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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3677/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932017000495752 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014642736 LL
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005179361 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005179361 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210122407525 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210122407525 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210142646749 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220043923487 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- RUOLO n. 2022/0001372 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- RUOLO n. 2022/0001617 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- RUOLO n. 2021/0001152 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- RUOLO n. 2021/0001155 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- RUOLO n. 2021/0002471 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Difensore_1 il quale rinuncia al ricorso.
Nessuno è presente per l'Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
24.04.2024, ES VI GE proponeva ricorso contro l'ADER, avverso l'intimazione di pagamento con numeri finali 9361, e le cartelle di pagamento con numeri finali 752 e 6749, pari ad € 1.784,18 in totale, notificate in data 28.03.2024, per Tasse auto anni 2012, 2013, 2016, 2018 e 2019.
Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, eccependo la omessa notifica degli avvisi di accertamento e la prescrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio, chiedendo che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso o, in subordine, che lo stesso fosse rigettato perché infondato;
chiamava in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Ente impositore, che non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
All'odierna udienza il Procuratore del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, chiedendo una pronunzia di compensazione delle spese.
La causa veniva decisa all'udienza del 7.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
E' stata infatti effettuata la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara la estinzione del giudizio;
compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte Tributaria di primo grado di Catania in data 7.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3677/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932017000495752 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014642736 LL
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005179361 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005179361 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210122407525 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210122407525 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210142646749 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220043923487 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- RUOLO n. 2022/0001372 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- RUOLO n. 2022/0001617 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- RUOLO n. 2021/0001152 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- RUOLO n. 2021/0001155 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- RUOLO n. 2021/0002471 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Difensore_1 il quale rinuncia al ricorso.
Nessuno è presente per l'Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
24.04.2024, ES VI GE proponeva ricorso contro l'ADER, avverso l'intimazione di pagamento con numeri finali 9361, e le cartelle di pagamento con numeri finali 752 e 6749, pari ad € 1.784,18 in totale, notificate in data 28.03.2024, per Tasse auto anni 2012, 2013, 2016, 2018 e 2019.
Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, eccependo la omessa notifica degli avvisi di accertamento e la prescrizione.
L'ADER si costituiva in giudizio, chiedendo che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso o, in subordine, che lo stesso fosse rigettato perché infondato;
chiamava in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Ente impositore, che non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
All'odierna udienza il Procuratore del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, chiedendo una pronunzia di compensazione delle spese.
La causa veniva decisa all'udienza del 7.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
E' stata infatti effettuata la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara la estinzione del giudizio;
compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte Tributaria di primo grado di Catania in data 7.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro