Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 04/12/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 151/2025/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE AG
composta dai seguenti magistrati:
IT RAELI Presidente Alberto RIGONI Consigliere CO CATALANO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio iscritto al nr. 46590 del registro di Segreteria.
Procuratore Regionale presso la Corte dei conti
ATTORE
CONTRO
RO SI AN nato ad [...] il [...] e residente in [...] a Bastiglia (Mo) codice fiscale [...]
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Procuratore Regionale:
Voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare il Sig. RO SI AN, come sopra generalizzato, a pagare all’Azienda USL di Modena, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l’importo complessivo di euro 32.759,25 o quello diverso che riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al momento della integrale soddisfazione, in ogni caso con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio RO SI AN davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che con annotazione del 21.12.2023 la Guardia di Finanza di Modena segnalava un danno erariale consistente in un cumulo di impieghi non autorizzato da parte del convenuto nel periodo 2017-2023; si trattava, nello specifico, di attività di formazione BLSD consistenti in tecniche di primo soccorso come rianimazione polmonare, compressioni toraciche esterne ed azioni a supporto delle funzioni vitali.
Nel prosieguo si accertava lo svolgimento di prestazioni occasionali con compensi per € 9.373,55.
Oltre a tanto, egli aveva svolto attività di docenza ed extraistituzionali senza la autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, dlgs 165 del 2001 ricevendo a tale titolo importi dal 2017 al 2023 per complessivi € 32.759,25.
Il datore di lavoro AUSL di Modena gli infliggeva apposita sanzione disciplinare, anche perché a ben vedere non si trattava di docenza, ma di vera e propria attività professionale.
Al prevenuto veniva notificato rituale invito a dedurre, ma non depositava note.
Si procedeva, quindi, alla citazione in giudizio e alla udienza del 19.11.2025 assistiti dal dott. Salvatore Castelli, dopo la relazione del magistrato, sentito il P.R. nella persona del S.P.G. dott.ssa Claudia Desogus, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato in data 7.7.2025 (notifica all’addetto alla casa) e non costituitosi in giudizio.
La domanda è fondata, ricorrendo tutti i presupposti per la responsabilità amministrativa.
Innanzitutto, sussiste il rapporto di servizio.
In secondo luogo, vi è stata la cosciente e volontaria violazione di un precetto imperativo, quello di cui all’art. 53, comma 7, del dlgs 165 del 2001 che impone la previa autorizzazione della amministrazione di appartenenza nel caso di attività extralavorativa di un pubblico dipendente, con devoluzione della relativa controversia, a mente del comma 7 bis, alla giurisdizione della Corte dei conti.
Si è trattato di comportamento cosciente e volontario, derivante dalle seguenti circostanze: la diuturnità del comportamento, dipanatosi per un numeroso arco temporale; la impossibilità di non conoscenza della normativa di riferimento del pubblico impiego.
In definitiva, il suo status non gli consentiva di ignorare il precetto, consacrato nella legge e nel contratto collettivo di riferimento.
In merito alla quantificazione, la Sezione concorda con l’accusa secondo cui i compensi ritratti dal RO dalle attività in discorso ammontano ad euro 32.759,25 (corrispondente alla somma delle due poste indicate dalla Procura 9.373,55 + 23.385,70, circostanza peraltro non contestata (art. 115 c.p.c.); a detta somma vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì delle singole ricezioni sino alla data odierna, e sulla somma così considerata gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull’atto di citazione proposto da Procuratore Regionale nei confronti di RO SI AN, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l’effetto condanna RO SI AN al pagamento della somma di € 32.759,25 (corrispondente alla somma delle due poste indicate dalla Procura 9.373,55 + 23.385,70) oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì delle singole ricezioni sino alla data odierna, e sulla somma così considerata gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo a favore della AUSL di Modena.
b) condanna RO SI AN a pagare, in favore dell’Erario le spese di giudizio liquidate in € 82,42 (euro ottantadue/42) come da nota della segreteria.
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 19.11.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(CO CA) (IT AE)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 04 dicembre 2025 Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
firmato digitalmente