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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 31.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1564/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
Controparte_1
, C.F. , in persona del p.t., rappresentata e difesa ex lege
[...] P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
OPPONENTE
contro:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] 32, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Nicolò Buscemi del Foro di C.F._1
Catania, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2021 la Controparte_1
ha proposto tempestiva opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 244/2021 notificatole il 07.07.2021 da - lavoratore Controparte_3 proveniente dal bacino degli ex LSU, assunto in data 12.03.1999 con contratto a tempo determinato reiteratamente prorogato fino al 31.12.2020 e successivamente stabilizzato con DDG n. 5919 del 14.12.2020, a far data dall'01.01.2021, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, D.Lvo n. 75/2017 -, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 20.05.2021, su ricorso del predetto, per il pagamento della complessiva somma di € 46.539,50, pretesa a titolo di TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro a termine. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio la
[...]
, riconosciuta la Controparte_1 debenza del reclamato importo, ha innanzitutto eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere alla proposta domanda monitoria - la essendo sprovvista di Controparte_1 soggettività e legittimazione processuale autonoma, salvo che per le peculiari competenze istituzionali assegnate al Presidente dalla L.R. n. 28/1962, dal D.P.Reg. n. 70 del 28.02.1979 n. 70 e dalla L.R. n. 19/2008, alle quali l'odierna regiudicanda era estranea, unico legittimo contraddittore essendo perciò l'Assessorato della Funzione Pubblica -, deducendone quindi l'infondatezza nel merito per inesigibilità del vantato credito, atteso il mancato decorso dei termini di cui all'art. 3, comma secondo, D.L. n. 79/1997 convertito con L. n. 140/1997, così come modificato dall'art. 1, commi 484 e 485, L. n. 147/2013 - a mente del quale “l'ente erogatore del trattamento di fine servizio provvede nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi” -, disciplina meglio illustrata dal punto 3 dalla circolare n. 73 del CP_4 05.06.2014, a tenor del quale “nel caso di cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro, la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Costituitosi in lite, ha invocato il rigetto della proposta opposizione, Controparte_3 siccome del tutto destituita di fondamento, il contratto di lavoro a termine essendo stato stipulato con il , incardinato presso la Controparte_1 Controparte_1
, e la richiamata disciplina di cui all'art. 3, comma secondo, D.L. n. 79/1997
[...] convertito con L. n. 140/1997, così come modificato dall'art.
1- commi 484 e 485 - L. n. 147/2013, non trovando applicazione ai rapporti di pubblico impiego a tempo determinato.
Ordinata la sospensione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 31.01.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Va intanto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'opponente
, costituitasi con il patrocinio dell'Avvocatura dello Controparte_1 Stato, posto che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “la Regione Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo. È, pertanto, impropria la costituzione in giudizio dell'Ente regionale con indicazione tra parentesi degli assessorati competenti;
ma siffatta improprietà non determina difetto di legittimazione della (e non implica, nell'ipotesi, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per cassazione), in quanto la costituzione è avvenuta a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, esprimendo questa una funzione di patrocinio potenzialmente riferibile a ciascuna delle articolazioni amministrative regionali” (cfr. CASS. SS.UU. n. 2080/1995; CASS. n. 14315/2013). Del pari infondata si appalesa l'eccezione di inesigibilità del credito monitorio per omesso decorso, alla data di notificazione del d.i. opposto, del termine dilatorio di cui all'evocato art. 3, comma secondo, D.L. n. 79/1997 convertito con L. n. 140/1997, così come modificato dall'art. 1, commi 484 e 485, L. n. 147/2013 e alla richiamata circolare n. 73 del 05.06.2014, atteso CP_4 che: A) il testo della disposizione di legge in commento circoscrive l'applicazione del termine dilatorio di 12 mesi ai “casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione”, e non anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per scadenza del termine, come nel caso sub iudice; B) la circolare n. 73 CP_4 del 05.06.2014 - che sul punto richiama la circolare n. 30 dell'01.08.2002, per la quale CP_5
“in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per limiti di servizio” -, dispone che “nei casi riferibili al termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi”; e C) nella prodotta certificazione unica 2021 del BORRELLI, elaborata dalla REGIONE – Dipartimento della Funzione Pubblica, il CP_1 lavoratore non risulta tuttavia iscritto alla gestione previdenziale “lavoratori subordinati gestione pubblica” (cfr. sezione 2 della C.U. lasciata in bianco), bensì alla gestione “lavoratori subordinati” (cfr. sezione 1 compilata con indicazione della matricola aziendale, l'imponibile previdenziale e i contributi a carico del lavoratore), dovendosi perciò ritenere l'estraneità al caso sub iudice delle richiamate disposizioni organizzative volte ad assicurare all'istituto previdenziale la disponibilità di un congruo lasso di tempo per la programmazione dei pagamenti dei trattamenti di fine servizio o rapporto da erogare ai dipendenti iscritti alla “gestione dipendenti pubblici”. Non è infine dato comprendere, alla luce della difesa regionale, le ragioni in forza delle quali l'opponente abbia ritenuto di autorizzare, con D.D.S. n. 3579 del 29.09.2021, a fronte di d.i. notificatole il 17.09.2021, il pagamento del TFR dovuto al sig. , “dipendente Parte_1
a tempo determinato presso il Dipartimento Regionale Protezione Civile, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza contratto a tempo determinato a decorrere dal 31.12.2020”. Attesane per quanto sopra l'infondatezza, l'opposizione va rigettata, con conseguente condanna dell'Amministrazione opponente al pagamento, giusta soccombenza, delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1564/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna l'Amministrazione opponente al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi Controparte_3 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Enrico Nicolò Buscemi. Così deciso in Ragusa il 16 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 31.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1564/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
Controparte_1
, C.F. , in persona del p.t., rappresentata e difesa ex lege
[...] P.IVA_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
OPPONENTE
contro:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] 32, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Nicolò Buscemi del Foro di C.F._1
Catania, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2021 la Controparte_1
ha proposto tempestiva opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 244/2021 notificatole il 07.07.2021 da - lavoratore Controparte_3 proveniente dal bacino degli ex LSU, assunto in data 12.03.1999 con contratto a tempo determinato reiteratamente prorogato fino al 31.12.2020 e successivamente stabilizzato con DDG n. 5919 del 14.12.2020, a far data dall'01.01.2021, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, D.Lvo n. 75/2017 -, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 20.05.2021, su ricorso del predetto, per il pagamento della complessiva somma di € 46.539,50, pretesa a titolo di TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro a termine. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio la
[...]
, riconosciuta la Controparte_1 debenza del reclamato importo, ha innanzitutto eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere alla proposta domanda monitoria - la essendo sprovvista di Controparte_1 soggettività e legittimazione processuale autonoma, salvo che per le peculiari competenze istituzionali assegnate al Presidente dalla L.R. n. 28/1962, dal D.P.Reg. n. 70 del 28.02.1979 n. 70 e dalla L.R. n. 19/2008, alle quali l'odierna regiudicanda era estranea, unico legittimo contraddittore essendo perciò l'Assessorato della Funzione Pubblica -, deducendone quindi l'infondatezza nel merito per inesigibilità del vantato credito, atteso il mancato decorso dei termini di cui all'art. 3, comma secondo, D.L. n. 79/1997 convertito con L. n. 140/1997, così come modificato dall'art. 1, commi 484 e 485, L. n. 147/2013 - a mente del quale “l'ente erogatore del trattamento di fine servizio provvede nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi” -, disciplina meglio illustrata dal punto 3 dalla circolare n. 73 del CP_4 05.06.2014, a tenor del quale “nel caso di cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro, la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Costituitosi in lite, ha invocato il rigetto della proposta opposizione, Controparte_3 siccome del tutto destituita di fondamento, il contratto di lavoro a termine essendo stato stipulato con il , incardinato presso la Controparte_1 Controparte_1
, e la richiamata disciplina di cui all'art. 3, comma secondo, D.L. n. 79/1997
[...] convertito con L. n. 140/1997, così come modificato dall'art.
1- commi 484 e 485 - L. n. 147/2013, non trovando applicazione ai rapporti di pubblico impiego a tempo determinato.
Ordinata la sospensione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 31.01.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Va intanto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'opponente
, costituitasi con il patrocinio dell'Avvocatura dello Controparte_1 Stato, posto che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “la Regione Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo. È, pertanto, impropria la costituzione in giudizio dell'Ente regionale con indicazione tra parentesi degli assessorati competenti;
ma siffatta improprietà non determina difetto di legittimazione della (e non implica, nell'ipotesi, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per cassazione), in quanto la costituzione è avvenuta a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, esprimendo questa una funzione di patrocinio potenzialmente riferibile a ciascuna delle articolazioni amministrative regionali” (cfr. CASS. SS.UU. n. 2080/1995; CASS. n. 14315/2013). Del pari infondata si appalesa l'eccezione di inesigibilità del credito monitorio per omesso decorso, alla data di notificazione del d.i. opposto, del termine dilatorio di cui all'evocato art. 3, comma secondo, D.L. n. 79/1997 convertito con L. n. 140/1997, così come modificato dall'art. 1, commi 484 e 485, L. n. 147/2013 e alla richiamata circolare n. 73 del 05.06.2014, atteso CP_4 che: A) il testo della disposizione di legge in commento circoscrive l'applicazione del termine dilatorio di 12 mesi ai “casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione”, e non anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per scadenza del termine, come nel caso sub iudice; B) la circolare n. 73 CP_4 del 05.06.2014 - che sul punto richiama la circolare n. 30 dell'01.08.2002, per la quale CP_5
“in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per limiti di servizio” -, dispone che “nei casi riferibili al termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi”; e C) nella prodotta certificazione unica 2021 del BORRELLI, elaborata dalla REGIONE – Dipartimento della Funzione Pubblica, il CP_1 lavoratore non risulta tuttavia iscritto alla gestione previdenziale “lavoratori subordinati gestione pubblica” (cfr. sezione 2 della C.U. lasciata in bianco), bensì alla gestione “lavoratori subordinati” (cfr. sezione 1 compilata con indicazione della matricola aziendale, l'imponibile previdenziale e i contributi a carico del lavoratore), dovendosi perciò ritenere l'estraneità al caso sub iudice delle richiamate disposizioni organizzative volte ad assicurare all'istituto previdenziale la disponibilità di un congruo lasso di tempo per la programmazione dei pagamenti dei trattamenti di fine servizio o rapporto da erogare ai dipendenti iscritti alla “gestione dipendenti pubblici”. Non è infine dato comprendere, alla luce della difesa regionale, le ragioni in forza delle quali l'opponente abbia ritenuto di autorizzare, con D.D.S. n. 3579 del 29.09.2021, a fronte di d.i. notificatole il 17.09.2021, il pagamento del TFR dovuto al sig. , “dipendente Parte_1
a tempo determinato presso il Dipartimento Regionale Protezione Civile, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza contratto a tempo determinato a decorrere dal 31.12.2020”. Attesane per quanto sopra l'infondatezza, l'opposizione va rigettata, con conseguente condanna dell'Amministrazione opponente al pagamento, giusta soccombenza, delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1564/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna l'Amministrazione opponente al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi Controparte_3 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Enrico Nicolò Buscemi. Così deciso in Ragusa il 16 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella