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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 07/05/2024 da
con il patrocinio degli avv.ti Paolo Zinzi Parte_1 C.F._1
e Antonio Rosario Bongarzone elettivamente domiciliato presso i difensori
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
- codice fiscale – in persona del Direttore Generale,
[...] P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO Altre ipotesi
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 07/05/2024 , docente in servizio presso Parte_1
l'Istituto “Bernocchi” di Legnano con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2025
(come documentato con deposito del 21.1.2025), ha dedotto di aver prestato servizio come personale docente precario nell'anno scolastico 2022/2023 presso l
[...] di Rho dal 30.1.2023 al 30.6.2023, senza aver mai fruito Controparte_2 dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge
107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per l'annualità 2022/2023 e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica,
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caricandola del relativo importo di euro 500,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente citata (a mezzo pec il 23.12.2024), non costituitosi in giudizio.
[...]
La prima udienza di discussione è stata fissata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. In assenza di necessità istruttorie, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso va rigettato.
Condividendo pienamente i principi già espressi dalla Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, , la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la
Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Inoltre la Corte ha ritenuto insufficiente il parametro indicato dagli artt. 489 e 527 legge
297/1994, per i quali il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno
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scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, in quanto esse “non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell' “annualità” di una
“didattica”, pur ammettendo che un termine sostanzialmente analogo possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il riconoscimento della Carta docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 legge 124/1999.
In tal senso ritiene questo Giudice, così come altra giurisprudenza di merito, di apprezzare la parificazione del periodo di servizio di 180 giorni all'anno scolastico di cui all'art. 11 comma 14 d.lgs. 124/1999 , potendo dedursi in linea generale che il beneficio della carta docenti vada correlato alla verifica della partecipazione alla didattica annua. Sarà pertanto necessario verificare se, oltre alla durata della prestazione lavorativa sopra individuata
(sostanzialmente analoga a quella derivante dall'assegnazione di supplenze sino al termine delle attività didattiche ex art. 4 comma 2 legge 124/1999), vi sia anche l'identità dell'incarico presso il medesimo istituto e per lo stesso numero di ore (dal quale può presumersi l'identità delle classi assegnate e dunque delle materie oggetto dell'incarico), con conseguente presunzione della partecipazione dell'interessato alla programmazione didattica annuale.
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per l'annualità 2022/23.
Dalla documentazione prodotta risulta che nell'anno richiesto il docente è stato destinatario di un incarico dal 30.1.2022 fino al termine delle lezioni per diciotto ore settimanali (cfr. all.2 ricorrente); non viene però prodotto alcun contratto di lavoro. Pertanto va respinta la richiesta della carta docenti per tale annualità, non tanto con riferimento al mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio quanto perché non vi è prova che l'incarico sia stato conferito ex art. 4, comma 2, della Legge n. 124/1999 ”Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Spese non ripetibili in assenza di costituzione del convenuto.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
Busto Arsizio, 21.03.2025 il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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