Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2025, proposto da
TU AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 318/2023 pubblicata il 13/12/2023, del Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, emessa all'esito del giudizio portante r.g. n. 277/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. ID RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 318 del 13 dicembre 2023, emessa dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, il quale, a definizione della causa iscritta al n. R.G. 277/2023 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla assegnazione della Carta elettronica del docente di cui alla L. n. 107/2015, ha emanato il seguente dispositivo: “ -accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l’effetto,
- condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della ricorrente la somma di euro 2.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; … ”.
1.2 La ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, con il favore delle spese di lite da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatari.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 7 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 318 del 13 dicembre 2023, emessa dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 3 agosto 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Pistoia in data 17 febbraio 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto.
5.1 Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, con esclusione della condanna alle spese di lite, ivi disposta, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
6. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO IA HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
ID RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID RI | RO IA HI |
IL SEGRETARIO