Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/1985, n. 4864
CASS
Sentenza 8 ottobre 1985

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La prosecuzione del rapporto di lavoro con un soggetto diverso dall'originario datore di lavoro, disciplinata dalla norma dell'art. 2112 cod. civ., postula un trasferimento di azienda e delle relative attività, e, pertanto, non è configurabile nell'ipotesi in cui un dipendente della federazione degli ordini dei farmacisti italiani (fofi), già distaccato presso l'ufficio fiduciario di detta federazione e degli enti mutualistici per l'esplicazione di mansioni rientranti nei compiti e nelle attività dell'ufficio medesimo, venga direttamente assunto da detto ufficio, ostandovi la circostanza che a questo non sia stata trasferita alcuna organizzazione aziendale di detta federazione; in tale situazione, si ha la Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, con Estinzione di quello precedente, che intercorreva con l'ente distaccante. ( Conf 6582/83, mass n 431298).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/1985, n. 4864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4864
    Data del deposito : 8 ottobre 1985

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