Ordinanza collegiale 28 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 152 del 2024, proposto da:
- ZI AT, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Pancallo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
- l’Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore M. Lentini - A. Einstein di Mottola e l’Istituto Comprensivo Deledda - S.G. Bosco di Ginosa, non costituiti in giudizio;
per l’esatta esecuzione del giudicato
- formatosi sulla sentenza n. 1911/2023 con cui il Tribunale di Taranto - Sezione lavoro ha accolto il ricorso rg. n. 1426/2020 colà promosso avverso il decreto di rettifica in autotutela del punteggio riferito alla graduatoria di Istituto III Fascia per il triennio 2017/2020 del personale docente ed educativo adottato il 14 gennaio 2020 dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale G. Deledda - S.G. Bosco di Ginosa nonché avverso il decreto prot. n. 337 del 16 gennaio 2020 con cui il Dirigente del Liceo M. Lentini - A. Einstein di Mottola ha, in conseguenza, disposto la risoluzione del contratto di lavoro prot. n. 9030 del 4 dicembre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 9 giugno 2025 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Richiamata l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 131/2025, con cui, “per la non univocità degli elementi allegati dall’Amministrazione - qui da considerare unitariamente, a prescindere, cioè, dal riparto interno di competenze, il quale non può, com’è ovvio, in alcun incidere sulla tutela delle legittime aspettative della parte privata -, (si disponeva di) … richiedere al/alla Dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, una relazione di chiarimenti sulla vicenda in oggetto, che dia conto dell’avvenuta completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1911/2023, r.g. n. 1426/2020, ovvero delle ragioni che lo abbiano finora oggettivamente impedito.”
2.- Osservato che, con nota in data 1° aprile 2025, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, rappresentava quanto segue: “ È pervenuta allo scrivente Ufficio, in data 28.01.2025, l’ordinanza del T.A.R. per la Puglia di Lecce n. 131/2025 indicata in oggetto, relativa al ricorso per ottemperanza presentato da AT ZI avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, inerente alla Sentenza n. 1911/2023 del 20.09.2023, emanata dal Tribunale del Lavoro di Taranto, a conclusione del processo avviato dalla ricorrente con ricorso R.G. n. 1426/2020. Si precisa che lo scrivente Ufficio, in esecuzione del predetto giudicato, con provvedimento prot. n.18935 del 20.11.2023, che si allega, ha disposto la rettifica del punteggio attribuito a AT ZI nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di Taranto, valevoli per il biennio 2022/2024 ed ha eseguito il pagamento delle spese legali in favore dei legali di parte, con emissione, in data 02.11.2023, degli ordini di pagamento (SOP) n. 447, n. 448 e n. 449, che si allegano con la relativa tabella dimostrativa delle somme corrisposte. Si trasmette la nota, acquisita al protocollo di questo Ufficio il 31.03.2025 con numero 5793, con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto ha comunicato di aver provveduto a predisporre, con emissione speciale a cedolino urgente di aprile p.v., la liquidazione manuale delle somme dovute dal 01/02/2020 al 30/06/2020 in favore di AT ZI, liquidando l’importo di euro 3.066,91 al netto. ”
3.- Osservato, ancora, che a fronte degli esposti chiarimenti sull’avvenuta ottemperanza nulla contestava la parte ricorrente, sicché deve reputarsi ormai cessata la materia del contendere.
4.- Ritenuto che, in virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese legali, liquidate in complessivi euro 750,00 ( settecentocinquanta/00 ), devono essere poste a carico del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 152 del 2024 indicato in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di questa procedura, liquidate nella somma complessiva di euro 750,00 ( settecentocinquanta/00 ), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO