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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente e Relatore
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
ASCIONE MAURIZIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 248/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PV0120717 CATASTO-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento. Resistente: Rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, sig. Ricorrente_1, depositava il ricorso di seguito richiamato:Ufficio Provinciale di Pavia -Territorio
Oggetto: Richiesta di esercizio dell'autotutela a seguito vs istanza P.G. del 03/09/25
Il sottoscritto Ricorrente_1.......omissis......>>.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso per i seguenti motivi:
1) <inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 20, d.lgs. 546 92proposizione ricorso: rileva pregiudiziale ex lege comma 1, art. 92, relativamente all'omessa notifica dell'odierno (istanza) a questa direzione provinciale, da effettuarsi tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) entro il termine 60gg. dalla dell'avviso accertamento. detta non è mai stata eseguita allo scrivente ufficio resistente (notifica inesistente), tant'è che la presente costituzione in giudizio avviene sulla scorta dell'applicativo interno denominato agenda legale cui sono riportati i termini relative alle controversie incardinate c o le competenti corti giustizia tributaria primo e secondo grado>>; 2) < 546/92 Il ricorso Ai sensi del novellato dell'art. 18, comma 2, D.lgs. 546/92, che recita testualmente: comma 2. “… Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto;
…”e, conseguentemente, del successivo comma 4. “Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, …>>; 3) << Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 12, commi 3 e 5, D.lgs. 546/92 Assistenza tecnica Ai sensi della suindicata normativa, per le controversie di valore indeterminabile, come quella del caso di specie, il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente>>.
Nel merito ritiene la legittimità del proprio operato.
All'esito dell'udienza di discussione del 23 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate le questioni preliminari di rito sollevate dall'Agenzia delle Entrate, dichiara l'inammissibilità del ricorso assorbendo ogni altra questione di merito.
E' palese, infatti, che l'atto depositato in giudizio consiste in una istanza indirizzata all'Agenzia delle Entrate per l'annullamento in autotutela del provvedimento pervenuto al contribuente: “All'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Pavia – Territorio” con oggetto “ richiesta di esercizio dell'Autotutela a seguito vs istanza P.G. del 03/09/25”.
Pertanto, attesa la violazione degli artt. 12. 18, 20 D.lgs 546/1992 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ad una valutazione complessiva della controversia, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Pavia lì 23 febbraio 2026 Il Presidente relatore
CA La SA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente e Relatore
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
ASCIONE MAURIZIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 248/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PV0120717 CATASTO-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento. Resistente: Rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, sig. Ricorrente_1, depositava il ricorso di seguito richiamato:
Oggetto: Richiesta di esercizio dell'autotutela a seguito vs istanza P.G. del 03/09/25
Il sottoscritto Ricorrente_1.......omissis......>>.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso per i seguenti motivi:
1) <inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 20, d.lgs. 546 92proposizione ricorso: rileva pregiudiziale ex lege comma 1, art. 92, relativamente all'omessa notifica dell'odierno (istanza) a questa direzione provinciale, da effettuarsi tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) entro il termine 60gg. dalla dell'avviso accertamento. detta non è mai stata eseguita allo scrivente ufficio resistente (notifica inesistente), tant'è che la presente costituzione in giudizio avviene sulla scorta dell'applicativo interno denominato agenda legale cui sono riportati i termini relative alle controversie incardinate c o le competenti corti giustizia tributaria primo e secondo grado>>; 2) < 546/92 Il ricorso Ai sensi del novellato dell'art. 18, comma 2, D.lgs. 546/92, che recita testualmente: comma 2. “… Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto;
…”e, conseguentemente, del successivo comma 4. “Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, …>>; 3) << Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 12, commi 3 e 5, D.lgs. 546/92 Assistenza tecnica Ai sensi della suindicata normativa, per le controversie di valore indeterminabile, come quella del caso di specie, il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del D.lgs n. 546/1992 (ad esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente>>.
Nel merito ritiene la legittimità del proprio operato.
All'esito dell'udienza di discussione del 23 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate le questioni preliminari di rito sollevate dall'Agenzia delle Entrate, dichiara l'inammissibilità del ricorso assorbendo ogni altra questione di merito.
E' palese, infatti, che l'atto depositato in giudizio consiste in una istanza indirizzata all'Agenzia delle Entrate per l'annullamento in autotutela del provvedimento pervenuto al contribuente: “All'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Pavia – Territorio” con oggetto “ richiesta di esercizio dell'Autotutela a seguito vs istanza P.G. del 03/09/25”.
Pertanto, attesa la violazione degli artt. 12. 18, 20 D.lgs 546/1992 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ad una valutazione complessiva della controversia, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Pavia lì 23 febbraio 2026 Il Presidente relatore
CA La SA