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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8539 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. BE FA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.51048.2023del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra già Parte_1 [...]
Codic (cod. reg. commercio del Canton Ticino Parte_2
501.3.017.066-5; P.IVA europea/Codice IDI: ), con sede legale NumeroDiCart_1
in 6830 Chiasso (Svizzera), via Livio n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Fermi del Foro di Como
(CF: ), con studio in Como, via Garibaldi n. 30 C.F._2
Email_1
attrice opponente contro
in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Controparte_1
Piazza Stognone 1 Spotorno (SV) codice fiscale , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Genova, Via G. Macaggi 23/14, presso il proprio difensore l'Avv.
ST AN e/o al n. di fax Email_2
010/5702211 - convenuto opposto
e contro
, con sede in Via Cerioli 19 LO ed Controparte_2
IT (CR) P.IVA n. (CF: ), nato a [...] P.IVA_2 C.F._3
(SA), il 02.11.1969, residente in [...];
1 2
(CF: , nata a [...], il [...], Parte_3 C.F._4
residente in [...] terzi chiamati in garanzia dalla parte opponente
(Contumaci)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (n.12389/2023 del 19.07.2023, R.G. n.
31807/2023), con il quale si azionava un contratto di garanzia;
chiamata in giudizio del garante dei soggetti obbligati in favore della parte opponente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte opponente premetteva che in data 26.09.2023 le era stato notificato decreto ingiuntivo n. 12389/2023 del 19.07.2023 (R.G. n. 31807/2023), del Tribunale di
Roma, con cui le era stato ingiunto di pagare al , la somma di Controparte_1
euro105.000,00 per capitale, oltre accessori.
L'Ente Comunale fondava la propria richiesta sull'atto di fideiussione n. 0075642 stipulato in data 01.07.2022 tra l , all'epoca CSC Parte_1
Compagnia Svizzera Cauzioni S.A., e l'impresa individuale , Controparte_2
a garanzia delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti del CP_1
con la sottoscrizione di un contratto di affitto d'azienda, avente ad
[...] oggetto la gestione della spiaggia denominata “Spiaggia Libera Attrezzata Serra”.
Il Comune affermava nel ricorso di aver risolto il suddetto contratto, stante l'inadempimento dell'impresa individuale alle proprie Controparte_2
obbligazioni; per tale motivo, l'odierno opposto intimava all Parte_1
il pagamento dell'importo di €105.000,00, pari al canone inerente la
[...]
gestione balneare 2022, che sarebbe rimasto impagato secondo la tesi avversaria.
La pretesa creditoria formulata dal nei confronti dell'Istituto Controparte_1
Elvetico di Garanzia SA era infondata, stante l'inefficacia della fideiussione, nonché la sua non operatività nel caso di specie.
Secondo la parte opponente, la garanzia era stata prestata e subordinata a condizioni sospensive mai verificatesi, oltre che essere limitata alle sole obbligazioni contrattuali con espressa esclusione dei debiti di valuta.
In fatto chiariva che nell'estate 2022, l' , ai tempi Parte_1
CSC Compagnia Svizzera Cauzioni SA, riceveva domanda da parte dell'impresa individuale , per la concessione di una fideiussione Controparte_2
2 3
dell'importo di € 105.000,00 a favore del Comune di , a garanzia delle CP_1
obbligazioni assunte nei confronti di quest'ultimo con la sottoscrizione di un contratto di affitto d'azienda della spiaggia denominata “Spiaggia Libera
Attrezzata Serra”. In data 01.07.2022, l'odierno opponente emetteva a Chiasso, in triplice copia, l'atto di fideiussione semplice n. 0075642, con importo massimo garantito di €105.000,00=, avente ad oggetto il “risarcimento delle perdite scaturenti dall'insolvenza del Contraente in relazione all'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti l'affidamento in gestione della spiaggia libera attrezzata in concessione al Comune di denominata SERRA – determina CP_1
n. 308/2022”.
La garanzia era stata emessa limitatamente alle obbligazioni contrattuali e al periodo di validità e durata fissata in frontespizio e secondo le condizioni generali ed integrative tutte esplicitate nel contratto medesimo, tra cui quella di cui all'art.
1.2 delle CGG e dunque “con espressa esclusione dei debiti di valuta, e delle penalità contrattuali e degli interessi di mora (doc.1, pag. 2, art. 1)”.
L'Istituto aveva emesso la fideiussione alla luce delle dichiarazioni dei Pt_1
redditi esibite dal Sig. , comprovanti la solidità economica Controparte_2
propria e della Sig.ra garante solidale, anch'essa firmataria della Parte_3
garanzia.
Nella fideiussione era espressamente e chiaramente specificato nel relativo frontespizio (sotto la dicitura “ATTO DI FIDEIUSSIONE N°0075642) che la garanzia da parte dell'Istituto avveniva “in base alla proposta del Pt_1
Contraente ed alle informazioni del Beneficiario … … a seguito di approfondita istruttoria effettuata sulla documentazione fornita dal Contraente e dai suoi coobbligati e garanti solidali … … documentazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto e che quindi costituisce il presupposto essenziale per la concessione della presente fideiussione.
Rilevava l' di non aver mai ricevuto, da parte del contraente Parte_1 CP_2
, alcuna garanzia ipotecaria in spregio a quanto previsto dall'art. 10.3 delle
[...]
CGG (condizioni generali di garanzia), la cui concessione era necessaria affinché la fideiussione diventasse efficace.
A seguito dell'emissione della suddetta fideiussione, l'opponente non aveva più alcuna notizia in ordine all'evoluzione dei rapporti tra l'impresa individuale
3 4
contraente e l'Ente comunale e tanto meno le veniva restituita la terza copia originale del contratto di garanzia, debitamente firmata dalle parti come espressamente previsto dall'art. 10.2 delle CGG, che indica il termine di 30 giorni per il completamento di tale adempimento a cura del Contraente e del Beneficiario della garanzia, pena inefficacia della stessa;
Solo il 23 febbraio 2023, ossia sette mesi dopo l'emissione della suddetta fideiussione, l'Istituto Elvetico riceveva le comunicazioni del CP_1
, prot. 0001921/2023 del 30.01.2023 e 0003360/2023 del 16.02.2023,
[...]
con le quali l'Ente comunale avanzava la richiesta di integrale escussione della suddetta garanzia.
Solo con tali missive l'odierna opponente apprendeva che la contraente non avrebbe adempiuto all'obbligazione di pagamento del canone di concessione d'uso, assunta nei confronti dell'Ente comunale, nonostante i reiterati solleciti di pagamento di quest'ultimo.
Con e-mail datata 31.03.2023, il Comune di sollecitava l' CP_1 Parte_1
a corrispondere l'importo garantito, allegando la missiva prot.
[...]
0004773/2023 del 06.03.2023, con la quale comunicava alla ditta individuale la risoluzione del contratto di affitto d'azienda a suo tempo Controparte_2
sottoscritto. L riscontrava le comunicazioni dell'Ente comunale Parte_1
con propria del 03.04.2023, respingendo la richiesta di pagamento nel d.i. stante il mancato avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dall'art. 10 delle condizioni generali di garanzia, che determinavano l'inefficacia ab origine e/o comunque la non operatività dell'atto di fidejussione.
L' non riceveva alcunché fino alla notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
quivi opposto, avvenuta il 26.09.2023. Eccepiva in diritto:
a) nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
b) nullità del decreto ingiuntivo. Violazione dell'art. 641, c. II c.p.c.;
c) nullità, annullabilità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto.
Insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.;
d) nullità, annullabilità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto. Mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al ricorrente nel giudizio monitorio.
4 5
Chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ex art. 649 c.p.c.; formulava la istanza per la chiamata del terzo e istanza di esibizione del contratto sotteso.
Concludeva chiedendo in via preliminare/pregiudiziale di autorizzarsi la chiamata in causa del Sig. (CF: ), nonché della Controparte_2 C.F._3
Sig.ra (CF: , e a tal fine richiedeva la Parte_3 C.F._4
fissazione di una nuova udienza per consentire la chiamata in causa dei suddetti terzi;
sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Ingiungere ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. ai signori e di Controparte_2 Parte_3
pagare all' tutte le somme dal medesimo versate Parte_1
all'opposta ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. ; dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare l'inefficacia del decreto, stante il decorso del termine ex art. 644 c.p.c. nel merito: in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità del decreto ingiuntivo quivi opposto n. 12389/2023 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo;
accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria ve, per l'effetto, rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso formulate dichiarando che nulla è dovuto da parte dell'odierna attrice opponente e, pertanto, mandando assolto l Parte_1
da qualsivoglia richiesta del . In via subordinata, prima che Controparte_1
fosse effettuato il pagamento in favore del da parte Controparte_1
dell' , condannare, ai sensi dell'art. 1953 c.c., il Parte_1
Sig. e la Sig.ra , in via alternativa e/o solidale, a Controparte_2 Parte_3
procurare la liberazione dell'odierna attrice opponente mediante il pagamento diretto all'Ente comunale di tutti gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto
(€ 105.000,00capitale, oltre interessi ed accessori, ovvero, in subordine, mediante prestazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da primario Istituto per assicurare all'odierna opponente il soddisfacimento delle proprie ragioni di regresso pari a quanto eventualmente liquidato dal Tribunale in favore del
. In ulteriore subordine: condannare, ai sensi dell'art. 1950 Controparte_1
c.c., il Sig. e la Sig.ra in via alternativa e/o Controparte_2 Parte_3
solidale tra loro, a pagare all' le somme di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo opposto (€ 105.000,00= capitale, oltre interessi, € 2.135,00 =
5 6
per compensi ed €406,50 per spese, oltre il 15% spese generali, Iva, e Cpa come per legge) e/o tutte quelle, maggiori o minori, che dovessero essere dal Tribunale riconosciute al anche in relazione al presente procedimento Controparte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo e che l'Istituto di Garanzia dovesse Pt_1
corrispondere, il tutto maggiorato di interessi dalla data del pagamento;
in ogni caso: con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 17.1.2024 (ritenuta l'opportunità di differire l'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione) era autorizzata la chiamata dei terzi indicati nella opposizione da effettuarsi nei termini di legge;
quindi si differiva la data della prima udienza ex art. 183 cpc già fissata dall'opponente per il 18.3.24 con la nuova prima udienza di comparizione del 4.6.2024).
Parte opponente depositava prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa di terzo e della relativa procura ai terzi chiamati nonché la relata di notifica.
Si costituiva parte opposta e premetteva che il aveva Controparte_1 aggiudicato alla ditta individuale ”, con sede in Via Cerioli Controparte_2
19 LO ed IT (CR) P.IVA n. il servizio di gestione della P.IVA_2
spiaggia libera attrezzata denominata “Spiaggia Libera Attrezzata Serra”, in concessione al medesimo per la durata di anni 2, con decorrenza dalla CP_1
stagione balneare 2022 e scadenza al termine della stagione balneare 2023.
Il corrispettivo del canone per la suddetta gestione era previsto in €. 105.000,00
(centocinquemila), oltre Iva, per ciascuna annualità, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31/08.
A garanzia del risarcimento delle perdite scaturenti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del il Sig. in data CP_1 CP_2
01/07/2022 sottoscriveva la fideiussione n. 0075642 con la CSC Compagnia
Svizzera Cauzioni S.A., in oggi, a seguito del mutamento del nome della ditta,
(doc. n. 4 delle produzioni del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto), per l'importo di €. 105.000,00 (centocinquemila) prot. n.
14592 del 26/07/2022 (doc. n. 5 delle produzioni del decreto ingiuntivo opposto).
La fideiussione de qua era stipulata con l'esclusione dell'obbligo della preventiva escussione del contraente ex art. 1944 c.c., con la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. e con il pagamento del risarcimento senza necessità del preventivo
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consenso del Sig. (condizione integrativa n. 2 – doc. n. 4 delle CP_2
produzioni del decreto ingiuntivo opposto). In seguito a quanto sopra, nel mese di
Giugno 2022 la era immessa nella gestione della spiaggia Serra. Controparte_2
Tuttavia, il Sig. non provvedeva al pagamento del canone di €. CP_2
105.000,00 (centocinquemila) inerente la stagione balneare 2022, come dallo stesso riconosciuto (doc. n. 6 delle produzioni del decreto ingiuntivo opposto), e, pertanto, con lettera prot. n. 4773/2023 del 06/03/2023 (doc. n. 7 delle produzioni del decreto ingiuntivo opposto) il ricorrente comunicava la risoluzione di diritto della gestione de qua.
Successivamente, con lettere prot. n. 1921/2023 del 30/01/2023 e prot. n.
3360/2023 del 16/02/2023 (doc. n. 8 delle produzioni del decreto ingiuntivo opposto) il inviava all' formale istanza di escussione CP_1 Parte_1
della fideiussione n. 0075642, lettere alle quali non seguiva il pagamento dell'importo garantito di €. 105.000,00 (centocinquemila).
Concludeva chiedendo di respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n.
12389/2023 o, in via subordinata, stabilire il maggiore e/o minore importo che risulterà, a seguito del giudizio, dovuto dall al Parte_1
in via subordinata dichiarare l'inadempimento nel Controparte_1
pagamento del canone di gestione della spiaggia libera attrezzata “Serra”, per la stagione balneare 2022, del Sig. e, conseguentemente, Controparte_2
condannare lo stesso al pagamento a favore del dell'importo Controparte_1 di €. 105.000,00 oltre Iva al 22%, o, in subordine, nel maggiore o minore importo che risulterà in seguito.
Era fissata l'udienza per il 16.9.2024; era rigetta la istanza di sospensione dell'esecutività del decreto;
dichiarata la contumacia dei terzi garantiti con rinvio per precisazione delle conclusioni al 6.5.2025. Sulla scorta delle rispettive memorie la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa metodologica: nonostante la chiamata in giudizio dei terzi, CP_2
e sono rimasti contumaci. Essi sono tuttavia i soggetti che
[...] Parte_3
sono garanti verso parte l'Istituto opponente il quale aveva emesso una garanzia
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fideiussoria, nella quale si prescindeva dalla preventiva escussione del debitore principale.
Occorre pertanto distinguere e scindere il giudizio:
a) le eccezioni processuali al decreto ingiuntivo;
b) il valore del contratto di fideiussione;
c) il debito formatosi verso il garante;
d) conclusioni.
a) LE ECCEZIONI PROCESSUALI AL DECRETO INGIUNTIVO.
In ordine alle eccezioni mosse occorre immediatamente rilevare che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, una volta prodotto in opposizione il decreto ingiuntivo notificato, si sana ogni eccezione formale. Nella giurisprudenza è noto e consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito.
Se infatti il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
Si osserva che il decreto ingiuntivo è stato correttamente notificato ed opposto dall' , il quale si è compiutamente difeso nel rispetto dei termini di Parte_1
legge.
Facendo seguito a tale insegnamento si osserva che l'opposizione al decreto ingiuntivo -regolarmente notificato ed opposto - deve essere rigettata nel merito con un accertamento di un sotteso inadempimento.
b) IL VALORE DEL CONTRATTO STIPULATO.
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La fideiussione in esame, con l'inserimento della clausola di deroga all'art. 1944
c.c. non porta il contratto atipico ad assumere le vesti del contratto “autonomo di garanzia”.
Era stata stipulata una pattuizione solo con l'esclusione dell'obbligo della preventiva escussione del contraente ex art.1944 c.c., con la rinuncia alla decadenza ex art.1957 c.c. e con il pagamento del risarcimento senza necessità del preventivo consenso del Sig. . CP_2
In esso si legge (vedi immagine sotto riportata):
Si osserva che, l'esclusione pattizia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 c.c., non vale a tipicizzare un negozio — che presenta gli elementi sintomatici dell'assicurazione fideiussoria — come contratto atipico di garanzia a prima richiesta, caratterizzato dall'obbligo del garante di eseguire la prestazione oggetto della garanzia senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e, in genere, alle vicende del contratto di base;
detta convenzione infatti, vieta al garante di chiedere che venga preventivamente escusso il debitore principale, ma non ha l'effetto di inibire al medesimo garante la proponibilità delle eccezioni e delle difese spettanti al fideiussore (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10850 del 3 novembre 1993). Tuttavia, il problema è risolto una volta citate in giudizio anche i terzi debitori garantiti. Peraltro, il creditore può sempre agire separatamente, a norma dell'art.1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
14829 del 20 luglio 2016).
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Pertanto, occorre esaminare le sottese eccezioni di merito. Sebbene non si tratti di un formale contratto autonomo di garanzia, non vi è dubbio che l'inadempimento sussista e l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere rigettata.
La fideiussione, anche se non a prima richiesta, era stata richiesta a garanzia del risarcimento delle perdite scaturenti dall'inadempimento del contraente in relazione alle nascenti obbligazioni contrattuali;
si trattava dell'affidamento in gestione della spiaggia libera in concessione da parte del Comune di CP_1
(determina n. 308/2022 col pagamento dell'annualità del canone di gestione, pari ad €. 105.000,00). non aveva pagato il previsto canone al di CP_2 CP_1
€105.000,00 inerente la stagione balneare 2022. Con la lettera prot. n. 4773/2023 del 06/03/2023) il comunicava legittimamente la risoluzione di diritto CP_1
della gestione della spiaggia.
Con note prot. n. 1921/2023 del 30/01/2023 e prot. n. 3360/2023 del 16/02/2023 il
Comune inviava all formale istanza di escussione della Parte_1
fideiussione n. 0075642, lettere alle quali non seguiva il pagamento dell'importo garantito di €. 105.000,00, pur in presenza di conclamato inadempimento.
Quindi il debito sussiste e il ha diritto a soddisfarsi azionando il contratto CP_1
di fideiussione prodotto.
La polizza fideiussoria è stata regolarmente emessa ed è valida ed efficace. Ai fini dell'emissione di cui sopra, il Sig. ha fornito tutta la documentazione CP_2
richiesta dall' ed aveva pagato il premio di €. 3.150,00 Parte_1
regolarmente incassato dalla Compagnia assicurativa. L'Istituto aveva Pt_1
emesso la polizza perfezionatasi con la sottoscrizione della Compagnia stessa, del
Sig. , della Sig.ra in qualità di garante e con la CP_2 Parte_3
protocollazione del documento al n. 0014592/2022 del 26/07/2022 da parte del
. Controparte_1
La polizza aveva ad per oggetto, come detto, proprio l'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti l'affidamento in gestione della spiaggia libera attrezzata in concessione al Comune di denominata SERRA (determina CP_1
n. 308/2022).
Le problematiche intersoggettive, inerenti le causali della stipula della fideiussione, non rilevano contro la parte oggi opposta la quale correttamente ha esercitato il diritto proprio della creditrice.
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La polizza appare valida ed efficace nei confronti del Comune beneficiario e di tutte le altre parti negoziali. Le eccezioni di merito, pur ammissibili (non trattandosi di contratto autonomo), sono rigettate in presenza di evidente inadempimento della parte contraente alle proprie obbligazioni con il con CP_1
decreto ingiuntivo rivolto verso il Garante. L'inefficacia non può costituire elemento da inficiare il valore della garanzia per la cui escussione era necessario unicamente l'inadempimento in questa sede accertato.
La parte opponente assume che il contratto non si sarebbe perfezionato a causa di violazioni formali inerenti le parti contraenti. Tale eccezione deve essere rivolta verso i soggetti garantiti, terzi citati a garanzia e non già verso il il quale CP_1
ha ricevuto formale contratto di fideiussione da parte dell'istituto. La condizione sospensiva mantiene efficacia solo verso il soggetto firmatario e non anche il il quale ha richiesto la stipula del contratto prodotto proprio per evitare CP_1
situazioni debitori quale quella in esame.
Peraltro, esse appaiono clausole prestampate superata dalla accettazione del pagamento del premio e dalla sottoscrizione (dopo l'istruttoria).
c) IL DEBITO FORMATOSI VERSO I GARANTI primario e secondario).
Il contratto di fideiussione non esime i debitori (principale e garante oggi contumaci) da riversare verso il garante quanto da quest'ultimo pagato in favore del a seguito della escussione della garanzia. CP_1
Nel contratto si legge.
Pertanto, i soggetti garanti (inadempienti al contratto sotteso) sopra indicati
(contumaci), regolarmente citati in questo giudizio, sono condannati a pagare in favore della quanto sarà Parte_1
definitivamente versato e documentato dalla stessa opponente in favore dell'odierno Comune parte opposta.
11 12
Si rimanda a quanto sopra detto circa il palese inadempimento del contratto.
d) CONCLUSIONI.
Per quanto sopra esposto la opposizione al decreto ingiuntivo è rigettata trattandosi di debito contrattuale richiesto al naturale fideiussore.
Quanto indicato nel decreto ingiuntivo, in esecuzione del contratto di fideiussione costituisce titolo diretto per il pagamento da parte dell' Parte_1
l quale ultimo è obbligato, senza tuttavia ordine di priorità con
[...]
i propri garantiti, oggi contumaci.
Non essendoci la necessità della preventiva escussione dei debitori ed essendo il pagamento dovuto dalla data della notifica del decreto ingiuntivo, oltre interessi dalla stessa notifica, la domanda in tal senso formulata dall' Pt_1
rigettata. Parte_1
Parte opponente è altresì tenuta al pagamento delle spese di lite liquidate come segue ai sensi degli artt.
1-11 del D.M. 55/2014 nelle tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.806,00
Fase decisionale: € 2.905,00
Compenso tabellare € 7.616,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Le parti terze chiamate in giudizio contumaci ( , ) Controparte_2 Parte_3
in relazione al contratto dalle stesse stipulato l'1.7.2022, azionato dalla parte opposta , contro l'opponente Controparte_1 Parte_1
sono contestualmente condannate al pagamento di tutte le somme che
[...]
l documenterà come versate al Parte_1 Parte_1 CP_1
, comprensive delle spese di lite con decorrenza dal documentato
[...]
pagamento al soddisfo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma la legittimità della richiesta avanzata dal;
Controparte_1
12 13
a) condanna parte opponente al Parte_1
pagamento delle spese di lite per questo processo liquidate in euro
€7.616,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge, in favore del
Comune di;
CP_1
b) condanna le parti contumaci , al Controparte_2 Parte_3
pagamento in favore dell' di Parte_1
tutte le somme che l'Istituto medesimo documenterà come versate al
Comune di , comprensive delle spese di lite. CP_1
Roma,
Il Giudice
BE FA
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. BE FA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.51048.2023del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra già Parte_1 [...]
Codic (cod. reg. commercio del Canton Ticino Parte_2
501.3.017.066-5; P.IVA europea/Codice IDI: ), con sede legale NumeroDiCart_1
in 6830 Chiasso (Svizzera), via Livio n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Fermi del Foro di Como
(CF: ), con studio in Como, via Garibaldi n. 30 C.F._2
Email_1
attrice opponente contro
in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Controparte_1
Piazza Stognone 1 Spotorno (SV) codice fiscale , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Genova, Via G. Macaggi 23/14, presso il proprio difensore l'Avv.
ST AN e/o al n. di fax Email_2
010/5702211 - convenuto opposto
e contro
, con sede in Via Cerioli 19 LO ed Controparte_2
IT (CR) P.IVA n. (CF: ), nato a [...] P.IVA_2 C.F._3
(SA), il 02.11.1969, residente in [...];
1 2
(CF: , nata a [...], il [...], Parte_3 C.F._4
residente in [...] terzi chiamati in garanzia dalla parte opponente
(Contumaci)
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (n.12389/2023 del 19.07.2023, R.G. n.
31807/2023), con il quale si azionava un contratto di garanzia;
chiamata in giudizio del garante dei soggetti obbligati in favore della parte opponente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte opponente premetteva che in data 26.09.2023 le era stato notificato decreto ingiuntivo n. 12389/2023 del 19.07.2023 (R.G. n. 31807/2023), del Tribunale di
Roma, con cui le era stato ingiunto di pagare al , la somma di Controparte_1
euro105.000,00 per capitale, oltre accessori.
L'Ente Comunale fondava la propria richiesta sull'atto di fideiussione n. 0075642 stipulato in data 01.07.2022 tra l , all'epoca CSC Parte_1
Compagnia Svizzera Cauzioni S.A., e l'impresa individuale , Controparte_2
a garanzia delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti del CP_1
con la sottoscrizione di un contratto di affitto d'azienda, avente ad
[...] oggetto la gestione della spiaggia denominata “Spiaggia Libera Attrezzata Serra”.
Il Comune affermava nel ricorso di aver risolto il suddetto contratto, stante l'inadempimento dell'impresa individuale alle proprie Controparte_2
obbligazioni; per tale motivo, l'odierno opposto intimava all Parte_1
il pagamento dell'importo di €105.000,00, pari al canone inerente la
[...]
gestione balneare 2022, che sarebbe rimasto impagato secondo la tesi avversaria.
La pretesa creditoria formulata dal nei confronti dell'Istituto Controparte_1
Elvetico di Garanzia SA era infondata, stante l'inefficacia della fideiussione, nonché la sua non operatività nel caso di specie.
Secondo la parte opponente, la garanzia era stata prestata e subordinata a condizioni sospensive mai verificatesi, oltre che essere limitata alle sole obbligazioni contrattuali con espressa esclusione dei debiti di valuta.
In fatto chiariva che nell'estate 2022, l' , ai tempi Parte_1
CSC Compagnia Svizzera Cauzioni SA, riceveva domanda da parte dell'impresa individuale , per la concessione di una fideiussione Controparte_2
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dell'importo di € 105.000,00 a favore del Comune di , a garanzia delle CP_1
obbligazioni assunte nei confronti di quest'ultimo con la sottoscrizione di un contratto di affitto d'azienda della spiaggia denominata “Spiaggia Libera
Attrezzata Serra”. In data 01.07.2022, l'odierno opponente emetteva a Chiasso, in triplice copia, l'atto di fideiussione semplice n. 0075642, con importo massimo garantito di €105.000,00=, avente ad oggetto il “risarcimento delle perdite scaturenti dall'insolvenza del Contraente in relazione all'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti l'affidamento in gestione della spiaggia libera attrezzata in concessione al Comune di denominata SERRA – determina CP_1
n. 308/2022”.
La garanzia era stata emessa limitatamente alle obbligazioni contrattuali e al periodo di validità e durata fissata in frontespizio e secondo le condizioni generali ed integrative tutte esplicitate nel contratto medesimo, tra cui quella di cui all'art.
1.2 delle CGG e dunque “con espressa esclusione dei debiti di valuta, e delle penalità contrattuali e degli interessi di mora (doc.1, pag. 2, art. 1)”.
L'Istituto aveva emesso la fideiussione alla luce delle dichiarazioni dei Pt_1
redditi esibite dal Sig. , comprovanti la solidità economica Controparte_2
propria e della Sig.ra garante solidale, anch'essa firmataria della Parte_3
garanzia.
Nella fideiussione era espressamente e chiaramente specificato nel relativo frontespizio (sotto la dicitura “ATTO DI FIDEIUSSIONE N°0075642) che la garanzia da parte dell'Istituto avveniva “in base alla proposta del Pt_1
Contraente ed alle informazioni del Beneficiario … … a seguito di approfondita istruttoria effettuata sulla documentazione fornita dal Contraente e dai suoi coobbligati e garanti solidali … … documentazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto e che quindi costituisce il presupposto essenziale per la concessione della presente fideiussione.
Rilevava l' di non aver mai ricevuto, da parte del contraente Parte_1 CP_2
, alcuna garanzia ipotecaria in spregio a quanto previsto dall'art. 10.3 delle
[...]
CGG (condizioni generali di garanzia), la cui concessione era necessaria affinché la fideiussione diventasse efficace.
A seguito dell'emissione della suddetta fideiussione, l'opponente non aveva più alcuna notizia in ordine all'evoluzione dei rapporti tra l'impresa individuale
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contraente e l'Ente comunale e tanto meno le veniva restituita la terza copia originale del contratto di garanzia, debitamente firmata dalle parti come espressamente previsto dall'art. 10.2 delle CGG, che indica il termine di 30 giorni per il completamento di tale adempimento a cura del Contraente e del Beneficiario della garanzia, pena inefficacia della stessa;
Solo il 23 febbraio 2023, ossia sette mesi dopo l'emissione della suddetta fideiussione, l'Istituto Elvetico riceveva le comunicazioni del CP_1
, prot. 0001921/2023 del 30.01.2023 e 0003360/2023 del 16.02.2023,
[...]
con le quali l'Ente comunale avanzava la richiesta di integrale escussione della suddetta garanzia.
Solo con tali missive l'odierna opponente apprendeva che la contraente non avrebbe adempiuto all'obbligazione di pagamento del canone di concessione d'uso, assunta nei confronti dell'Ente comunale, nonostante i reiterati solleciti di pagamento di quest'ultimo.
Con e-mail datata 31.03.2023, il Comune di sollecitava l' CP_1 Parte_1
a corrispondere l'importo garantito, allegando la missiva prot.
[...]
0004773/2023 del 06.03.2023, con la quale comunicava alla ditta individuale la risoluzione del contratto di affitto d'azienda a suo tempo Controparte_2
sottoscritto. L riscontrava le comunicazioni dell'Ente comunale Parte_1
con propria del 03.04.2023, respingendo la richiesta di pagamento nel d.i. stante il mancato avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dall'art. 10 delle condizioni generali di garanzia, che determinavano l'inefficacia ab origine e/o comunque la non operatività dell'atto di fidejussione.
L' non riceveva alcunché fino alla notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
quivi opposto, avvenuta il 26.09.2023. Eccepiva in diritto:
a) nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
b) nullità del decreto ingiuntivo. Violazione dell'art. 641, c. II c.p.c.;
c) nullità, annullabilità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto.
Insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.;
d) nullità, annullabilità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto. Mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al ricorrente nel giudizio monitorio.
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Chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ex art. 649 c.p.c.; formulava la istanza per la chiamata del terzo e istanza di esibizione del contratto sotteso.
Concludeva chiedendo in via preliminare/pregiudiziale di autorizzarsi la chiamata in causa del Sig. (CF: ), nonché della Controparte_2 C.F._3
Sig.ra (CF: , e a tal fine richiedeva la Parte_3 C.F._4
fissazione di una nuova udienza per consentire la chiamata in causa dei suddetti terzi;
sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Ingiungere ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. ai signori e di Controparte_2 Parte_3
pagare all' tutte le somme dal medesimo versate Parte_1
all'opposta ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. ; dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare l'inefficacia del decreto, stante il decorso del termine ex art. 644 c.p.c. nel merito: in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità del decreto ingiuntivo quivi opposto n. 12389/2023 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo;
accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria ve, per l'effetto, rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso formulate dichiarando che nulla è dovuto da parte dell'odierna attrice opponente e, pertanto, mandando assolto l Parte_1
da qualsivoglia richiesta del . In via subordinata, prima che Controparte_1
fosse effettuato il pagamento in favore del da parte Controparte_1
dell' , condannare, ai sensi dell'art. 1953 c.c., il Parte_1
Sig. e la Sig.ra , in via alternativa e/o solidale, a Controparte_2 Parte_3
procurare la liberazione dell'odierna attrice opponente mediante il pagamento diretto all'Ente comunale di tutti gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto
(€ 105.000,00capitale, oltre interessi ed accessori, ovvero, in subordine, mediante prestazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da primario Istituto per assicurare all'odierna opponente il soddisfacimento delle proprie ragioni di regresso pari a quanto eventualmente liquidato dal Tribunale in favore del
. In ulteriore subordine: condannare, ai sensi dell'art. 1950 Controparte_1
c.c., il Sig. e la Sig.ra in via alternativa e/o Controparte_2 Parte_3
solidale tra loro, a pagare all' le somme di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo opposto (€ 105.000,00= capitale, oltre interessi, € 2.135,00 =
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per compensi ed €406,50 per spese, oltre il 15% spese generali, Iva, e Cpa come per legge) e/o tutte quelle, maggiori o minori, che dovessero essere dal Tribunale riconosciute al anche in relazione al presente procedimento Controparte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo e che l'Istituto di Garanzia dovesse Pt_1
corrispondere, il tutto maggiorato di interessi dalla data del pagamento;
in ogni caso: con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 17.1.2024 (ritenuta l'opportunità di differire l'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione) era autorizzata la chiamata dei terzi indicati nella opposizione da effettuarsi nei termini di legge;
quindi si differiva la data della prima udienza ex art. 183 cpc già fissata dall'opponente per il 18.3.24 con la nuova prima udienza di comparizione del 4.6.2024).
Parte opponente depositava prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa di terzo e della relativa procura ai terzi chiamati nonché la relata di notifica.
Si costituiva parte opposta e premetteva che il aveva Controparte_1 aggiudicato alla ditta individuale ”, con sede in Via Cerioli Controparte_2
19 LO ed IT (CR) P.IVA n. il servizio di gestione della P.IVA_2
spiaggia libera attrezzata denominata “Spiaggia Libera Attrezzata Serra”, in concessione al medesimo per la durata di anni 2, con decorrenza dalla CP_1
stagione balneare 2022 e scadenza al termine della stagione balneare 2023.
Il corrispettivo del canone per la suddetta gestione era previsto in €. 105.000,00
(centocinquemila), oltre Iva, per ciascuna annualità, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31/08.
A garanzia del risarcimento delle perdite scaturenti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del il Sig. in data CP_1 CP_2
01/07/2022 sottoscriveva la fideiussione n. 0075642 con la CSC Compagnia
Svizzera Cauzioni S.A., in oggi, a seguito del mutamento del nome della ditta,
(doc. n. 4 delle produzioni del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto), per l'importo di €. 105.000,00 (centocinquemila) prot. n.
14592 del 26/07/2022 (doc. n. 5 delle produzioni del decreto ingiuntivo opposto).
La fideiussione de qua era stipulata con l'esclusione dell'obbligo della preventiva escussione del contraente ex art. 1944 c.c., con la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. e con il pagamento del risarcimento senza necessità del preventivo
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consenso del Sig. (condizione integrativa n. 2 – doc. n. 4 delle CP_2
produzioni del decreto ingiuntivo opposto). In seguito a quanto sopra, nel mese di
Giugno 2022 la era immessa nella gestione della spiaggia Serra. Controparte_2
Tuttavia, il Sig. non provvedeva al pagamento del canone di €. CP_2
105.000,00 (centocinquemila) inerente la stagione balneare 2022, come dallo stesso riconosciuto (doc. n. 6 delle produzioni del decreto ingiuntivo opposto), e, pertanto, con lettera prot. n. 4773/2023 del 06/03/2023 (doc. n. 7 delle produzioni del decreto ingiuntivo opposto) il ricorrente comunicava la risoluzione di diritto della gestione de qua.
Successivamente, con lettere prot. n. 1921/2023 del 30/01/2023 e prot. n.
3360/2023 del 16/02/2023 (doc. n. 8 delle produzioni del decreto ingiuntivo opposto) il inviava all' formale istanza di escussione CP_1 Parte_1
della fideiussione n. 0075642, lettere alle quali non seguiva il pagamento dell'importo garantito di €. 105.000,00 (centocinquemila).
Concludeva chiedendo di respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n.
12389/2023 o, in via subordinata, stabilire il maggiore e/o minore importo che risulterà, a seguito del giudizio, dovuto dall al Parte_1
in via subordinata dichiarare l'inadempimento nel Controparte_1
pagamento del canone di gestione della spiaggia libera attrezzata “Serra”, per la stagione balneare 2022, del Sig. e, conseguentemente, Controparte_2
condannare lo stesso al pagamento a favore del dell'importo Controparte_1 di €. 105.000,00 oltre Iva al 22%, o, in subordine, nel maggiore o minore importo che risulterà in seguito.
Era fissata l'udienza per il 16.9.2024; era rigetta la istanza di sospensione dell'esecutività del decreto;
dichiarata la contumacia dei terzi garantiti con rinvio per precisazione delle conclusioni al 6.5.2025. Sulla scorta delle rispettive memorie la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa metodologica: nonostante la chiamata in giudizio dei terzi, CP_2
e sono rimasti contumaci. Essi sono tuttavia i soggetti che
[...] Parte_3
sono garanti verso parte l'Istituto opponente il quale aveva emesso una garanzia
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fideiussoria, nella quale si prescindeva dalla preventiva escussione del debitore principale.
Occorre pertanto distinguere e scindere il giudizio:
a) le eccezioni processuali al decreto ingiuntivo;
b) il valore del contratto di fideiussione;
c) il debito formatosi verso il garante;
d) conclusioni.
a) LE ECCEZIONI PROCESSUALI AL DECRETO INGIUNTIVO.
In ordine alle eccezioni mosse occorre immediatamente rilevare che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, una volta prodotto in opposizione il decreto ingiuntivo notificato, si sana ogni eccezione formale. Nella giurisprudenza è noto e consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito.
Se infatti il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
Si osserva che il decreto ingiuntivo è stato correttamente notificato ed opposto dall' , il quale si è compiutamente difeso nel rispetto dei termini di Parte_1
legge.
Facendo seguito a tale insegnamento si osserva che l'opposizione al decreto ingiuntivo -regolarmente notificato ed opposto - deve essere rigettata nel merito con un accertamento di un sotteso inadempimento.
b) IL VALORE DEL CONTRATTO STIPULATO.
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La fideiussione in esame, con l'inserimento della clausola di deroga all'art. 1944
c.c. non porta il contratto atipico ad assumere le vesti del contratto “autonomo di garanzia”.
Era stata stipulata una pattuizione solo con l'esclusione dell'obbligo della preventiva escussione del contraente ex art.1944 c.c., con la rinuncia alla decadenza ex art.1957 c.c. e con il pagamento del risarcimento senza necessità del preventivo consenso del Sig. . CP_2
In esso si legge (vedi immagine sotto riportata):
Si osserva che, l'esclusione pattizia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 c.c., non vale a tipicizzare un negozio — che presenta gli elementi sintomatici dell'assicurazione fideiussoria — come contratto atipico di garanzia a prima richiesta, caratterizzato dall'obbligo del garante di eseguire la prestazione oggetto della garanzia senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e, in genere, alle vicende del contratto di base;
detta convenzione infatti, vieta al garante di chiedere che venga preventivamente escusso il debitore principale, ma non ha l'effetto di inibire al medesimo garante la proponibilità delle eccezioni e delle difese spettanti al fideiussore (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10850 del 3 novembre 1993). Tuttavia, il problema è risolto una volta citate in giudizio anche i terzi debitori garantiti. Peraltro, il creditore può sempre agire separatamente, a norma dell'art.1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
14829 del 20 luglio 2016).
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Pertanto, occorre esaminare le sottese eccezioni di merito. Sebbene non si tratti di un formale contratto autonomo di garanzia, non vi è dubbio che l'inadempimento sussista e l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere rigettata.
La fideiussione, anche se non a prima richiesta, era stata richiesta a garanzia del risarcimento delle perdite scaturenti dall'inadempimento del contraente in relazione alle nascenti obbligazioni contrattuali;
si trattava dell'affidamento in gestione della spiaggia libera in concessione da parte del Comune di CP_1
(determina n. 308/2022 col pagamento dell'annualità del canone di gestione, pari ad €. 105.000,00). non aveva pagato il previsto canone al di CP_2 CP_1
€105.000,00 inerente la stagione balneare 2022. Con la lettera prot. n. 4773/2023 del 06/03/2023) il comunicava legittimamente la risoluzione di diritto CP_1
della gestione della spiaggia.
Con note prot. n. 1921/2023 del 30/01/2023 e prot. n. 3360/2023 del 16/02/2023 il
Comune inviava all formale istanza di escussione della Parte_1
fideiussione n. 0075642, lettere alle quali non seguiva il pagamento dell'importo garantito di €. 105.000,00, pur in presenza di conclamato inadempimento.
Quindi il debito sussiste e il ha diritto a soddisfarsi azionando il contratto CP_1
di fideiussione prodotto.
La polizza fideiussoria è stata regolarmente emessa ed è valida ed efficace. Ai fini dell'emissione di cui sopra, il Sig. ha fornito tutta la documentazione CP_2
richiesta dall' ed aveva pagato il premio di €. 3.150,00 Parte_1
regolarmente incassato dalla Compagnia assicurativa. L'Istituto aveva Pt_1
emesso la polizza perfezionatasi con la sottoscrizione della Compagnia stessa, del
Sig. , della Sig.ra in qualità di garante e con la CP_2 Parte_3
protocollazione del documento al n. 0014592/2022 del 26/07/2022 da parte del
. Controparte_1
La polizza aveva ad per oggetto, come detto, proprio l'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti l'affidamento in gestione della spiaggia libera attrezzata in concessione al Comune di denominata SERRA (determina CP_1
n. 308/2022).
Le problematiche intersoggettive, inerenti le causali della stipula della fideiussione, non rilevano contro la parte oggi opposta la quale correttamente ha esercitato il diritto proprio della creditrice.
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La polizza appare valida ed efficace nei confronti del Comune beneficiario e di tutte le altre parti negoziali. Le eccezioni di merito, pur ammissibili (non trattandosi di contratto autonomo), sono rigettate in presenza di evidente inadempimento della parte contraente alle proprie obbligazioni con il con CP_1
decreto ingiuntivo rivolto verso il Garante. L'inefficacia non può costituire elemento da inficiare il valore della garanzia per la cui escussione era necessario unicamente l'inadempimento in questa sede accertato.
La parte opponente assume che il contratto non si sarebbe perfezionato a causa di violazioni formali inerenti le parti contraenti. Tale eccezione deve essere rivolta verso i soggetti garantiti, terzi citati a garanzia e non già verso il il quale CP_1
ha ricevuto formale contratto di fideiussione da parte dell'istituto. La condizione sospensiva mantiene efficacia solo verso il soggetto firmatario e non anche il il quale ha richiesto la stipula del contratto prodotto proprio per evitare CP_1
situazioni debitori quale quella in esame.
Peraltro, esse appaiono clausole prestampate superata dalla accettazione del pagamento del premio e dalla sottoscrizione (dopo l'istruttoria).
c) IL DEBITO FORMATOSI VERSO I GARANTI primario e secondario).
Il contratto di fideiussione non esime i debitori (principale e garante oggi contumaci) da riversare verso il garante quanto da quest'ultimo pagato in favore del a seguito della escussione della garanzia. CP_1
Nel contratto si legge.
Pertanto, i soggetti garanti (inadempienti al contratto sotteso) sopra indicati
(contumaci), regolarmente citati in questo giudizio, sono condannati a pagare in favore della quanto sarà Parte_1
definitivamente versato e documentato dalla stessa opponente in favore dell'odierno Comune parte opposta.
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Si rimanda a quanto sopra detto circa il palese inadempimento del contratto.
d) CONCLUSIONI.
Per quanto sopra esposto la opposizione al decreto ingiuntivo è rigettata trattandosi di debito contrattuale richiesto al naturale fideiussore.
Quanto indicato nel decreto ingiuntivo, in esecuzione del contratto di fideiussione costituisce titolo diretto per il pagamento da parte dell' Parte_1
l quale ultimo è obbligato, senza tuttavia ordine di priorità con
[...]
i propri garantiti, oggi contumaci.
Non essendoci la necessità della preventiva escussione dei debitori ed essendo il pagamento dovuto dalla data della notifica del decreto ingiuntivo, oltre interessi dalla stessa notifica, la domanda in tal senso formulata dall' Pt_1
rigettata. Parte_1
Parte opponente è altresì tenuta al pagamento delle spese di lite liquidate come segue ai sensi degli artt.
1-11 del D.M. 55/2014 nelle tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.806,00
Fase decisionale: € 2.905,00
Compenso tabellare € 7.616,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Le parti terze chiamate in giudizio contumaci ( , ) Controparte_2 Parte_3
in relazione al contratto dalle stesse stipulato l'1.7.2022, azionato dalla parte opposta , contro l'opponente Controparte_1 Parte_1
sono contestualmente condannate al pagamento di tutte le somme che
[...]
l documenterà come versate al Parte_1 Parte_1 CP_1
, comprensive delle spese di lite con decorrenza dal documentato
[...]
pagamento al soddisfo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma la legittimità della richiesta avanzata dal;
Controparte_1
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a) condanna parte opponente al Parte_1
pagamento delle spese di lite per questo processo liquidate in euro
€7.616,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge, in favore del
Comune di;
CP_1
b) condanna le parti contumaci , al Controparte_2 Parte_3
pagamento in favore dell' di Parte_1
tutte le somme che l'Istituto medesimo documenterà come versate al
Comune di , comprensive delle spese di lite. CP_1
Roma,
Il Giudice
BE FA
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