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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 832/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 19.12.2024 svoltasi mediante trattazione scritta;
lette le note scritte d'udienza depositate telematicamente con le quali le parti hanno inteso ribadire le proprie precedenti istanze e precisare le conclusioni;
reputata la causa matura per la decisione;
PQM
decide la causa pronunciando la seguente sentenza.
Il Giudice - Mariagrazia Galati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 832/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via C.F._1
Tommaso Campanella n. 55, presso lo Studio Legale dell'avv. Antonio
Cimino, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Attrice in revocazione -
E
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Bovalino al vico I Crotone C.F._2 25, presso lo Studio Legale dell'avv. Antonio Pangallo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Convenuta in revocazione -
* * *
Oggetto: revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c. e ss.
Conclusioni: come da note scritte d'udienza depositate telematicamente da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
I.- Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
I.1- , premettendo di essere figlia ed erede di Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...] e deceduta a Catanzaro _1 il 14.7.2018), ha domandato la revocazione straordinaria ai sensi degli artt.
395 e ss. C.p.c. della sentenza n. 649/2018 del 09.05.2018, emessa dal
Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1216/2015 R.G. pronunciata tra la di lei madre, , e la odierna convenuta, _1
, assumendo che l'esito del giudizio sarebbe stato Controparte_1 condizionato dalla falsa ed erronea relazione di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
A fondamento della domanda, ha esposto che il predetto giudizio aveva ad oggetto la domanda di acquisto per usucapione da parte della di un CP_1 immobile ubicato a Bruzzano Zeffirio, censito al Foglio 18 Particella 866 Sub.
3 intestato alla di lei madre, che lo aveva a sua volta, _1 acquisito con sentenza civile n. 870/01, depositata il 14.12.2001 del Tribunale di Locri, regolarmente trascritta al n. 578.1/2002 il 21.01.2002; che nel mese di febbraio 2019 dovendo inserire il predetto immobile nella denuncia di successione della madre, era venuta a conoscenza dell'esistenza di una sentenza d'acquisto per usucapione n. 649/2018 del 09.05.2018, emessa dal
Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1216/2015 R.G, trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari il
21.12.2018; che, dopo aver richiesto l'accesso agli atti del predetto giudizio in data 27.06.2019 le veniva rilasciata solo la copia conforme della sentenza, non anche gli atti del giudizio ed, in particolare, la relazione di notificazione
2 dell'atto di citazione non presente per essere stato ritirato il fascicolo di parte in data 15.05.2018; che si adoperava ad effettuare delle ricerche sia presso il
Comune di Squillace (CZ), luogo di residenza di dal _1
12.09.2015 sino al decesso, che presso il Comune di Bruzzano Zeffirio (RC), luogo di precedente residenza al fine di escludere la possibilità che la notificazione della citazione in giudizio potesse essere stata effettuata alla madre ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; che stante l'infruttuosità di tali ricerche inoltrava ulteriore richiesta, al Dirigente presso il Tribunale di Locri, al Pt_2 fine di conoscere le modalità attraverso cui si era perfezionata la presunta notifica dell'atto di citazione alla di lei madre ed il nominativo dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione;
che il Dirigente presso il Pt_2
Tribunale di Locri, con nota prot. 01/2019 del 4.09.2019, le comunicava che l'atto iscritto in data 03.09.2015 con cronologico 6056 era stato notificato, in data 08.09.2015, a , ai sensi dell'art 138 c.p.c. _1 dall'Ufficiale giudiziario, tale;
che in data 8.9.2015, a suo Persona_2 dire, non avrebbe potuto essere stata effettuata alcuna notifica a mani proprie presso la residenza della convenuta (in via Matteotti n. 22 - Bruzzano Zeffirio
- RC), poiché la stessa era ricoverata, per i postumi di una caduta, dal
03.09.2015 al 11.09.2015 presso la clinica “Villa del Sole” di Catanzaro e, precedentemente, con decorrenza dal 22.8.2015, presso l'Ospedale
“Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro;
che aveva denunciato i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri sporgendo formale denuncia contro l'Ufficiale Giudiziario che aveva eseguito la notificazione e redatto la relazione di notifica dell'atto di citazione nonché nei confronti della stessa
; all'esito delle indagini, la Procura depositava la richiesta Controparte_1 di rinvio a giudizio di in data 14.11.2021, ma non veniva Persona_2 notificata la fissazione dell'udienza preliminare alla deducente sebbene persona offesa;
che il GUP presso il Tribunale di Locri, con sentenza n.
28/2023, depositata il 3.2.2023, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di per i reati a lui ascritti in rubrica per non aver Persona_2 commesso il fatto;
che la predetta sentenza non veniva notificata alla deducente, la quale ne veniva a conoscenza con la comunicazione del
16.2.2023 tramite pec in seguito a formale richiesta.
Ha dedotto, pertanto, nel senso della irregolarità del procedimento civile n.
1216/2015 r.g. iscritto a ruolo presso il Tribunale di Locri il 15/9/2015 a causa della mancata notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio concludendo per la sussistenza nella specie dei presupposti di cui all'art. 395
c.p.c. Dunque, sulla base di siffatta prospettazione, ha chiesto l'accoglimento
3 delle seguenti conclusioni “1. - revocare, per la causale di cui in narrativa, la sentenza n. 649/2018, resa in data 9.5.2018 nella causa civile iscritta al n.
1216/2015 R.G. Tribunale di Locri, siccome basata sulla falsa ed erronea relazione di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;
2. - conseguentemente, rigettare la domanda introdotta da di Controparte_1 usucapione dell'immobile, sito in Bruzzano Zeffirio alla via Roma n. 27, censito al Foglio 18 Particella 866 Sub. 3, ordinando al competente Ufficio dei
Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del passaggio di proprietà in atti dal 21/12/2018 repertorio n. 575, avvenuto in forza della revocata sentenza;
3. - condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di spese e competenze del giudizio maggiorate di spese generali, I.V.A. e contributo C.P.A. come per legge.”
I.
2- Si è costituita in giudizio assumendo l'infondatezza Controparte_1 delle avverse richieste e chiedendone il rigetto sulla base delle argomentazioni meglio esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta alla quale si fa rinvio. In particolare, ha eccepito la inammissibilità della revocazione ai sensi dell'art. 396 c.p.c. perché proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 326 c.p.c. nonché per violazione degli artt. 395, nn.
4 e 5, e 327, II comma, c.p.c. Ha perciò concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis rigettare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.”
I.
3- Celebratasi la prima udienza, la causa, è stata rinviata per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc, all'udienza del 19.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza del 19.12.2024 a seguito del trasferimento del precedente magistrato assegnatario.
II.- L'impugnazione risulta inammissibile.
II.
1- Preliminarmente, non può non rilevarsi che la non ha dimostrato il Pt_1 legame di parentela intercorrente tra la stessa e la sig.ra _1
. Infatti, parte attrice si è limitata ad asserire nell'atto introduttivo di
[...] essere figlia ed erede della senza allegare idonea documentazione Per_1
(atti dello stato civile) da cui possa desumersi con certezza che la stessa attrice sia successore mortis causa di . In tema di _1 legittimazione ad agire deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui chi promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la
4 propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (in tal senso Cass. n. 22730/21; Cass. n. 13738/05).
Inoltre, si osserva che il possesso della qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non sostanzia una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo. L'omessa rituale produzione di idonea documentazione a costituire prova della qualità di erede della defunta rende non ammissibile in radice la domanda di revocazione ex art Per_1
395 cpc.
II.
2- Ad ogni buon conto, anche a voler superare tale omessa allegazione in applicazione del principio di non contestazione, la domanda spiegata non è ammissibile sotto altro aspetto prospettico.
Invero, la domanda è stata avanzata in modo generico ed incompleto atteso che la difesa della si è limitata nella intestazione dell'atto ad individuare Pt_1
l'oggetto del presente giudizio come 'revocazione straordinaria' in violazione dei presupposti di cui all'art. 398 c.p.c. che, oltre a richiedere la sottoscrizione dell'atto dal difensore munito di procura speciale, impone, 'a pena di inammissibilità' di “indicare il motivo di revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395 c.p.c., il giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti”.
A tal proposito, si osserva che la revocazione è una impugnazione a critica vincolata sicché il motivo di revocazione costituisce condizione di ammissibilità della stessa. Ne consegue che l'indicazione del motivo non può essere limitata alla fattispecie astratta ma è necessaria la descrizione della fattispecie concreta di modo che sulle ragioni addotte dall'attore non sorga incertezza. Orbene, come anticipato, in disparte la intestazione dell'atto introduttivo del giudizio non vi è alcuna specificazione del motivo di revocazione. Con maggiore impegno esplicativo, escludendo le ipotesi di cui ai punti sub 1) e sub 6) della disposizione normativa citata, poiché non vi è alcuna menzione del dolo, si osserva che la revocazione straordinaria presuppone la falsità delle prove (riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza ovvero la parte soccombente ignorava che fossero state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza) ovvero la acquisizione di
5 uno o più documenti decisivi che la parte non avrebbe potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Nel caso di specie la si è limitata ad evidenziare che la notifica dell'atto Pt_1 di citazione relativo al giudizio a monte si era perfezionata con la consegna 'a mani proprie' nei confronti della madre, , pur _1 risultando – dalla documentazione prodotta in questa fase cd. rescindente del giudizio di revocazione – ricoverata in un luogo diverso da quello di residenza indicato nella relata di notifica. Come anticipato, la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Locri, in relazione ai fatti di causa, ha assolto l'Ufficiale giudiziario per non aver commesso il fatto.
Orbene, l'ipotesi sub 2) di cui al comma I dell'art. 395 c.p.c. non ricorre nella fattispecie in esame poiché il motivo attiene alla falsità delle prove che abbiano concorso alla formazione del convincimento del giudice mentre sono esclusi quegli atti processuali, o incidenti sul processo che non abbiano natura istruttoria (cfr. Cass. 16.2.1974, n. 448; Cass. 06.2.1969, n. 400 e
Cass. 28.11.1953, n. 3610 secondo cui “Il concetto di prova, ai fini dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 2 c.p.c. va inteso in senso strettamente strumentale rispetto alle domande e alle eccezioni specificamente proposte dalle parti, o come presupposto inscindibile e necessario di esse”) e, in particolare, la giurisprudenza è ferma nell'escludere la applicabilità della fattispecie al caso in cui si deduca la falsità della relata di notifica (cfr. Cass.
19 marzo 1983, n. 1957 secondo cui: “Il concetto di prova, ai fini dell'ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395 n. 2 c.p.c., va inteso in senso strettamente strumentale rispetto alle domande ed alle eccezioni proposte dalle parti e cioè nel senso di mezzo di controllo della veridicità dei fatti posti a fondamento delle contrapposte pretese. Pertanto, la ipotesi di falsità delle prove considerata dalla disposizione citata non è configurabile in ordine a falsità concernenti attività meramente processuale che (come, nella specie, la falsità della relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio) non incidono sulla veridicità delle prove sulle quali si è giudicato e vanno, perciò, fatte valere, nell'ambito dello stesso processo in cui sono state poste in essere, mediante le eccezioni di nullità ed i normali mezzi d'impugnazione”). Ad ogni buon conto, è necessario che la prova della falsità dei documenti esista per riconoscimento convenzionale o accertamento giudiziale derivante da sentenza, penale o civile, passata in giudicato;
il relativo accertamento, non può poi avere efficacia nei confronti delle parti del giudizio civile che non abbiano partecipato al giudizio o non siano stati quanto meno posti in grado di parteciparvi.
6 A fortiori appare ancora più ardito qualificare il presente giudizio come revocazione ex art. 395, I comma, n. 3 c.p.c. poiché presuppone l'esistenza di una prova documentale relativa ai fatti formanti oggetto della controversia,
l'impossibilità di produrre tale documentazione durante il corso del giudizio per causa di forza maggiore o per il fatto dell'avversario e la decisorietà della documentazione medesima (cfr. Cass. 08.8.1962, n. 2595; Cass. 23.2.1993,
n. 2211).
Ad avviso di chi scrive, l'ipotesi applicabile al caso di specie parrebbe quella prevista dal II comma dell'art. 327 c.p.c. che disciplina la impugnazione tardiva del contumace. Invero, ha puntualizzato la Suprema Corte che l'ammissibilità dell'impugnazione del contumace tardiva rispetto al termine, ora semestrale, prima di un anno, dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'.art. 327, comma 1, c.p.c., “è condizionata al concorso di due presupposti, uno dei quali oggettivo (la nullità della citazione o della notificazione di essa),
l'.altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità, requisiti che devono essere provati in giudizio dalla parte contumace. La relativa dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, che abbiano i caratteri cui l'art. 2729 c.c. conferisce la speciale efficacia di conseguire la certezza probatoria, che siano, cioè, gravi, precise e concordanti” (si veda Cass. Civ. sent. 12 luglio
2000 n. 9255; nello stesso senso Cass. Civ. sent. 1 luglio 2003 n. 10365).
Più di recente ha Corte ha ribadito il principio insegnando che “In tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione” (così Cass. Civ. sent. 3 gennaio 2019 n. 8).
Orbene, nel caso di specie, è incontestato tra le parti, oltre ad emergere per tabulas dagli atti contenuti nel fascicolo relativi al procedimento n. 1216/2015
r.g che la , madre dell'odierna attrice, era rimasta contumace nel Per_1 giudizio e non aveva avuto alcuna conoscenza della pendenza del detto
7 procedimento poiché temporaneamente assente dalla abitazione;
peraltro, diversamente da quanto asserito dalla difesa della , non vi è prova – CP_1 almeno in atti - della notifica della sentenza n. 649/2018 dalla quale far decorrere il termine breve per impugnare.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, deve concludersi per la inammissibilità della domanda per i profili evidenziati.
III.- In considerazione della pronuncia di mero rito e del rilievo ufficioso dei profili di inammissibilità sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa iscritta al n. 832/2023 R.G., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Locri, 26.1.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
8
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 19.12.2024 svoltasi mediante trattazione scritta;
lette le note scritte d'udienza depositate telematicamente con le quali le parti hanno inteso ribadire le proprie precedenti istanze e precisare le conclusioni;
reputata la causa matura per la decisione;
PQM
decide la causa pronunciando la seguente sentenza.
Il Giudice - Mariagrazia Galati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 832/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via C.F._1
Tommaso Campanella n. 55, presso lo Studio Legale dell'avv. Antonio
Cimino, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Attrice in revocazione -
E
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Bovalino al vico I Crotone C.F._2 25, presso lo Studio Legale dell'avv. Antonio Pangallo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Convenuta in revocazione -
* * *
Oggetto: revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c. e ss.
Conclusioni: come da note scritte d'udienza depositate telematicamente da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
I.- Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
I.1- , premettendo di essere figlia ed erede di Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...] e deceduta a Catanzaro _1 il 14.7.2018), ha domandato la revocazione straordinaria ai sensi degli artt.
395 e ss. C.p.c. della sentenza n. 649/2018 del 09.05.2018, emessa dal
Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1216/2015 R.G. pronunciata tra la di lei madre, , e la odierna convenuta, _1
, assumendo che l'esito del giudizio sarebbe stato Controparte_1 condizionato dalla falsa ed erronea relazione di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
A fondamento della domanda, ha esposto che il predetto giudizio aveva ad oggetto la domanda di acquisto per usucapione da parte della di un CP_1 immobile ubicato a Bruzzano Zeffirio, censito al Foglio 18 Particella 866 Sub.
3 intestato alla di lei madre, che lo aveva a sua volta, _1 acquisito con sentenza civile n. 870/01, depositata il 14.12.2001 del Tribunale di Locri, regolarmente trascritta al n. 578.1/2002 il 21.01.2002; che nel mese di febbraio 2019 dovendo inserire il predetto immobile nella denuncia di successione della madre, era venuta a conoscenza dell'esistenza di una sentenza d'acquisto per usucapione n. 649/2018 del 09.05.2018, emessa dal
Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1216/2015 R.G, trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari il
21.12.2018; che, dopo aver richiesto l'accesso agli atti del predetto giudizio in data 27.06.2019 le veniva rilasciata solo la copia conforme della sentenza, non anche gli atti del giudizio ed, in particolare, la relazione di notificazione
2 dell'atto di citazione non presente per essere stato ritirato il fascicolo di parte in data 15.05.2018; che si adoperava ad effettuare delle ricerche sia presso il
Comune di Squillace (CZ), luogo di residenza di dal _1
12.09.2015 sino al decesso, che presso il Comune di Bruzzano Zeffirio (RC), luogo di precedente residenza al fine di escludere la possibilità che la notificazione della citazione in giudizio potesse essere stata effettuata alla madre ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; che stante l'infruttuosità di tali ricerche inoltrava ulteriore richiesta, al Dirigente presso il Tribunale di Locri, al Pt_2 fine di conoscere le modalità attraverso cui si era perfezionata la presunta notifica dell'atto di citazione alla di lei madre ed il nominativo dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione;
che il Dirigente presso il Pt_2
Tribunale di Locri, con nota prot. 01/2019 del 4.09.2019, le comunicava che l'atto iscritto in data 03.09.2015 con cronologico 6056 era stato notificato, in data 08.09.2015, a , ai sensi dell'art 138 c.p.c. _1 dall'Ufficiale giudiziario, tale;
che in data 8.9.2015, a suo Persona_2 dire, non avrebbe potuto essere stata effettuata alcuna notifica a mani proprie presso la residenza della convenuta (in via Matteotti n. 22 - Bruzzano Zeffirio
- RC), poiché la stessa era ricoverata, per i postumi di una caduta, dal
03.09.2015 al 11.09.2015 presso la clinica “Villa del Sole” di Catanzaro e, precedentemente, con decorrenza dal 22.8.2015, presso l'Ospedale
“Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro;
che aveva denunciato i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri sporgendo formale denuncia contro l'Ufficiale Giudiziario che aveva eseguito la notificazione e redatto la relazione di notifica dell'atto di citazione nonché nei confronti della stessa
; all'esito delle indagini, la Procura depositava la richiesta Controparte_1 di rinvio a giudizio di in data 14.11.2021, ma non veniva Persona_2 notificata la fissazione dell'udienza preliminare alla deducente sebbene persona offesa;
che il GUP presso il Tribunale di Locri, con sentenza n.
28/2023, depositata il 3.2.2023, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di per i reati a lui ascritti in rubrica per non aver Persona_2 commesso il fatto;
che la predetta sentenza non veniva notificata alla deducente, la quale ne veniva a conoscenza con la comunicazione del
16.2.2023 tramite pec in seguito a formale richiesta.
Ha dedotto, pertanto, nel senso della irregolarità del procedimento civile n.
1216/2015 r.g. iscritto a ruolo presso il Tribunale di Locri il 15/9/2015 a causa della mancata notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio concludendo per la sussistenza nella specie dei presupposti di cui all'art. 395
c.p.c. Dunque, sulla base di siffatta prospettazione, ha chiesto l'accoglimento
3 delle seguenti conclusioni “1. - revocare, per la causale di cui in narrativa, la sentenza n. 649/2018, resa in data 9.5.2018 nella causa civile iscritta al n.
1216/2015 R.G. Tribunale di Locri, siccome basata sulla falsa ed erronea relazione di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;
2. - conseguentemente, rigettare la domanda introdotta da di Controparte_1 usucapione dell'immobile, sito in Bruzzano Zeffirio alla via Roma n. 27, censito al Foglio 18 Particella 866 Sub. 3, ordinando al competente Ufficio dei
Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del passaggio di proprietà in atti dal 21/12/2018 repertorio n. 575, avvenuto in forza della revocata sentenza;
3. - condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di spese e competenze del giudizio maggiorate di spese generali, I.V.A. e contributo C.P.A. come per legge.”
I.
2- Si è costituita in giudizio assumendo l'infondatezza Controparte_1 delle avverse richieste e chiedendone il rigetto sulla base delle argomentazioni meglio esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta alla quale si fa rinvio. In particolare, ha eccepito la inammissibilità della revocazione ai sensi dell'art. 396 c.p.c. perché proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 326 c.p.c. nonché per violazione degli artt. 395, nn.
4 e 5, e 327, II comma, c.p.c. Ha perciò concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis rigettare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.”
I.
3- Celebratasi la prima udienza, la causa, è stata rinviata per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc, all'udienza del 19.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza del 19.12.2024 a seguito del trasferimento del precedente magistrato assegnatario.
II.- L'impugnazione risulta inammissibile.
II.
1- Preliminarmente, non può non rilevarsi che la non ha dimostrato il Pt_1 legame di parentela intercorrente tra la stessa e la sig.ra _1
. Infatti, parte attrice si è limitata ad asserire nell'atto introduttivo di
[...] essere figlia ed erede della senza allegare idonea documentazione Per_1
(atti dello stato civile) da cui possa desumersi con certezza che la stessa attrice sia successore mortis causa di . In tema di _1 legittimazione ad agire deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui chi promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la
4 propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (in tal senso Cass. n. 22730/21; Cass. n. 13738/05).
Inoltre, si osserva che il possesso della qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non sostanzia una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo. L'omessa rituale produzione di idonea documentazione a costituire prova della qualità di erede della defunta rende non ammissibile in radice la domanda di revocazione ex art Per_1
395 cpc.
II.
2- Ad ogni buon conto, anche a voler superare tale omessa allegazione in applicazione del principio di non contestazione, la domanda spiegata non è ammissibile sotto altro aspetto prospettico.
Invero, la domanda è stata avanzata in modo generico ed incompleto atteso che la difesa della si è limitata nella intestazione dell'atto ad individuare Pt_1
l'oggetto del presente giudizio come 'revocazione straordinaria' in violazione dei presupposti di cui all'art. 398 c.p.c. che, oltre a richiedere la sottoscrizione dell'atto dal difensore munito di procura speciale, impone, 'a pena di inammissibilità' di “indicare il motivo di revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395 c.p.c., il giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti”.
A tal proposito, si osserva che la revocazione è una impugnazione a critica vincolata sicché il motivo di revocazione costituisce condizione di ammissibilità della stessa. Ne consegue che l'indicazione del motivo non può essere limitata alla fattispecie astratta ma è necessaria la descrizione della fattispecie concreta di modo che sulle ragioni addotte dall'attore non sorga incertezza. Orbene, come anticipato, in disparte la intestazione dell'atto introduttivo del giudizio non vi è alcuna specificazione del motivo di revocazione. Con maggiore impegno esplicativo, escludendo le ipotesi di cui ai punti sub 1) e sub 6) della disposizione normativa citata, poiché non vi è alcuna menzione del dolo, si osserva che la revocazione straordinaria presuppone la falsità delle prove (riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza ovvero la parte soccombente ignorava che fossero state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza) ovvero la acquisizione di
5 uno o più documenti decisivi che la parte non avrebbe potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Nel caso di specie la si è limitata ad evidenziare che la notifica dell'atto Pt_1 di citazione relativo al giudizio a monte si era perfezionata con la consegna 'a mani proprie' nei confronti della madre, , pur _1 risultando – dalla documentazione prodotta in questa fase cd. rescindente del giudizio di revocazione – ricoverata in un luogo diverso da quello di residenza indicato nella relata di notifica. Come anticipato, la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Locri, in relazione ai fatti di causa, ha assolto l'Ufficiale giudiziario per non aver commesso il fatto.
Orbene, l'ipotesi sub 2) di cui al comma I dell'art. 395 c.p.c. non ricorre nella fattispecie in esame poiché il motivo attiene alla falsità delle prove che abbiano concorso alla formazione del convincimento del giudice mentre sono esclusi quegli atti processuali, o incidenti sul processo che non abbiano natura istruttoria (cfr. Cass. 16.2.1974, n. 448; Cass. 06.2.1969, n. 400 e
Cass. 28.11.1953, n. 3610 secondo cui “Il concetto di prova, ai fini dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 2 c.p.c. va inteso in senso strettamente strumentale rispetto alle domande e alle eccezioni specificamente proposte dalle parti, o come presupposto inscindibile e necessario di esse”) e, in particolare, la giurisprudenza è ferma nell'escludere la applicabilità della fattispecie al caso in cui si deduca la falsità della relata di notifica (cfr. Cass.
19 marzo 1983, n. 1957 secondo cui: “Il concetto di prova, ai fini dell'ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395 n. 2 c.p.c., va inteso in senso strettamente strumentale rispetto alle domande ed alle eccezioni proposte dalle parti e cioè nel senso di mezzo di controllo della veridicità dei fatti posti a fondamento delle contrapposte pretese. Pertanto, la ipotesi di falsità delle prove considerata dalla disposizione citata non è configurabile in ordine a falsità concernenti attività meramente processuale che (come, nella specie, la falsità della relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio) non incidono sulla veridicità delle prove sulle quali si è giudicato e vanno, perciò, fatte valere, nell'ambito dello stesso processo in cui sono state poste in essere, mediante le eccezioni di nullità ed i normali mezzi d'impugnazione”). Ad ogni buon conto, è necessario che la prova della falsità dei documenti esista per riconoscimento convenzionale o accertamento giudiziale derivante da sentenza, penale o civile, passata in giudicato;
il relativo accertamento, non può poi avere efficacia nei confronti delle parti del giudizio civile che non abbiano partecipato al giudizio o non siano stati quanto meno posti in grado di parteciparvi.
6 A fortiori appare ancora più ardito qualificare il presente giudizio come revocazione ex art. 395, I comma, n. 3 c.p.c. poiché presuppone l'esistenza di una prova documentale relativa ai fatti formanti oggetto della controversia,
l'impossibilità di produrre tale documentazione durante il corso del giudizio per causa di forza maggiore o per il fatto dell'avversario e la decisorietà della documentazione medesima (cfr. Cass. 08.8.1962, n. 2595; Cass. 23.2.1993,
n. 2211).
Ad avviso di chi scrive, l'ipotesi applicabile al caso di specie parrebbe quella prevista dal II comma dell'art. 327 c.p.c. che disciplina la impugnazione tardiva del contumace. Invero, ha puntualizzato la Suprema Corte che l'ammissibilità dell'impugnazione del contumace tardiva rispetto al termine, ora semestrale, prima di un anno, dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'.art. 327, comma 1, c.p.c., “è condizionata al concorso di due presupposti, uno dei quali oggettivo (la nullità della citazione o della notificazione di essa),
l'.altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità, requisiti che devono essere provati in giudizio dalla parte contumace. La relativa dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, che abbiano i caratteri cui l'art. 2729 c.c. conferisce la speciale efficacia di conseguire la certezza probatoria, che siano, cioè, gravi, precise e concordanti” (si veda Cass. Civ. sent. 12 luglio
2000 n. 9255; nello stesso senso Cass. Civ. sent. 1 luglio 2003 n. 10365).
Più di recente ha Corte ha ribadito il principio insegnando che “In tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione” (così Cass. Civ. sent. 3 gennaio 2019 n. 8).
Orbene, nel caso di specie, è incontestato tra le parti, oltre ad emergere per tabulas dagli atti contenuti nel fascicolo relativi al procedimento n. 1216/2015
r.g che la , madre dell'odierna attrice, era rimasta contumace nel Per_1 giudizio e non aveva avuto alcuna conoscenza della pendenza del detto
7 procedimento poiché temporaneamente assente dalla abitazione;
peraltro, diversamente da quanto asserito dalla difesa della , non vi è prova – CP_1 almeno in atti - della notifica della sentenza n. 649/2018 dalla quale far decorrere il termine breve per impugnare.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, deve concludersi per la inammissibilità della domanda per i profili evidenziati.
III.- In considerazione della pronuncia di mero rito e del rilievo ufficioso dei profili di inammissibilità sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa iscritta al n. 832/2023 R.G., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
- dichiara inammissibile la domanda;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Locri, 26.1.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
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