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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/10/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 1567/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1567 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: , rappresentata e difesa Email_1 C.F._1 dall'Avv.DOMENICO NASO, presso il cui studio in Roma, Salita di San Nicola da
Tolentino 1/B, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.417 bis
c.p.c., dai propri funzionari, Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe,
resistente
1 FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, - dipendente del Parte_1 [...]
con la qualifica professionale di collaboratore scolastico, assunta con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.09.2011 - ha azionato il proprio diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata durante il servizio preruolo ai fini della progressione economica nonché della ricostruzione della carriera, chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo complessivo di € 6.645,27, a titolo di incrementi stipendiali mai percepiti durante il periodo di precariato e differenze retributive maturate, in forza della corretta ricostruzione integrale della carriera, a decorrere dall'immissione in ruolo.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver sempre percepito, durante tutto il periodo di precariato, la retribuzione base prevista per il personale ATA al primo ingresso, senza mai beneficiare degli aumenti di retribuzione legati al servizio effettivamente prestato;
ha poi evidenziato come il , in sede Controparte_2 di ricostruzione di carriera, abbia applicato le disposizioni di cui agli artt. 569 e 570
D.lgs. 297/1994 e art. 4 c. 3 L. 399/1988 - norme in contrasto con il divieto di discriminazione sancito dalla normativa europea (come interpretata dalla Corte di giustizia UE) ed in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE – riconoscendole un'anzianità di anni 7, mesi 2 e giorni 0, inferiore a quella effettivamente maturata, pari ad anni 8, mesi 9 e giorni 1, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale 0-8 prevista dal CCNL Scuola
2011, in luogo del corretto inquadramento nello scaglione 3-8 anni di cui al CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, applicabile ratione temporis nei suoi confronti.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza delle CP_2 avverse pretese e, in subordine, con riferimento alle richieste differenze retributive, ha eccepito la prescrizione quinquennale nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa, istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti, è stata discussa all'odierna udienza del 2.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte
2 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Come sopra osservato, la ricorrente rivendica il proprio diritto alla progressione stipendiale durate i periodi di lavoro prestati in forza di contratti a tempo determinato, lamentando altresì il mancato integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante detti periodi ai fini della ricostruzione di carriera, a tal fine invocando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del
28/06/1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici. Il convenuto, infatti, nulla ha CP_2 contestato in merito alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente e alle allegazioni contenute in ricorso circa le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo. Può quindi ritenersi dimostrato che parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa in regime di c.d. “preruolo”, mediante la stipula di plurimi contratti a tempo determinato.
È altrettanto pacifico che l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di
“precariato” sia stata riconosciuta alla ricorrente solo in parte.
Va infatti considerato che la disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola docente e non docente c.d. “non di ruolo” non contempla nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente all'integrale servizio. Essa, inoltre, prevede che al momento di immissione in ruolo il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e comunque inferiore a quella effettiva.
Le disposizioni di riferimento, con riguardo al personale ATA, sono le seguenti:
- l'art. 569 D.lgs. 297/1994 in base al quale “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
3 Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29”;
- l'art. 570 D.lgs. 297/1994, intitolato “periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al comma 1 che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”;
- l'art. 4 c. 3 L. 399/1988, intitolato “inquadramento economico, passaggi di qualifica funzionale”, al comma 3 stabilisce che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Ciò posto, ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre accertare se la normativa nazionale si ponga in contrasto con quella europea e, in particolare, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla
Direttiva 1999/70/CE.
Orbene, non c'è dubbio che le norme sopra citate determinino, a carico dei lavoratori a termine, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al personale di ruolo. A differenza di quanto accade per i lavoratori assunti a tempo determinato, difatti, per i dipendenti di ruolo l'anzianità di servizio è determinata computando integralmente il periodo di servizio svolto.
Questa disparità è – ad avviso del giudicante – in contrasto con quanto prevede la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito
4 dalla Direttiva 1999/70/CE. La citata clausola, intitolata “principio di non discriminazione”, così recita: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sulla questione, ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza nazionale e europea, è intervenuta di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 31150/2019, la quale ha affermato il principio secondo cui “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 31150/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE “non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in
5 cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)” (cfr. Cass.
31150/2019).
I giudici di legittimità hanno poi rilevato come la clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE sia stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, la quale ha evidenziato che:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla
6 natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona_2 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-
393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che
i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore
a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11,
Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14
Bertazzi)” (cfr. Cass. 31150/2019).
Tali principi non sono stati smentiti dalla sentenza della Corte di Giustizia del
20/09/2018, nella causa C-466/17, Con tale pronuncia, infatti, i giudici Per_3 europei, pur statuendo che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.lgs. 297/1994, art. 485 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”), che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi", hanno tuttavia dichiarato di porsi in continuità con la propria giurisprudenza con
7 riferimento alla nozione di ragione oggettiva e al carattere non decisivo delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto.
La lettura della sentenza della Corte di Giustizia del 20/09/2018, nella causa C-
466/17, deve pertanto essere complessiva, sicché non possono essere Per_3 svalutati gli argomenti della non decisività della diversa forma di reclutamento, della natura temporanea del rapporto e della necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
In quest'ottica, le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia Motter restano circoscritte alla ricostruzione della carriera del personale docente, considerato, peraltro, che solo per il personale docente il mancato riconoscimento integrale del servizio scolastico svolto trova compensazione nella finzione della equiparazione ad anno pieno dei servizi superiori a 180 giorni ex art. 489 Dlgs
297/1994. Di tale fictio iuris non può invece giovarsi il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, nei cui confronti si applica l'art. 569 L. 297/1994 senza correttivi di favore, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità di "discriminazione alla rovescia".
Con riferimento al personale ATA, dunque, va esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, tenuto conto della totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli e dell'insussistenza di una finalità di politica sociale giustificatrice (cfr. Cass.
31150/2019).
Ne deriva che va disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto.
8 Nel caso di specie, dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2010/2011, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, nei periodi specificamente indicati in ricorso e risultanti dal decreto di ricostruzione di carriera (doc. 1 ricorso).
Ebbene, secondo la normativa interna, ovvero in base al combinato disposto degli artt. 569 e 570 D.lgs. 297/1994, la sua anzianità di servizio (pari ad anni 7, mesi 2 e giorni 0, come risultante dal decreto di ricostruzione di carriera), risulta inferiore rispetto a quella calcolata secondo i criteri valevoli per l'assunto a tempo indeterminato, calcolando per intero tutti i periodi di servizio effettivo (pari ad anni
8 mesi 9 e giorni 1).
La rilevata disparità di trattamento e la conseguente contrarietà della normativa nazionale ai principi desumibili dalla Direttiva1999/70/CE, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, conducono pertanto all'accoglimento del ricorso.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente al pieno riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutti periodi di servizio effettivamente prestati in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica resistente dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2010/2011 (pari ad anni 8 mesi 9 e giorni 1), con conseguente diritto ad essere inquadrata, al momento dell'immissione in ruolo, nella fascia stipendiale 3-8.
Quanto alla lamentata illegittimità del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo di precariato ai fini degli incrementi stipendiali, va osservato che, prima della immissione in ruolo, ai lavoratori assunti a termine spetta il trattamento economico corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato, non essendogli riconosciuta alcuna progressione stipendiale collegata alla anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato.
Infatti, ai sensi dell'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 (Testo Unico della
Scuola), “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”; ciò vale anche per il personale ATA assunto a tempo determinato, il quale viene retribuito, per ogni contratto, sulla base del trattamento economico iniziale del personale di corrispondente qualifica.
9 Occorre a questo punto considerare che la contrattazione del comparto scuola prevede un sistema di trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, che ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore, conseguente al protratto svolgimento di una determinata mansione, tenendo così conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun dipendente consegue in forza dello svolgimento della propria prestazione (“Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella 2”(cfr. doc. 6 – art. 79 CCNL - e doc. 7 – tabella 2 - di parte ricorrente).
Orbene, qualora si verifichi una reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, si realizza di fatto un contesto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, rispetto a quello dei colleghi di pari anzianità legati alla pubblica amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato, sicché la mancata attribuzione della progressione stipendiale rappresenta una forma di disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi una violazione della già richiamato principio di non discriminazione, il quale impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, con conseguente disapplicazione di tutte le disposizioni che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per dipendenti a tempo indeterminato.
Dunque, per le ragioni anti-discriminatorie descritte, deve essere affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine dallo stesso intrattenuti con l'Amministrazione, anche ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di settore.
10 Il diritto alle differenze retributive arretrate va tuttavia circoscritto nei limiti della prescrizione quinquennale (come eccepita dal convenuto), interrotta solo CP_2 dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Sullo specifico tema della prescrizione è di recente intervenuta la Corte di cassazione – Sezione lavoro, con l'ordinanza n. 2232 del 30/01/2020, chiarendo che il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio è insuscettibile di prescrizione, potendo invece prescriversi solo i diritti che su di essa si fondano.
È utile riportare per esteso le motivazioni dell'ordinanza citata: “2.
1. questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n.
12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n.
16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n.
477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n.
10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non
11 esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre
2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass.
19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass.
24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass.
n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se
12 quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Alla luce delle esposte considerazioni, va affermato il diritto della ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale in materia, a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato (con conseguente inquadramento, al momento dell'immissione in ruolo, nella fascia stipendiale 3-8) ed a percepire le differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Dunque, rielaborando i conteggi allegati al ricorso, la ricorrente risulta creditrice nei confronti del convenuto del solo importo di 1.015,13 a titolo di differenze CP_2 retributive maturate a decorrere dal 22.05.2018, ovvero nel quinquennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_2 convenuto, per essere il Ministero dell'Economia e delle Finanze competente alla erogazione delle retribuzioni, si osserva come sia irrilevante la competenza alla erogazione della retribuzione o le modalità di erogazione, dovendosi considerare il Cont soggetto titolare dell'obbligo il datore di lavoro che, nel caso di specie, è il .
In ragione della parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per CP_2
Cont 1/2, con condanna del alla rifusione della restante metà in favore del procuratore antistatario del ricorrente., liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, nonché dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
13 - accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale Parte_1 dell'anzianità maturata durante il servizio preruolo ai fini della progressione economica e della ricostruzione della carriera;
- per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.015,13 a titolo differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale, in virtù del corretto inquadramento conseguente alla ricostruzione integrale della carriera, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto a rifondere la CP_2 restante metà in favore del procuratore antistatario della ricorrente, liquidata in complessivi € 1.050,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 02/10/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1567 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: , rappresentata e difesa Email_1 C.F._1 dall'Avv.DOMENICO NASO, presso il cui studio in Roma, Salita di San Nicola da
Tolentino 1/B, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.417 bis
c.p.c., dai propri funzionari, Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe,
resistente
1 FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, - dipendente del Parte_1 [...]
con la qualifica professionale di collaboratore scolastico, assunta con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.09.2011 - ha azionato il proprio diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata durante il servizio preruolo ai fini della progressione economica nonché della ricostruzione della carriera, chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo complessivo di € 6.645,27, a titolo di incrementi stipendiali mai percepiti durante il periodo di precariato e differenze retributive maturate, in forza della corretta ricostruzione integrale della carriera, a decorrere dall'immissione in ruolo.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver sempre percepito, durante tutto il periodo di precariato, la retribuzione base prevista per il personale ATA al primo ingresso, senza mai beneficiare degli aumenti di retribuzione legati al servizio effettivamente prestato;
ha poi evidenziato come il , in sede Controparte_2 di ricostruzione di carriera, abbia applicato le disposizioni di cui agli artt. 569 e 570
D.lgs. 297/1994 e art. 4 c. 3 L. 399/1988 - norme in contrasto con il divieto di discriminazione sancito dalla normativa europea (come interpretata dalla Corte di giustizia UE) ed in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE – riconoscendole un'anzianità di anni 7, mesi 2 e giorni 0, inferiore a quella effettivamente maturata, pari ad anni 8, mesi 9 e giorni 1, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale 0-8 prevista dal CCNL Scuola
2011, in luogo del corretto inquadramento nello scaglione 3-8 anni di cui al CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, applicabile ratione temporis nei suoi confronti.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza delle CP_2 avverse pretese e, in subordine, con riferimento alle richieste differenze retributive, ha eccepito la prescrizione quinquennale nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa, istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti, è stata discussa all'odierna udienza del 2.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte
2 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Come sopra osservato, la ricorrente rivendica il proprio diritto alla progressione stipendiale durate i periodi di lavoro prestati in forza di contratti a tempo determinato, lamentando altresì il mancato integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante detti periodi ai fini della ricostruzione di carriera, a tal fine invocando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del
28/06/1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici. Il convenuto, infatti, nulla ha CP_2 contestato in merito alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente e alle allegazioni contenute in ricorso circa le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo. Può quindi ritenersi dimostrato che parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa in regime di c.d. “preruolo”, mediante la stipula di plurimi contratti a tempo determinato.
È altrettanto pacifico che l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di
“precariato” sia stata riconosciuta alla ricorrente solo in parte.
Va infatti considerato che la disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola docente e non docente c.d. “non di ruolo” non contempla nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente all'integrale servizio. Essa, inoltre, prevede che al momento di immissione in ruolo il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e comunque inferiore a quella effettiva.
Le disposizioni di riferimento, con riguardo al personale ATA, sono le seguenti:
- l'art. 569 D.lgs. 297/1994 in base al quale “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
3 Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29”;
- l'art. 570 D.lgs. 297/1994, intitolato “periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al comma 1 che “ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”;
- l'art. 4 c. 3 L. 399/1988, intitolato “inquadramento economico, passaggi di qualifica funzionale”, al comma 3 stabilisce che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Ciò posto, ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre accertare se la normativa nazionale si ponga in contrasto con quella europea e, in particolare, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla
Direttiva 1999/70/CE.
Orbene, non c'è dubbio che le norme sopra citate determinino, a carico dei lavoratori a termine, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti appartenenti al personale di ruolo. A differenza di quanto accade per i lavoratori assunti a tempo determinato, difatti, per i dipendenti di ruolo l'anzianità di servizio è determinata computando integralmente il periodo di servizio svolto.
Questa disparità è – ad avviso del giudicante – in contrasto con quanto prevede la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito
4 dalla Direttiva 1999/70/CE. La citata clausola, intitolata “principio di non discriminazione”, così recita: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sulla questione, ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza nazionale e europea, è intervenuta di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 31150/2019, la quale ha affermato il principio secondo cui “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 31150/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE “non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in
5 cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)” (cfr. Cass.
31150/2019).
I giudici di legittimità hanno poi rilevato come la clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE sia stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, la quale ha evidenziato che:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla
6 natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Persona_2 punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-
393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che
i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore
a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11,
Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14
Bertazzi)” (cfr. Cass. 31150/2019).
Tali principi non sono stati smentiti dalla sentenza della Corte di Giustizia del
20/09/2018, nella causa C-466/17, Con tale pronuncia, infatti, i giudici Per_3 europei, pur statuendo che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.lgs. 297/1994, art. 485 (a mente del quale “il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”), che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi", hanno tuttavia dichiarato di porsi in continuità con la propria giurisprudenza con
7 riferimento alla nozione di ragione oggettiva e al carattere non decisivo delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto.
La lettura della sentenza della Corte di Giustizia del 20/09/2018, nella causa C-
466/17, deve pertanto essere complessiva, sicché non possono essere Per_3 svalutati gli argomenti della non decisività della diversa forma di reclutamento, della natura temporanea del rapporto e della necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
In quest'ottica, le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia Motter restano circoscritte alla ricostruzione della carriera del personale docente, considerato, peraltro, che solo per il personale docente il mancato riconoscimento integrale del servizio scolastico svolto trova compensazione nella finzione della equiparazione ad anno pieno dei servizi superiori a 180 giorni ex art. 489 Dlgs
297/1994. Di tale fictio iuris non può invece giovarsi il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, nei cui confronti si applica l'art. 569 L. 297/1994 senza correttivi di favore, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità di "discriminazione alla rovescia".
Con riferimento al personale ATA, dunque, va esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, tenuto conto della totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli e dell'insussistenza di una finalità di politica sociale giustificatrice (cfr. Cass.
31150/2019).
Ne deriva che va disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto.
8 Nel caso di specie, dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2010/2011, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, nei periodi specificamente indicati in ricorso e risultanti dal decreto di ricostruzione di carriera (doc. 1 ricorso).
Ebbene, secondo la normativa interna, ovvero in base al combinato disposto degli artt. 569 e 570 D.lgs. 297/1994, la sua anzianità di servizio (pari ad anni 7, mesi 2 e giorni 0, come risultante dal decreto di ricostruzione di carriera), risulta inferiore rispetto a quella calcolata secondo i criteri valevoli per l'assunto a tempo indeterminato, calcolando per intero tutti i periodi di servizio effettivo (pari ad anni
8 mesi 9 e giorni 1).
La rilevata disparità di trattamento e la conseguente contrarietà della normativa nazionale ai principi desumibili dalla Direttiva1999/70/CE, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, conducono pertanto all'accoglimento del ricorso.
Ne deriva il diritto di parte ricorrente al pieno riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutti periodi di servizio effettivamente prestati in esecuzione di tutti i contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica resistente dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2010/2011 (pari ad anni 8 mesi 9 e giorni 1), con conseguente diritto ad essere inquadrata, al momento dell'immissione in ruolo, nella fascia stipendiale 3-8.
Quanto alla lamentata illegittimità del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo di precariato ai fini degli incrementi stipendiali, va osservato che, prima della immissione in ruolo, ai lavoratori assunti a termine spetta il trattamento economico corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato, non essendogli riconosciuta alcuna progressione stipendiale collegata alla anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato.
Infatti, ai sensi dell'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 (Testo Unico della
Scuola), “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”; ciò vale anche per il personale ATA assunto a tempo determinato, il quale viene retribuito, per ogni contratto, sulla base del trattamento economico iniziale del personale di corrispondente qualifica.
9 Occorre a questo punto considerare che la contrattazione del comparto scuola prevede un sistema di trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, che ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore, conseguente al protratto svolgimento di una determinata mansione, tenendo così conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun dipendente consegue in forza dello svolgimento della propria prestazione (“Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella 2”(cfr. doc. 6 – art. 79 CCNL - e doc. 7 – tabella 2 - di parte ricorrente).
Orbene, qualora si verifichi una reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, si realizza di fatto un contesto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, rispetto a quello dei colleghi di pari anzianità legati alla pubblica amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato, sicché la mancata attribuzione della progressione stipendiale rappresenta una forma di disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi una violazione della già richiamato principio di non discriminazione, il quale impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, con conseguente disapplicazione di tutte le disposizioni che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per dipendenti a tempo indeterminato.
Dunque, per le ragioni anti-discriminatorie descritte, deve essere affermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine dallo stesso intrattenuti con l'Amministrazione, anche ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di settore.
10 Il diritto alle differenze retributive arretrate va tuttavia circoscritto nei limiti della prescrizione quinquennale (come eccepita dal convenuto), interrotta solo CP_2 dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Sullo specifico tema della prescrizione è di recente intervenuta la Corte di cassazione – Sezione lavoro, con l'ordinanza n. 2232 del 30/01/2020, chiarendo che il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio è insuscettibile di prescrizione, potendo invece prescriversi solo i diritti che su di essa si fondano.
È utile riportare per esteso le motivazioni dell'ordinanza citata: “2.
1. questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n.
12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n.
16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n.
477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n.
10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non
11 esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre
2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass.
19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass.
24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass.
n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se
12 quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
Alla luce delle esposte considerazioni, va affermato il diritto della ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale in materia, a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato (con conseguente inquadramento, al momento dell'immissione in ruolo, nella fascia stipendiale 3-8) ed a percepire le differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Dunque, rielaborando i conteggi allegati al ricorso, la ricorrente risulta creditrice nei confronti del convenuto del solo importo di 1.015,13 a titolo di differenze CP_2 retributive maturate a decorrere dal 22.05.2018, ovvero nel quinquennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_2 convenuto, per essere il Ministero dell'Economia e delle Finanze competente alla erogazione delle retribuzioni, si osserva come sia irrilevante la competenza alla erogazione della retribuzione o le modalità di erogazione, dovendosi considerare il Cont soggetto titolare dell'obbligo il datore di lavoro che, nel caso di specie, è il .
In ragione della parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate per CP_2
Cont 1/2, con condanna del alla rifusione della restante metà in favore del procuratore antistatario del ricorrente., liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, nonché dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
13 - accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale Parte_1 dell'anzianità maturata durante il servizio preruolo ai fini della progressione economica e della ricostruzione della carriera;
- per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.015,13 a titolo differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale, in virtù del corretto inquadramento conseguente alla ricostruzione integrale della carriera, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto a rifondere la CP_2 restante metà in favore del procuratore antistatario della ricorrente, liquidata in complessivi € 1.050,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 02/10/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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