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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/08/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 9 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 534 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, cui sono riunite le nn. 586 e 613/2022
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , , Parte_21 Parte_22 Parte_23 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , , , CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
,
[...] Controparte_15 CP_16 Controparte_17
, , , , CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
, , Controparte_22 CP_23 CP_24
1 , , , Controparte_25 Controparte_26 CP_27 CP_28
, , , ,
[...] CP_29 Controparte_30 Controparte_31
, , , Controparte_32 Controparte_33 CP_34
, , Controparte_35 CP_36 Controparte_37
, , , con gli Avv.ti Sabina Di
[...] Controparte_38 CP_39
IA e RA ST
Appellanti principali (causa n. RG 534/2022), appellati principali (causa RG n. 613/2022)
E
, , , , Controparte_40 CP_41 CP_42 Pt_24 Parte_25
, con gli Avv.ti Ivan Assael, Nyranne Moshi e Daniela Palmieri Parte_26
Appellanti principali (causa R.G. n. 613/2022) e appellati principali (causa RG n. 613/2022)
NONCHE'
, con gli Avv.ti Massimo Confortini, Domenico De Controparte_43
Feo, PP Di Peio, MA RA, TE RI, OR NI e IU RA
Appellata principale (cause R.G. n. 534/2022 e R.G. n. 586/2022), appellante principale
(causa R.G. n. 613/2022)
NONCHE'
, , Controparte_44 Parte_27 Parte_28 [...]
, , , Pt_29 Parte_30 Parte_31 Parte_32 [...]
, , , , Parte_33 Parte_34 Parte_35 Parte_36
, , , Parte_37 Parte_38 Parte_39 Parte_40
, , , , con gli Avv.ti Sabina
[...] Parte_41 Parte_42 Parte_43
Di IA e RA ST
Appellati (cause R.G. nn. 534/2022, 586/2022 e 613/2022) e appellanti incidentali (causa
R.G. n. 613/2022)
NONCHE'
, , , CP_45 CP_46 CP_47 CP_48
, , ,
[...] CP_49 Controparte_50 Controparte_51
, , , Controparte_52 CP_53 Controparte_54 [...]
, , , Controparte_55 CP_56 Controparte_57 CP_58
, , ,
[...] CP_59 CP_60 CP_61 [...]
, , , , CP_62 Controparte_63 CP_64 CP_65 [...]
, , CP_66 Controparte_67 CP_68 Controparte_69
2 Appellati contumaci (cause R.G. nn. 534/2022, 586/2022 e 613/2022)
OGGETTO: appelli riuniti avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Civitavecchia n.
363/2021 pubblicata il 13.09.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi nei singoli giudizi poi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di primo grado un folto numero di lavoratori adivano il giudice del lavoro presso il Tribunale di Civitavecchia esponendo di lavorare presso la Controparte_43
Contr
(di seguito anche come assistenti di volo, dirigenti personale tecnico e
[...] piloti e che la retribuzione da essi percepita nei giorni di ferie goduti era inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in quanto non teneva conto degli importi erogati, negli altri periodi lavorativi, a titolo di indennità di volo integrativa annua.
Lamentata l'illegittimità di alcune disposizioni del contratto CCAL CAI e dell'art. 10 del
CCNL Trasporto Aereo, richiedevano di accertare, previo annullamento o disapplicazione o interpretazione evolutiva della normativa pattizia, il loro diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione feriale maturata fra il dicembre 2010 e il 31.12.2014, dell'indennità di volo giornaliera c.d. integrativa (di seguito anche: IVO), prevista dal C.C.A.L. CAI e dal CCNL del Trasporto Aereo, in quanto voce intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti loro incombenti in base al contratto di lavoro e correlata al proprio status personale e Contr professionale;
e, per l'effetto, richiedevano la condanna della al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
I lavoratori, pertanto, avevano chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: a) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare la illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2 CE, alle Direttive comunitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle ulteriori norme di legge indicate in narrativa, delle norme contrattuali sopra richiamate, nella parte in cui prevedono che per la determinazione del valore economico di un giorno di ferie del personale navigante sia considerata come base di calcolo il solo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita;
b) per l'effetto disapplicare le norme contrattuali di riferimento e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, accertando il diritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equivalente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie ovvero della somma
3 maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa, sulla base delle prassi aziendali e del volato medio programmato ovvero ex art. 432 c.p.c. ovvero come quantificati all'esito della CTU contabile o comunque delle somme ritenute di giustizia;
c) per l'effetto, condannare la a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di CP_70 compenso per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi, parte integrante del presente atto, relativi al periodo dicembre
2010/31.1.2015, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU (…); Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi per il presente giudizio in favore dei sottoscritti avvocati che ivi si dichiarano antistatari.”. Contr Si costituiva la volgendo una serie di eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva, di genericità della domanda e di prescrizione annuale delle pretese (ex art. 2955 n. 2,
c.c.); nel merito, a sostegno della congruità della retribuzione percepita dai ricorrenti durante le ferie, dovendosi così interpretare i precedenti invocati dai lavoratori, in difetto di un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale e della portata concretamente dissuasiva di quella percepita, nonché in forza della inscindibilità delle clausole contrattuali;
svolgendo altresì contestazioni plurime sui criteri di calcolo proposti dai ricorrenti.
Espletata CTU contabile, sono state svolte ulteriori contestazioni da parte di tutti i soggetti costituiti (ivi inclusa la prospettazione di una questione di costituzionalità ovvero di interpretazione pregiudiziale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la
Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia.
Infine, il Tribunale di Civitavecchia ha accolto in parte il ricorso.
In primo luogo, ha affermato la legittimazione passiva di in quanto la clausola di CP_70
Contr esonero di cui all'atto di cessione di ramo di azienda da LI SA a valida solo inter partes e comunque non costituisce deroga alla garanzia di solidarietà di cui all'art. 2112 c.c. cui i ricorrenti non hanno mai rinunciato, bensì mera possibilità di chiamare in causa la cedente nei rapporti interni.
Ha escluso la ricorrenza di una prescrizione presuntiva, incompatibile con l'affermazione di Contr i dovere alcunché e osserva l'assenza di specifica eccezione quanto alle prescrizioni estintive, inclusa quella di cui all'art. 937 cod. nav..
4 Elencate, nel merito, le normative applicabili (Art. 36 Cost., 31, comma 2 Carta dei diritti fondamentali UE, Convenzione OIL n. 132/70, Carta Sociale Europea del 3.5.99, d.lgs. n.
66/03, art. 10; Dir. 93/104/CE, in particolare art. 7; sul personale di volo, art. 4 d.lgs. n.
185/05), il Tribunale ha osservato che rispetto ad esse il CCNL non può derogare in peius, a meno di delega da parte del legislatore, che non consta;
a tale stregua, le clausole contrattual- collettive impugnate, alla luce dei precedenti della Corte di Giustizia (nelle cause C-131/04,
C-257/04, C-155/10), laddove includono nella retribuzione delle ferie solo la parte fissa dell'indennità di volo non è conforme perché anche l'IVO è legata alle mansioni svolte e compensa le ore di volo effettuate, a prescindere dalla sua natura retributiva.
E ciò, puntualizza il Tribunale, restando indifferente la struttura retributiva e irrilevante la Contr questione pregiudiziale interpretativa proposta da poiché la Corte di Giustizia ha già statuito che nella retribuzione feriale va incluso “qualsiasi emolumento”, a prescindere dalla sua natura fissa o variabile, purché funzionalmente correlato alle mansioni e allo status del lavoratore: ciò che conta, infatti, è che il trattamento economico del periodo di ferie del lavoratore sia comparabile a quello del periodo in cui lavora, tenuto conto: 1) di tutte le componenti intrinsecamente connesse allo svolgimento dei compiti che gli sono assegnati dal contratto di lavoro (con particolare riferimento, per i piloti, alle ore passate in volo); e 2) di tutti gli elementi connessi al suo status personale e professionale (ad es. come pilota di linea).
Il Tribunale ha giudicato altresì irrilevante la questione pregiudiziale di validità degli artt. 7 Contr della Direttiva 2003/88/CE e 3 della Direttiva 2000/79/CE proposta da n ragione della espansione della competenza europea in ambiti riservati alla potestà normativa nazionale, poiché questa interpretazione non incide sulla retribuzione minima né sulla sua struttura ma sul rapporto fra retribuzione in servizio e retribuzione in ferie, aspetto che rientra nella competenza dell'Unione in materia di condizioni di lavoro, prevista dall'art. 153 TFUE, comprensiva di prescrizioni minime in materia di sicurezza e sanitarie, di organizzazione dell'orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e della salute degli operatori di volo in relazione alle loro peculiari mansioni.
Così pure è irrilevante il meccanismo della perequazione ore di volo, mera prassi che non esclude che la retribuzione dei giorni di ferie possa rivelarsi troppo bassa rispetto ai parametri indicati dalla giurisprudenza eurounitaria;
ed anzi costituisce conferma della disparità perché
5 il lavoratore, quando non è in ferie, sarà indotto a volare di più per recuperare la quota perduta dell'indennità.
Premesso che retribuzione e fruizione delle ferie sono elementi complementari del medesimo diritto, anche a fini di evitare elementi dissuasivi dalla fruizione, principi, questi, riconosciuti dalla Cassazione per i marittimi (a proposito dell'indennità di navigazione c.d. Stretto di
Messina), il Tribunale di Civitavecchia ha dunque affermato che esiste una nozione europea di retribuzione dovuta durante le ferie, rispetto alla quale il diritto nazionale va interpretato in modo conforme, ancorché in relazione al solo periodo minimo di quattro settimane all'anno.
Se, infatti, si è effettivamente assistito ad una evoluzione della giurisprudenza della S.C. in materia di omnicomprensività della retribuzione, all'esito, si è comunque confermato che la determinazione degli elementi del trattamento economico è rimessa ai CCNL, ma resta in piedi il sindacato del giudice rispetto alla congruità di tale trattamento in relazione ai parametri costituzionali. A tale riguardo, ha ritenuto il Tribunale, la retribuzione del periodo feriale goduta dai ricorrenti non è irrisoria con riferimento all'art. 36 Cost. per quanto riguarda il periodo feriale eccedente quello minimo, che non è oggetto nemmeno dei precedenti della Corte di Giustizia invocati.
In merito alla questione di costituzionalità prospettata dalla CAI con riferimento al principio della certezza del diritto e della libertà sindacale, il Tribunale ha rilevato che le leggi n.
66/2003 e 185/2005, da interpretare per come si è detto, dispongono per il futuro e che la normativa così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione (così la
Corte di Giustizia in causa C-385/2017, sentenza del 13 dicembre 2018), a meno che, oltre all'affidamento di buona fede, non ricorra anche il rischio di “gravi inconvenienti” e rilevante incertezza normativa, che non paiono ricorrere. Quanto, ancora, alle questioni di costituzionalità prospettate dalla CAI per gli artt. 10 del D.Lgs. n. 66/03 e 4 D.Lgs. n. 185/05 rispetto al principio di libertà sindacale (39 Cost): ha ricordato che quest'ultima è limitata dal diritto unionale, peraltro precedente alle norme pattizie in questione.
Accertata, pertanto, la nullità delle clausole pattizie in punto di retribuzione feriale in contrasto con la superiore fonte eurounitaria, il Tribunale ha rilevato d'ufficio che ogni clausola nulla è sostituita di diritto con altra ex art. 1419 comma 2 c.c. e non vi osta l'inscindibilità (così la Corte Cost. n. 645 del 1999 in una ipotesi in cui un CCNL contrastava con norma imperativa): “l'art. 1419 comma 2 c.c….impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del
6 consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica”.
Passando alla determinazione delle modalità di calcolo delle eventuali differenze retributive rispetto al percepito per le ferie effettivamente godute nel periodo interessato (con il massimo garantito di 28 giorni annui), il Tribunale ha ricordato che la Corte di Giustizia, negli invocati precedenti, impone di valutare la retribuzione percepita in un periodo che permetta di ottenere una media significativa, diciamo un anno solare, dunque deve individuarsi, per ciascun lavoratore, la IVO media in un anno solare di servizio, con sottrazione delle ferie godute e delle altre giornate in cui la retribuzione è diversa da quella ordinaria, in base ad una casistica individuata nella sentenza gravata medesima e che non comprende (come invece preteso dai ricorrenti) anche i giorni di riposo o non di volo, poiché deve presumersi che, se non fosse stato in ferie, il lavoratore avrebbe fruito di riposi come nel resto dell'anno e ritenersi che non sarebbe comunque corretto retribuire ogni singolo giorno di ferie come fossero giorni volati.
Da questa premessa emerge che non è corretto adottare il metodo proposto nei ricorsi e che consiste nell'aggiungere, per ogni giorno feriale, un differenziale retributivo pari a 2,5 ore di
IVO, pari a 900 ore di volo massimo annuo diviso per 365 giorni, proprio perché non tutti i ricorrenti hanno di fatto raggiunto il massimo delle ore di volo.
Dovendo, dunque, operarsi in concreto e rispetto alla situazione del singolo negli anni in contestazione, il Tribunale ha altresì concluso che la mancanza, per uno o più anni, di alcune buste paga sia preclusiva della determinazione della retribuzione ordinaria da porre a base dei calcoli e pertanto, essendo i ricorrenti decaduti dalla loro integrale produzione e non potendo farsi luogo ai poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., le corrispondenti differenze non possono riconoscersi per le annualità in cui non sono in atti tutte le buste paga.
La modalità di calcolo adottata nella sentenza gravata si è dunque sostanziata nella seguente formula: “fatto A) l'IVO media giornaliera annuale X giorni di ferie goduti X numero degli anni oggetto di esame;
e fatto B) l'IVO media giornaliera annuale X 28 giorni annui, si deve prendere l'importo più basso fra A) e B), che corrisponderà alla retribuzione dovuta (secondo la summenzionata nozione europea di retribuzione del periodo di ferie) per il periodo di ferie minimo previsto dalla legge ovvero per il minor periodo di ferie effettivamente fruito”.
7 Peraltro dalle allegazioni non emerge che alcuno dei ricorrenti avesse ferie pregresse né avesse lavorato per meno di un anno, né che vi siano stati periodi lavorativi inidonei alla maturazione delle ferie. Il Tribunale ha altresì valutato come irrilevanti le generiche osservazioni con le quali le parti lamentano la mancata considerazione di alcune cause di sospensione della prestazione lavorativa (assenze per aspettativa, godimento di permessi, solidarietà espansiva o difensiva), in mancanza della puntuale deduzione – e conseguente dimostrazione – in ordine all'effettiva ricorrenza e quale sia il diverso computo che ne discende;
analoghe considerazioni ha svolto per il part time (mancano infatti i contratti di lavoro e l'accordo in ordine all'orario da osservare).
In conclusione, il Tribunale di Civitavecchia ha accolto per quanto di ragione le domande dei ricorrenti, compensando le spese di lite “in ragione della complessità e della novità della questione al momento del deposito del ricorso”; ponendo l'onorario del CTU contabile a Contr carico di
Con atto di appello depositato il 7.3.2022 e iscritto al n. RG 534/2022, e altri Parte_1 dipendenti della originari ricorrenti hanno appellato la sentenza in epigrafe quanto CP_70 ai criteri di calcolo della retribuzione dovuta nei giorni di ferie in conformità alla Direttiva
2003/88/CE (come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza in causa C.155/10), calcolo che evidenziava delle differenze in favore degli appellanti (tranne Parte_8 per quanto si dirà), ma che gli appellanti hanno contestato nelle parti in cui:
- esclude dal calcolo della corretta retribuzione dovuta nel periodo feriale il periodo che eccede quello minimo previsto dalla normativa (28 giorni annui);
- si discosta dal criterio di calcolo proposto dagli allora ricorrenti e consistente nell'aggiunta, alla retribuzione del singolo giorno di ferie, di un importo di IVO pari a
2,5 ore, pari al numero massimo annuale di 900 ore diviso per 365: in quanto il parametro non coinciderebbe con il massimo bensì con la media del volato del personale navigante;
in quanto il volato viene diviso per 20, che è il numero dei giorni impiegabili in un mese;
in quanto tale criterio non contrasta con le invocate sentenze della Corte di Giustizia che non individua specifiche modalità di calcolo;
in quanto il criterio proposto era quello adottato dalla cedente CP_71
- esclude le annualità per le quali il CTU ha rilevato la mancanza di alcune buste paga, poiché, all'opposto, esse erano tutte presenti in allegato al ricorso, come attestato dalla
Cancelleria; e comunque poiché indispensabili e dunque acquisibili ex art. 421 c.p.c.; in subordine, in quanto l'eventuale assenza di alcune buste paga non osta al calcolo,
8 dal momento che i giorni goduti di ferie sono evincibili aliunde, come è stato in concreto fatto per individuare il numero di ore di volo effettuate da ciascun lavoratore in ciascun anno;
- include nel calcolo dell'IVO (deprimendone il totale) alcune cause di assenza, come quelle dovute al part time verticale ovvero alla fruizione di permessi ex lege 104/1992
o per donazione di sangue ovvero i riposi: in particolare, nella perizia di parte erano evidenziati i nominativi dei lavoratori a part time e i riposi vanno inclusi per lo stesso motivo per il quale sono incluse le ferie. Contr Pertanto, hanno chiesto la condanna di l pagamento delle maggiori somme esposte nel ricorso introduttivo.
Nell'appello R.G. n. 534/2022 si è costituita difendendosi su ciascun motivo di CP_70 gravame con argomentazioni sostanzialmente confromi a quelle spiegate nel costituirsi nell'appello R.G. n. 586/2022 e nel proporre autonomo appello principale poi iscritto al R.G.
n. 613/2022.
Con appello depositato in data 11.3.2022 e iscritto al n. R.G. 586/2022, e Controparte_40 un gruppo di altri originari ricorrenti hanno a loro volta gravato la citata sentenza n. 363/2021 del Tribunale di Civitavecchia, nella parte in cui avrebbe errato:
- nel quantificare le differenze retributive dovute discostandosi dal già descritto metodo di calcolo proposto dagli originari ricorrenti, erroneamente interpretando le direttive comunitarie e i principi espressi dalla Corte di Giustizia, con particolare riferimento
(come per l'appello R.G. n. 534/2022) del calcolo della percentuale di IVO dovute per ciascun giorno di ferie, dell'esclusione delle annualità per le quali non risultavano depositate alcune delle buste paga e della corretta individuazione dei giorni di assenza computabili;
- nell'escludere dall'applicazione della normativa eurounitaria il periodo eccedente quello minimo di ferie previsto dalla normativa stessa ed in contrasto con essa;
- nel compensare le spese di lite dal momento che la questione non sarebbe affatto nuova. Contr Anche in questo giudizio si è costituita la ifendendosi su ciascun motivo di ricorso e in particolare:
- premettendone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 434 c.p.c.;
- tornando ad eccepire la carenza della propria legittimazione passiva;
- chiedendo di discostarsi dai principi della – frattanto emessa – sentenza n. 20216/2022, avverso la quale ha riferito di avere proposto ricorso per revocazione, resa in analoga
9 controversia e di adottare, invece, l'impianto motivazionale di più recenti precedenti della
Corte di Appello di Torino nelle controversie promosse da alcuni ferrovieri;
- argomentando a favore della necessità di respingere la domanda per i giorni di ferie fruiti in eccedenza rispetto al minimo annuo garantito dalla stessa normativa sovranazionale;
- argomentando, sulla scorta di un precedente favorevole della Corte di Appello di Bari, in ordine alle caratteristiche delle voci retributive che la Corte di Giustizia ha statuito debbano essere incluse nella retribuzione feriale, caratteristiche che i ricorrenti non avevano allegato essere proprie della c.d. IVO, nemmeno richiamando la normativa del CCNL che la disciplina;
- argomentando a favore della congruità della retribuzione percepita, che include l'indennità di volo minima garantita;
- ricordando che il quesito al CTU non è stato contestato all'udienza di formulazione dello stesso;
- argomentando a favore della mancata considerazione dei giorni di assenza che sono stati esclusi dal calcolo, in particolare in quanto ai giorni di volo corrispondono dei giorni di riposo, così che tali giorni, come quelli nei quali il navigante rimane disponibile a chiamata, sono da considerarsi anch'essi giorni di lavoro effettivo;
ed anzi sostenendo che, ai fini del calcolo dell'IVO dovuta, nessuna assenza vada in assoluto sottratta, poiché, diversamente, laddove, a titolo esemplificativo e a parità di medesime condizioni contrattuali, il navigante si sia assentato per aspettativa per un periodo di sei mesi percepirebbe la medesima IVO differenziale di chi, invece, ha reso le sue prestazioni integralmente volando per l'intero anno.
Con atto di appello depositato il 14.3.2022 e iscritto al n. R.G. 613/2022, la ha poi CP_70 impugnato a sua volta e nella sua interezza la sentenza già gravata dai due gruppi di lavoratori, premettendo appunto la pendenza (all'epoca) di controversia analoga in sede di legittimità e riproponendo tutte le difese già spiegate in primo grado.
In particolare:
- carenza della propria legittimazione passiva: il contratto di cessione stipulato tra Contr LI SA e l 22 dicembre 2014 reca infatti, all'art. 9 (“Garanzie e Impegni”),
l'impegno della Conferitaria (i.e., SA) “ad adempiere correttamente e tempestivamente alle passività e a eseguire correttamente e tempestivamente tutti i rapporti contrattuali (ed i relativi obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri) facenti parte del Ramo d'Azienda e, in ogni caso, a tenere la Conferente integralmente
10 manlevata e indenne rispetto a qualsiasi onere, perdita, costo o altro danno derivante, in relazione a tali obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri, da disposizioni di legge o contrattuali che prevedano la responsabilità dell'alienante dell'azienda per i debiti anteriori al trasferimento ovvero comunque la responsabilità solidale del cedente con il cessionario ovvero, ancora, mantengano in capo alla Conferente responsabilità o garanzie relative a passività ricomprese nel Ramo d'Azienda o comunque facenti capo a società controllate della Conferente le cui partecipazioni formino oggetto di conferimento alla Conferitaria”. Il conferimento d'azienda avrebbe dunque determinato la novazione soggettiva del rapporto di lavoro degli odierni ricorrenti, con la successione di SA nella posizione di debitore, rivestita in Contr precedenza da In merito alla terzietà dei lavoratori, ha ricordato che le organizzazioni sindacali hanno condiviso il contenuto dell'accordo ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis L.n. 428/90, trattandosi dunque, in definitiva, di un accollo liberatorio (art. 1274 c.c.);
- alla stregua del cod.nav., art. 937, la domanda sarebbe prescritta perché «i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto». Posto che i lavoratori il 31.12.2014 sono Contr passati alle dipendenze di LI SA, il loro rapporto (con è cessato, pertanto le diffide proposte, in gran numero, nel mese di ottobre 2017 sarebbero tardive;
ciò in quanto il passaggio a LI SA configura novazione del rapporto, né il cedente può essere assoggettato sine die al termine futuro e incerto decorrente dalla cessazione del rapporto col cessionario;
del resto, dalla cessazione del rapporto con CAI viene meno il metus che giustifica la sospensione del termine di prescrizione. La Cassazione, peraltro, ha più volte statuito nel senso di ritenere concluso il rapporto di lavoro tra il navigante e la medesima impresa nel caso di mancata reiscrizione del lavoratore nella turnazione di viaggio, cosicché il termine prescrizionale di due anni di cui all'art. 937 del cod. nav. decorre da tale momento e nel caso in questione dal 1.1.2015, allorché Contr ha perduto il certificato di operatore aereo;
in caso contrario l'art. 937 c.nav. sarebbe sospetto di incostituzionalità;
- sarebbe erronea l'interpretazione delle Direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE (in particolare dell'art. 3 della 2000/79 e dell'art. 7 della 2003/88, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia n. 155/10 del 15.9.2011, WI e altri/RI
11 WA plc) e della normativa interna (art. 4, d.lgs. 185/2005 e art. 10 d.lgs. n.
66/2003) e conseguentemente erronea la dichiarazione di invalidità delle norme della Contr contrattazione collettiva applicata da in materia di calcolo della retribuzione feriale: anche la , che è riconosciuta durante le ferie, tiene conto delle ore di Pt_44 volo effettuabili in un mese, dell'anzianità, della qualifica;
inoltre, se la IVO è proporzionale alle ore volate, non si può riconoscere a prescindere dalla qualificazione di esse, come “media”: e infatti la Corte europea parla di retribuzione “ordinaria” e non “complessiva”:
- viene riproposta la questione pregiudiziale di costituzionalità per l'interpretazione della normativa nazionale: la materia, rileva la società appellante, non è totalmente normata dal diritto europeo e non vi è una norma imperativa idonea a invalidare le norme collettive: occorrerebbe una sentenza additiva che solo la Corte costituzionale può emanare;
la politica sociale, infatti, è riservata agli Stati membri. La norma UE è parametro di legittimità di quella interna, ma se manca una disciplina UE cui rinviare non si può disapplicare la norma costituzionale bensì appunto rimettere la questione alla Corte costituzionale;
- viene censurata la sentenza laddove rileva che nella sentenza in causa C-155/10 la
Corte di Giustizia non ha esaminato la struttura della retribuzione nel caso concreto
(che prevedeva, durante le ferie, solo retribuzione fondamentale): all'opposto, essa era stata specificamente esaminata e pertanto il Tribunale la avrebbe indebitamente estesa al caso oggi all'esame, in cui alcune indennità aggiuntive sono riconosciute anche durante le ferie;
di qui la necessità di una nuova questione ex art. 267 T.U.E. di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva
2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali, laddove sia al contempo prevista una quota di indennità fissa, legata alle stesse mansioni e riconosciuta ai lavoratori a titolo di retribuzione anche feriale”;
- la decisione viene altresì censurata laddove postula l'esistenza di una nozione europea di retribuzione feriale e dunque di retribuzione, poiché, così ritenendo, le Direttive
12 avrebbero travalicato le competenze o comunque non si rilvelerebbero necessarie e proporzionate agli obiettivi espressi di cui all'art. 151 TFUE;
- l'appellante formula censura per “violazione ed errata applicazione dell'art. 36, commi
1 e 3, Cost., e delle Direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE (in particolare dell'art. 3 della
2000/79 e dell'art. 7 della 2003/88, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia n. 155/10 del 15.9.2011) e degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ: ciò in quanto, in materia di retribuzione, né l'art. 36 Cost. né l'art. 2099 c.c. impongono una determinata struttura della retribuzione, tanto è vero che si fa riferimento ai minimi tabellari;
così anche a livello sovranazionale ci sono solo linee guida ed è centrale il
CCNL; nessuna norma, in altre parole, imporrebbe che qualsiasi emolumento connesso alla mansione va incluso nella retribuzione feriale. Ciò anche in ragione della circostanza che la normativa pattizia va interpretata ai sensi dell'art. 1362 e ss.
c.c.: il significato testuale delle parole è chiaro;
l'interpretazione delle clausole le une per mezzo delle parti porta a concludere l'appellante che l'IVO non sia retribuzione
“ordinaria”;in tal senso militerebbero anche la volontà soggettiva delle parti e l'interpretazione secondo buona fede;
- la sentenza gravata avrebbe, poi, omesso di motivare sull'effettivo godimento dei periodi di ferie annuali: i ricorrenti invero non avrebbero dimostrato di essere stati costretti a rinunciare al godimento delle ferie per non subire perdite economiche;
e la
CTU ha dimostrato che quasi tutti ne hanno fruito quantomeno nella misura minima;
- l'appellante torna inoltre ad argomentare in ordine alla natura essenziale e inscindibile delle clausole collettive dichiarate nulle: ex art. 1363 .c., occorre un'interpretazione riferita all'intero negozio e non atomistica;
il contratto collettivo, a tale stregua, non sarebbe stato sottoscritto senza quella previsione, che concorre a un certo equilibrio. Contr
- in via subordinata la ripropone altresì la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali;
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE
e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la
13 sentenza 15 settembre 2011, WI e altri c. RI WA plc, causa C-155/10, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41 Cost.
- con ultimo motivo di appello si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine all'errato criterio di determinazione delle differenze retributive e conseguente erronea ammissione della CTU: secondo la CAI la domanda andava rigettata dopo avere accertato in sentenza che il criterio proposto in ricorso non era corretto e non si poteva, se non travalicando dalle richieste delle parti, affidare al CTU un criterio diverso. Inoltre criterio corretto e non discriminatorio sarebbe stato quello di calcolare il valore medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera di un anno solare dividendo per 365 giorni e senza sottrarre le assenze, che, tra l'altro, non sono imputabili al datore di lavoro. Tale criterio risulta, del resto, quello più coerente con la funzione dell'indennità di volo che è quella di compensare, come più volte ricordato, la “penosità” dell'attività a prescindere del volato effettivo. Sottrarre, invece, le assenze per determinare il valore medio dell'IVO determina, come già spiegato nelle memorie di cui ai giudizi poi riuniti, vistose disparità di trattamento.
Nel giudizio R.G. n. 613/2022 i lavoratori che già avevano appellato la sentenza con l'appello R.G. n. 534/2022 si sono costituiti per chiedere di respingere l'appello, mentre gli originari ricorrenti , , , Controparte_44 Parte_27 Parte_28 Parte_29
, Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33 Parte_34
, , , , , ,
[...] Parte_35 Parte_36 Parte_37 Parte_38 Parte_39
, , , hanno altresì spiegato Parte_40 Parte_41 Parte_42 Parte_43 appello incidentale.
Il contenuto delle difese dei lavoratori, anche in punto di appello incidentale, è sostanzialmente sovrapponibile a quello del gravame di cui al giudizio iscritto al n. R.G.
534/2022.
Gli originari ricorrenti , , , CP_45 CP_46 CP_47 Controparte_48
, CP_49 Controparte_50 Controparte_51 Controparte_52 CP_53
, , , , Controparte_54 Controparte_55 CP_56 Controparte_57 CP_58
,
[...] CP_59 CP_60 CP_61 CP_62 [...]
, , , CP_63 CP_64 CP_65 CP_66 Controparte_67 CP_68
, non si sono costituiti in alcuno dei tre giudizi, pur avendo ricevuto
[...] Controparte_69 notifica del gravame n. RG 613/2022, che coinvolge anche le statuizioni a loro favorevoli della sentenza.
14 Con istanza 15.6.2022, la rilevata la pendenza di un giudizio di costituzionalità CP_70 in relazione all'art. 937 cod.nav., oggetto dell'eccezione di prescrizione riproposta nell'appello R.G. n. 613/2022, ha chiesto rimettere analoga questione al Giudice delle leggi, in subordine di sospendere il giudizio.
Il Collegio allora investito della controversia (giunta al presente Collegio dopo il pensionamento dell'originario Relatore) ha respinto l'istanza, come pure, con ordinanza del
15.7.2022, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata per mancanza del requisito del c.d. “gravissimo danno”.
I tre appelli sono stati riuniti all'udienza del 3.4.2024 ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
È stata espletata nuova CTU contabile con parziale modifica del quesito sul quale si era espressa la CTU di primo grado. Contr Nel corso del giudizio si sono aggiunti due nuovi difensori per la le Avv.te OR
NI e IU RA, mentre ha rimesso il mandato l'Avv. Massimo NI, nominato giudice costituzionale.
Infine, all'odierna udienza, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati alle rispettive difese;
ed infine decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Va in primo luogo corretto un errore nell'intestazione del dispositivo pronunciato all'udienza del 9.7.2025, dal momento che, in effetti, non ha proposto alcun appello CP_70 incidentale nel giudizio RG n. 534/2022, come invece erroneamente indicato, bensì soltanto un appello principale iscritto al n. R.G. 613/2022 e in seguito riunito ai precedenti due depositati da due distinti gruppi di lavoratori.
Ancora, sempre con riferimento alla intestazione del dispositivo pronunciato all'udienza, essa va corretta laddove gli appellanti di cui al procedimento RG n. 534/2022 ( Pt_1
e altri) sono qualificati come “appellanti incidentali (causa n. R.G. 613/2022)”,
[...] mentre gli appellanti incidentali della detta causa sono altri colleghi (segnatamente
e altri). L'errore di distrazione non rifluisce sul pagamento del contributo Controparte_44 unificato poiché, a tale titolo, correttamente detti gravami incidentali insussistenti non sono stati considerati.
Si dà mandato alla Cancelleria di apporre le conseguenti annotazioni.
2.
15 In relazione alla pendenza di giudizi di legittimità e di legittimità costituzionale potenzialmente rilevanti ai fini del decidere, va dato atto che:
- avverso la sentenza della Cassazione n. 20216/2022, favorevole ai lavoratori e successiva alla sentenza di primo grado per cui è gravame, la ha promosso ricorso CP_70 per revocazione che la stessa Cassazione ha definito con ordinanza di rigetto n. 3006/2024;
- sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro con ordinanza pronunciata in camera di consiglio in data 17 maggio 2022 nella causa iscritta al
R.G. n. 32488/2021 e avente ad oggetto l'art. 937, comma 1, cod. nav., “per contrasto con il principio di ragionevolezza sancito dell'art. 3, 1° comma, Cost”, la Corte costituzionale con sentenza n. 143/2023 ha statuito che l'art. 937 cod.nav. è conforme alla Costituzione e si interpreta nel senso che la prescrizione (estintiva) è biennale e non quinquennale e inizia a decorrere dalla fine del rapporto con il cessionario.
3.
Converrà alla sinteticità dell'esposizione prendere le mosse dai motivi di appello di cui al Contr procedimento n. 613/2022, articolati dalla molti dei quali ripropongono le eccezioni di cui alla memoria difensiva di primo grado della società.
Come sopra sintetizzato, il primo motivo di appello ripropone l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva, in relazione agli impegni assunti da cedente e cessionario di ramo di azienda del 22.12.2024 e in particolare in relazione all'art. 9 recante l'impegno della Conferitaria (i.e., SA) “ad adempiere correttamente e tempestivamente alle passività e a eseguire correttamente e tempestivamente tutti i rapporti contrattuali (ed i relativi obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri) facenti parte del Ramo d'Azienda e, in ogni caso, a tenere la Conferente integralmente manlevata e indenne rispetto a qualsiasi onere, perdita, costo o altro danno derivante, in relazione a tali obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri, da disposizioni di legge o contrattuali che prevedano la responsabilità dell'alienante dell'azienda per i debiti anteriori al trasferimento ovvero comunque la responsabilità solidale del cedente con il cessionario ovvero, ancora, mantengano in capo alla Conferente responsabilità o garanzie relative a passività ricomprese nel Ramo d'Azienda o comunque facenti capo a società controllate della Conferente le cui partecipazioni formino oggetto di conferimento alla Conferitaria”.
Il motivo è inammissibile, poiché non formulato nella memoria difensiva di primo grado, bensì con note autorizzate depositate in corso di giudizio;
né consta che fra i documenti
16 allegati alla memoria difensiva (e nemmeno fra quelli depositati nel corso del giudizio) sia presente il contratto di cessione.
Pertanto, come affermato nei precedenti di questa Corte nn. 2772/2023, di questo stesso
Collegio, e 386/2024, anche in questo caso pur ricordandosi che l'eccezione di carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso costituisce eccezione in senso lato, come tale sollevabile per la prima volta anche in grado di appello (per tutte, Cass. n. 11744/2018;
Cass. n. 2951/2016), va precisato che la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha ritenuto preclusa in appello la formulazione di un'eccezione nuova in senso lato nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado e/o non rilevabili dagli atti, introduca in secondo grado un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Infatti, nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (Cass. n. 4854/2014). Dunque, atteso che nel caso di specie la tematica del preteso difetto di legittimazione non era rilevabile in alcun modo dagli atti prodotti in primo grado, ma è stata formulata e documentata solo in questo grado di appello (si legga a tale riguardo l'indice del fascicolo di Contr primo grado nel quale non si rinviene il contratto di conferimento di ramo d'azienda, prodotto solo in questo grado di appello sub 5 all'appello RG n. 613/2022), il primo motivo di gravame deve essere dichiarato inammissibile in quanto nuovo.
Nel merito dell'eccezione, e ad abundantiam, l'accordo con cui è stato convenuto il trasferimento dell'azienda è stato stipulato esclusivamente tra e LI SA CP_70
S.p.a.: i lavoratori non vi hanno partecipato (né avrebbero potuto farlo), né vi hanno in alcun modo aderito, non potendo considerarsi a ciò equipollente la partecipazione delle
Organizzazioni Sindacali alla procedura di cui all'art. 47, comma 4-bis, della legge
428/1990: partecipazione che, in ogni caso, si è estrinsecata nell'accordo del 16.12.2014 e non già nel successivo atto di cessione del 22.12.2014.
17 Si tratta, poi, come correttamente inferito nella sentenza gravata, della assunzione di una manleva da parte della cessionaria, dunque di una questione fra le parti di quel contratto, e non già di un accollo liberatorio che sarebbe pregiudizievole per i terzi lavoratori, assistiti dalla ben più pregnante garanzia di cui all'art. 2112 c.c.. Di conseguenza, l'esistenza di un siffatto accordo non preclude affatto ai lavoratori di pretendere dalla cedente le differenze retributive maturate fra il 2010 e il 2014.
4.
Il secondo motivo di appello ripropone l'eccezione di prescrizione delle pretese alla luce dell'art. 937 cod.nav. e secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in subordine riproponendo la questione della sua costituzionalità in relazione al parametro di uci all'art. 3 della Costituzione. Alla stregua dell'art. 937 cod.nav., secondo Contr l'appellante le domande sarebbero prescritte perché «i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto».
Ricorda, infatti, la CAI che i lavoratori in data 31.12.2014 sono passati alle dipendenze di
LI SA e quindi il loro rapporto (con la CAI) è in pari data cessato;
pertanto le diffide proposte nel mese di ottobre 2017, in gran numero (per come elencate a pag. 20 dell'appello), sarebbero tardive.
Ciò in quanto il passaggio alle dipendenze di LI SA configurerebbe una novazione del rapporto;
ed in quanto il cedente non può essere assoggettato sine die al termine futuro e incerto decorrente dalla cessazione del rapporto col cessionario;
tanto più che, dalla Contr cessazione del rapporto con non può dirsi che vi fosse un particolare metus in capo ai lavoratori rispetto alla volontà di far valere i propri diritti.
L'appellante richiama precedenti di legittimità nei quali la Corte di Cassazione ha più volte statuito nel senso di ritenere concluso il rapporto di lavoro tra il navigante e la medesima impresa nel caso di mancata reiscrizione del lavoratore nella turnazione di viaggio, cosicché il termine prescrizionale di due anni di cui all'art. 937 del cod. nav. decorrerebbe da Contr tale momento e dunque, nel caso di specie, dal 1.1.2015, allorché la cedente a perduto il certificato di operatore aereo.
Nell'ipotesi di opposta interpretazione della normativa, come accennato, l'appellante sospetta l'art. 937 c.nav. di incostituzionalità, a ciò non ostando il precedente costituito dalla sentenza della Corte Costitutzionale n. 354/2006, apparentemente contraria, orientamento
18 (quello allora fatto proprio dai giudici costituzionali) che andrebbe rimeditato alla luce della evoluzione della società.
Il motivo, chiaramente articolato in modo seriale rispetto a tutte le controversie analoghe alla presente, non può essere accolto perché non si confronta con la specifica motivazione della sentenza gravata, la quale, in punto di prescrizione, ha statuito: “Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2955, n. 2,
c.c. proposta dalla società resistente, in forza del consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile (così Cass. 16 febbraio 2016, n. 2977). Nella specie, come si è visto, la società resistente nega la sussistenza del diritto alla corresponsione dell'IVO anche durante il diritto alle ferie, con conseguente esclusione dell'applicazione della prescrizione presuntiva. Nel caso in esame non è stato eccepito il decorso di alcun diverso termine di prescrizione, né sono stati dedotti elementi riferibili all'intervenuta prescrizione rispetto al termine previsto dall'art. 937 codice della navigazione applicabile ai crediti oggetto del giudizio (tale articolo dispone che «i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto».).”.
Nel gravame non si svolge alcuna critica a nessuna di queste affermazioni, ed in particolare a quella che sia stata specificamente eccepita la sola prescrizione presuntiva
(eccezione qui non riproposta, con conseguente acquiescenza); e a quella che il richiamo all'art. 937 cod.nav., ipotesi di prescrizione estintiva, non sia stato corredato da specifici elementi in fatto sì da accertarne l'operatività nel caso concreto.
Ne discende l'inconferenza di ogni questione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 937 medesimo e ai suoi rapporti di alternatività con la prescrizione estintiva ordinaria di cui all'art. 2948 c.c..
Quanto, poi, alla questione di costituzionalità (che nel corso dell'appello ha condotto anche alla formulazione di una istanza di sospensione del giudizio, non accolta dal Collegio allora designato), il giudizio instaurato a seguito dell'ordinanza 17.5.2022 di rimessione del
Tribunale di Roma ha condotto alla pronuncia del giudice delle leggi n. 143/2023, la quale, Contr contrariamente a quanto si sostiene nell'appello della ha statuito, per quanto qui rileva, che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma
19 in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 937, primo comma, cod. nav., che introduce una prescrizione biennale dei diritti del personale di volo, facendola decorrere, quando il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione – e, dunque, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto –, e non in corso di rapporto, come per i lavoratori comuni. La specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, non consente la concreta possibilità di esercizio dei diritti (non limitati ai soli crediti retributivi), in ragione dell'estrema mobilità che lo caratterizza;
pertanto la prescrizione più breve di quella ordinaria è volta a compensare, a favore del datore di lavoro, la mancata decorrenza in costanza di rapporto, vigente in generale. Né l'evoluzione tecnologica e la molteplicità degli strumenti informatici disponibili incidono sullo schema normativo, poiché il problema non si riduce alla mera comunicazione dell'atto interruttivo della prescrizione, ma attiene al processo decisionale che lo presuppone, che di regola avviene all'esito di una ponderazione non semplice sull'apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro e che non può essere affrontato dall'interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. Infine, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., la decorrenza non va riferita alla fine del rapporto con l'impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, alla luce della sostanziale continuità dei rapporti e delle selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti, che fanno permanere le ragioni inerenti al decorso della prescrizione stabilito nel codice della navigazione.”.
Si ha, pertanto, autorevolissima conferma che, anche a voler scrutinare nel merito l'eccezione di prescrizione ex art. 937 cod.nav., questo va interpretato nel senso che la prescrizione non decorre in corso di rapporto e, nel caso di cessione, fino al termine del rapporto con il cessionario. Nello stesso senso la sentenza n. 2491/2024 di questa Corte.
5.
Con un terzo motivo di appello si deduce l'erronea interpretazione delle Direttive
2000/79/CE e 2003/88/CE (in particolare dell'art. 3 della 2000/79 e dell'art. 7 della 2003/88, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia n. 155/10 del 15.9.2011, WI e altri/RI WA plc) e della normativa interna (art. 4, d.lgs. 185/2005 e art. 10 d.lgs. n.
66/2003) e conseguente erronea dichiarazione di invalidità delle norme della contrattazione Contr collettiva applicata da n materia di calcolo della retribuzione feriale con riferimento al periodo minimo di quattro settimane di ferie per ogni anno di lavoro. Sarebbe infatti congrua, ad avviso dell'appellante, la retribuzione feriale già corrisposta, tenendo conto che anche la
20 porzione di indennità di volo ivi già inclusa terrebbe conto delle ore di volo effettuabili in un mese, dell'anzianità, della qualifica;
tenuto conto che i precedenti della corte di Giustizia invocati dai lavoratori parlano di retribuzione “ordinaria” e non di retribuzione
“complessiva”.
Il motivo è infondato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20216/2022 intervenuta nel corso del presente giudizio di appello, si è pronunciata in un caso assolutamente sovrapponibile al presente sul ricorso di avverso altra sentenza del Tribunale di Civitavecchia che, ai sensi CP_70 dell'art. 420-bis c.p.c., aveva affermato che le clausole collettive del CCNL Trasporto Aereo, laddove escludevano l'indennità di volo c.d. integrativa dalla base di calcolo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale navigante, dovevano ritenersi sostituite di diritto dalle norme imperative che impongono la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in tutti i giorni di ferie: rilevando il contrasto della normativa collettiva con i principi statuiti dalla Corte di Giustizia e, in particolare, dalla più volte citata sentenza del 15.9.2011 in causa C-155/2010.
Anche più recentemente la Corte di cassazione ha affermato che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile”, così, da ultimo, Cass., n. 13932 del 20/05/2024.
I principi stabiliti dalla Cassazione nel 2022, pienamente condivisibili e già posti a base di precedenti decisioni di questa Corte, alle quali adesivamente pure si rinvia (ad es. n.
2348/2024 di questo Collegio), consentono di motivare il rigetto di questo ed anche dei successivi motivi di appello, per quanto si dirà.
Orbene, premettendo che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, il giudice di legittimità ha richiamato i punti salienti della sentenza della Corte di Giustizia: “secondo l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché
21 ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane". Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce Per_ direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16,
EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata)…con riferimento all'art. 7 della direttiva 2003/88, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi Per_2 citata)…l'art. 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. … il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del
25 giugno 2020, LI UL e Iccrea Banca SpA, C- Controparte_72
762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne CP_73 consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_2
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). …Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie
22 annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)… il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).Qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite".
Le argomentazioni del presente gravame in ordine al motivo di appello, in altre parole, sono state vagliate e respinte in quella sede, con statuizioni dalle quali non si vede motivo di discostarsi. Anche nel caso presente è stato infatti rilevato che l'indennità di volo integrativa costituisce, secondo i dati forniti dalla stessa società (si legga la tabella riportata alla pagina
14 della memoria di costituzione in primo grado), una significativa componente della retribuzione, incidente in misura non inferiore al 30% circa (se non in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale inquadrato come assistente di volo e dunque un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò, appunto, incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, come di recente ulteriormente confermato – anche se sotto diverso profilo – dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-218/22 del 18 gennaio 2024.
A conferma della sperequazione retributiva tra periodo lavorato e periodo di godimento delle ferie, la CAI aveva oltretutto riferito, con argomentazione a ben guardare di segno a sé sfavorevole, di avere approntato un meccanismo di “perequazione ore volo”, tale da
“compensare” sostanzialmente la fruizione di ferie con la percezione di una retribuzione inferiore attraverso la previsione di un numero di turni aggiuntivi.
Va infine rilevato che le argomentazioni della CAI in merito alla possibile divergenza, pur conforme all'ordinamento eurounitario, fra la retribuzione dei periodi lavorati e quella dei periodi feriali (con richiami alle vertenze che hanno interessato altre categorie di lavoratori, come i marittimi) non si confronta con la sentenza gravata, la quale, lungi dall'affermare che la Corte di Giustizia abbia esattamente indicato i parametri di una generalizzata retribuzione
“minima” spettante al lavoratore, ha invece condivisibilmente affermato che essa “si limita
23 ad individuare i contorni della retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie previsto dalle Direttive sulla base della retribuzione “ordinaria”, a prescindere dai livelli fissati da ciascun ordinamento per la determinazione di quest'ultima”, soggiungendo: “Ecco perché è irrilevante, nell'implementazione del diritto dell'Unione, l'esistenza o meno di un principio di “onnicomprensività della retribuzione” in ciascun ordinamento ai fini della determinazione della retribuzione applicabile nel periodo di ferie previsto dalle direttive. La Corte di
Giustizia non dice cosa deve essere compreso nella base retributiva, ma afferma che la pienezza della fruizione del diritto passa dalla corresponsione di una retribuzione paragonabile a quella che il lavoratore percepisce quando lavora”.
Pertanto il Giudice di primo grado, lungi dall'affermare, come ritiene l'appellante,
“l'esistenza, nell'ordinamento interno, di un (asserito) principio di predeterminazione (ma non onnicomprensività) della retribuzione feriale”, ha invece accolto il principio espresso dalla Corte di Giustizia, secondo cui la retribuzione delle ferie deve essere paragonabile alla retribuzione percepita dal lavoratore durante l'effettivo servizio, lasciando poi alla normativa interna degli stati membri ogni libertà circa la determinazione della retribuzione.
6.
Il successivo motivo di appello ripropone una questione pregiudiziale di interpretazione della normativa eurounitaria (dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della
Direttiva 2000/79/CE), evidenziandosi che essa non ha totalmente normato la materia e in particolare non vi è alcuna norma imperativa idonea a invalidare le norme collettive nazionali, di tal che tale risultato potrebbe ottenersi solo previa emanazione di una sentenza additiva che solo la Corte costituzionale può pronunciare, dal momento che la politica sociale
è materia riservata agli Stati membri. La norma eurounitaria, sostiene la CAI, è parametro di legittimità della normativa interna, ma se manca una disciplina eurounitaria a fungere da parametro non si può disapplicare bensì rimettere la questione alla Corte costituzionale.
Non è nemmeno vero, argomenta l'appellante, che nella sentenza in causa C-155/2010 la
Corte di Giustizia non abbia esaminato la struttura della retribuzione nel caso concreto (che, prevedeva il pagamento della sola retribuzione fondamentale durante le ferie): il Tribunale la avrebbe, dunque, indebitamente estesa al caso del CCNL Trasporto Aereo, che invece prevede anche il pagamento di voci aggiuntive rispetto alla retribuzione feriale.
La proposta questione di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE dovrebbe, pertanto, avere ad oggetto, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina
24 nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali, laddove sia al contempo prevista una quota di indennità fissa, legata alle stesse mansioni e riconosciuta ai lavoratori a titolo di retribuzione anche feriale”.
Il motivo, in primo luogo, non si confronta adeguatamente con la pronuncia gravata laddove questa – nel respingere, sul punto specifico, la domanda dei lavoratori - ha argomentato in merito alla possibilità, conforme alla disciplina eurounitaria, di escludere una Part
o più indennità, come la (tanto più se analoga ad altra, invece, riconosciuta, come la
): di tal che, non essendo gravato tale specifico passaggio argomentativo, la questione Pt_44
Contr posta da (che mira appunto a indagare su tale possibilità) appare in primo luogo non rilevante ai fini del decidere. Infatti il Tribunale, all'esito di una corposa ricostruzione dei principali snodi interpretativi di legittimità, ha sintetizzato: “In conclusione può dunque dirsi che: la legge, interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, impone specifici criteri per il computo della retribuzione del periodo minimo di ferie previsto dall'art. 7 della direttiva 88/2003, secondo la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di ferie;
nell'ordinamento interno non esiste un principio di onnicomprensività della retribuzione, secondo quanto costantemente affermato dalla Corte Costituzionale e dalla
Corte di Cassazione;
al di fuori dei vincoli posti dalla legge, la contrattazione collettiva può quindi prevedere modalità di calcolo – rispettose dell'art. 36 cost. – conformi ai principi già riconosciuti validi dall'ordinamento interno per la determinazione degli istituti indiretti della retribuzione, che demandano alla volontà delle parti nell'ambito della Contrattazione
Collettiva la possibilità di includere determinate indennità contrattuali correlate all'effettiva presenza al lavoro….Il giudice, al di fuori dei limiti posti dalla legge, potrà unicamente verificare che la retribuzione di base (o ciò che è incluso dal contratto collettivo nel calcolo degli istituti indiretti) non rappresenti retribuzione insufficiente o irrisoria, secondo i parametri previsti dall'art. 36 cost..
In secondo luogo, la questione appare anche manifestamente infondata.
Come statuito da questo Collegio già con la sentenza n. 2773/2023, “l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere
25 tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine è demandata al giudice dello Stato membro e, quando – come nel caso di specie – la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13 dicembre 2018 n.
385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per confermare che la normativa dell'Unione Europea non si
è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato, il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale.”.
7. Contr Con un quinto e connesso motivo l'appellante rileva e ribadisce che la decisione gravata postula l'esistenza di una nozione europea di retribuzione feriale e dunque di retribuzione, ma se ne dovrebbe allora dedurre che le Direttive avrebbero travalicato le competenze o comunque non sarebbero necessarie e porporzionate agli obiettivi espressi di cui all'art. 151 TFUE (in primis, il diritto alla salute).
Il motivo è infondato in forza delle considerazioni or ora svolte.
Vale la pena di ricordare nuovamente che la sentenza appellata, contrariamente a quanto Contr opinato da nega la rilevanza della questione dell'individuazione di una “nozione europea di retribuzione feriale”. Da tanto discende l'indifferenza della struttura retributiva, Contr oltre che l'irrilevanza della questione pregiudiziale interpretativa proposta da la Corte di Giustizia, infatti, nei precedenti invocati nel ricorso ha già indicato che va incluso nella retribuzione feriale “qualsiasi emolumento……” a prescindere dalla sua natura fissa o variabile, purché sia funzionalmente collegato alle mansioni e allo status del lavoratore
(….).” e che la struttura retributiva (rimessa agli Stati membri) è irrilevante ai fini del decidere, rilevante essendo soltanto che il trattamento economico del periodo di ferie del lavoratore sia comparabile a quello del periodo in cui lavora, tenuto conto 1) di tutte le componenti intrinsecamente connesse allo svolgimento dei compiti che gli sono assegnati dal
26 contratto di lavoro (con particolare riferimento, per i piloti, alle ore passate in volo) e 2) di tutti gli elementi connessi al suo status personale e professionale (ad es. come pilota di linea).
Dunque l'oggetto del contendere non afferisce a tale ipotetico concetto di retribuzione feriale, bensì, più semplicemente, al corretto rapporto fra retribuzione in servizio e retribuzione in ferie, materia che rientra nella competenza dell'Unione in materia di condizioni di lavoro, prevista dall'art. 153 TFUE, comprensiva di prescrizioni minime in materia di sicurezza e sanitarie, di organizzazione dell'orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e della salute degli operatori di volo in relazione alle loro peculiari mansioni.
Anche la citata sentenza della Cassazione del 2022, peraltro, aveva statuito sul punto: “per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del
200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale Europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione
n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e
68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali "retribuite" e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16
27 e C-570/16, punto 83). La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'art. 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'art. 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno 2020,
[...]
e Iccrea Banca SpA, cause C-762/18 e C-37/19, CP_72 Controparte_74
EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata)".”.
Pertanto la Cassazione ha anche esaminato l'art. 31 della Carta di Nizza, rilevando che esso ha il medesimo valore giuridico dei Trattati come fonte primaria del diritto dell'Unione e che esso “non richiede (…) una concretizzazione ad opera delle disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, le quali sono solo chiamate a precisare la durata esatta delle ferie annuali retribuite e, eventualmente, talune condizioni di esercizio di tale diritto”: dunque, attraverso una lettura combinata delle due norme, si realizza una sorta di
“costituzionalizzazione” per relationem anche dell'art. 7 della Direttiva.
8.
Le medesime considerazioni (anche sulla scorta del precedente di legittimità del 2022) conducono al rigetto dell'ulteriore motivo di gravame, relativo alla violazione ed errata applicazione dell'art. 36, commi 1 e 3, Cost., e delle Direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE (in particolare dell'art. 3 della 2000/79 e dell'art. 7 della 2003/88, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia n. 155/10 del 15.9.2011) e degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., dal momento che, in materia di retribuzione, né l'art. 36 Cost. né l'art. 2099 c.c. impongono una determinata struttura della retribuzione, tanto è vero che si fa riferimento ai minimi tabellari;
e che anche a livello sovranazionale sono intervenute solo linee guida ed è dunque centrale il ruolo delle pattuizioni collettive. Rileva l'appellante che nessuna norma impone di includere nella retribuzione feriale qualsiasi emolumento connesso alla mansione e che il CCNL va interpretato ai sensi dell'art. 1362 e ss. c.c., essendo chiaro il significato testuale delle parole, le quali, interpretate le une per mezzo delle altre, conducono alla conclusione che la c.d. IVO esuli dal concetto di retribuzione “ordinaria” e che la volontà soggettiva delle parti, così come pure l'interpretazione secondo buona fede portano ad analoghe conclusioni.
La questione appare fuori fuoco rispetto al tema del contendere. Non sembra in discussione, in sede interpretativa, che il CCNL, frutto dell'autonomia collettiva, abbia voluto escludere l'emolumento richiesto in ricorso dall'ammontare dovuto ai lavoratori durante le ferie;
né è in discussione l'astratta possibilità di farlo, dato che - come sottolineato
28 dalla stessa Cassazione nel 2022 – in mancanza di una previsione legale in ordine all'ammontare della retribuzione feriale, nell'ordinamento interno l'autonomia collettiva può senz'altro stabilire che una certa voce retributiva possa essere esclusa dal calcolo della retribuzione feriale, senza che ciò contrasti con l'art. 36 Cost., “il quale non risponde al criterio della «onnicomprensività» ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento «sufficiente»” (punto 29 della motivazione).
La questione si pone allorché, in numerosi precedenti di merito ed ora anche di legittimità, con considerazioni che si sono richiamate e fatte proprie nei paragrafi precedenti, si sia riscontrata appunto non già l'insufficienza in sé, bensì l'insufficienza della retribuzione feriale ad impedire che il lavoratore sia dissuaso dal richiedere il concreto godimento del proprio diritto alle ferie annuali.
Nel momento in cui si accerta la nullità, per questo motivo, di alcune disposizioni del
CCNL, pur nel rispetto del ruolo centrale di quest'ultimo e del principio della autonomia sindacale, vero e proprio pilastro del nostro ordinamento interno, ogni questione sulla corretta interpretazione delle clausole nulle non è idonea ad alterare il decisum.
9.
In un ulteriore motivo di appello si censura la sentenza per avere omesso la motivazione in ordine all'argomentazione in merito all'effettivo godimento, in fatto, dei periodi di ferie Contr annuali: veva replicato al ricorso che i lavoratori non avrebbero dimostrato di essere stati costretti a rinunciare al godimento delle ferie per non subire perdite economiche;
e la stessa CTU di primo grado avrebbe in ogni caso dimostrato che quasi tutti i ricorrenti avevano fruito delle ferie quantomeno nella misura minima prevista dal contratto collettivo.
L'argomentazione non osta al riconoscimento delle pretese nella misura in cui è avvenuto ad opera del Tribunale di Civitavecchia: per il futuro, infatti, l'accertata nullità delle clausole collettive consente di evitare che la decurtazione retributiva sofferta nel periodo da trascorrere in ferie possa costituire un disincentivo dall'esercitare il diritto al riposo feriale;
con riferimento alle ferie già godute, invece, detta nullità costituisce la causa petendi delle differenze reclamate nella misura riconosciuta in primo grado (salvo quanto si dirà a proposito dei successivi motivi di questo e degli altri appelli riuniti).
Va infatti rilevato che il Tribunale, per il periodo dicembre 2010 – dicembre 2015, ha parametrato le differenze retributive al numero concreto di giorni di ferie goduti e non a quelli astrattamente godibili negli anni in contestazione;
con il limite massimo di 28 giorni
29 annuali, di cui meglio si dirà: non ha invece statuito in ordine agli eventuali giorni non goduti nel predetto periodo.
In altre parole, il motivo non coglie la ratio decidendi enunciata dal Tribunale con riferimento alla ormai nota sentenza della Corte di Giustizia in causa C-155/2010, laddove esso così motiva, applicandone i principi: “Nell'enunciazione dei criteri la Corte di Giustizia non si è in alcun modo riferita alla struttura della retribuzione nel caso concreto (nemmeno individuata nel quesito posto dal giudice remittente, sopra richiamato), né ha evidenziato che nel caso concreto la retribuzione del periodo di ferie avesse disincentivato – o fosse idonea a disincentivare – la fruizione delle ferie da parte dei piloti”.
10.
Ancora, ulteriore motivo di appello si appiglia alla natura essenziale e inscindibile delle clausole collettive dichiarate nulle: ai sensi dell'art. 1363 c.c., del testo contrattual-collettivo occorre dare un'interpretazione riferita all'intero negozio e non già atomistica;
a detta Contr stregua, ad avviso dell'appellante il contratto collettivo non sarebbe stato sottoscritto senza quella previsione, che concorre a comporre un determinato equilibrio fra le contrapposte esigenze delle parti collettive.
Il motivo ripropone una difesa già spiegata in primo grado ed omette di confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza gravata, che, respingendo analoga argomentazione, si era così intrattenuta in ordine alla pretesa essenzialità delle clausole nulle: “la valutazione in ordine alla essenzialità della clausola affetta da nullità ex art. 1419, comma 1, c.c., infatti, non è richiesta quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative” (punto
17 supra); il motivo, in sintesi, si risolve nella ripetizione dei motivi precedenti in ordine alla mancata contrarietà a norme imperative delle clausole dichiarate nulle;
inoltre della inscindibilità ed essenzialità non viene fornita alcuna dimostrazione nel concreto,
l'affermazione risultando pertanto, in definitiva, tautologica.
11.
Ulteriore motivo viene articolato per spiegare, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 del d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali;
nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE),
30 nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011,
WI e altri c. RI WA plc, causa C-155/10. Si deduce, invero, la illegittimità di tali disposizioni per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41 Cost.
Si tratta, in sintesi estrema, delle questioni già proposte in primo grado che denunciano il contrasto delle norme censurate con i principi di certezza del diritto e di libertà sindacale;
e della riproposizione delle censure sulla pretesa “nozione europea di retribuzione feriale”.
I passaggi gravati della motivazione della sentenza che le avevano respinte sono i seguenti.
Quanto al rigetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al principio della certezza del diritto, il Giudice afferma che: “le leggi in esame non hanno prodotto, nei casi oggetto del presente giudizio, alcun effetto retroattivo, né in senso proprio né improprio. Non solo, infatti, esse non dispongono per il passato o intervengono su diritti quesiti, ed è quindi da escludersi la retroattività propria delle norme censurate, ma non può neppure dirsi che disponendo per il futuro esse abbiano investito fattispecie non ancora concluse al momento della loro entrata in vigore. Gli elementi costituitivi del diritto vantato dagli odierni ricorrenti, infatti, sono sorti tutti successivamente all'entrata in vigore delle suddette leggi, non rendendosi necessario alcun procedimento di retro valutazione giuridica di situazioni ancora non esauritesi al momento dell'introduzione della nuova disciplina”;
“mentre le leggi in questione sono entrate in vigore nel 2003 e nel 2005, in attuazione di
Direttive antecedenti, le clausole della contrattazione collettiva che si pongono in violazione di esse sono del 2009 e del 2014, ed i diritti di credito azionati nel presente giudizio traggono origine da giorni di ferie godute dai ricorrenti tra il 2010 ed il 2014”; “Nemmeno può dirsi che la portata retroattiva, per un limitato periodo oggetto del giudizio (cioè per le ferie godute tra il 2010 ed il settembre 2011), lesiva del legittimo affidamento, derivi dall'interpretazione fornita dalle Direttive, di cui i d.lgs. n. 185/2005 e 66/2003 sono attuazione, effettuata dalla
Corte di Giustizia con la sentenza WI vs. RI WA del 15 settembre 2011. Non solo, infatti, tale decisione non ha alcuna portata innovativa rispetto al disposto delle
Direttive, e non evidenzia alcun contrasto con precedenti pronunce dello stesso organo giudiziario che l'ha emessa (ponendosi invece in continuità con la precedente giurisprudenza
CGUE), ma non possono riscontrarsi nel caso in esame neppure le condizioni enunciate dalla stessa Corte di Giustizia per limitare – in casi eccezionalissimi – la portata interpretativa
31 delle proprie sentenze al periodo successivo alla loro pubblicazione nel caso in cui si pongano in contrasto con la precedente giurisprudenza interna allo Stato Membro”.
Quanto, invece, al rigetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al principio della libertà sindacale, il Tribunale afferma che: “la centralità attribuita nel nostro ordinamento alla contrattazione collettiva nella determinazione delle condizioni economiche del rapporto di lavoro – contrattazione spesso utilizzata, anche ove non direttamente applicabile, per valutare sotto alcuni aspetti la proporzionalità e sufficienza della retribuzione
– non esclude che l'autonomia delle parti sociali nella determinazione delle condizioni di lavoro possa incontrare limiti inderogabili previsti dalla legge (nonché dal diritto dell'Unione)”; “Nel caso in esame, peraltro, non può ritenersi che il legislatore abbia
«contraddetto» o «cancellato» le scelte effettuate dalle parti sociali, essendo queste ultime intervenute solo successivamente l'introduzione delle norme in questione, e dovendosi escludere l'invocabilità del principio del legittimo affidamento per le considerazioni affrontate nei precedenti paragrafi”.
La normativa sospettata di illegittimità costituzionale, argomenta CAI, deve effettivamente essere applicata nel presente giudizio in quanto posta a base delle pretese degli allora ricorrenti;
quanto alla non manifesta infondatezza, si deduce che le disposizioni in parola non radicano alcuna illegittimità della contrattazione collettiva in punto di determinazione della retribuzione feriale e che solo con le sentt. nn. 13425 e 13427 del 2019, la Suprema Corte di cassazione ha affermato l'esistenza di una nozione europea di retribuzione feriale, ma limitandosi a recepire l'indirizzo già fatto proprio dalla Corte di giustizia, senza pronunciarsi sulla specificità di cui qui si discute e ledendo il legittimo affidamento delle parti sulla stabilità della contrattazione collettiva quanto alle annualità precedenti al 2019: l'obbligo di includere l'IVO nel computo della retribuzione dei giorni di ferie annuali, in altre parole, sarebbe intervenuta in un assetto normativo e contrattuale Contr consolidato e sul quale la aceva affidamento senza che fossero in precedenza emerse criticità; con un effetto retroattivo di matrice giurisprudenziale (o meglio, si legge nel gravame, in base ad una indebita interpretazione del precedente eurounitario) lesivo di principi (come la certezza del diritto ed il legittimo affidamento) che devono prevalere sullo stesso diritto eurounitario per il loro carattere fondamentale.
In relazione, poi, al principio della libertà sindacale, CAI ha dedotto che si sia intaccata lo stesso nucleo essenziale della libertà delle parti sociali di regolare tramite le loro rappresentanze le condizioni economiche essenziali del contratto di lavoro, senza il ricorrere
32 di situazioni eccezionali o temporanee, per come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale (ad esempio con riferimento alla nota vicenda della c.d. scala mobile).
Anche queste, pur suggestive, argomentazioni sono state oggetto di autorevole vaglio nella sentenza della Corte di Cassazione del 23/06/2022, n.20216, dai cui approdi non si vede ragione di discostarsi. Si condivide dunque il seguente passo della motivazione: “Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal
PG, le disposizioni Europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del
2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello Euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato
Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate.”.
Ed in effetti il legittimo affidamento delle parti sociali nella stabilità della regolamentazione collettiva degli interessi sottesi al rapporto di lavoro non può tutelarsi fino al punto da stravolgere il principio di gerarchia delle fonti, posto che le norme censurate (del
2000 e del 2003) erano in vigore ben prima della sottoscrizione dei CCNL invocati dai lavoratori (del 2009 e del 2014) e già interpretate in conformità con la sentenza gravata da diverse sentenze della Corte di Giustizia;
pertanto avrebbero dovuto essere tenute presenti in sede di negoziazione, con la conseguenza che non può essersi consolidato alcun legittimo affidamento tutelabile.
12. Contr Con altro motivo, la censura la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione perché il giudice, accertata l'erroneità del criterio di quantificazione delle
33 differenze proposto dai ricorrenti, avrebbe dovuto respingere la domanda e non già dare ingresso alla CTU.
Con altra parte del medesimo motivo, che si esaminerà, per ragioni di sintesi, congiuntamente agli appelli dei lavoratori, la CAI suggerisce che il criterio di quantificazione corretto e non discriminatorio sarebbe stato quello di calcolare il valore medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera di un anno solare dividendo per 365 giorni senza sottrarre le assenze.
La prima parte del motivo di appello, che contesta la stessa ammissione della CTU, è infondato. In applicazione del principio iura novit curia, spetta al giudice l'individuazione delle norme di diritto applicabili ai fatti sottoposti alla sua cognizione, al di là delle prospettazioni giuridiche delle parti, a patto che non vi sia un'inammissibile estensione o sostituzione della causa petendi o del petitum. Il che, nel caso di specie non è affatto avvenuto, essendosi il Tribunale limitato a inquadrare giuridicamente in maniera reputata più corretta le allegazioni, già a monte ritenute sufficientemente dimostrate, dei lavoratori, i quali ad ogni modo, sia pure formulando calcoli errati per eccesso, avevano con chiarezza lamentato l'insufficienza della retribuzione percepita nel periodo nel quale avevano goduto delle ferie.
Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, persino a fronte di una domanda di condanna generica, l'istante ha esclusivamente l'onere di dedurre in giudizio l'altrui inadempimento (nella specie parziale), ossia in sostanza, per quanto qui interessa, di aver goduto di ferie e di non aver percepito la complessiva retribuzione spettante.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza (cfr. le sentenze di questa Corte nn.
2772/2023 e 2491/2024).
La seconda parte del motivo di appello è fondata per quanto di ragione, come meglio si dirà per illustrare congiuntamente le censure di tutti gli appellanti in punto di quantum debeatur, che sono appunto in parte fondate.
13.
Si può a questo punto passare all'esame dei motivi di appello articolati da alcuni dei lavoratori originariamente ricorrenti nei procedimenti nn. R.G. 534 e 586 del 2022, nonché nell'appello incidentale nel procedimento n. R.G. 613/2022. Contr Preliminarmente, va escluso che, come eccepito dalla gli appelli siano inammissibili ex art. 434 c.p.c., essendo richiamate ampiamente in essi le statuizioni oggetto di censura e articolate le modifiche proposte nonché le circostanze determinanti i vizi lamentati nel
34 decisum. Con l'innovazione normativa il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente ad un modello formale, ma ha indicato ed imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto. Ciascun atto di appello, nella fattispecie, presenta appieno, come già rilevato, i requisiti di sostanza e di forma del nuovo art. 434 c.p.c.. Non si richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto. Quindi, il ricorso in appello può anche riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, purché comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata: ciò che, nella specie, gli appellanti hanno fatto (cfr. Cass. n. 2142/2015).
14.
Con un primo motivo di appello, i lavoratori difesi dalle Avv.te Di IA e ST nei procedimenti nn. 534 (appello principale) e 613 (appello incidentale)/2022 hanno dedotto l'erroneità della sentenza gravata laddove esclude l'applicazione della Direttiva Comunitaria al periodo eccedente il periodo minimo previsto dalla normativa stessa: il Tribunale ha ritenuto la normativa comunitaria applicabile solo ai periodi di ferie minimi previsti, e non anche ai giorni di ferie aggiuntivi spettanti ai lavoratori in virtù delle norme nazionali, tralasciando di considerare che, seppure la norma comunitaria preveda solo un requisito minimo, la stessa non esclude che la normativa interna degli Stati membri possa prevedere ipotesi di maggior favore, come nella specie avvenuto con il CCNL per il personale navigante che riconosce non già ventotto bensì trenta giorni di calendario di ferie con un incremento di un giorno per ogni cinque anni di servizio per un massimo di ulteriori cinque, aggiunta evidentemente prevista a tutela della salute dei lavoratori.
35 Al riguardo gli appellanti invocano il precedente sul punto favorevole di questa Corte n.
4032/2021.
Il motivo viene esaminato congiuntamente al secondo motivo dell'appello principale n.
586/2022, di identico contenuto.
I due motivi sono infondati. Nel precedente invocato dai lavoratori, questa Corte ha dato espressamente atto dell'assenza di contestazioni in ordine al numero di giorni di ferie rispetto al quale era necessario adeguare la retribuzione percepita (“In ordine alla modalità di quantificazione del relativo importo, si stima congruo – anche in considerazione della mancanza di specifiche contestazioni di parte appellata – il criterio proposto da parte ricorrente…”), con la conseguenza che la sentenza non è utilmente invocabile come precedente in ragione della diversità dei presupposti di fatto e processuali.
Nel merito, la sentenza n. 20216/2022 della Cassazione ha già statuito anche su questo specifico motivo controverso, con argomentazioni condivisibili, rispettose dei rapporti fra le fonti e dalle quali non sono state offerte ragioni per discostarsi. Nell'accogliere il relativo Contr motivo di ricorso, in quella sede, di la Suprema Corte ha così statuito: “la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10
CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10, Per_4 punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la Persona_5 normativa Europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili.
Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali
(art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal
36 giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del
2004; Cass. n. 16510/2002). L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.”.
15.
Con il secondo motivo dell'appello principale n. RG 534/2022 e dell'appello incidentale in causa n. RG 613/2022, si censura l'errata valutazione di un elemento di prova: il Tribunale rileva, infatti, che il criterio di quantificazione delle differenze retributive proposto nel ricorso introduttivo avrebbe attribuito a ciascun lavoratore un numero di ore volate per ciascun anno pari al massimo;
ma invece il criterio aveva calcolato il valore medio, giungendo all'individuazione del parametro delle 2,5 ore di volo da retribuire per ciascun giorno di ferie: parametro che, a differenza delle critiche rivoltegli nella pronuncia, tiene conto dell'alternanza dei giorni in volo e dei giorni a terra ed si ottiene dividendo il volato effettivo annuale per 20, che è il numero di giorni impiegabili in un mese;
e per “giorni impiegabili” si intende non già i giorni massimi volati, bensì, appunto, i giorni impiegati sia in attività di volo che in attività eventualmente svolta a terra o in riserva.
Da ciò discende, ad avviso dei lavoratori, che le critiche del Tribunale mosse al criterio offerto dai ricorrenti siano destituite di fondamento e siano frutto di un'errata comprensione del criterio di calcolo proposto dai ricorrenti e quindi di una errata valutazione della prova offerta.
Con una seconda parte del medesimo motivo, connessa alla prima, si deduce l'erroneità dell'indicazione del criterio di calcolo per la individuazione della retribuzione spettante per il
37 giorno di ferie e la erronea interpretazione ed applicazione delle indicazioni offerte dalla
Corte di Giustizia Europea.
Premettono gli appellanti che il calcolo del dovuto può essere effettuato secondo diverse modalità, purché conformi al principio della Corte di Giustizia di “guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”.
Il criterio indicato dal Giudice, piuttosto che individuare un valore medio di riferimento utilizzabile per tutti i lavoratori, ha individuato il volato medio giornaliero di ciascun dipendente per ciascun anno solare, e incrementato il valore della retribuzione dovuta per il singolo giorno di ferie in ragione del valore medio così individuato: con una modalità necessariamente da utilizzarsi a posteriori rispetto al periodo di ferie fruite, ciò che comporta maggiore gravosità per lo stesso datore di lavoro, nonché l'impossibilità di retribuire correttamente le ferie prima che sia decorso un anno dall'assunzione (perché occorre calcolare la media individuale delle ore volate).
Partendo da tali critiche, gli appellanti ripropongono il criterio di quantificazione di cui al ricorso, basato sul seguente ragionamento: sulla scorta dell'analisi dell'attività di volo svolta Contr dal personale navigante el corso di un anno solare, si ricavava un dato medio di 650 ore di volo annuali effettive per ciascun dipendente;
dalla media annuale si ricavava poi la media mensile, e da questa la media giornaliera secondo il seguente criterio: 650 ore medie volate annuali /11mesi lavorativi, (tenuto conto del mese di ferie in cui non si vola) = 59 ore mensili;
59 ore medie volate mensili / 20, corrispondente al numero dei giorni impiegabili in servizio, posto che il contratto prevede 10 giorni di riposo mensili (si precisa che, per “giorni impiegabili” deve intendersi ogni attività propria della funzione anche se diversa dal volo, ad esempio: addestramento, riserva, visite mediche, eventuali giorni di ufficio ove previsti) =
2,95 ore di volo medie per giornata di servizio. Arrotondato detto valore per difetto, si individuava in 2,5 ore il valore medio di riferimento da utilizzare per il calcolo della retribuzione di un giorno di ferie. Pertanto, il dipendente aveva diritto a vedersi riconosciute
2,5 ore di IVO (indennità di volo oraria) per ogni giorno di ferie. Per individuare poi il valore economico da attribuire alle 2,5 ore di IVO, in ragione del fatto che l'IVO ha un valore variabile in base alla mansione (assistente di volo, pilota, comandante) e crescente in base alla quantità di ore mensili volate, veniva infine effettuato per ogni lavoratore il calcolo dettagliato delle ore di volo effettivamente svolte nel mese in cui aveva usufruito delle ferie e si attribuiva alle ore di volo fittizie, l'aliquota dovuta sulla base dell'effettivo volato del
38 singolo lavoratore, operazione identica a quella operata dal datore di lavoro mensilmente per la retribuzione del volato effettivo.
Tale sarebbe inoltre, argomentano gli appellanti, la modalità che era prassi presso CP_71 ino al 2009, vale a dire il riconoscere, per ciascun giorno di ferie, un importo pari a 2,5
[...] ore di IVO.
Il medesimo metodo di calcolo del dovuto è riproposto anche dagli appellanti del procedimento RG n. 586/2022, che, nel primo motivo di appello, articolano analoghe censure alla sentenza gravata.
I motivi di gravame articolati dai lavoratori appellanti e dalla CAI nell'appello n. RG
613/2022, su questo specifico punto, sono fondati per quanto di ragione.
La sentenza appellata prende le mosse dal criterio di quantificazione proposto dagli allora ricorrenti, ma se ne discosta con la motivazione che segue: “Calcolo dell'indennità di volo oraria integrativa (IVO) da corrispondersi nel periodo di ferie. Nell'individuazione in concreto delle modalità con le quali applicare l'IVO alla retribuzione del periodo di ferie vanno seguite le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo
(punto 26 della citata sentenza WI e a. vs RI WA). Si badi che mediante il riferimento alla “retribuzione media” la Corte di Giustizia ha risposto al quesito del giudice remittente che chiedeva se occorresse tenere conto della retribuzione che il lavoratore
“avrebbe percepito se avesse lavorato” oppure della retribuzione che “percepiva in un altro periodo durante il quale lavorava”, indicando la necessità di valutare la retribuzione percepita in un periodo che permetta di ottenere una media significativa (anche secondo l'Avvocato
Generale, quando il livello della retribuzione è variabile, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione delle ferie corrispondente al suo guadagno medio), lasciando tuttavia al giudice nazionale di delimitare il periodo di rappresentatività. Deve quindi ritenersi che, in considerazione della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di
IVO, il periodo significativo di riferimento vadaindividuato in un anno solare, che costituisce in via generale un arco temporale sufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee, ragione per la quale è spesso normativamente tenuto in considerazione per la rendicontazione a diversi fini (ad esempio fiscali o societari). Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta Contr da (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'IVO percepita dal singolo lavoratore nel periodo in cui è stato in servizio durante
39 il singolo anno solare. Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di IVO in un anno solare diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo, i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari che vengono seguiti nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. Per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato basti pensare che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all'incidenza dell'IVO sulla retribuzione del lavoratore perché, come noto, nei giorni di sospensione del servizio (si pensi alla maternità o alla malattia) i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli seguiti nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione, e quanto percepito dal lavoratore in questi giorni non concorre a determinare la “retribuzione ordinaria” del periodo di servizio alla quale la retribuzione nel periodo di ferie minimo deve Per_ essere paragonabile. La stessa Corte di Giustizia, nel sopra menzionato caso vs.
[...]
, ha evidenziato che la retribuzione da utilizzare come Controparte_75 parametro per la retribuzione delle ferie (alla quale dunque quest'ultima deve essere paragonabile) è quella percepita dal lavoratore nel “periodo di lavoro effettivo”. Infatti, come si è visto, l'IVO è una componente del trattamento economico corrisposto al lavoratore navigante che si aggiunge allo stipendio mensile e all'IVGM quando il rapporto ha regolare esecuzione. Quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione bensì emolumenti, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l'ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto.
L'esatta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri.”.
Giova ribadire che, per la giurisprudenza eurounitaria, spetta al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo della direttiva 2003/88, in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso articolo 7, paragrafo 1, “non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sentenza del 13 dicembre 2018, contro Parte_46 Controparte_75
, in causa C-385/2017).
[...]
40 La Corte di Giustizia, quindi, si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato, il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale (cfr. la sentenza di questa Corte d'appello n. 386/2024).
Ritiene questa Corte che, dovendo quantificare un ammontare retributivo ragguagliabile (e non identico) alla media della retribuzione percepita nei periodi lavorati, occorra un criterio standardizzato e forfettario, applicabile ad una platea indefinita di lavoratori e soprattutto che conduca a risultati determinabili a priori, sin dall'immissione in servizio del lavoratore e questo per garantire il rispetto dei principi della certezza del diritto. A questa stregua il criterio di cui alla sentenza gravata, che si basa sulle caratteristiche dell'attività prestata nel passato da ciascun lavoratore non può essere condiviso.
Fra l'altro, come meglio si dirà a proposito delle altre censure mosse al quantum debeatur da tutte le parti costituite nel gravame, il criterio proposto, proprio in quanto maggiormente standardizzato, consente di prescindere dalla corretta individuazione dei periodi di assenza da espungere per individuare il “lavorato” da porre a base dei calcoli.
Il quesito formulato all'udienza del 3.4.2024, analogo a quello formulato la settimana precedente da altro Collegio di questa Sezione, è il seguente: “sulla scorta degli atti di causa, determini le differenze retributive spettanti ai lavoratori appellanti e appellati a titolo di retribuzione dei giorni di ferie fruiti nel periodo oggetto di causa (dal 13.1.2009 al
31.12.2014) calcolata tenendo conto dello stipendio base, dell'indennità di volo minima garantita (IVMG) e dell'indennità di volo oraria (IVO), quest'ultima da calcolarsi nella misura forfettaria di 2,5 ore di volo per ogni giorno fruito di ferie, con il limite massimo di 28 giorni di ferie per ciascun anno solare”.
Convince, infatti, la quantificazione proposta dai ricorrenti secondo il metodo che si è sopra descritto (ed a partire dalla media del volato annuale del personale navigante) di una misura forfettaria di 2,5 ore di volo da retribuire per ogni giorno fruito di ferie. Si tratta, del resto, della metodica seguita dal CCNL di in vigore fino al 2009. CP_71
Non convince, invece, proprio perché l'equiparazione con la retribuzione percepita nel resto dell'anno non può che essere tendenziale, la proposta di “graduare” il valore dell'IVO in base alle caratteristiche del concreto rapporto di lavoro nel periodo in contestazione
(mansione e quantità di ore mensili volate): ritiene il Collegio che la quantificazione dell'IVO dovuta durante le ferie ben possa partire sempre dalla prima fascia retributiva.
41 È pertanto corretto, e vanno respinti sul punto i rilievi dei lavoratori, che il CTU non abbia tenuto conto delle ore di volo effettive svolte da ciascun lavoratore nel mese in cui le ferie sono state godute, con la conseguenza che le ore di IVO sono state valorizzate sempre con gli importi dell'aliquota della prima fascia oraria di servizio, come se il lavoratore non avesse lavorato neppure un giorno nel mese di riferimento delle ferie.
Si tratta di un criterio che certo riduce l'ammontare delle pretese dei lavoratori più anziani, con mansioni più qualificate e che volano di più, ma non per questo (anche in difetto di argomentazioni specifiche di segno contrario) può dirsi inidoneo allo scopo perseguito di non disincentivare l'esercizio del diritto alle ferie e di contro consente una standardizzazione ex ante e quella tempestività dei calcoli e dei pagamenti che costituisce interesse degli stessi lavoratori, anche per il futuro.
Va ribadito ancora una volta che in nessuna parte dei precedenti favorevoli nazionali e sovranazionali invocati dalle parti è detto espressamente che, nel quantificare la congrua retribuzione feriale, il giudice di merito debba attenersi all'applicazione di tutti gli istituti retributivi del CCNL e nell'esatta (ed individuale) misura ivi prevista per i periodi lavorati;
e che la stessa normativa dell'Unione Europea che qui si applica non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli
Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato, il cui esito deve essere valutato in concreto.
16. Contr Come accennato, l'appello di – nella parte da esaminare congiuntamente agli altri appelli – censura la sentenza per avere sottratto dal periodo da considerarsi “lavorato” i giorni in cui i lavoratori risultano essere stati assenti per una serie di legittime causali (e non per altre); i lavoratori, in subordine rispetto all'adozione del metodo di calcolo proposto in ricorso, nei rispettivi appelli hanno proposto di modificare l'elencazione di tali assenze rilevanti, inserendo altre causali la cui assenza condurrebbe ad esiti iniqui: le assenze per part time verticale, per permessi ex lege n. 104/1992 o per gravi motivi familiari, per donazione di sangue;
censurando la motivazione della sentenza che non le avrebbe considerate nel computo poiché non ne era stata allegata la concreta ricorrenza nel caso di specie. Contr Al riguardo, nel proprio appello la ha sottolineato che si tratta, in tutti i casi, di assenze non imputabili al datore di lavoro e che nessuna assenza dovrebbe essere considerata computabile.
42 Il criterio adottato da questo Collegio assorbe, con valenza di rigetto, le censure dei lavoratori sul punto (in particolare, l'ultimo motivo dell'appello n. 534/2022, dell'appello incidentale in RG n. 613/2022, l'ultima parte del primo motivo dell'appello n. RG 586/2022); Contr e accoglie, in parte qua, il gravame di Si tratta, del resto, del criterio più coerente con la funzione dell'indennità di volo che è quella di compensare la “penosità” dell'attività a prescindere dal volato effettivo. Sottrarre, invece, l'una o l'altra causa di legittima assenza per determinare il valore medio dell'IVO per ciascun lavoratore (oltre a contrastare con l'esigenza di standardizzazione e forfettizzazione di cui si è detto) implica che laddove, a titolo esemplificativo e a parità di medesime condizioni contrattuali, il navigante si sia assentato per aspettativa per un periodo di sei mesi, questo finirebbe per percepire durante il periodo minimo di ferie la medesima IVO di chi, invece, ha reso le sue prestazioni integralmente volando per l'intero anno.
17.
Nell'appello n. RG 534/2022, nell'appello n. RG 586/2022, nonché nell'appello incidentale in causa RG n. 613/2022 viene anche svolto un ulteriore motivo di appello relativo alla mancata ammissione di una prova correttamente e tempestivamente prodotta e al difetto di motivazione, nonché all'errata applicazione dell'art. 421 c.p.c..
Durante il giudizio di primo grado era emerso che alcune buste paga degli originari ricorrenti erano smarrite, pur avendo dato atto la Cancelleria che al momento del deposito del ricorso erano presenti. Il Tribunale aveva escluso, per gli anni in cui mancavano una o più buste paga, che fosse possibile riconoscere qualsivoglia differenza, sulla scorta della seguente argomentazione: “Appare, infatti, evidente che la mancata produzione di tutte le buste paga relative ad un anno solare impedisce di determinare, secondo i criteri sopra indicati, l'esatto importo della retribuzione spettante per il singolo giorno di ferie sulla scorta della norma imperativa (sul punto, è appena il caso di rilevare, con riferimento alle considerazioni svolte dai ricorrenti nelle note conclusionali, che evidentemente la media annuale non può essere calcolata prescindendo dai dati relativi anche ad un solo mese). Il lavoratore che domandi il pagamento di differenze retributive ha infatti l'onere di fornire al
Tribunale tutti gli elementi idonei a consentirne l'esatta quantificazione di giudizio.
Limitatamente alle annualità rispetto alle quali difetta la produzione di tutte le buste paga, la domanda di pagamento deve essere pertanto respinta. La presenza in atti di tutte le buste paga al momento delle operazioni peritali, o la mancanza di alcune di esse, è stata accertata dal
CTU, nella sua qualità di ausiliario del giudice, e rappresenta un fatto dallo stesso
43 personalmente riscontrato, non una mera valutazione, incontestabile dunque fino a querela di falso. Né può dirsi che la parte resistente avesse l'onere di contestare specificamente la mancata produzione di alcune buste paga, non ravvisandosi nel processo alcun onere di contestare l'omesso deposito, esistendo semmai quello di contestare la documentazione depositata dalla controparte. Non sono infine esercitabili i poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c. in relazione alle buste paga non depositate, poiché come è noto tale potere non può essere utilizzato per sopperire alle decadenze in cui la parte sia incorsa, omettendo di allegare al ricorso la documentazione – già disponibile – a supporto dei fatti da cui la pretesa trae fondamento.”.
Gli appellanti lamentano che la presenza di tutte le buste paga si è resa necessaria (e così il riscontro del parziale smarrimento) solo allorché si è passati dal metodo di calcolo proposto in ricorso a quello “individualizzato” adottato dal Tribunale nel formulare il quesito peritale.
Di qui la necessità di ricorrere all'esercizio del potere di acquisire la relativa documentazione d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Il motivo è fondato.
La circostanza che i rapporti di lavoro si siano svolti senza interruzione è un fatto non contestato.
Dai verbali di causa si desume che il CTU aveva rilevato il deterioramento di alcuni dei
CD contenenti le buste paga (il che, unitamente all'attestazione della Cancelleria in calce all'indice dei documenti, fa presumere che effettivamente nel momento iniziale del processo la documentazione fosse completa) e che il Tribunale, con decreto e preso atto del dissenso delle parti sul punto, aveva inibito al consulente di consentire ai ricorrenti un nuovo deposito ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 c.p.c..
È poi pacifico che la necessità di riscontrare ogni busta paga si è resa necessaria solo a valle della formulazione del quesito da parte del Tribunale e non prima, con la conseguenza che i ricorrenti non sono incorsi in alcuna decadenza.
Vi è anche una contraddizione interna alla stessa motivazione della sentenza, dal momento che ai fini dell'individuazione del numero di giorni di ferie godute era stato consentito al
CTU di far riferimento alle buste paga o, in difetto, “alle tabelle redatte da parte ricorrente”, mentre altrettanto non era stato fatto per individuare le ore di volo effettuate e gli altri parametri rilevanti;
a tutto voler concedere, sarebbe stato più coerente con il ragionamento seguito nella sentenza il considerare i mesi non documentati come interamente lavorati, con conseguente compressione del valore medio dell'IVO di quel lavoratore.
44 Il modus operandi che ha condotto all'esclusione di intere annualità di differenze retributive non appare rispettoso delle regole processuali e, in particolare, dell'art. 421 c.p.c.: deve dunque essere accolta in questa sede la richiesta di acquisizione, ex art. 437 c.p.c., delle buste paga mancanti (rectius, deteriorate), non solo perché indispensabile ai fini dell'accertamento della verità materiale dei fatti, ma anche perché supportata da pista probatoria, rappresentata dai ricordati elementi.
Il motivo articolato dai lavoratori appellanti è dunque fondato e in questo senso è stato dato mandato al CTU di non operare le decurtazioni di cui alla CTU di primo grado sul punto;
tenuto conto che il metodo proposto da questa Sezione è maggiormente standardizzato e dunque le buste paga, acquisibili d'ufficio, sono anche ormai superflue.
18.
Occorre a questo punto esaminare la corposa CTU depositata in questo grado, che è condivisibile e da porre a base della presente decisione, in quanto basata sull'esame di tutta la documentazione alla luce della normativa applicabile e delle direttive del quesito e immune da errori di mero calcolo al netto di quelli evidenziati dalle stesse parti e corretti in sede di interlocuzione con i consulenti di parte.
Rispetto alle problematiche emerse durante le operazioni peritali e all'integrale ricezione degli esiti della CTU, deve evidenziarsi:
- che il conteggio da porre a base della decisione è il secondo, quello relativo al periodo effettivamente rilevante per come circoscritto nel ricorso introduttivo e cioè dal dicembre
2010, mentre la decorrenza, nel quesito, dal 2009 è frutto di mero errore materiale di questo giudice. Invero, come sottolineato dal consulente dei lavoratori, questi hanno poi articolato distinti ricorsi per il periodo precedente, definiti in primo grado dal Tribunale di Roma con le sentenze nn. 10612/2023, 4889/2024 e 12484/2024;
- che il consulente dei lavoratori si è mostrato remissivo rispetto alla propria iniziale contestazione in ordine alla possibilità di “trascinamento” all'anno successivo (e dunque alla retribuibilità differenziale) dei giorni di ferie non goduti in ciascun anno solare, per cui la
CTU va, anche su questo punto, condivisa;
- che, come argomentato e motivato a proposito del relativo motivo di appello articolato dai lavoratori e ribadito anche all'udienza di discussione, correttamente il CTU ha inserito le ore di volo mensili discendenti dai giorni di ferie fruiti nelle relative fasce IVO orarie previste contrattualmente, senza pertanto collocare tali ore tutte nel primo scaglione come
45 richiesto dal c.t.p. della società appellante e senza collocarle in aggiunta alle ore già volate come domandato dal c.t.p. dei lavoratori;
- che l'esito della CTU non può condividersi per i lavoratori che in questo grado sono rimasti contumaci nella parte in cui il Consulente della Corte abbia loro riconosciuto importi superiori a quelli ricevuti per effetto della sentenza di primo grado, ormai passata in giudicato nei loro confronti.
Conclusivamente, in parziale accoglimento di tutti gli appelli, ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, la deve essere Controparte_43 condannata al pagamento in favore dei lavoratori appellati delle seguenti somme a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalla maturazione delle spettanze al soddisfo: € 10.850,98; € 2.172,14; Parte_1 Parte_2 Pt_3
€ 8.084,80; € 1.810,75; € 15.610,70;
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
€ 3.587,40; € 9.895,05; € 3.127,50; €
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
13.680,25; € 2.620,63; € 1.781,09; Parte_10 Parte_11 Pt_12
€ 3.193,50; € 2.447,65; € 3.150,20;
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
€ 3.358,10; € 6.349,10; € 7.430,83; €
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
3.673,65; € 2.347,72; € 3.595,45; € Parte_19 Parte_20 Parte_21
6.687,65; € 12.693,93; € 3.319,18; Parte_22 Parte_23 Controparte_1
€ 12.784,33; € 3.576,98; € 2.468,68; Controparte_2 Controparte_3 [...]
€ 3.312,40; € 2.650,25; € 3.555,45; Controparte_4 Controparte_7 Controparte_5
€ 2.475,40; € 15.610,70; € 7.620,08; Controparte_6 Controparte_8 CP_9
€ 1.303,63; € 2.772,25; € 7.180,53; CP_10 Controparte_11 Controparte_12
€ 6.842,87; € 12.755,78; € 3.077,90; CP_13 CP_14 Controparte_15 [...]
€ 8.551,08; € 15.887,13; € 1.781,83; CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_19
€ 3.436,30; € 3.478,48; € 3.436,83;
[...] CP_20 CP_21 Parte_47
€ 1.948,30; € 15.043,03; € 8.423,80;
[...] CP_23 CP_24 CP_25
€ 3.232,35; € 14.723,68; € 10.587,43;
[...] Controparte_26 CP_27 CP_28
€ 2.765,98; € 4.001,45; € 3.009,10; €
[...] CP_29 Controparte_30 Controparte_31
1.487,08; € 3.150,08; € 4.507,88; € Controparte_32 Controparte_33 CP_34
3.304,53; € 3.455,63; € 11.796,25; Controparte_35 CP_36 Controparte_37
€ 2.274,40; € 6.953,25; € 3.085,15;
[...] Controparte_38 CP_39
€ 3.735,75; € 6.262,28; € 10915,88; Controparte_40 Parte_48 Parte_49
€ 6.540,80; € 12.246,18; € 2.101,35; CP_41 Parte_50 CP_45
46 € 815,13; € 1.632,85; € 1.891,05; Parte_51 Parte_52 Controparte_44
€ 10.947,08; € 10.947,08; € 5.326,65; CP_65 CP_66 Parte_27
€ 10.444,18; € 6.157,03; € 1.093,33; Parte_28 Parte_29 Controparte_48 [...]
€ 3.309,65; € 8.116,03; € 3.048,28; CP_49 Parte_30 Controparte_50
€ 3.110,20; € 3.069,98, € 11.404,38; Controparte_52 CP_53 Parte_31
€ 3.091,20; € 1.859,55; € Controparte_55 CP_56 Parte_32
3.064,45; € 6.568,28; € 3.216,08; Parte_33 Controparte_67 Parte_34
€ 16.013,15; € 2.778,13; € 5.653,78;
[...] Controparte_57 CP_58 CP_59
€ 2.694,03; € 2.488,50; € 7.200,23; €
[...] Parte_35 Parte_36 CP_60
1.167,35; € 3.609,20; € 10.111,30; € CP_61 Parte_37 Parte_38
4.346,25; € 2.898,85; € 12.383,18; € Parte_39 Controparte_69 Parte_40
3.030,68; € 9.058,68; € 11.845,43; € 10.928,60; Parte_41 Parte_42 CP_64
€ 6.770,13. Controparte_63
19.
In merito alle spese di lite, l'ultimo motivo dell'appello n. RG 586/2022 ne contesta la compensazione operata in primo grado “in ragione della complessità e della novità della questione al momento del deposito del ricorso” in quanto, diversamente da quanto indicato nella sentenza, la questione non sarebbe nuova. Il motivo di appello, intrinsecamente infondato, sol che si pensi all'evidente ed effettiva complessità della vicenda e al rilievo preminente da dare alla sentenza della Cassazione n. 20216/2022 che ha composto gravi contrasti nella giurisprudenza di merito, pronuncia successiva alla sentenza gravata, vera pietra miliare nell'interpretazione di gran parte del thema decidendum, è in ogni caso travolto dalla necessità di nuovamente regolare le spese di lite alla luce dell'esito complessivo della causa.
Ebbene, il parziale accoglimento di tutti gli appelli, e la peculiarità e complessità delle questioni, i recenti interventi della giurisprudenza di legittimità (ed in particolare la sopravvenienza della pronuncia della Cassazione n. 20216/2022 nelle more dell'appello), giustificano e rendono sommamente opportuna la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
L'onorario del CTU di questo grado, liquidato con separato decreto, deve invece fare carico a poiché viene comunque mantenuto fermo il riconoscimento del diritto di CP_70 gran parte dei ricorrenti e la condanna al pagamento di somme in loro favore.
47
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti depositati nelle date 7.3.2022, 11.3.2022 e
14.3.2022, avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Civitavecchia n. 363/2021 pubblicata il 13.09.2021, nonché sugli appelli incidentali, così provvede:
- In parziale accoglimento degli appelli, ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, condanna la al Controparte_43 pagamento in favore dei lavoratori appellati delle seguenti somme a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalla maturazione delle spettanze al soddisfo: € 10.850,98; € Parte_1 Parte_2
2.172,14; € 8.084,80; € 1.810,75; Parte_3 Parte_4
€ 15.610,70; € 3.587,40; Parte_5 Parte_6 Parte_7
€ 9.895,05; € 3.127,50; € 13.680,25; Parte_8 Parte_9
€ 2.620,63; € Parte_10 Parte_11
1.781,09; € 3.193,50; € 2.447,65; Parte_12 Parte_13
€ 3.150,20; € 3.358,10; Parte_14 Parte_15
€ 6.349,10; € 7.430,83; Parte_16 Parte_17 Parte_18
€ 3.673,65; € 2.347,72; € 3.595,45; Parte_19 Parte_20
€ 6.687,65; € 12.693,93; Parte_21 Parte_22 Pt_23
€ 3.319,18; € 12.784,33;
[...] Controparte_1 CP_2
€ 3.576,98; € 2.468,68;
[...] Controparte_3 CP_4
€ 3.312,40; € 2.650,25;
[...] Controparte_7 [...]
€ 3.555,45; € 2.475,40; CP_5 Controparte_6 [...]
€ 15.610,70; € 7.620,08; € CP_8 CP_9 CP_10
1.303,63; € 2.772,25; € 7.180,53; Controparte_11 Controparte_12
€ 6.842,87; € 12.755,78; CP_13 CP_14 CP_15
€ 3.077,90; 8.551,08;
[...] CP_16 Controparte_17
€ 15.887,13; € 1.781,83; € 3.436,30; CP_18 Controparte_19
€ 3.478,48; € 3.436,83; CP_20 CP_21 [...]
€ 1.948,30; € 15.043,03; Parte_47 CP_23 CP_24
€ 8.423,80; € 3.232,35;
[...] Controparte_25 CP_26
€ 14.723,68; € 10.587,43; €
[...] CP_27 CP_28
2.765,98; € 4.001,45; € 3.009,10; CP_29 Controparte_30
€ 1.487,08; € 3.150,08; Controparte_31 Controparte_32
48 € 4.507,88; € 3.304,53; Controparte_33 CP_34
€ 3.455,63; € 11.796,25; Controparte_35 CP_36 [...]
€ 2.274,40; € Controparte_37 Controparte_38
6.953,25; € 3.085,15; € 3.735,75; CP_39 Controparte_40
€ 6.262,28; € 10915,88; Parte_48 Parte_49 CP_41
€ 6.540,80; € 12.246,18; €
[...] Parte_50 CP_45
2.101,35; € 815,13; € Parte_51 Parte_52
1.632,85; € 1.891,05; € 10.947,08; Controparte_44 CP_65 [...]
€ 10.947,08; € 5.326,65; CP_66 Parte_27 Pt_28
€ 10.444,18; € 6.157,03; €
[...] Parte_29 Controparte_48
1.093,33; € 3.309,65; € 8.116,03; CP_49 Parte_30
€ 3.048,28; € 3.110,20; Controparte_50 Controparte_52 [...]
€ 3.069,98, € 11.404,38; CP_53 Parte_31 [...]
€ 3.091,20; € 1.859,55; Controparte_55 CP_56 Pt_32
€ 3.064,45; € 6.568,28;
[...] Parte_33 CP_67
€ 3.216,08; € 16.013,15;
[...] Parte_34 CP_57
€ 2.778,13; € 5.653,78; €
[...] CP_58 CP_59
2.694,03; € 2.488,50; € 7.200,23; Parte_35 Parte_36 CP_60
€ 1.167,35; € 3.609,20; € 10.111,30;
[...] CP_61 Parte_37
€ 4.346,25; € 2.898,85; Parte_38 Parte_39 CP_69
€ 12.383,18; € 3.030,68;
[...] Parte_40 Parte_41
€ 9.058,68; € 11.845,43; € 10.928,60; Parte_42 CP_64
€ 6.770,13; Controparte_63
- Compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado;
- Pone a definitivo carico di l'onorario del CTU, Controparte_43 liquidato in separato decreto, inclusivo dell'acconto già liquidato.
Così deciso in Roma, il 9.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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