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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 204/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 204 /2025 promossa da:
erede di e socia di Parte_1 Persona_1 Controparte_1
( ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSI VALERIA con domicilio digitale all'indirizzo CodiceFiscale_1
PEC elettivamente domiciliato in Perugia Via Bartolo 10/16 presso il difensore
RECLAMANTE contro
(C.F. ),rappresentata in forza di Mandato Speciale a rogito Notaio Controparte_2 P.IVA_1
Dott. del 30 Luglio 2024, registrato a Pordenone il 31 Luglio 2024 al n. 10475 serie 1T Persona_2
da (C.F. in persona del procuratore speciale Dott. , in Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
virtù di procura a Rog. Notaio di Milano il 2.08.2023 Rep. 10860, Racc. 6173, reg. a Persona_3
Milano 2 il 9.08.2023 n. 83073 Serie 1T rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Galligari – indirizzo di posta elettronica certificata - e con domicilio Email_1
eletto presso e nello studio di quest'ultima in Foligno, Piazza XX Settembre n.7
RECLAMATO pagina 1 di 7 e nei confronti di
Procuratore Generale della Repubblica in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Per_4
[...]
-INTERVENIENTE NECESSARIO-
avente ad
OGGETTO
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Impugnazione sentenza Tribunale di
Spoleto 12/2025 del 5.3.2025 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 04/04/2025 quale erede di Parte_1
- già liquidatore di e socia della società contesta la dichiarazione di Persona_1 CP_1
apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Spoleto con sentenza n. 12/2025 pubbl. il 05/03/2025.
Sostiene, la reclamante, l'omessa notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto notificava il ricorso a mezzo pec del 6.11.24 all'indirizzo Controparte_5
mentre la società da Visura camerale risulta domiciliata non presso il Email_2
Dott. Francesco Castellani pec con Studio in Spoleto Via dei Filosofi 59 Email_3
presso cui è stata erroneamente eseguita la notifica, bensì in Via III Settembre snc presso lo Studio del
Dott. Francesco Castellani pec.: ; inoltre, dopo che con Email_4
provvedimento del 8.1.25 il Tribunale disponeva la notifica a cura del ricorrente tramite Ufficiale giudiziario mediante deposito dell'atto nella casa comunale , notificava ex art. 40 co Controparte_5
VIII ad con sede in Spoleto Via III Settembre snc - relata a mezzo posta – Controparte_1
piuttosto che indicare quello corretto di cui alla Visura camerale id est Controparte_1
con sede in Spoleto (PG) Via III Settembre snc presso lo Studio del Dott. Francesco Castellani, e dalla relata de qua si evince come l'Ufficiale addetto rilevava che “..recatomi in loco non ho rinvenuto il pagina 2 di 7 nome della società nei campanelli, targhe e cassette postali, non ho potuto avere informazioni sul posto- Successivamente stante l'irreperibilità della ditta ho depositato copia dell'atto nella casa comunale di Spoleto ai sensi dell'art. 40 comma 8° CCII in plico sigillato..” mentre se la relata fosse stata corretta la notifica sarebbe andata a buon fine trovando l'Ufficiale nei campanelli, targhe e cassette postali il nominativo del Dott. Francesco Castellini a cui avrebbe ritualmente consegnato l'atto da notificare.
Il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Curatela non si è costituita.
cessionaria del credito di (creditore procedente) si è costituita CP_2 Controparte_5
eccependo la carenza di legittimazione attiva della sig.ra quale erede di Parte_1 [...]
(già legale rappresentante della società affermando la mancanza di Per_1 CP_1
rappresentanza legale della società in capo alla stessa e contestando nel merito il reclamo.
Il reclamo è infondato.
Preliminarmente si osserva che la ha agito nella duplice veste di erede di - Parte_1 Persona_1
ex liquidatore della -e di socio della società. CP_1
Nella prima qualità non sussiste legittimazione processuale in quanto la non si dichiara Parte_1
legale rappresentante – e non potrebbe esserlo iure hereditatis - della società, mentre nella seconda qualità ella è sicuramente legittimata (risulta essere socia dalla visura storica camerale allegata in atti) in quanto la giurisprudenza delle Corte di Cassazione è costante nel riconoscere al socio di società di capitali la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società
(cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 7 settembre 2017, n. 20913) in quanto l'ampia formulazione prima dell'articolo 18 L.F., poi dell'art. 51 CCII estende la legittimazione ad agire nei confronti di "qualunque interessato".
Dunque sussiste la legittimazione della ad impugnare in quanto socia della società. Parte_1
Nel merito, con riguardo al difetto di notifica denunciato, risulta in atti che, a prescindere dalla notifica effettuata dal creditore istante, dopo il tentativo di notifica alla PEC della società tentato dalla
Cancelleria e non andato a buon fine:
-in data 8.11.2024 veniva rilasciato il Certificato di avvenuta notifica a mezzo di inserimento nell'area
Web ai sensi dell'art. 40 co VI e VII CCII, tuttavia il Cancelliere (funzionario UPP) attestava (vds. Nota pagina 3 di 7 del 21.11.2024 facente parte del fascicolo telematico di primo grado) che per un disservizio tecnico risultava notificato solo il decreto di fissazione dell'udienza, non risultando tra gli allegati della notifica il ricorso introduttivo.
- il Giudice, alla successiva udienza del 12.12.2024 dava atto che “dalla Cancelleria è stato evidenziato come l'inserimento nell'area Web ex art. 40 co. 7 CCII, non possa dirsi correttamente avvenuto, benché certificato, posto che risulta ivi inserito unicamente il decreto di fissazione udienza e non già il ricorso, fermo restando che l'indirizzo pec del destinatario risulta non funzionante e per tale motivo deve giuridicamente ritenersi come la mancata notifica sia imputabile al destinatario.” e disponeva quindi il rinnovo dell'inserimento nell'area web
- in data 8.1.2025 il Cancelliere nuovamente certificava l'avvenuta notifica per il decorso dei tre giorni dall'inserimento in area web del 13.12.2024, attestando che: “Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta. Il sottoscritto funzionario attesta che non è possibile allegare la dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti dell'esito negativo della notifica imputabile al destinatario poiché il sistema non rilascia ricevuta di ritorno elettronica.
Si attesta altresì che dalla consultazione del Registro Imprese e dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) non risulta nessun indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.”
- Il Giudice con provvedimento reso in pari data, vista l'attestazione di cancelleria di cui sopra, emergendo come dalla consultazione del Registro Imprese e dell'INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, onerava l'istante di curare la notifica ai sensi del comma 8 seconda parte dell'art. 40 CCII, non rinvenendosi indirizzo di posta elettronica certificata della società resistente
- seguiva la notifica a mezzo posta effettuata dal creditore procedente con le modalità (effettivamente erronee) di cui si duole la reclamante
-risulta inoltre in atti che, a seguito di consulenza tecnica interna al portale di assistenza richiesta dalla
Cancelleria del Tribunale di Spoleto con il quesito “IL SISTEMA HA RILASCIATO IL CERTIFICATO DI
AVVENUTA NOTIFICA MA L'UFFICIO E' IMPOSSIBILITATO A DIMOSTRARE CHE TRATTASI DI CAUSA
IMPUTABILE AL DESTINATARIO IN QUANTO NON CONSENTE DI SCARICARE NESSUNA RICEVUTA DI pagina 4 di 7 MANCATA CONSEGNA O DI UN CODICE ERRORE TRA REVISTI E PRECISAMENTE 5.2.1., 5.2.2. O Pt_2
5.1.1. NEL CERTIFICATO SI MENZIONA "COME DA DICHIARAZIONE SULLA SUSSISTENZA DEI
PRESUPPOSTI ALLEGATA” l'assistenza tecnica rispondeva (atto inserito nel fascicolo telematico di primo grado il 17.1.2025): “Dall'analisi dei dati forniti risulta che il sistema ha cercato di reperire l'indirizzo
PEC della società debitrice *** dal registro IniPec, ma non ha trovato alcun indirizzo PEC associato al codice fiscale della società stessa e, pertanto, il sistema ha inserito la notifica in AreaWeb.
Da tal sequenza procedimentale si evince che:
- Non risultava alcun indirizzo PEC della società debitrice
- ciò è confermato dalla visura storica camerale la quale riporta al Protocollo d'ufficio n.
11052/2020 del 17/03/2020 con Data iscrizione: 17/03/2020
“VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
ON PROVVEDIMENTO DEL 27/02/2020 IL GIUDICE DEL REGISTRO Email_5
DELLE IMPRESE HA ORDINATO LA CANCELLAZIONE DELLA PEC.
Poiché da quella data al momento del tentativo di notifica è trascorso un ampio intervallo temporale, la società aveva l'obbligo di dotarsi di un nuovo domicilio digitale e comunicarlo al
Registro delle Imprese.
Dunque l'esito negativo della notifica PEC può ritenersi imputabile alla società, che non ha allegato e dimostrato l'esistenza di un impedimento oggettivo o un vincolo normativo che le impediva di ottenere una nuova PEC (si rammenta che ai sensi del DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , art. 5 e poi con il Codice dell'Amministrazione
Digitale (d.lgs. 82/2005) art.
6-bis tutte le società hanno l'obbligo di avere un domicilio digitale attivo, di comunicarlo al Registro delle Imprese, di mantenerlo attivo e funzionante nel tempo.
Né la cancellazione della PEC dal Registro esonera dall'obbligo: esso permane, sorgendo quello di comunicare un nuovo indirizzo.
- La Cancelleria, pur essendo impossibilitata ad allegare la dichiarazione sulla esistenza dei presupposti dell'esito negativo della notifica imputabile al destinatario, ha attestato che dalla consultazione del Registro Imprese dell'INI-PEC non esisteva alcun indirizzo di posta elettronica certificata del debitore e di ciò ha dato atto il Giudice a verbale di udienza del 12.12.2024
pagina 5 di 7 - La PEC del domiciliatario (il Commercialista) non corrisponde alla PEC della società che deve risultare dal Registro Imprese, quest'ultima solo essendo la PEC alla quale debbono essere ridirette le notifiche
- Il comma 2 dell'art. 33 CCII prevede l'obbligo per l'imprenditore individuale e collettivo di mantenere attivo l'indirizzo PEC per un anno decorrente dalla cancellazione dal registro imprese (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 29 settembre 2025, n. 26370)
e che, dunque, sussistevano i presupposti di legge per effettuare la notifica mediante inserimento nell'area web.
I vizi denunciati dal reclamante, pertanto, sono irrilevanti in quanto la notifica doveva ritenersi già perfezionata ex lege decorsi tre giorni dall'inserimento in area web del 13.12.2024 e certificato in data
8.1.2025 dal Cancelliere.
Con il reclamo non è stato allegato alcunché in merito alla insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Pertanto il reclamo deve essere rigettato.
Poiché le specifiche doglianze rivolte avverso la modalità di notifica da parte del creditore procedente risultano fondate, ancorché irrilevanti ai fini dell'integrazione del contraddittorio in primo grado, si ritiene di compensare le spese di lite nei confronti del creditore costituito.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico della reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia in epigrafe, così decide:
-respinge il reclamo;
-visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Perugia, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
pagina 6 di 7 Dott.ssa Francesca Altrui
Dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Ombretta Paini Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 204 /2025 promossa da:
erede di e socia di Parte_1 Persona_1 Controparte_1
( ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSI VALERIA con domicilio digitale all'indirizzo CodiceFiscale_1
PEC elettivamente domiciliato in Perugia Via Bartolo 10/16 presso il difensore
RECLAMANTE contro
(C.F. ),rappresentata in forza di Mandato Speciale a rogito Notaio Controparte_2 P.IVA_1
Dott. del 30 Luglio 2024, registrato a Pordenone il 31 Luglio 2024 al n. 10475 serie 1T Persona_2
da (C.F. in persona del procuratore speciale Dott. , in Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
virtù di procura a Rog. Notaio di Milano il 2.08.2023 Rep. 10860, Racc. 6173, reg. a Persona_3
Milano 2 il 9.08.2023 n. 83073 Serie 1T rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Galligari – indirizzo di posta elettronica certificata - e con domicilio Email_1
eletto presso e nello studio di quest'ultima in Foligno, Piazza XX Settembre n.7
RECLAMATO pagina 1 di 7 e nei confronti di
Procuratore Generale della Repubblica in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Per_4
[...]
-INTERVENIENTE NECESSARIO-
avente ad
OGGETTO
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Impugnazione sentenza Tribunale di
Spoleto 12/2025 del 5.3.2025 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 04/04/2025 quale erede di Parte_1
- già liquidatore di e socia della società contesta la dichiarazione di Persona_1 CP_1
apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Spoleto con sentenza n. 12/2025 pubbl. il 05/03/2025.
Sostiene, la reclamante, l'omessa notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto notificava il ricorso a mezzo pec del 6.11.24 all'indirizzo Controparte_5
mentre la società da Visura camerale risulta domiciliata non presso il Email_2
Dott. Francesco Castellani pec con Studio in Spoleto Via dei Filosofi 59 Email_3
presso cui è stata erroneamente eseguita la notifica, bensì in Via III Settembre snc presso lo Studio del
Dott. Francesco Castellani pec.: ; inoltre, dopo che con Email_4
provvedimento del 8.1.25 il Tribunale disponeva la notifica a cura del ricorrente tramite Ufficiale giudiziario mediante deposito dell'atto nella casa comunale , notificava ex art. 40 co Controparte_5
VIII ad con sede in Spoleto Via III Settembre snc - relata a mezzo posta – Controparte_1
piuttosto che indicare quello corretto di cui alla Visura camerale id est Controparte_1
con sede in Spoleto (PG) Via III Settembre snc presso lo Studio del Dott. Francesco Castellani, e dalla relata de qua si evince come l'Ufficiale addetto rilevava che “..recatomi in loco non ho rinvenuto il pagina 2 di 7 nome della società nei campanelli, targhe e cassette postali, non ho potuto avere informazioni sul posto- Successivamente stante l'irreperibilità della ditta ho depositato copia dell'atto nella casa comunale di Spoleto ai sensi dell'art. 40 comma 8° CCII in plico sigillato..” mentre se la relata fosse stata corretta la notifica sarebbe andata a buon fine trovando l'Ufficiale nei campanelli, targhe e cassette postali il nominativo del Dott. Francesco Castellini a cui avrebbe ritualmente consegnato l'atto da notificare.
Il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Curatela non si è costituita.
cessionaria del credito di (creditore procedente) si è costituita CP_2 Controparte_5
eccependo la carenza di legittimazione attiva della sig.ra quale erede di Parte_1 [...]
(già legale rappresentante della società affermando la mancanza di Per_1 CP_1
rappresentanza legale della società in capo alla stessa e contestando nel merito il reclamo.
Il reclamo è infondato.
Preliminarmente si osserva che la ha agito nella duplice veste di erede di - Parte_1 Persona_1
ex liquidatore della -e di socio della società. CP_1
Nella prima qualità non sussiste legittimazione processuale in quanto la non si dichiara Parte_1
legale rappresentante – e non potrebbe esserlo iure hereditatis - della società, mentre nella seconda qualità ella è sicuramente legittimata (risulta essere socia dalla visura storica camerale allegata in atti) in quanto la giurisprudenza delle Corte di Cassazione è costante nel riconoscere al socio di società di capitali la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società
(cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 7 settembre 2017, n. 20913) in quanto l'ampia formulazione prima dell'articolo 18 L.F., poi dell'art. 51 CCII estende la legittimazione ad agire nei confronti di "qualunque interessato".
Dunque sussiste la legittimazione della ad impugnare in quanto socia della società. Parte_1
Nel merito, con riguardo al difetto di notifica denunciato, risulta in atti che, a prescindere dalla notifica effettuata dal creditore istante, dopo il tentativo di notifica alla PEC della società tentato dalla
Cancelleria e non andato a buon fine:
-in data 8.11.2024 veniva rilasciato il Certificato di avvenuta notifica a mezzo di inserimento nell'area
Web ai sensi dell'art. 40 co VI e VII CCII, tuttavia il Cancelliere (funzionario UPP) attestava (vds. Nota pagina 3 di 7 del 21.11.2024 facente parte del fascicolo telematico di primo grado) che per un disservizio tecnico risultava notificato solo il decreto di fissazione dell'udienza, non risultando tra gli allegati della notifica il ricorso introduttivo.
- il Giudice, alla successiva udienza del 12.12.2024 dava atto che “dalla Cancelleria è stato evidenziato come l'inserimento nell'area Web ex art. 40 co. 7 CCII, non possa dirsi correttamente avvenuto, benché certificato, posto che risulta ivi inserito unicamente il decreto di fissazione udienza e non già il ricorso, fermo restando che l'indirizzo pec del destinatario risulta non funzionante e per tale motivo deve giuridicamente ritenersi come la mancata notifica sia imputabile al destinatario.” e disponeva quindi il rinnovo dell'inserimento nell'area web
- in data 8.1.2025 il Cancelliere nuovamente certificava l'avvenuta notifica per il decorso dei tre giorni dall'inserimento in area web del 13.12.2024, attestando che: “Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta. Il sottoscritto funzionario attesta che non è possibile allegare la dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti dell'esito negativo della notifica imputabile al destinatario poiché il sistema non rilascia ricevuta di ritorno elettronica.
Si attesta altresì che dalla consultazione del Registro Imprese e dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) non risulta nessun indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.”
- Il Giudice con provvedimento reso in pari data, vista l'attestazione di cancelleria di cui sopra, emergendo come dalla consultazione del Registro Imprese e dell'INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, onerava l'istante di curare la notifica ai sensi del comma 8 seconda parte dell'art. 40 CCII, non rinvenendosi indirizzo di posta elettronica certificata della società resistente
- seguiva la notifica a mezzo posta effettuata dal creditore procedente con le modalità (effettivamente erronee) di cui si duole la reclamante
-risulta inoltre in atti che, a seguito di consulenza tecnica interna al portale di assistenza richiesta dalla
Cancelleria del Tribunale di Spoleto con il quesito “IL SISTEMA HA RILASCIATO IL CERTIFICATO DI
AVVENUTA NOTIFICA MA L'UFFICIO E' IMPOSSIBILITATO A DIMOSTRARE CHE TRATTASI DI CAUSA
IMPUTABILE AL DESTINATARIO IN QUANTO NON CONSENTE DI SCARICARE NESSUNA RICEVUTA DI pagina 4 di 7 MANCATA CONSEGNA O DI UN CODICE ERRORE TRA REVISTI E PRECISAMENTE 5.2.1., 5.2.2. O Pt_2
5.1.1. NEL CERTIFICATO SI MENZIONA "COME DA DICHIARAZIONE SULLA SUSSISTENZA DEI
PRESUPPOSTI ALLEGATA” l'assistenza tecnica rispondeva (atto inserito nel fascicolo telematico di primo grado il 17.1.2025): “Dall'analisi dei dati forniti risulta che il sistema ha cercato di reperire l'indirizzo
PEC della società debitrice *** dal registro IniPec, ma non ha trovato alcun indirizzo PEC associato al codice fiscale della società stessa e, pertanto, il sistema ha inserito la notifica in AreaWeb.
Da tal sequenza procedimentale si evince che:
- Non risultava alcun indirizzo PEC della società debitrice
- ciò è confermato dalla visura storica camerale la quale riporta al Protocollo d'ufficio n.
11052/2020 del 17/03/2020 con Data iscrizione: 17/03/2020
“VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
ON PROVVEDIMENTO DEL 27/02/2020 IL GIUDICE DEL REGISTRO Email_5
DELLE IMPRESE HA ORDINATO LA CANCELLAZIONE DELLA PEC.
Poiché da quella data al momento del tentativo di notifica è trascorso un ampio intervallo temporale, la società aveva l'obbligo di dotarsi di un nuovo domicilio digitale e comunicarlo al
Registro delle Imprese.
Dunque l'esito negativo della notifica PEC può ritenersi imputabile alla società, che non ha allegato e dimostrato l'esistenza di un impedimento oggettivo o un vincolo normativo che le impediva di ottenere una nuova PEC (si rammenta che ai sensi del DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , art. 5 e poi con il Codice dell'Amministrazione
Digitale (d.lgs. 82/2005) art.
6-bis tutte le società hanno l'obbligo di avere un domicilio digitale attivo, di comunicarlo al Registro delle Imprese, di mantenerlo attivo e funzionante nel tempo.
Né la cancellazione della PEC dal Registro esonera dall'obbligo: esso permane, sorgendo quello di comunicare un nuovo indirizzo.
- La Cancelleria, pur essendo impossibilitata ad allegare la dichiarazione sulla esistenza dei presupposti dell'esito negativo della notifica imputabile al destinatario, ha attestato che dalla consultazione del Registro Imprese dell'INI-PEC non esisteva alcun indirizzo di posta elettronica certificata del debitore e di ciò ha dato atto il Giudice a verbale di udienza del 12.12.2024
pagina 5 di 7 - La PEC del domiciliatario (il Commercialista) non corrisponde alla PEC della società che deve risultare dal Registro Imprese, quest'ultima solo essendo la PEC alla quale debbono essere ridirette le notifiche
- Il comma 2 dell'art. 33 CCII prevede l'obbligo per l'imprenditore individuale e collettivo di mantenere attivo l'indirizzo PEC per un anno decorrente dalla cancellazione dal registro imprese (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 29 settembre 2025, n. 26370)
e che, dunque, sussistevano i presupposti di legge per effettuare la notifica mediante inserimento nell'area web.
I vizi denunciati dal reclamante, pertanto, sono irrilevanti in quanto la notifica doveva ritenersi già perfezionata ex lege decorsi tre giorni dall'inserimento in area web del 13.12.2024 e certificato in data
8.1.2025 dal Cancelliere.
Con il reclamo non è stato allegato alcunché in merito alla insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Pertanto il reclamo deve essere rigettato.
Poiché le specifiche doglianze rivolte avverso la modalità di notifica da parte del creditore procedente risultano fondate, ancorché irrilevanti ai fini dell'integrazione del contraddittorio in primo grado, si ritiene di compensare le spese di lite nei confronti del creditore costituito.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico della reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia in epigrafe, così decide:
-respinge il reclamo;
-visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Perugia, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
pagina 6 di 7 Dott.ssa Francesca Altrui
Dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7