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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 1768/2018 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Pace n. 127, C.F.: elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Giuseppe Marini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), res. in Scicli, in Via Ficicchia n. 18, ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Alfonso Cannata, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, CP_1
con cui aveva contratto matrimonio il 26.04.1971, in Scicli, e
[...] dall'unione con il quale erano nati cinque figli, (nato il [...]), Per_1
(nata il [...]), (nata il [...]), (nata il Per_2 Per_3 Per_4
12.06.1989, e deceduta il 13.06.1989) e (nato il [...]), tutti Per_5 ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente;
In particolare, la ricorrente riferiva che l'unione coniugale, mai caratterizzata da dissidi o conflittualità tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, era stata lesa dalla relazione extraconiugale intrapresa dal marito nel dicembre del 2017 lo stesso, in particolare, aveva iniziato ad effettuare dei continui viaggi in Tunisia, addivenendo persino alla contrazione di un altro matrimonio, con una donna di nazionalità tunisina, nel marzo del 2018. Il resistente aveva confessato alla moglie dette circostanze, allontanandosi definitivamente dalla casa coniugale, nel marzo del 2018, e non facendovi più ritorno. Chiedeva, pertanto, la ricorrente disporsi l'addebito dell'intervenuta crisi coniugale a carico del marito, con assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, alla medesima, nonché l'obbligo, in capo al , di corrisponderle la somma mensile di CP_1 4
euro 350,00, a titolo di mantenimento in proprio favore, stante il proprio stato di parziale occupazione lavorativa, come bracciante agricola, per 151 giorni l'anno, con introiti mensili per circa 587,00 euro nei mesi lavorati, ed un onere locatizio per euro 250,00 mensili, a fronte delle somme percepite dal marito a titolo di pensione.
Rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale del giorno 24.09.2019, stante l'assenza del convenuto, benché regolarmente citato, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, disponendosi, altresì, in via provvisoria ed urgente,
l'obbligo in capo al marito di provvedere al versamento della somma mensile di euro 150,00 in favore della moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, trasmettendosi, altresì copia degli atti alla
Procura della Repubblica in sede per il reato di bigamia nei confronti del coniuge nonché disponendosi la prosecuzione del Controparte_1
giudizio nel merito.
Costituitosi successivamente in giudizio, , mentre Controparte_1
non si opponeva alla domanda di separazione, chiedeva rigettarsi la richiesta di addebito avanzata dalla moglie, stante la non corrispondenza a verità dei fatti narrati da quest'ultima, non avendo lo stesso mai intrapreso alcuna relazione extraconiugale con altra donna, né avendo contratto nuove nozze, pure confermando il suo avvenuto allontanamento dalla casa coniugale, nel marzo del 2018, ma chiedendo di ascriverne la responsabilità in capo alla moglie, per la violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale posta in essere dalla stessa in costanza di matrimonio, con rigetto di ogni forma di contributo al mantenimento della medesima. Infine non si opponeva alla richiesta di assegnazione della casa coniugale alla . Parte_1 5
Acquisiti i documenti prodotti dalla ricorrente, assunto l'interpello del resistente, ed escussi i testi richiesti dalla ricorrente, non avendo di contro il resistente articolato alcun mezzo probatorio, la causa, all'udienza del
25.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con termini per il deposito di comparse e memorie di replica.
Il P.M., cui venivano inviati gli atti in data 27.11.2024, nulla opponeva.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, in virtù sia del comportamento tenuto dalle parti del presente giudizio, che delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle stesse nei propri scritti difensivi, da cui si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c., essendosi peraltro il allontanato dalla casa coniugale, ancor prima CP_1 dell'instaurazione del presente giudizio.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della e del . Parte_1 CP_1
Quanto alla responsabilità della separazione, la stessa è da ritenersi addebitabile al resistente, sulla scorta di quanto emerso in giudizio, mentre non può trovare accoglimento la contrapposta domanda, peraltro tardivamente avanzata dal resistente nei confronti della moglie, in seno alla comparsa di costituzione e risposta depositata solo in data 20.01.2020, genericamente dedotta e rimasta in ogni caso sprovvista di qualsivoglia accertamento probatorio.
Ed invero, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato 6
causa della disgregazione della comunione morale che li legava, nel senso che sussista un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e ciò nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambe le parti (cfr. Cass.
10682/2000; Cass. 12 gennaio 2000, n. 279; Cass. 18 marzo 1999, n. 2444).
Nella specie - per come riportato in sede di narrativa- la ha Parte_1
richiesto pronunciarsi la separazione con addebito a carico del marito, in ragione della condotta censurabile dallo stesso tenuta, specificando che le cause della separazione erano interamente addebitabili al medesimo, il quale, intrapresa una relazione extraconiugale con altra donna di nazionalità tunisina, contraendo persino con la medesima nuove nozze, dopo aver pubblicato in seno ad un social network le relative foto ritraenti la nuova coppia, avrebbe, nel marzo del 2018, interrotto la convivenza matrimoniale, allontanandosi per propria decisione dalla casa coniugale, senza farvi più ritorno.
Seppure sia rimasta priva di prova, nel corso del giudizio, la circostanza dell'intrapresa relazione extraconiugale da parte del , in CP_1
costanza di matrimonio, con altra donna di nazionalità tunisina, alla stessa stregua dell'intervenuta contrazione di nuove nozze tra i medesimi (seppure inverosimile è la ricostruzione in fatto, sul punto, dedotta dal resistente, in sede di interpello, avendo il predetto dichiarato di non conoscere la donna con cui era stato ritratto abbracciato, e di aver partecipato al matrimonio della suddetta in qualità di “turista”) - nulla essendo stato dedotto, né documentato, dalle parti, nel corso del presente giudizio, in merito all'esito del relativo procedimento penale, incardinatosi per il reato di bigamia, a seguito della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale giudicante -, incontroversa è la circostanza dell'abbandono unilaterale, da parte del del domicilio domestico, ammessa dal CP_1
medesimo, pure in sede di interpello, per cui appare con evidenza come il 7
suddetto, con tale condotta, di fatto, abbia determinato la cessazione in maniera irreversibile di ogni forma di comunione e convivenza coniugale.
In particolare, la presunta relazione extraconiugale intrapresa dal con altra donna tunisina, contestata da quest'ultimo, anche in sede CP_1 di relativo interpello, è rimasta sfornita di accertamento probatorio, anche all'esito dell'escussione dei testi ammessi, sig.ri , figlio dei Controparte_2
coniugi, sentito all'udienza del 10.07.2023, e sig.ra , nipote Tes_1 acquisita della ricorrente, sentita alla data del 12.09.2024, essendosi limitati entrambi i testi a dichiarare di avere dedotto la sussistenza di una relazione tra il e altra donna dalla sola visione delle fotografie pubblicate dal CP_1 medesimo resistente, in seno al proprio profilo facebook, ritraenti lo stesso ed una donna in abito da sposa.
Tali immagini, pure prodotte in giudizio, non appaiono di per sé bastevoli per ritenere provata la sussistenza di una relazione di tipo amoroso e sentimentale tra i soggetti in essa ritratti, peraltro non manifestanti alcun comportamento di intimità.
L'intervenuto abbandono della casa coniugale da parte del resistente, di contro, risulta provato da quanto confessato dal medesimo, mentre nessuna prova è stata fornita da quest'ultimo circa l'esistenza di una pregressa crisi in atto tra i coniugi, né di altre cause giustificative dell'intervenuto allontanamento.
Il teste , figlio delle parti, inoltre, sentito sul capitolo Controparte_2 di prova n. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., di parte ricorrente, ha affermato: “e' vero quanto mi si chiede, da quel momento mio padre non è più tornato a vivere con noi”.
L'abbandono della casa familiare costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, salvo che non si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che 8
esso è stato determinato da una giusta causa (vedi Cass. civ., Sez. I,
28/08/1996, n. 7920).
Segnatamente l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (vedi ex multis
Cass. civ., Sez. I, 11/08/2000, n.10682).
Nel caso concreto, quanto allegato dal , il quale ha dedotto di CP_1 aver dovuto necessariamente subire tale scelta, stante l'impossibilità di prosecuzione della convivenza per i comportamenti della moglie, noncurante delle esigenze familiari, come indicato in seno agli atti difensivi,
e/o perché cacciato dalla ricorrente, come dichiarato dallo stesso in sede di interpello, è rimasto privo di qualsiasi riscontro probatorio in atti, non avendo il convenuto articolato alcuna prova al riguardo.
Il predetto, inoltre, non ha neppure provveduto a contestare di aver omesso qualsiasi forma di contributo nei confronti della moglie, anche disattendendo ai provvedimenti provvisori ed urgenti nelle more emessi, violando in tal modo anche il dovere di assistenza materiale nei confronti della stessa.
Va quindi addebitata la responsabilità della separazione all'odierno resistente.
Sotto il profilo residuale della configurabilità o meno di un assegno di mantenimento in favore della , è noto che condizioni per Parte_1
l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una 9
disparità economica tra le parti (v. Cass. 2001 n. 12136; Cass. 2001 n. 3291;
Cass. n.3974/2002).
“L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione
"redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza” (Cassazione civile
16.05.2017, n.12196).
Nella specie, sebbene sia stato documentato in atti come il , CP_1 dapprima dipendente a tempo indeterminato presso l'ASP di Ragusa, in costanza di matrimonio, sia divenuto nell'anno 2017 percettore di pensione, con reddito mensile per circa euro 800,00 (nulla essendo stato dedotto circa eventuali oneri a suo carico per esigenze abitative), è verosimile ritenere che lo stesso abbia percepito un'indennità a titolo di TFR.
La , di anni 68, dal canto suo, svolge un'attività lavorativa Parte_1 particolarmente usurante, di bracciante agricola, per circa 151 giorni lavorativi l'anno, con una retribuzione mensile per circa euro 587,00, oltre alla relativa indennità di disoccupazione (seppure in alcun modo documentata dalla ricorrente), e con onere a suo carico di versamento di un canone di locazione, come da contratto depositato in atti, per euro 250,00 mensili.
Alla luce delle circostanze appena evidenziate deve ritenersi sussistente, ancora oggi, un divario economico tra i coniugi, dalla cui unione 10
sono nati ben cinque figli, nel corso di un matrimonio celebrato nell'anno
1971, durato ben cinquant'anni.
Tenuto altresì conto dell'età posseduta dalla ricorrente, si reputa congruo confermare, in questa definitiva sede, l'entità dell'assegno di mantenimento per la resistente come già previsto in via provvisoria ed urgente in seno al verbale del 24.09.2019, per euro 150,00 mensili, in capo al . CP_1
Alcuna statuizione andrà disposta, infine, circa l'assegnazione della casa coniugale, peraltro condotta in locazione dalla , e rimasta sin Parte_1
dall'anno 2018 nella disponibilità della medesima, senza alcuna contestazione da parte del marito, stante la mancanza dei presupposti di legge per la relativa pronuncia, quali il collocamento di figli minori e/o la convivenza con figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Relativamente alle spese di lite, attesa la natura e l'esito complessivo del presente giudizio, si reputa congruo porsi la metà di esse a carico del resistente, mentre per la restante quota andranno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe udito il P.M. 11
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Scicli, in data Controparte_1
26.04.1971 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 1971, parte II, numero 30, Serie A);
Addebita a la responsabilità della separazione;
Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della moglie, , versando alla stessa, Parte_1
entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT – confermando quanto già disposto in via provvisoria e urgente in seno al verbale di udienza del 24.09.2019;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna il resistente alla rifusione della metà delle spese processuali sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese citate per la restante quota.
Così deciso, in Ragusa il 10.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente 12
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti