Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00829/2026REG.PROV.COLL.
N. 06638/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6638 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, Pepe Idmf Costruzioni s.r.l, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Calculli, Maria Angela Rosaria Petrachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Botzios in Roma, via Cicerone, 49;
contro
Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 148/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. RT HE MI e udito per il Comune di Altamura l’avvocato Lorenzo Derobertis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha acquistato in data 5 luglio 2016 il compendio immobiliare oggetto del presente giudizio.
Egli ha riferito che:
- in data 8 aprile 2019 aveva presentato CILA per la realizzazione di interventi rientranti nella tipologia della Comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6 bis, d.P.R. n. 380/2001);
- terminati gli interventi egli aveva presentato, il 24 settembre successivo, Segnalazione certificata di Agibilità;
- un anno dopo, in data 14 ottobre 2020, il Comune di Altamura gli aveva notificato l’ordinanza n.114/2020, con cui contestava talune difformità rispetto alla predetta CILA n. 85/2019;
- il -OMISSIS-, pertanto, assumendo la conformità delle opere realizzate alle norme tecnico-urbanistiche, con istanza in data 12 novembre 2020 aveva chiesto il ritiro in autotutela dell’ordinanza predetta;
- il Comune, a seguito di sopralluogo eseguito dalla polizia locale il 23 gennaio 2021 e diversamente da quanto segnalato dai vigili, aveva rilevato la non corrispondenza allo stato reale dello stato dei luoghi rappresentato ante operam nei grafici allegati alla suddetta CILA, atteso che il piano sovrastante il secondo, definito nel suddetto elaborato “soppalco”, sarebbe risultato difforme dalle descrizioni, stando alle ortofoto del sistema informatico territoriale consultabile sul sito della Regione Puglia, nonché alle immagini di Google maps ; facendone discendere la non qualificabilità dell’intervento eseguito come manutenzione straordinaria (soggetto a CILA), in quanto avrebbe comportato l’ampliamento della sagoma esistente, in assenza di titolo e in contrasto con l’art. 9 delle NTA del PRG;
- seguiva, quindi, nuova ordinanza n. 53/2021, di rettifica della precedente n. 114/2020, recante ordine di rimozione/demolizione delle opere realizzate, con preavviso di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
Avverso le due ordinanze e i presupposti atti, il -OMISSIS- ha proposto ricorso innanzi al TAR Puglia, successivamente integrato da motivi ulteriori.
A sostegno del ricorso e dei successivi motivi aggiunti egli ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Altamura ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’esito della disposta verificazione, il TAR Puglia, con sentenza n. 148/23, ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando e in procedendo ; eccesso di potere sotto molteplici profili; 2) error in iudicando e in procedendo ; violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere; 3) error in iudicando e in procedendo ; violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90; eccesso di potere; 4) error in iudicando e in procedendo ; violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90; eccesso di potere; 5) error in iudicando e in procedendo ; violazione degli artt. 21 nonies l. n. 241/90; 6 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Altamura ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 14.1.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame l’appellante contesta l’esito della disposta verificazione, e lamenta comunque l’asserita, illegittima integrazione del contenuto motivazionale dell’atto impugnato.
Gli assunti sono infondati.
4. Emerge dalla verificazione disposta in primo grado che:
- la situazione esistente dal 10.5.2016 (data precedente all’acquisto) al 8.8.2019 (data successiva alla CILA) è la seguente: sup. totale mq. 112, sup. escluse aree scoperte mq. 109.
- la situazione a far data dal 8.8.2019 (quattro mesi circa dopo la CILA) è la seguente: sup. totale mq. 168, sup. escluse aree scoperte mq. 160.
All’evidenza, la superficie totale è passata da 112 mq a 168 mq, e la superficie delle aree scoperte è passata da 109 mq a 160 mq.
Vi è dunque un chiaro incremento di superficie e volume, rispetto al manufatto originariamente esistente.
5. Emerge altresì dalla verificazione che:
- “ confrontando le foto del prospetto ricavabili da google maps, datate ottobre 2017, con quelle riportate nella relazione dell’arch. Andrisani del 24.6.2021 si ricavano le modifiche apportate allo stesso. La presenza di una finestra “tagliata” orizzontalmente da un solaio e la realizzazione di nuove finestre al livello dell’attuale piano “soppalco”, (non indicato nell’atto di acquisto) depongono a favore della realizzazione, ex novo, dell’intero solaio di calpestio del piano soppalco ”.
6. Sulla base di tali emergenze, l’esito della verificazione è stato il seguente:
“ Complessivamente l’intervento edilizio eseguito è qualificabile come intervento di ristrutturazione edilizia con variazione di sagoma e volume, cosa quest’ultima che, in base alla definizione contenuta al comma 1 lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, nella versione vigente alla data della CILA 2019, non poteva essere effettuata; gli aumenti volumetrici, ove consentiti dalle norme urbanistiche, furono introdotti nella definizione di ristrutturazione edilizia dal 16.7.2020 (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, converti con la legge 120/2020). Il divieto alle predette variazioni di sagoma e volume era anche imposto dall’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. che, per la zona Pag. 9 di 10 “Centro Storico A1” consente solo interventi di restauro e risanamento conservativo (all. 25). L’intervento di ristrutturazione edilizia, con variazione di sagoma e volume, se consentito dalle norme tecniche locali, necessitava comunque di un Permesso di Costruire, stante il disposto dell’art. 10, comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001: nel caso in esame l’intervento non sarebbe stato consentito e risulta eseguito in assenza del titolo edilizio ”.
7. Orbene, reputa il Collegio che le risultanze della disposta verificazione possono senz’altro ritenersi corrette. Invero, risulta chiaramente aumentata sia la superficie che il volume dell’immobile in esame, nei termini prima esposti. In particolare, il volume ha aumentato ha una consistenza di circa 24,00 metri cubi, quello eliminato per la realizzazione del terrazzino, in corrispondenza del campanile, ha una consistenza di circa 12,5 metri cubi.
In particolare, gli eseguiti interventi non sono assentiti da alcun titolo, tale non potendosi ritenere la CILA del 2019, con cui essi sono stati qualificati come interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. c del D.P.R. 380/2001. Qualificazione, quest’ultima, del tutto errata, posto che la versione dell’art. 3 cit. vigente al momento dell’edificazione escludeva dal concetto di ristrutturazione gli interventi consistenti in aumenti volumetrici.
8. Inoltre, come correttamente rilevato dall’Amministrazione, e confermato dalla disposta verificazione, il divieto alle predette variazioni di sagoma e volume era imposto anche dall’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. che, per la zona “Centro Storico A1” consente solo interventi di restauro e risanamento conservativo.
9. Ne consegue che l’intervento di ristrutturazione edilizia realizzato dall’appellante, con variazione di sagoma e volume, non avrebbe potuto giammai essere assentito da alcun titolo edilizio (peraltro, si ribadisce, del tutto insussistente), stante il contrasto con l’art. 9 del citato strumento urbanistico.
Per tali ragioni, l’atto impugnato deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo la doverosa risultante dell’accertamento della natura abusiva delle opere realizzate dall’appellante.
10. Ne consegue il rigetto delle relative censure.
11. Con gli ulteriori motivi di gravame, l’appellante lamenta la pretermissione delle garanzie partecipative (artt. 7 e 10 bis l. n. 241/90), nonché il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
Ad avviso dell’appellante, tali garanzie si imponevano vieppiù nel caso di specie, avuto riguardo all’istanza di autotutela da essa proposta, e disattesa dall’Amministrazione.
Gli assunti sono infondati.
12. La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che: “ L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (C.d.S, VII, 14.4.2025, n. 3168).
Alla stessa stregua: “ L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti ” (C.d.S, III, 30.4.2025, n. 3695).
13. Per tali ragioni, nessun vulnus alle garanzie partecipative della società risulta essersi verificato nel caso di specie, avuto riguardo al carattere rigidamente vincolato dell’impugnata ordinanza di demolizione.
14. Alla stessa stregua, tenuto conto della non assentibilità degli interventi in esame, stante il loro contrasto con l’art. 9 del locale strumento urbanistico, va esclusa la lamentata lesione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 in relazione all’istanza di riesame in autotutela proposta dall’appellante, tenuto conto altresì del carattere pacificamente discrezionale del potere di autotutela, rispetto al quale non sussiste alcun obbligo di attivazione su istanza del privato, e men che meno l’obbligo di esternare le ragioni ostative all’emanazione del chiesto provvedimento in autotutela.
15. Per tali ragioni, le relative censure sono infondate, e vanno disattese.
16. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
17. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Altamura, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
IO IE, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RT HE MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT HE MI | IO IE |
IL SEGRETARIO