Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 716 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Elvira Palma Consigliere
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Di Pierro
reclamante
E
(già Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Tandoi
reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, emessa in data 16.9.2021, il Tribunale del lavoro di Trani respingeva il ricorso proposto da il 27.1.2020 avente ad oggetto Parte_1
1
(ricevuta in data 06.9.2019) per aver illegittimamente usufruito dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992, e compensava le spese di lite.
Con sentenza n. 248/2024 del 06.02.2024 il Tribunale del lavoro di Trani rigettava l'opposizione proposta con ricorso del 16.10.2021 da e condannava l'opponente al pagamento Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 per onorari, oltre oneri accessori di legge.
Con ricorso del 06.8.2024, ha proposto reclamo chiedendo la riforma della sentenza. Parte_1
Con memoria del 21.10.2024 la (già si è costituita, insistendo per il CP_1 CP_2
rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti il fascicolo di primo grado e i documenti prodotti dalle parti, e concessi una serie di rinvii, stante la pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza del 7.04.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver interamente transatto la controversia, alle condizioni di cui al separato verbale di conciliazione giudiziale, contestualmente sottoscritto, invocando una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Quindi, il Collegio si è riservato per la decisione.
E' emerso dalle concordi allegazioni delle parti private l'intervenuta definizione transattiva di ogni pendenza, anche relativamente alle spese processuali (cfr. verbale di conciliazione giudiziale in atti).
Ad avviso di questa Corte, attesa l'intervenuta conciliazione dell'intera controversia oggetto del giudizio e tenuto conto delle concordi richieste delle parti, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da con ricorso di primo grado del CP_3
16.10.2021.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto un fatto idoneo a privare le parti di ogni interesse alla definizione nel merito della res litigiosa.
Ed infatti, per costante giurisprudenza la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis
Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194). 2 Le spese vanno regolate come da accordo raggiunto dalle parti.
P Q M
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, con ricorso depositato il 06.08.2024, da avverso la sentenza n. 248/2024 emessa dal Tribunale di Trani, sezione Parte_1
lavoro, in data 6.2.2024, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bari, il 7 aprile 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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