonea a rendere senza effetto, riguardo al predetto assicuratore sociale, il pagamento effettuato alla IG.ra CP_10
14.1. A tal proposito mette conto osservare che dalla documentazione allegata in atti emerge che:
- la società Avus Italia S.r.l. ha gestito la fase stragiudiziale per conto della odierna attrice in relazione al recupero degli importi versati quale assicuratore sociale alla vittima CP_10
- con una prima raccomandata del 25.02.2003 trasmessa sia a sia alla IG.ra Controparte_5
nonché al conducente IG. , la predetta società, con riferimento al sinistro di causa, Per_1 CP_9 chiedeva in rivalsa la somma di € 42.105,28 per prestazioni erogate dall'attrice a favore dei terzi danneggiati e (doc. 4); Persona_2 Persona_3 CP_10
- con successive raccomandate di data 08.05.2003 e 12.06.2003 comunicate solo a Controparte_5 nonché al Fondo di Garanzia Vittime della Strada la Avus Italia S.r.l. reclamava ulteriori
[...] somme medio tempore maturate (doc. 5);
- seguivano poi da parte di Avus Italia S.r.l. vari solleciti di pagamento rispettivamente datati
27.01.2004, 02.04.2004, 13.10.2004, 20.06.2005, tutti inoltrati soltanto a – Controparte_5
Gruppo Generali Liquidazioni Danni (doc.6);
- con raccomandata del 01.02.2006 riscontrava le comunicazioni inviate da Avus Controparte_5
Italia S.r.l. chiedendo l'esatta quantificazione degli importi oggetto di rivalsa (doc. 6);
- con successiva raccomandata del 24.04.2006 Avus Italia S.r.l. comunicava a che le somme CP_5 corrisposte dall'assicuratore sociale straniero ammontavano a complessivi € 92.105,46 (di cui €
713,31 per la posizione del IG. € 948,71 per la posizione della IG.ra ed € Per_2 Per_3
90.443,44 per la posizione della IG.ra (doc. 7); CP_10
pagina 14 di 20 - poiché erano state definite bonariamente le richieste risarcitorie inerenti le posizioni dei danneggiati e Avus Italia S.r.l. con raccomandate a.r. dell'11.03.2008 e del Per_2 Per_3
19.02.2010 reiterava la richiesta di rivalsa a a cui erano seguiti poi ulteriori atti di sollecito CP_5 con raccomandate del 28.06.2010 e 25.07.2011 (docc. 8, 9, 10 e 11);
- con PEC del 02.09.2015 (doc. 12) la difesa dell'odierna attrice provvedeva ad inoltrare una ulteriore richiesta di risarcimento danni sia alla che alla non riscontrata;
Controparte_5 CP_14
- infine, con raccomandata di data 03.08.2017, a nonché al IG. veniva Controparte_5 CP_9 spedito l'invito alla partecipazione alla negoziazione assistita (doc. 14).
14.2. È fuor dubbio, pertanto, che al momento dei pagamenti eseguiti nei confronti Controparte_5 della danneggiata IG.ra fosse a conoscenza della volontà di surrogarsi dell'assicuratore sociale CP_10 austriaco (odierna attrice) che aveva reso noto alla odierna società convenuta la propria intenzione di ottenere il rimborso di quanto pagato alla danneggiata.
Ne consegue che ai pagamenti effettuati non può essere riconosciuto un effetto liberatorio, attesa la mala fede di che esclude l'esistenza di un affidamento da tutelare, dovendo farsi applicazione nel caso CP_5 di specie del principio per cui l'assicuratore (anche laddove esso va individuato nell'impresa deIGnata per il
Fondo di Garanzia Vittime della Strada chiamato a risarcire il danno prodotto da veicoli non assicurati), non è esonerato dalle sue obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale quando risarcisca il danneggiato pur sapendo – o potendo sapere con l'ordinaria diligenza – che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi totalmente o parzialmente. In tal caso infatti, poiché prima dell'estinzione del diritto di credito della vittima/danneggiata per effetto del pagamento operato da si era verificata la successione a titolo particolare e derivativo dell'attrice, il versamento Controparte_5 dell'intero risarcimento non ha validamente estinto l'obbligazione della impresa assicurativa, non trovando applicazione la regola di cui all'art. 1189 c.c. in tema di pagamento al creditore apparente, attesa la colpa nell'eseguire quest'ultimo.
D'altra parte, in capo a sussisteva l'obbligo di accantonamento di una somma idonea a Controparte_5 coprire il credito dell'ente gestore dell'assicurazione sociale per le prestazioni erogate, prima di procedere alla liquidazione del danno, di guisa che, anche di fronte alla condanna al pagamento in favore del danneggiato, l'assicuratore del responsabile non può comunque opporre di aver effettuato l'integrale pagamento alla vittima dell'illecito in forza di sentenza esecutiva, dopo la comunicazione da parte del predetto assicuratore sociale di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazioni erogate al danneggiato (cfr. Cass. n. 27869/2017 con principi applicabili anche alla fattispecie di causa). pagina 15 di 20 Dal che ne discende che non può sottrarsi alla domanda di surroga parziale formulata Controparte_5 dall'odierna attrice nei cui confronti – a dispetto delle argomentazioni difensive mosse sul punto dalla convenuta che non colgono nel segno – risponde anche oltre il limite del massimale eventualmente corrisposto in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Venezia e della Corte di Appello di Venezia, in ragione del pregiudizio (per mala gestione) a cui ha esposto l'ente assicuratore sociale quando ha incautamente risarcito integralmente la danneggiata sapendo di pagare in parte somme (sino alla concorrenza dell'importo della surroga) a persona non autorizzata all'incasso.
14.3. Per quanto concerne invece la posizione del danneggiante IG. , dalla documentazione della CP_9 quale sopra si è dato conto emerge che al predetto è stata trasmessa soltanto la raccomandata datata
25.02.2003 con cui Avus Italia S.r.l., per conto dell'attrice, ha avanzato per la prima volta nei confronti di esso conducente, della asserita proprietaria del mezzo IG.ra nonché di la Per_1 Controparte_5 richiesta in rivalsa dell'importo di € 42.105,28 per somme erogate ai danneggiati nel sinistro occorso IG.ri e , con riserva peraltro di specificazione degli importi da Persona_2 Persona_3 CP_10 erogarsi.
Nessun'altra comunicazione e richiesta è stata inviata al IG. (ovvero alla asserita proprietaria della CP_9 vettura) nell'arco temporale successivo e sino alla data del pagamento del credito risarcitorio a favore della danneggiata in esecuzione delle decisioni del Tribunale di Venezia e della Corte d'Appello di CP_10
Venezia, posto che tutte le successive richieste risarcitorie sono state spedite esclusivamente a
[...]
CP_5
Il fatto pertanto che al IG. sia stata comunicata soltanto la prima raccomandata, peraltro generica CP_9 nel suo contenuto laddove non venivano indicati in alcun modo i singoli importi in concreto corrisposti dall'ente a favore dei tre danneggiati, in uno con la circostanza per cui Avus Italia S.p.a. per conto dell'attrice non ha più coltivato la pretesa di rivalsa nei confronti del ridetto conducente/danneggiante, al quale non sono state più comunicate richieste risarcitorie – e che quindi non è stato mai posto nelle condizioni di avere contezza del credito complessivo richiesto in via di surroga dall'ente –, considerato altresì che nel corso del procedimento risarcitorio avviato dalla IG.ra e dagli altri danneggiati avanti CP_10 il Tribunale di Venezia, al quale è rimasta estranea l'odierna attrice, non è stato affrontato il profilo relativo alla surrogazione parziale dell'assicuratore dell'ente sociale nella posizione creditoria della danneggiata), consentono di escludere che egli fosse in mala fede all'atto dei pagamenti eseguiti da Controparte_5 quale condebitore in solido, nei confronti della ridetta cittadina austriaca.
A questa stregua, all'atto solutorio operato da va riconosciuta efficacia liberatoria della Controparte_5 pagina 16 di 20 correlata posizione debitoria del danneggiato IG. , ciò in forza della regola di cui all'art. 1292 c.c. CP_9 nonché del principio relativo alla non estensione agli altri condebitori solidali degli effetti sfavorevoli che riguardano la posizione di un condebitore, che esclude che la mala fede del solvens possa andare a detrimento dell'odierno convenuto-contumace, a cui non è comunque opponibile la volontà dell' assicuratore sociale manifestata nei soli confronti dell'assicurazione di surrogarsi al danneggiato (cfr. Cass.
n. 14981/2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono il IG. non può ritenersi obbligato a corrispondere CP_9 somme all'attrice surrogatasi parzialmente nei diritti della danneggiata, diversamente da quanto detto con riferimento alla posizione di che va condanna pertanto al rimborso degli indennizzi Controparte_5 erogati dall'ente assicuratore sociale a favore della IG.ra CP_10
15. Ora, per quel che più interessa, non ci si può esimere dall'osservare che entro i Controparte_5 limiti che segnano le preclusioni assertive, non ha formulato alcuna contestazione (né generica né specifica) rispetto al profilo del quantum, in ordine in particolare agli esborsi sostenuti dall'ente mutualistico austriaco a favore della propria assicurata, che devono ritenersi provati anche alla luce delle risultanze documentali
(doc. 2 e 19), avendo l'attrice prodotto la documentazione medica, le distinte e le pezze giustificative (anche con traduzione asseverata) relative alla posizione della IG.ra e delle prestazioni previdenziali che CP_10 sono state riconosciute alla stessa in forza della legge previdenziale austriaca.
Come si desume dalla documentazione in atti l'importo complessivamente erogato dall'attrice a favore della danneggiata – e che corrisponde all'importo che avrebbe dovuto accantonare a favore Controparte_5 dell'ente austriaco (come più volte richiesto da Avus Italia S.r.l. con le raccomandate già richiamate nella presente parte motiva) ammonta ad € 90.443,44.
15.1. V'è tuttavia da considerare che l'attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, ha limitato la propria pretesa alla minor somma di € 74.766,64, (oltre la rifusione delle competenze legali relative all'attività stragiudiziale esperita pari ad € 1.000,00) di cui:
-€ 41.032,45 per spese ospedaliere (cfr. docc. 2, 19.a, 19.b, 19.d, 19.e, 19.f, 19.h, 19.g, 19.l);
- € 8.905,50 per indennità di malattia (cfr. docc. 2, 19.a, 19.b, 19.e, 19.f, 19.h, 19.g, 19.l);
- € 796,96 per spese di trasporto Italia- Thörl Maglern/Thörl Maglern-Ospedale regionale di
UR (cfr. docc. 2, 19.a, 19.c, 19.i, 19.l);
- € 350,00 per sussidio spese mediche d'urgenza (cfr. docc. 2, 19.a, 19.c, 19.i, 19.l);
- € 22.311,53, di cui 22.125,25 per spese ospedaliere in Italia, ed € 186,00 per spese di trasporto, come da fattura 62/2022 emessa dalla competente USL di San ON di AV (cfr. docc. 2, 19.a, 19.c, 19.i, 19.l); pagina 17 di 20 - € 1.370,20 per spese di cura odontoiatriche (cfr. docc. 2, 19.a, 19.c, 19.l). va quindi condannata al pagamento del suddetto importo di € 74.766,64. Controparte_5
15.2. Nulla va invece riconosciuto a titolo di competenze legali relative alla attività stragiudiziale a fronte della genericità della domanda e considerato che non v'è prova dell'avvenuto versamento delle somme né dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento (a fronte dell'assenza di fatture o preavvisi di parcella emessi dal legale).
15.3. Sulla somma spettante alla parte attrice, costituente un debito di valore (dal momento che la surrogazione costituisce una successione a titolo particolare nel diritto risarcitorio del danneggiato, che non ne muta la natura) va riconosciuta la rivalutazione monetaria (che ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la predita del valore subito) dalla data dei singoli esborsi (erogati alla IG.ra sino CP_10 alla data della presente decisione, oltre agli interessi c.d. compensativi i quali vanno riconosciuti alla parte in presenza di una domanda estesa agli stessi (Cass. n. 10376/2024; Cass. n. 4938/2023, ma cfr. anche Cass.
n. 5317/2022 che ammette il riconoscimento degli interessi compensativi anche d'ufficio perché compresi nell'originario petitum della domanda).
Detti interessi vanno calcolati al saggio degli interessi legali secondo i criteri scolpiti da Cass. Sez. Un. n.
1712/1995, quindi sul capitale originario rivalutato anno per anno dal momento di ogni singolo esborso.
15.4. Sulla somma finale, divenuta debito di valuta, vanno poi riconosciuti gli interessi al saggio legale dalla data della decisione sino al saldo effettivo.
16. Con riferimento, da ultimo, alla pretesa dell'attrice di agire in via surrogatoria anche per il pagamento/recupero delle ulteriori prestazioni previdenziali che sono state riconosciute alla IG.ra a CP_10 titolo di rendita per la prensione di invalidità professionale, come da sentenza del Tribunale di Klangefurt pronunciata in data 20.11.2019 (doc. 18), mette conto osservare che la domanda è destituita di fondamento.
È appena infatti sufficiente evidenziare che:
- l'istituto della surroga austriaca richiede quale presupposto per il subentro nella posizione del creditore danneggiato verso i terzi responsabili il pagamento totale o parziale dell'indennità dovuta dall'assicuratore sociale;
- la surroga pertanto non può essere validamente esercitata in relazione a somme future ed ipotetiche rispetto alle quali l'assicuratore sociale straniero non ha sostenuto ancora alcun esborso;
- al momento del pagamento da parte di del risarcimento del danno nei Controparte_5 confronti della danneggiata sussisteva in capo alla impresa assicurativa – per quanto sopra CP_10
pagina 18 di 20 ampiamente evidenziato –, a fronte della conoscenza della volontà di surroga parziale dell'ente austriaco, il (solo) dovere di accantonare le somme da tale ente sino a quel momento corrisposte a favore della danneggiata (come quantificate e conteggiate nelle raccomandate trasmesse da Avus
Italia S.r.l. per complessivi € 90.443,44);
- il pagamento nei confronti della IG.ra operato da ha avuto pertanto CP_10 Controparte_5 piena efficacia liberatoria della posizione debitoria, salva la quota del credito sino ad allora maturato dalla attrice per effetto della surrogazione parziale pari all'importo indicato di € 90.443,44;
- la nuova surroga dell'attrice per le somme riconosciute a titolo di pensione di invalidità professionale alla assicurata in esecuzione della sentenza del Tribunale regionale austriaco è CP_10 priva di effetti sul piano sostanziale, posto che al momento del suo esercizio risultava già estinta – per effetto dell'eseguito pagamento – la posizione creditoria che il surrogato (nella specie la vantava nei confronti dei terzi responsabili (nella specie e nella quale CP_10 Controparte_5
l'ente assicuratore surrogante pretenderebbe di subentrare a titolo derivativo;
- l'esercizio della surroga eccederebbe a questa stregua i diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti del responsabile del fatto illecito in forza del diritto dello Stato membro in cui si è verificato il danno.
17. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, l'attrice, in quanto soccombente rispetto alla domanda formulata nei confronti degli eredi della IG.ra , va condannata al pagamento delle Per_1 spese processuali nei confronti dei citati convenuti.
Dette spese vanno liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri ministeriali previsti per le controversie comprese nello scaglione di riferimento (da euro 52.001 ad euro 260.000), facendo applicazione dei valori minimi tabellari, in ragione della difficoltà non elevata delle questioni trattate e del pregio dell'attività difensiva concretamente svolta.
Nulla va statuito in merito alla regolamentazione delle spese in riferimento al rapporto tra l'attrice e il convenuto IG. attesa la contumacia di quest'ultimo. CP_9
invece, in ragione delle propria soccombenza rispetto alla domanda articolata nei suoi Controparte_5 confronti dalla parte attrice va condannata alla rifusione delle spese processuali a favore di quest'ultima, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, facendo applicazione dei valori medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva e di valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in ragione del numero e della difficoltà delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva concretamente svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 6451/2019 R.G. promossa da
Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di , di , nonché di
[...] Controparte_5 CP_9 [...]
, e , ogni altra Controparte_6 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 eccezione difesa respinta, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dall'attrice nei confronti di;
CP_9
- rigetta la domanda formulata dall'attrice nei confronti di , Controparte_6 [...]
e quali eredi di Controparte_7 Controparte_8 Persona_1
- condanna al pagamento, in favore della attrice, della somma di € 74.766,64, Controparte_5 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi secondo quanto indicato in parte motiva, oltre agli interessi legali sulla somma così determinata dalla data della presente decisione sino al saldo;
- condanna l'attrice alla rifusione, in favore di , e Controparte_6 Controparte_7 quali eredi di delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_8 Persona_1
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano Controparte_5 in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e spese di iscrizione della causa a ruolo, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Venezia il 01.04.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 6451/2019
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. R.G. 6451/2019 promossa da:
, Controparte_1 Controparte_2
, di diritto austriaco, già
[...] Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
[...]
Pintucci, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del legale
; Email_1
ATTORE
contro quale impresa deIGnata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Modè, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce 466/B;
CONVENUTA
nonché contro
(C.F. , Controparte_6 C.F._1 Controparte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_8
pagina 1 di 20 ), in qualità di eredi della madre, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3 Persona_1
Alessandro Gracis, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC: Email_2
CONVENUTI
con la chiamata in causa di
(C.F. ); CP_9 C.F._4
TERZO CHIAMATO – CONTUMACE
Oggetto: surroga dell'assicuratore sociale
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha così concluso:
“Nel merito: accertare il diritto dell'odierna attrice, di agire in via di surroga/regresso nei confronti degli odierni convenuti in relazione al sinistro di cui in narrativa;
accertare e dichiarare che il sinistro stradale si è verificato per fatto e colpa del conducente IG. del veicolo CP_9
IA HE targato TV894237, privo di copertura assicurativa per la RCA, e dato atto degli esborsi sostenuti dall'attrice
a beneficio della OR , condannarsi i convenuti in via solidale/alternativa/pro quota tra loro alla Controparte_10 rifusione in favore dell'attrice della somma di € 74.766,64, oltre alla rendita/pensione di invalidità (€ 1.050,68x14 mensilità all'anno a partire dal 1/5/2018), ovvero di quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia ad esito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi legali maturati dal dovuto al saldo sul capitale rivalutato ed oltre ad € 1.000,00 oltre oneri fiscali per le competenze legali stragiudiziali, e previo accertamento della mala-gestio impropria da parte della
Compagnia convenuta e comunque della violazione delle pertinenti disposizioni del Codice delle Assicurazioni in tema di liquidazione dei sinistri ultra-massimale, condannarsi la a corrispondere i summenzionati importi anche Controparte_5 ultra-massimale. Spese di lite rifuse.”
Il Procuratore di ha così concluso: Controparte_5
“chiede il rigetto della domanda attorea o comunque la riduzione del quantum richiesto da determinarsi eventualmente nella misura proporzionalmente ridotta nei limiti della quota di indennizzo che sarebbe spettata al danneggiato. Spese di lite rifuse”.
pagina 2 di 20 Il Procuratore dei convenuti , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 ha così concluso:
“Nel merito: accertato che l'autovettura IA HE, targata TV 894237, già di proprietà di è stata Persona_1 alienata in data 29.11.1996 alla , al prezzo di L. 9.374.093, accertato, altresì, che alla data Controparte_11 dell'incidente (10.05.2002) la IA HE, targata TV 894237, non era più di proprietà della OR;
Persona_1 per l'effetto respingersi la domanda di condanna proposta dall'attore Parte_1 di diritto austriaco, nei confronti degli odierni convenuti, quali eredi della compianta . Spese
[...] Persona_1 di lite rifuse.
In via istruttoria:…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato conveniva in Controparte_4 giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, e la IG.ra esponendo che: Controparte_5 Persona_1
- il giorno 10.05.2002, alle ore 4.25 circa, in Jesolo (VE), in Via Levantina, all'altezza del civico n. 142, si era verificato un sinistro stradale con esiti mortali che aveva visto coinvolto l'autovettura condotta dal IG.
, ma di proprietà della IG.ra , e priva di copertura assicurativa;
CP_9 Persona_1
- in particolare, nelle indicate circostanze di tempo e luogo il conducente , che si trovava sotto CP_9
l'effetto di alcool e stupefacenti, aveva perso il controllo dell'autovettura IA HE targata TV894237 su cui viaggiavano i IG.ri , , andando a sbattere Persona_2 Persona_3 Controparte_10 contro un platano;
- i terzi trasportati avevano subito lesioni;
-essa attrice, in quanto Cassa Mutua Austriaca, aveva erogato a favore dei suddetti trasportati prestazioni e somme per un importo complessivo pari ad € 92.105,46;
- la Avus Italia S.r.l., società che aveva gestito la fase stragiudiziale per conto di essa attrice, aveva avuto conferma da quale Compagnia deIGnata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Controparte_5 che il veicolo guidato dal era privo di copertura assicurativa sin dal 1996; CP_9
- a mezzo di tre raccomandate inviate nel primo semestre del 2003 la Avus Italia S.r.l. aveva trasmesso a le richieste di risarcimento danni nell'interesse di essa attrice;
Controparte_5
- tramite comunicazione del 18.06.2003, aveva affidato alla propria sede di Milano Controparte_5
l'istruttoria del presente sinistro, senza tuttavia compiere alcuna attività;
pagina 3 di 20 - con successive raccomandate datate rispettivamente 27.01.2004, 02.04.2004, 13.10.2004, 20.06.2005, la società Avus Italia S.r.l. aveva sollecitato sia il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia l'Ispettorato
Sinistri di con l'intento di ottenere un riscontro alle richieste risarcitorie formulate;
Controparte_5
- per il tramite del Gruppo Generali Liquidazione Danni, con raccomandata datata 01.02.2006, CP_5 replicando alle richieste di Avus Italia S.r.l., aveva chiesto ad essa “l'esatta quantificazione degli importi da rifondere”;
- Avus Italia S.r.l., pertanto, a mezzo di raccomandata datata 24.04.2006, aveva informato l'impresa deIGnata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada che le somme fino a quel momento corrisposte dalla
Cassa Mutua Austriaca ammontavano ad un totale di € 92.105,46;
- le richieste risarcitorie di minore entità, relative alle somme erogate a beneficio dei trasportati IG.ri e ammontanti rispettivamente ad € 713,31 ed € 948,71 erano state definite Per_2 Per_3 bonariamente;
così invece non era accaduto per gli importi corrisposti a favore della IG.ra pari a € CP_10
90.443,44, in quanto l'offerta ad essa relativa era stata immotivatamente respinta;
- Avus Italia S.r.l. con due raccomandate datate 11.03.2008 e 19.02.2010 aveva infruttuosamente rinnovato le richieste risarcitorie al Fondo di Garanzia Vittime della Strada e aveva fatto poi inoltrato ulteriori solleciti in data 28.06.2010 e 25.07.2011;
- la IG.ra aveva incardinato avanti al Tribunale di Venezia un giudizio che si era concluso con la CP_10 pronuncia della sentenza n. 63/2011, che aveva accertato l'esclusiva responsabilità del IG. nella CP_9 causazione del sinistro mentre si trovava alla guida del veicolo non assicurato e, di conseguenza, aveva condannato in solido con il medesimo , quale conducente del veicolo, a Controparte_5 CP_9 rifondere alla predetta il danno patito in conseguenza dell'incidente stradale di cui era stata vittima;
- tale pronuncia era stata confermata in sede di gravame a mezzo della sentenza n. 2102/2015 della Corte
d'Appello di Venezia che si era limitata ad accogliere parzialmente l'appello incidentale avanzato dalla IG.ra
CP_10
- in data 03.08.2017, essa attrice aveva invitato a stipulare una convenzione di Controparte_5 negoziazione assistita;
invito che era stato tuttavia rifiutato dalla compagnia assicurativa in ragione del superamento del massimale di legge e dell'assenza di adeguata documentazione.
1.1. Ciò premesso, in punto di diritto l'attrice evidenziava che l'art. 142 del Codice delle Assicurazioni private prevedeva il diritto dell'assicuratore sociale ad ottenere direttamente dalla compagnia assicurativa del danneggiante, nella specie da in qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Controparte_5 il ristoro di quanto dalla medesima corrisposto alla danneggiata. pagina 4 di 20 Deduceva pertanto che sussisteva il suo diritto a conseguire direttamente da la Controparte_5 restituzione delle somme corrisposte a titolo indennitario a favore della IG.ra in relazione al sinistro CP_10 occorso ancora in data 10.05.2002, posto che la suddetta compagnia assicurativa, in violazione del disposto normativo dianzi richiamato, malgrado fosse stata a conoscenza del credito della Cassa Mutua Austriaca sin dal 25.02.2003, non aveva accantonato alcun importo in favore della stessa.
1.2. L'attrice, quindi, concludeva come in epigrafe, chiedendo la condanna di in solido Controparte_5 con la IG.ra , al pagamento in suo favore della somma di € 74.766,64, ovvero di quella Persona_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo sul capitale rivalutato, ed oltre € 1.000,00 per competenze legali stragiudiziali.
2. Si costituiva in giudizio evidenziando che: Controparte_5
-gli allora attori e avevano citato in giudizio davanti al CP_10 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Venezia – quale, come già detto, impresa deIGnata per il FGVS – e il IG. Controparte_5
al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e CP_9 non patrimoniali che avevano subito in conseguenza dell'incidente stradale occorso, in data 10.05.2002, in
Jesolo (Ve);
- costituitasi in tale processo, aveva contestato in punto di an e di quantum la suddetta Controparte_5 pretesa svolgendo domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto IG. e dell'allora chiamata CP_9 in causa IG.ra – rispettivamente conducente e proprietaria del veicolo responsabile del Persona_1 sinistro – al fine di vedersi garantita dagli stessi;
- con sentenza n. 63/2011 il Tribunale di Venezia, per quanto di interesse ai fini di causa, aveva accertato l'esclusiva responsabilità del IG. nella causazione del sinistro e condannato lo stesso in solido con CP_9 al pagamento: a) in favore della IG.ra della somma di € 42.982,12 – calcolati Controparte_5 CP_10 detraendo dalla somma complessiva pari a € 355.684,92 la somma corrispondente a € 292.000,00 precedentemente versata dalla compagnia assicurativa –; b) in favore di della somma di € Parte_2
60.723,29; c) in favore di della somma € 45.000,00; il tutto con maggiorazione di interessi Parte_3 legali dalla data della sentenza al saldo, oltre alle spese di lite;
- la sentenza di primo grado era stata impugnata da che aveva chiesto la riduzione Controparte_5 degli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale agli attori, nonché la riforma della statuizione sulle spese di lite liquidate mediante la compensazione delle stesse;
- la Corte d'Appello veneziana, con sentenza n. 2102/2015, aveva rigettato l'appello di Controparte_5 ed aveva accolto l'appello incidentale proposto dagli attori e in particolare dalla IG.ra CP_10 pagina 5 di 20 - nel dettaglio, il giudice del gravame, in parziale riforma della decisione impugnata, aveva condannato il IG.
e , in solido: al pagamento a favore della predetta attrice dell'ulteriore CP_9 Controparte_5 CP_10 somma di € 188.156,61 a titolo di risarcimento danno patrimoniale (oltre interessi compensativi nella misura del tasso legale su tutti gli importi liquidati anche con la sentenza di primo grado); oltre al pagamento delle spese della C.T.U. contabile e della C.T.P. contabile di parte nonché alla CP_12 rifusione delle spese processuali;
- il danno accertato e liquidato a favore dei danneggiati era superiore al massimale assicurativo a disposizione di per la gestione dei sinistri per conto del Fondo di Garanzia Vittime Controparte_5 della Strada che all'epoca dei fatti ammontava a € 700.000,00;
-conseguentemente, essendo stato il massimale ampiamente impegnato a fronte delle molteplici pretese risarcitorie riconosciute con i provvedimenti giurisdizionali, essa convenuta non aveva potuto dare corso ad alcun ulteriore pagamento.
2.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la compagnia assicurativa convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata.
3. All'udienza di prima comparizione di data 07.11.2019 parte attrice chiedeva l'assegnazione di termine per il rinnovo della notifica della citazione nei confronti degli eredi della defunta Persona_1
4. Si costituivano quindi in giudizio i convenuti , e Controparte_6 Controparte_7
, in qualità di eredi della IG.ra , domandando il rigetto della pretesa attorea Controparte_8 Per_1 in considerazione del fatto che con la decisione n. 63/2011 del Tribunale di Venezia, con statuizione che non era stata impugnata da era stato accertato che al momento del sinistro stradale Controparte_5 verificatosi il 10.05.2002 l'autovettura IA HE, tg. TV894237, condotta dal IG. , non era più CP_9 nella disponibilità e proprietà della defunta IG.ra , per essere stata la stessa ceduta tramite la Per_1 concessionaria “ allo stesso . Controparte_11 CP_9
Deducevano pertanto che essi eredi erano stati erroneamente evocati in giudizio dovendosi ritenere la defunta IG.ra estranea ai profili della lite. Per_1
5. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 05.11.2020, l'attrice chiedeva l'assegnazione di termine ex art. 102 c.p.c. ai fini dell'integrazione contraddittorio nei confronti del IG.
, in qualità di litisconsorte necessario. CP_9
6. Disposta l'integrazione del contradditorio con ordinanza pronunciata dal giudice in data 16.06.2021, il IG. , malgrado la rituale notifica della citazione introduttiva del giudizio nonché degli ulteriori atti CP_9 processuali, restava contumace. pagina 6 di 20 7. La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.c.; quindi, all'esito dell'udienza cartolare del 18.04.2025, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con successiva ordinanza di data 25.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice per chiarimenti e per l'acquisizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale (cd. C.A.D.) della citazione notificata al IG. . CP_9
Quindi, alla successiva udienza, del 05.12.2024 la causa, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, veniva trattenuta in decisione senza assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti finali ex art. 190
c.p.c. ai quali le stesse rinunciavano.
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8. La domanda formulata dalla parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
9. La presente controversia investe il profilo relativo all'azione di surrogazione esercitabile da un ente previdenziale di uno Stato membro UE, diverso dallo Stato nel cui territorio si è verificato il danno, per le prestazioni previdenziali erogate al soggetto danneggiato: in particolare, l'odierna attrice è un ente austriaco di assicurazione previdenziale/pensionistica che ha erogato la somma di € 90.443,44 alla propria assistita IG.ra cittadina austriaca, vittima di un sinistro stradale verificatosi in data CP_10
10.05.2002 in Jesolo (VE), mentre si trovava passeggera dell'autovettura IA HE TV 894237 – sprovvista di copertura assicurativa – (asseritamente) di proprietà della IG.ra condotto dal Persona_1 IG. , il quale ne perdeva il controllo impattando contro un albero. CP_9
L'attrice, pertanto, pretende di agire in surroga verso l'assicuratore del terzo responsabile civile, nella specie quale Compagnia deIGnata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonché nei Controparte_5 confronti del proprietario di essa al fine di recuperare le somme erogate sulla base del rapporto assicurativo sociale previdenziale a favore della cittadina IG.ra CP_10
10. Va anzitutto rilevato che il diritto di surroga comporta la successione a titolo particolare del surrogante nei diritti che il surrogato vanta nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso;
il surrogante subentra, per mezzo di una sostituzione integrale – sempre che la surrogazione non sia parziale – in tutti i diritti del danneggiato verso il terzo responsabile esponendosi, per converso, alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre a quello (Cass. n. 20740/2016). Il surrogante non vanta quindi nei confronti del terzo responsabile (ovvero nei confronti del suo assicuratore) un diritto costituitosi ex novo in virtù dell'illecito, né vanta nei confronti del terzo responsabile un quid novi che prima non pagina 7 di 20 esisteva, ma vanta lo stesso diritto che aveva il precedente titolare.
10.1. Ciò considerato, mette conto osservare che la presente controversia presenta elementi di transnazionalità dacché, come anticipato, la surroga viene esercitata da un ente mutualistico austriaco in relazione ad un sinistro stradale e quindi ad un evento illecito verificatosi in territorio italiano.
Per quanto concerne, pertanto, l'individuazione della legge applicabile al diritto di surroga azionato dalla attrice (la cui qualità di ente assistenziale austriaco di diritto pubblico non è contestata in causa e risulta altresì comprovata documentalmente), occorre fare riferimento al Regolamento CE 29/4/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che stabilisce norme comuni per tutelare i diritti di sicurezza sociale in caso di spostamento all'interno dell'Unione Europea a favore dei cittadini degli Stati membri e che prevede (altresì) regole a salvaguardia dei diritti nei confronti di terzi responsabili delle
Istituzioni debitrici, ovverosia degli organismi o autorità pubbliche incaricate di applicare le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale.
In particolare, l'art. 85 del Reg. cit. prevede che “Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente: a) quando
l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;
b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto”.
Tale disposizione è stata interpretata dalla Corte di Giustizia UE nel senso che i diritti della vittima verso il responsabile, nei quali l'assicuratore sociale straniero può surrogarsi, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, e che la misura della surrogazione dell'assicuratore sociale straniero nei diritti della vittima va determinata in base alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l'assicuratore sociale straniero, a condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale legislazione non ecceda i diritti che la vittima abbia nei confronti dell'autore del danno, in forza del diritto dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato (cfr. sentenza 21 settembre 1999 n. 397/96 in relazione all'art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971 poi sostituito dall'art. 85 cit. con disposizione avente la medesima formulazione letterale).
Negli stessi termini si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13372/2016) che, richiamando i principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE, ha confermato che in materia di azione di pagina 8 di 20 surrogazione esercitabile da un ente previdenziale (più precisamente di assicurazione pensionistica) di uno CP_ Stato membro (nella specie, l'Austria), diverso dallo Stato (nella specie, l ) nel cui territorio si è verificato il danno, per le prestazioni previdenziali erogate alla vittima o ai suoi aventi causa:
i) il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale è disciplinato dalle norme dello Stato al quale appartiene l'ente surrogante, con il limite per cui tale surrogazione non può eccedere i diritti spettanti alla vittima o ai suoi aventi causa (ossia, l'ammontare del danno causato dal responsabile e liquidato secondo la legge del luogo dove è avvenuto il fatto illecito);
ii) i diritti che spettano alla vittima, o ai suoi aventi causa, nei confronti dell'autore del danno - nei quali l'ente previdenziale può surrogarsi - ed i presupposti dell'azione risarcitoria sono disciplinati dalle norme dello Stato in cui si è verificato il “danno” (ivi comprese le norme di diritto internazionale privato applicabili);
iii) quindi a) il diritto al risarcimento del danno spettante alla vittima di un sinistro o ai suoi aventi causa (e, quindi, l'area del danno risarcibile) è individuato dalle norme italiane;
b) i presupposti dell'azione di surrogazione esercitabile dall'ente previdenziale sono dettati dalle norme austriache.
11. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre osservare che il diritto di surroga dell'assicuratore austriaco che ha indennizzato il danneggiato in forza delle garanzie previste dalla legge è disciplinato dall'art. 1358 dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco) che dispone quanto segue: “Wer eine fremde Schuld bezahlt, für die er persönlich oder mit bestimmten
Vermögensstücken haftet, tritt in die Rechte des Gläubigers und ist befugt, von dem Schuldner den Ersatz der bezahlten Schuld zu fordern. Zu diesem Ende ist der befriedigte Gläubiger verbunden, dem Zahler alle vorhandenen Rechtsbehelfe und Sicherungsmittel auszuliefern” («Chiunque paga un debito di un terzo del quale
è responsabile personalmente o con un patrimonio si assume i diritti del creditore ed è autorizzato a chiedere al debitore il risarcimento del debito pagato. A tal fine, il creditore soddisfatto è tenuto a fornire al pagatore tutti i mezzi legali e di garanzia disponibili»).
Tale norma va letta in uno con la disposizione speciale (legge sui contratti assicurativi)
, che all'art. 67 stabilisce che: “Steht dem Versicherungsnehmer ein Controparte_13
Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können” pagina 9 di 20 («Se l'assicurato ha diritto ad un indennizzo nei confronti di terzi, il diritto è trasferito all'assicuratore nella misura in cui quest'ultimo risarcisce l'assicurato per il danno. Il trasferimento non può essere fatto a scapito del contraente... Se l'assicurato rinuncia al suo diritto nei confronti del terzo o ad un diritto che serve a garantire il credito, l'assicuratore è esonerato dal suo obbligo di risarcimento nella misura in cui avrebbe potuto ottenere un risarcimento per il credito o il diritto»).
Non vi è dubbio, pertanto, che la disciplina austriaca contempli l'istituto della surroga, che è pienamente opponibile al debitore italiano (responsabile civile del danno e suo assicuratore che nella fattispecie, stante l'assenza di copertura assicurativa del mezzo coinvolto nel sinistro, è rappresentato da Controparte_5 deIGnata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada), in forza del Regolamento Europeo sopra richiamato.
12. Tanto chiarito circa il quadro normativo applicabile, mette conto osservare che la fattispecie di causa presenta la peculiarità per cui la cittadina austriaca IG.ra unitamente agli altri soggetti rimasti lesi nel CP_10 sinistro (la cui posizione non rileva in questo giudizio) ha agito in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, nei confronti del IG. (conducente dell'autovettura che ha causato il sinistro di causa), della CP_9 proprietaria del mezzo IG.ra nonché di per ottenere, previo accertamento Per_1 Controparte_5 della colpa esclusiva del conducente nella causazione del sinistro nel quale era rimasta coinvolta, il risarcimento di tutti i danni subiti a titolo patrimoniale e non patrimoniale.
Detto procedimento si è concluso, per quanto qui di interesse, con la pronuncia della sentenza n. 63/2011 che ha: escluso la proprietà dell'autovettura in capo alla IG.ra al momento del sinistro occorso;
Per_1 accertato la responsabilità esclusiva del conducente , nonché condannato il predetto, in solido con CP_9
al pagamento a favore della IG.ra della somma di € 42.982,12, previo Controparte_5 CP_10 accertamento dell'ammontare dei danni dalla stessa patiti nella complessiva somma di € 355.684,92, detratta la somma già corrisposta di € 292.000,00 nell'agosto 2006, attualizzata in € 312.702,80 (doc.
3-fasc.
Generali).
In sede poi di successivo giudizio di gravame, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 2102/2015, nel respingere l'appello proposto dalla compagnia assicurativa ed in accoglimento del gravame formulato dalla IG.ra (nonché dagli ulteriori danneggiati a favore dei quali erano stati parimenti liquidati con CP_10 la sentenza di primo grado i danni) ha riconosciuto a favore della stessa l'ulteriore somma di € 188.156,61 a titolo di risarcimento danno (doc.
5- fasc. . CP_5
Non è contestato in atti, costituendo circostanza pacifica, quella per cui ,. in esecuzione Controparte_5 delle suddette pronunce, sulle quali poi è sceso il giudicato, ha provveduto a versare a favore della danneggiata IG.ra le somme liquidate dal giudice comprese le spese processuali di soccombenza CP_10 pagina 10 di 20 (nello specifico risulta ex actis che: oltre all'acconto di € 292.000,00 erogato nell'agosto 2006 ha CP_5 versato l'importo di € 115.057,00 in esecuzione della sentenza di primo grado del 2011 e l'importo di €
208.833,54 in esecuzione della sentenza del giudice del gravame in data 12.11.2015; cfr. docc. 8, 10 e 14 fasc. convenuta).
12.1. Alla stregua dunque delle circostanze appena evidenziate, non senza aver premesso che la responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente in capo al IG. per come è stata già accertata CP_9 dal Tribunale di Venezia non costituisce profilo in contestazione nel presente giudizio, è cura di questo giudice evidenziare che ai fini del vaglio concreto della pretesa azionata dall'odierna attrice e dell'accertamento del diritto pertanto a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla danneggiata IG.ra nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, occorre necessariamente esaminare le CP_10 questioni relative:
a) alla sussistenza in capo alla IG.ra (e per ella degli eredi costituitisi nel presente Per_1 procedimento) – indicata dall'odierna attrice come proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro – della titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale, trattandosi di profilo controverso in giudizio e sul quale si è già espresso il Tribunale di Venezia;
b) alla efficacia liberatoria (o meno) del pagamento eseguito a favore della danneggiata (IG.ra CP_10 da parte di posto che se è vero che l'assicuratore sociale, indennizzando la Controparte_5 vittima diventa creditore dell'obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare, ciò non IGnifica che, laddove sia stato già versato al danneggiato l'intero risarcimento, l'assicuratore del responsabile e quest'ultimo debbano sempre e comunque essere obbligati ad un secondo pagamento nei confronti dell'ente previdenziale.
13. In merito alla prima questione, pur non essendo contestabile che il giudicato sceso sulla sentenza del
Tribunale di Venezia – nella parte in cui ha escluso fosse stata data dimostrazione della titolarità della vettura in capo alla defunta IG.ra – non sia opponibile all'odierna attrice che non ha partecipato Per_1 al suddetto giudizio, occorre evidenziare che non sussistono ragioni per discostarsi dall'iter logico- argomentativo con cui il giudice della pronuncia richiamata ha escluso che la predetta, all'epoca di verificazione dell'incidente, fosse (ancora) proprietaria del mezzo condotto dal danneggiante . CP_9
Ed invero, sussistono elementi gravi precisi e concordanti di natura presuntiva, puntualmente allegati ed acquisiti al presente giudizio, che consentono di stabilire che la IG.ra non era nella titolarità Per_1
pagina 11 di 20 dell'autovettura, per essere stato il mezzo ceduto ad una concessionaria auto e poi ritrasferito allo stesso conducente IG. . CP_9
In primo luogo, vi è agli atti una procura speciale (cfr. la certificazione dell'archivio notarile distrettuale di
Treviso del 15.06.2017, prodotta come doc. n. 3 dai convenuti) che la IG.ra ha rilasciato in data Per_1
12.12.1996 a favore della concessionaria “ “per la vendita del veicolo IA HE, Controparte_11 targato TV894237” (vettura coinvolta nel sinistro) .
Vale poi considerare che dalla documentazione rilasciata dall'A.C.I. emerge che a partire dal terzo quadrimestre del 1996 la suddetta concessionaria aveva ottenuto l'esenzione dal pagamento del bollo auto e tale beneficio è riconosciuto alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli riconsegnati ai fini della successiva rivendita, giusta il disposto normativo di cui all'art. 5, comma 44, dl n.
953/1982 conv. con mod. nella legge n. 53/1983 (doc.
4 - fasc. convenuti).
Dirimenti poi appaiono le dichiarazioni rese in sede di prove orali dal teste nel Testimone_1 procedimento avanti il Tribunale di Venezia conclusosi con la più volte citata sentenza n. 63/2011.
Premesso che gli esiti della testimonianza assunta in altro procedimento costituiscono prove atipiche liberamente valutabili dal giudice e considerato che non vi sono elementi – invero non allegati dalla parte attrice – che inducano anche solo a poter dubitare della genuinità e credibilità delle dichiarazioni rese, per quel che qui più rileva, mette conto osservare che il teste citato, titolare all'epoca dei fatti della concessionaria all'udienza del 16.12.2008 (cfr. il fasc. della causa risarcitoria acquisito nel Controparte_11 presente giudizio) confermava: che la IG.ra aveva acquistato presso la concessionaria una nuova Per_1 autovettura (IA Kappa, tg. AK832TR) e contestualmente aveva ceduto in permuta l'autovettura IA
HE (condotta dal IG. al momento del sinistro), con decurtazione del suo valore dal prezzo di CP_9 acquisto del nuovo mezzo, come emergeva dalla fattura n. 602/a del 29.11.1996 (ed allegata in atti come doc. 2); che, inoltre, la vettura IA HE era stata riconsegnata dalla OR proprio in data 29.11.1996, quindi prima dell'incidente stradale;
che altresì la concessionaria disponeva di una procura speciale a vendere l'automobile.
Ulteriori elementi presuntivi vanno poi desunti:
i) dal fatto che il mezzo coinvolto nel sinistro risultava al momento dell'incidente privo di copertura assicurativa sin dal 1996, data in cui la IG.ra aveva consegnato in permuta il mezzo alla Per_1 concessionaria automobilistica, trasferendo, verosimilmente, la polizza assicurativa per la RCA auto sulla nuova autovettura acquistata;
ii) dalla deposizione dell'altro teste , vicino di casa della IG.ra , con parcheggio Testimone_2 Per_1 pagina 12 di 20 attiguo a quello in uso dalla stessa, che nel processo risarcitorio dichiarava di non aver visto a partire da novembre 1996 la OR viaggiare con la sua IA HE a partire dal mese di novembre 1996 (cfr. sempre verbale dell'udienza di data 16.12.2008);
iii) dal decreto di restituzione di cose sequestrate di data 22.04.2004 (doc. 11) con cui la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Venezia disponeva nell'ambito del procedimento penale iscritto in relazione alle lesioni patite dalla danneggiata in esito al sinistro, la restituzione dell'autovettura CP_10
IA HE targata TV894237 al IG. quale proprietario del bene oggetto di sequestro (nel CP_9 decreto, precisamente si legge: “considerato che non vi è dubbio sull'appartenenza delle cose sequestrate”), il che costituisce elemento presuntivo per ritenere anche che, nel frattempo, la concessionaria avesse rivenduto il mezzo al IG. . CP_9
Non rileva peraltro la circostanza che alla cessione in permuta della vettura da parte della IG.ra a Per_1 favore della concessionaria non fu data pubblicità mediante la trascrizione dell'atto nel pubblico registro automobilistico e che da esso risultasse intestataria del mezzo la predetta, posto che costituisce principio consolidato in materia, al quale va data ulteriore continuità, quello secondo cui la trascrizione al P.R.A. non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e si aggiunge, ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo).
In questo senso i dati del P.R.A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova, anche testimoniale, dovendosi accertare la effettiva titolarità del veicolo secondo le regole civilistiche, riguardanti la circolazione di beni mobili, tra cui l'art. 1376 c.c.: norma che disciplina il contratto con effetti reali in forza del mero consenso delle parti, e dunque in forma libera (ex multis: Cass. n.
6385/2020; Cass. n. 7771/2016; Cass. n. 8415/2016).
Ebbene, nel caso di specie, per quanto esposto, gli elementi di prova acquisiti di cui si è dato conto consentono di superare la presunzione attribuibile al P.R.A. – come già correttamente evidenziato dal
Tribunale di Venezia nella causa risarcitoria avviata dalla IG.ra – e di escludere pertanto che, CP_10 malgrado le indicazioni risultanti dal pubblico registro automobilistico, la IG.ra fosse ancora Per_1 titolare del mezzo all'epoca del sinistro.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va negata la titolarità passiva, in capo agli eredi della , Per_1 della pretesa azionata in giudizio dall'attrice, di talché la domanda promossa dalla stessa va respinta perché infondata.
14. Per quanto concerne invece la seconda prospettata questione, occorre interrogarsi in ordine alla pagina 13 di 20 opponibilità all'odierna attrice del pagamento eseguito da (anche per conto del Controparte_5 condebitore in solido IG. quale danneggiante/responsabile civile) nei confronti della danneggiata CP_9 IG.ra CP_10
In linea generale, il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione, se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione.
V'e pertanto da verificare se al momento dell'esecuzione dell'atto solutorio ovvero il Controparte_5 IG. , fossero a conoscenza della volontà dell'attrice di ottenere il rimborso di quanto pagato alla CP_9 danneggiata, dacché tale conoscenza è idonea a rendere senza effetto, riguardo al predetto assicuratore sociale, il pagamento effettuato alla IG.ra CP_10
14.1. A tal proposito mette conto osservare che dalla documentazione allegata in atti emerge che:
- la società Avus Italia S.r.l. ha gestito la fase stragiudiziale per conto della odierna attrice in relazione al recupero degli importi versati quale assicuratore sociale alla vittima CP_10
- con una prima raccomandata del 25.02.2003 trasmessa sia a sia alla IG.ra Controparte_5
nonché al conducente IG. , la predetta società, con riferimento al sinistro di causa, Per_1 CP_9 chiedeva in rivalsa la somma di € 42.105,28 per prestazioni erogate dall'attrice a favore dei terzi danneggiati e (doc. 4); Persona_2 Persona_3 CP_10
- con successive raccomandate di data 08.05.2003 e 12.06.2003 comunicate solo a Controparte_5 nonché al Fondo di Garanzia Vittime della Strada la Avus Italia S.r.l. reclamava ulteriori
[...] somme medio tempore maturate (doc. 5);
- seguivano poi da parte di Avus Italia S.r.l. vari solleciti di pagamento rispettivamente datati
27.01.2004, 02.04.2004, 13.10.2004, 20.06.2005, tutti inoltrati soltanto a – Controparte_5
Gruppo Generali Liquidazioni Danni (doc.6);
- con raccomandata del 01.02.2006 riscontrava le comunicazioni inviate da Avus Controparte_5
Italia S.r.l. chiedendo l'esatta quantificazione degli importi oggetto di rivalsa (doc. 6);
- con successiva raccomandata del 24.04.2006 Avus Italia S.r.l. comunicava a che le somme CP_5 corrisposte dall'assicuratore sociale straniero ammontavano a complessivi € 92.105,46 (di cui €
713,31 per la posizione del IG. € 948,71 per la posizione della IG.ra ed € Per_2 Per_3
90.443,44 per la posizione della IG.ra (doc. 7); CP_10
pagina 14 di 20 - poiché erano state definite bonariamente le richieste risarcitorie inerenti le posizioni dei danneggiati e Avus Italia S.r.l. con raccomandate a.r. dell'11.03.2008 e del Per_2 Per_3
19.02.2010 reiterava la richiesta di rivalsa a a cui erano seguiti poi ulteriori atti di sollecito CP_5 con raccomandate del 28.06.2010 e 25.07.2011 (docc. 8, 9, 10 e 11);
- con PEC del 02.09.2015 (doc. 12) la difesa dell'odierna attrice provvedeva ad inoltrare una ulteriore richiesta di risarcimento danni sia alla che alla non riscontrata;
Controparte_5 CP_14
- infine, con raccomandata di data 03.08.2017, a nonché al IG. veniva Controparte_5 CP_9 spedito l'invito alla partecipazione alla negoziazione assistita (doc. 14).
14.2. È fuor dubbio, pertanto, che al momento dei pagamenti eseguiti nei confronti Controparte_5 della danneggiata IG.ra fosse a conoscenza della volontà di surrogarsi dell'assicuratore sociale CP_10 austriaco (odierna attrice) che aveva reso noto alla odierna società convenuta la propria intenzione di ottenere il rimborso di quanto pagato alla danneggiata.
Ne consegue che ai pagamenti effettuati non può essere riconosciuto un effetto liberatorio, attesa la mala fede di che esclude l'esistenza di un affidamento da tutelare, dovendo farsi applicazione nel caso CP_5 di specie del principio per cui l'assicuratore (anche laddove esso va individuato nell'impresa deIGnata per il
Fondo di Garanzia Vittime della Strada chiamato a risarcire il danno prodotto da veicoli non assicurati), non è esonerato dalle sue obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale quando risarcisca il danneggiato pur sapendo – o potendo sapere con l'ordinaria diligenza – che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi totalmente o parzialmente. In tal caso infatti, poiché prima dell'estinzione del diritto di credito della vittima/danneggiata per effetto del pagamento operato da si era verificata la successione a titolo particolare e derivativo dell'attrice, il versamento Controparte_5 dell'intero risarcimento non ha validamente estinto l'obbligazione della impresa assicurativa, non trovando applicazione la regola di cui all'art. 1189 c.c. in tema di pagamento al creditore apparente, attesa la colpa nell'eseguire quest'ultimo.
D'altra parte, in capo a sussisteva l'obbligo di accantonamento di una somma idonea a Controparte_5 coprire il credito dell'ente gestore dell'assicurazione sociale per le prestazioni erogate, prima di procedere alla liquidazione del danno, di guisa che, anche di fronte alla condanna al pagamento in favore del danneggiato, l'assicuratore del responsabile non può comunque opporre di aver effettuato l'integrale pagamento alla vittima dell'illecito in forza di sentenza esecutiva, dopo la comunicazione da parte del predetto assicuratore sociale di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazioni erogate al danneggiato (cfr. Cass. n. 27869/2017 con principi applicabili anche alla fattispecie di causa). pagina 15 di 20 Dal che ne discende che non può sottrarsi alla domanda di surroga parziale formulata Controparte_5 dall'odierna attrice nei cui confronti – a dispetto delle argomentazioni difensive mosse sul punto dalla convenuta che non colgono nel segno – risponde anche oltre il limite del massimale eventualmente corrisposto in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Venezia e della Corte di Appello di Venezia, in ragione del pregiudizio (per mala gestione) a cui ha esposto l'ente assicuratore sociale quando ha incautamente risarcito integralmente la danneggiata sapendo di pagare in parte somme (sino alla concorrenza dell'importo della surroga) a persona non autorizzata all'incasso.
14.3. Per quanto concerne invece la posizione del danneggiante IG. , dalla documentazione della CP_9 quale sopra si è dato conto emerge che al predetto è stata trasmessa soltanto la raccomandata datata
25.02.2003 con cui Avus Italia S.r.l., per conto dell'attrice, ha avanzato per la prima volta nei confronti di esso conducente, della asserita proprietaria del mezzo IG.ra nonché di la Per_1 Controparte_5 richiesta in rivalsa dell'importo di € 42.105,28 per somme erogate ai danneggiati nel sinistro occorso IG.ri e , con riserva peraltro di specificazione degli importi da Persona_2 Persona_3 CP_10 erogarsi.
Nessun'altra comunicazione e richiesta è stata inviata al IG. (ovvero alla asserita proprietaria della CP_9 vettura) nell'arco temporale successivo e sino alla data del pagamento del credito risarcitorio a favore della danneggiata in esecuzione delle decisioni del Tribunale di Venezia e della Corte d'Appello di CP_10
Venezia, posto che tutte le successive richieste risarcitorie sono state spedite esclusivamente a
[...]
CP_5
Il fatto pertanto che al IG. sia stata comunicata soltanto la prima raccomandata, peraltro generica CP_9 nel suo contenuto laddove non venivano indicati in alcun modo i singoli importi in concreto corrisposti dall'ente a favore dei tre danneggiati, in uno con la circostanza per cui Avus Italia S.p.a. per conto dell'attrice non ha più coltivato la pretesa di rivalsa nei confronti del ridetto conducente/danneggiante, al quale non sono state più comunicate richieste risarcitorie – e che quindi non è stato mai posto nelle condizioni di avere contezza del credito complessivo richiesto in via di surroga dall'ente –, considerato altresì che nel corso del procedimento risarcitorio avviato dalla IG.ra e dagli altri danneggiati avanti CP_10 il Tribunale di Venezia, al quale è rimasta estranea l'odierna attrice, non è stato affrontato il profilo relativo alla surrogazione parziale dell'assicuratore dell'ente sociale nella posizione creditoria della danneggiata), consentono di escludere che egli fosse in mala fede all'atto dei pagamenti eseguiti da Controparte_5 quale condebitore in solido, nei confronti della ridetta cittadina austriaca.
A questa stregua, all'atto solutorio operato da va riconosciuta efficacia liberatoria della Controparte_5 pagina 16 di 20 correlata posizione debitoria del danneggiato IG. , ciò in forza della regola di cui all'art. 1292 c.c. CP_9 nonché del principio relativo alla non estensione agli altri condebitori solidali degli effetti sfavorevoli che riguardano la posizione di un condebitore, che esclude che la mala fede del solvens possa andare a detrimento dell'odierno convenuto-contumace, a cui non è comunque opponibile la volontà dell' assicuratore sociale manifestata nei soli confronti dell'assicurazione di surrogarsi al danneggiato (cfr. Cass.
n. 14981/2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono il IG. non può ritenersi obbligato a corrispondere CP_9 somme all'attrice surrogatasi parzialmente nei diritti della danneggiata, diversamente da quanto detto con riferimento alla posizione di che va condanna pertanto al rimborso degli indennizzi Controparte_5 erogati dall'ente assicuratore sociale a favore della IG.ra CP_10
15. Ora, per quel che più interessa, non ci si può esimere dall'osservare che entro i Controparte_5 limiti che segnano le preclusioni assertive, non ha formulato alcuna contestazione (né generica né specifica) rispetto al profilo del quantum, in ordine in particolare agli esborsi sostenuti dall'ente mutualistico austriaco a favore della propria assicurata, che devono ritenersi provati anche alla luce delle risultanze documentali
(doc. 2 e 19), avendo l'attrice prodotto la documentazione medica, le distinte e le pezze giustificative (anche con traduzione asseverata) relative alla posizione della IG.ra e delle prestazioni previdenziali che CP_10 sono state riconosciute alla stessa in forza della legge previdenziale austriaca.
Come si desume dalla documentazione in atti l'importo complessivamente erogato dall'attrice a favore della danneggiata – e che corrisponde all'importo che avrebbe dovuto accantonare a favore Controparte_5 dell'ente austriaco (come più volte richiesto da Avus Italia S.r.l. con le raccomandate già richiamate nella presente parte motiva) ammonta ad € 90.443,44.
15.1. V'è tuttavia da considerare che l'attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, ha limitato la propria pretesa alla minor somma di € 74.766,64, (oltre la rifusione delle competenze legali relative all'attività stragiudiziale esperita pari ad € 1.000,00) di cui:
-€ 41.032,45 per spese ospedaliere (cfr. docc. 2, 19.a, 19.b, 19.d, 19.e, 19.f, 19.h, 19.g, 19.l);
- € 8.905,50 per indennità di malattia (cfr. docc. 2, 19.a, 19.b, 19.e, 19.f, 19.h, 19.g, 19.l);
- € 796,96 per spese di trasporto Italia- Thörl Maglern/Thörl Maglern-Ospedale regionale di
UR (cfr. docc. 2, 19.a, 19.c, 19.i, 19.l);
- € 350,00 per sussidio spese mediche d'urgenza (cfr. docc. 2, 19.a, 19.c, 19.i, 19.l);
- € 22.311,53, di cui 22.125,25 per spese ospedaliere in Italia, ed € 186,00 per spese di trasporto, come da fattura 62/2022 emessa dalla competente USL di San ON di AV (cfr. docc. 2, 19.a, 19.c, 19.i, 19.l); pagina 17 di 20 - € 1.370,20 per spese di cura odontoiatriche (cfr. docc. 2, 19.a, 19.c, 19.l). va quindi condannata al pagamento del suddetto importo di € 74.766,64. Controparte_5
15.2. Nulla va invece riconosciuto a titolo di competenze legali relative alla attività stragiudiziale a fronte della genericità della domanda e considerato che non v'è prova dell'avvenuto versamento delle somme né dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento (a fronte dell'assenza di fatture o preavvisi di parcella emessi dal legale).
15.3. Sulla somma spettante alla parte attrice, costituente un debito di valore (dal momento che la surrogazione costituisce una successione a titolo particolare nel diritto risarcitorio del danneggiato, che non ne muta la natura) va riconosciuta la rivalutazione monetaria (che ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la predita del valore subito) dalla data dei singoli esborsi (erogati alla IG.ra sino CP_10 alla data della presente decisione, oltre agli interessi c.d. compensativi i quali vanno riconosciuti alla parte in presenza di una domanda estesa agli stessi (Cass. n. 10376/2024; Cass. n. 4938/2023, ma cfr. anche Cass.
n. 5317/2022 che ammette il riconoscimento degli interessi compensativi anche d'ufficio perché compresi nell'originario petitum della domanda).
Detti interessi vanno calcolati al saggio degli interessi legali secondo i criteri scolpiti da Cass. Sez. Un. n.
1712/1995, quindi sul capitale originario rivalutato anno per anno dal momento di ogni singolo esborso.
15.4. Sulla somma finale, divenuta debito di valuta, vanno poi riconosciuti gli interessi al saggio legale dalla data della decisione sino al saldo effettivo.
16. Con riferimento, da ultimo, alla pretesa dell'attrice di agire in via surrogatoria anche per il pagamento/recupero delle ulteriori prestazioni previdenziali che sono state riconosciute alla IG.ra a CP_10 titolo di rendita per la prensione di invalidità professionale, come da sentenza del Tribunale di Klangefurt pronunciata in data 20.11.2019 (doc. 18), mette conto osservare che la domanda è destituita di fondamento.
È appena infatti sufficiente evidenziare che:
- l'istituto della surroga austriaca richiede quale presupposto per il subentro nella posizione del creditore danneggiato verso i terzi responsabili il pagamento totale o parziale dell'indennità dovuta dall'assicuratore sociale;
- la surroga pertanto non può essere validamente esercitata in relazione a somme future ed ipotetiche rispetto alle quali l'assicuratore sociale straniero non ha sostenuto ancora alcun esborso;
- al momento del pagamento da parte di del risarcimento del danno nei Controparte_5 confronti della danneggiata sussisteva in capo alla impresa assicurativa – per quanto sopra CP_10
pagina 18 di 20 ampiamente evidenziato –, a fronte della conoscenza della volontà di surroga parziale dell'ente austriaco, il (solo) dovere di accantonare le somme da tale ente sino a quel momento corrisposte a favore della danneggiata (come quantificate e conteggiate nelle raccomandate trasmesse da Avus
Italia S.r.l. per complessivi € 90.443,44);
- il pagamento nei confronti della IG.ra operato da ha avuto pertanto CP_10 Controparte_5 piena efficacia liberatoria della posizione debitoria, salva la quota del credito sino ad allora maturato dalla attrice per effetto della surrogazione parziale pari all'importo indicato di € 90.443,44;
- la nuova surroga dell'attrice per le somme riconosciute a titolo di pensione di invalidità professionale alla assicurata in esecuzione della sentenza del Tribunale regionale austriaco è CP_10 priva di effetti sul piano sostanziale, posto che al momento del suo esercizio risultava già estinta – per effetto dell'eseguito pagamento – la posizione creditoria che il surrogato (nella specie la vantava nei confronti dei terzi responsabili (nella specie e nella quale CP_10 Controparte_5
l'ente assicuratore surrogante pretenderebbe di subentrare a titolo derivativo;
- l'esercizio della surroga eccederebbe a questa stregua i diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti del responsabile del fatto illecito in forza del diritto dello Stato membro in cui si è verificato il danno.
17. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, l'attrice, in quanto soccombente rispetto alla domanda formulata nei confronti degli eredi della IG.ra , va condannata al pagamento delle Per_1 spese processuali nei confronti dei citati convenuti.
Dette spese vanno liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri ministeriali previsti per le controversie comprese nello scaglione di riferimento (da euro 52.001 ad euro 260.000), facendo applicazione dei valori minimi tabellari, in ragione della difficoltà non elevata delle questioni trattate e del pregio dell'attività difensiva concretamente svolta.
Nulla va statuito in merito alla regolamentazione delle spese in riferimento al rapporto tra l'attrice e il convenuto IG. attesa la contumacia di quest'ultimo. CP_9
invece, in ragione delle propria soccombenza rispetto alla domanda articolata nei suoi Controparte_5 confronti dalla parte attrice va condannata alla rifusione delle spese processuali a favore di quest'ultima, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, facendo applicazione dei valori medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva e di valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in ragione del numero e della difficoltà delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva concretamente svolta.
pagina 19 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 6451/2019 R.G. promossa da
Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di , di , nonché di
[...] Controparte_5 CP_9 [...]
, e , ogni altra Controparte_6 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 eccezione difesa respinta, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dall'attrice nei confronti di;
CP_9
- rigetta la domanda formulata dall'attrice nei confronti di , Controparte_6 [...]
e quali eredi di Controparte_7 Controparte_8 Persona_1
- condanna al pagamento, in favore della attrice, della somma di € 74.766,64, Controparte_5 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi secondo quanto indicato in parte motiva, oltre agli interessi legali sulla somma così determinata dalla data della presente decisione sino al saldo;
- condanna l'attrice alla rifusione, in favore di , e Controparte_6 Controparte_7 quali eredi di delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_8 Persona_1
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano Controparte_5 in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e spese di iscrizione della causa a ruolo, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Venezia il 01.04.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco
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