Art. 19. (Termine per la soppressione
della commissione tributaria centrale). 1. All' articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , e successive modificazioni, concernente l'insediamento delle commissioni tributarie, le parole: "con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
", tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze".
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell' art. 42 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 , recante: "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9:
"Art. 42 (Insediamento delle commissioni tributarie). - 1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima.
2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998.
4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 ".
della commissione tributaria centrale). 1. All' articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , e successive modificazioni, concernente l'insediamento delle commissioni tributarie, le parole: "con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
", tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze".
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell' art. 42 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 , recante: "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9:
"Art. 42 (Insediamento delle commissioni tributarie). - 1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima.
2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998.
4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 ".