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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 125/2023 promossa da: con avv. Gabriella ZAMPIERI Parte_1
Ricorrente contro con avv. Alessandra PONCHIA e Stefano De Controparte_1
CHECCHI
Resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 13.1.2025)
“1) dichiararsi la separazione personale tra i signori e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti e non disporre nulla per il loro reciproco mantenimento, con revoca dei provvedimenti provvisori;
3) spese compensate. ”
Per parte resistente (come da foglio di p.c. del 14.1.2025)
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
1 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
, con addebito al marito per il suo comportamento innegabilmente contrario ai
[...]
doveri che derivano dal matrimonio;
2) disporre che il Sig. , in ragione della sua indubbiamente maggiore capacità Pt_1
economica e delle limitate capacità lavorative della Sig.ra contribuisca al CP_1 mantenimento di quest'ultima con un assegno di € 700,00 mensili, anche per consentirle di far fronte ai prestiti contratti per i bisogni della famiglia e dei quali attualmente appare come unica debitrice, o nella diversa misura così come già stabilita dal Tribunale di
Padova, confermando l'assegno di € 300,00 già attribuito a mezzo del decreto reso in data
14-15.06.2023.
NEL MERITO, IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:
3) disporre che il Sig. , in ragione della sua indubbiamente maggiore capacità Pt_1
economica e delle limitate capacità lavorative della Sig.ra contribuisca al CP_1 mantenimento di quest'ultima con un assegno di € 500,00 mensili, anche per consentirle di far fronte ai prestiti contratti per i bisogni della famiglia e dei quali attualmente appare come unica debitrice, o nella diversa misura così come già stabilita dal Tribunale di
Padova, confermando l'assegno di € 300,00 mensili già attribuito a mezzo del decreto reso in data 14-15.06.2023.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste sulle istanze istruttorie formulate e non accolte dal
Tribunale di Padova e, segnatamente, sull'interpello del ricorrente e sull'esame testimoniale delle persone indicate sui capitoli dedotti da n. 1 a n. 18 della memoria ex art.
183, VI comma n. 2 cpc, oltre che sui capitoli dedotti da n. 19 a n. 21 della memoria ex art.
183, VI comma n. 3 cpc, circostanze tutte che avrebbero potuto dimostrare i comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio assunti dal Sig. . Parte_1
Si insiste, inoltre, affinché il Tribunale di Padova voglia accogliere le istanze già indicate sia nella comparsa di costituzione e risposta di questa difesa, sia nella memoria x art. 183,
VI comma n. 2 cpc, non trattandosi di richieste meramente esplorative, bensì volte ad avvalorare quanto già indicato, ovvero che il Sig. possedeva già un Parte_1
proprio conto corrente esclusivo di cui non ha mai fornito notizia (a differenza di quanto allegato dalla difesa della Sig.ra e ivi vi ha trasferito il proprio stipendio nel CP_1
preciso momento in cui ha deciso di abbandonare (anche economicamente) la moglie e la casa familiare all'inizio del mese di luglio 2022. Dalla disamina degli estratti di questo conto corrente, a mero titolo di esempio, si sarebbe potuto evincere con chiarezza che il
2 Sig. non ha mai pagato individualmente alcuna delle spese familiari e le stesse, Pt_1
per contro, transitavano unicamente nel conto corrente personale della Sig. che vi CP_1
ha fatto fronte – come per l'acquisto dell'auto – anche attraverso i prestiti che via via sono stati richiesti, concessi e appoggiati sul conto della resistente, del quale a tutt'oggi è rimasta l'unica debitrice.
IN OGNI CASO:
- Si chiede di trattenere la causa in decisione, assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
- Si chiede inoltre espressamente la condanna del ricorrente a rifondere alla resistente le spese ed il compenso professionale per l'intero giudizio, ivi compresa la fase relativa al reclamo avverso i provvedimenti presidenziali inoltrato (e rigettato) presso la Corte
d'Appello di Venezia (RG n. 400/2023), giusta specifica previsione del Decreto di rigetto
n. cronol. 2075/2023 del 11.10.2023, in atti.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non dovesse riconoscere
l'addebito della separazione a carico del Sig. e, dunque, ritenesse la Parte_1
presente causa priva di una soccombenza sostanziale, tale da giustificare la compensazione delle spese, si chiede comunque di voler condannare il Sig. Parte_1
a rifondere alla Sig.ra le spese e il compenso professionale del Controparte_1 giudizio promosso (e rigettato) avanti alla Corte d'appello di Venezia (RG n. 400/23) avverso l'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti temporanei, fase incidentale che ha determinato il rigetto della domanda e, dunque, la soccombenza sostanziale del Sig.
giusto tenore letterale del Decreto di rigetto n. cronol. 2075/2023 del Parte_1
11.10.2023, laddove testualmente si legge che “L'ordinanza presidenziale va confermata per le ragioni di seguito indicate. La liquidazione delle spese dovrà avvenire nel giudizio presupposto””
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.01.2023 il ricorrente premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio civile con in Rubano (PD) il 17.08.2019 Controparte_1
chiedeva la pronuncia di separazione.
Allegava a sostegno che:
-il rapporto coniugale si era irrimediabilmente incrinato a causa delle interferenze della famiglia d'origine della nella vita di coppia e dello stile di vita di quest'ultima; CP_1
3 -ella, infatti, pur affetta da diabete di tipo 1 sin da giovane età, non aveva mai accettato di seguire la dieta alimentare consigliata e, anzi, spesso eccedeva nell'uso di alcolici e nell'assunzione di alimenti deleteri per la sua condizione, con ciò provocandosi gravi crisi di glicemia, con necessità per il ricorrente di accompagnarla urgentemente in più occasioni presso il Pronto soccorso, a volte per ricoveri anche di più giorni;
-l'apice della crisi coniugale risaliva al giugno 2022, allorquando era accaduto che la resistente, in due occasioni, dopo aver ecceduto nell'uso di bevande alcoliche e in preda all'agitazione per l'ennesima discussione, pretendeva di andarsene di casa alla guida della vettura: nel primo episodio (risalente all'8.6.2022) il ricorrente a fatica riusciva a impedire alla moglie di mettere in pericolo la sua incolumità afferrando per primo le chiavi della vettura;
nel secondo episodio, invece, la resistente riusciva a partire con l'auto, tanto che egli allertava le forze dell'ordine che riuscivano a rintracciare la e a farla ricoverare;
CP_1
-i coniugi avevano interrotto ogni rapporto, tanto che il ricorrente (di professione autista) preferiva dormire in camion e rientrava nell'abitazione solo ogni 10 giorni circa per qualche ora;
nell'ultimo periodo, la casa coniugale non sembrava affatto abitata dalla signora essendo gli scuri sempre chiusi e il riscaldamento spento;
CP_1
-il ricorrente aveva tentato invano di mettersi in contatto con la moglie,
- quanto alle condizioni economiche, precisava che entrambi i coniugi lavorano, essendo il ricorrente camionista con un reddito annuo pari euro 22.205,00 e avendo la resistente nel tempo lavorato come badante, cameriera, commessa (alternando a tali attività periodi di disoccupazione) ed avendo ella piena capacità reddituale;
-quanto alla casa coniugale, la stessa era stata acquistata in comproprietà con un mutuo attualmente di rata mensile pari a euro 863, gravante su entrambi.
Si costituiva regolarmente in giudizio in data 30/05/2023 la parte resistente
[...]
nulla opponendo alla domanda di separazione, ma chiedendone Controparte_2
l'addebito al marito e chiedendo un assegno di mantenimento pari a euro 700.
Allegava sostegno che
-i coniugi avevano acquistato la casa familiare nel 2020 accendendo contestualmente un mutuo cointestato per €. 140.000;
-ella, nonostante le gravi patologie di cui soffre (diabete mellito di tipo 1, retinopatia proliferante, ipertensione arteriosa, micro albuminuria, vasculopatia diabetica per la quale ha subito amputazione della seconda testa metatarsale piede e malattia dell'immunodeficienza, patologie in base alle quali le era stata riconosciuta un'invalidità
4 del 90%), si era sempre attivata con diversi impieghi lavorativi e attualmente è impiegata come cassiera presso i supermercati Prix con un contratto a termine scaduto nel mese di gennaio 2023 e solo verbalmente rinnovato in forza del quale percepisce uno stipendio medio di circa euro 1200, mentre il marito lavora come autista con uno stipendio medio mensile di euro 2400;
- il marito, nonostante tali patologie, aveva sempre dimostrato scarsa empatia e le aveva fatto mancare qualsiasi forma di supporto morale, in particolare -durante i ricoveri subiti dalla nel 2022- egli non le aveva mai fatto visita all'ospedale; CP_1
- egli, inoltre, le aveva fatto mancare qualsiasi forma di supporto materiale ed economico tanto che ella era attualmente gravata di alcuni debiti contratti per le necessità familiari nel
2016 con somma residua da corrispondere pari a euro 12.000;
-negli ultimi mesi il aveva sospeso qualsiasi forma di contribuzione al pagamento Pt_1
delle utenze domestiche, costringendo così la moglie a farsi ospitare presso l'abitazione materna;
-con tale comportamento contrario a ogni dovere nascente del matrimonio egli aveva ingenerato nella resistente una forte depressione che l'aveva portata a tentare gesti anticonservativi.
All'udienza del 09.06.2025 le parti comparivano personalmente e rendevano le c'dichiarazioni di cui al verbale.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice in via provvisoria e urgente:
1. autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. determinava in €. 300,00 il contributo dovuto dal sig. alla moglie e fissava Parte_1 Controparte_1
l'udienza del 05.12.2023 per la comparizione delle parti.
Transitata la causa alla fase istruttoria, all'esito dell'udienza di comparizione, svolta in trattazione cartolare, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando all'udienza del 02.04.2024 per la discussione delle istanze istruttorie.
All'esito, con ordinanza del 27.4.2024 il GI rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
14.1.2025.
All'udienza le parti concludevano come in epigrafe e il giudice rimetteva la causa al
Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 1. la domanda di separazione
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. la domanda di addebito
L'attrice ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito. A fondamento della domanda ha allegato che il convenuto, nel corso della vita matrimoniale, era venuto meno agli obblighi di assistenza morale e materiale privando la moglie di sostegno specialmente nel corso dei ricoveri subiti nel 2022 e abbandonando la casa coniugale definitivamente nel luglio 2022 (contestualmente al rientro a casa della dopo le dimissioni da un CP_1
ricovero ospedaliero a seguito di un tentativo di suicidio). Ella inoltre ha allegato che il marito nel medesimo periodo le ha fatto mancare anche il sostegno economico.
Il ha opposto sul punto che il rapporto affettivo era venuto meno nel corso del Pt_1
tempo e ben prima del 2022 i coniugi conducevano già vite separate e non dialogavano;
nell'ultimo periodo (il 2022) era accaduto che la moglie fosse completamente sregolata nel controllo e nel monitoraggio anche farmacologico del diabete e ciò provocava rischi per la sua salute con conseguenti continui ricoveri ospedalieri e anche preoccupazioni nel marito, che rimanendo fuori casa per lavoro anche per giorni non poteva assistere o limitare i comportamenti della signora CP_1
Ciò premesso occorre nel caso di specie richiamare i principi ripetutamente espressi dalla
Suprema Corte (Cass 20.08.2014 n. 18074; Cass. 21.07.2021 n. 20866; Cass. 24.04.2024
n.11032) secondo cui la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
infatti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti del matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di
6 causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei due coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass.
5.8.2020 n. 16691).
Nel caso di specie, la parte ricorrente, pur avendo provato che nel corso del 2022 il CP_1
ha abbandonato la casa coniugale e si è disinteressato delle sorti della moglie, non ha tuttavia provato che tali comportamenti siano stati la causa della intollerabilità della convivenza, piuttosto che la conseguenza di una crisi già in atto.
Al contrario, la parte resistente ha allegato che la coppia era già in crisi da tempo senza che la parte ricorrente (sulla quale gravava l'onere della relativa prova) abbia contestato o provato il contrario. Inoltre, dalla documentazione depositata proprio dalla parte ricorrente
(doc. 13), risulta che i comportamenti incongrui tenuti dalla nel 2022 (e in CP_1
particolare la assunzione smodata di alcol e medicinali del giugno 2022) fossero stati posti in essere proprio a causa della crisi coniugale col marito già in atto in un tempo pregresso
(dalla documentazione redatta da personale medico risultano infatti indicato: “paziente non nota ai servizi psichiatrici… è in fase di separazione del marito. Giunge in pronto soccorso dopo aver allertato essa stessa i soccorsi successivamente a una assunzione incongrua di farmaci e alcol… Pensiero corretto nella forma, con contenuti di matrice depressiva incentrati sul rapporto conflittuale con il marito, da cui sta divorziando. La paziente riferisce di aver assunto farmaci e alcol a scopo anti-conservativo su base impulsiva a seguito dell'ennesimo litigio”). Da tale documentazione risulta provato che i comportamenti di disinteresse morale e materiale e abbandono del adottati nel Pt_1
corso del 2022 non sono stati la causa della crisi coniugale, bensì la conseguenza di una crisi all'epoca già in atto.
Alla luce di tali elementi, la domanda di addebito della separazione a deve Parte_1
essere rigettata.
3. La domanda di assegno di mantenimento
7 Parte resistente ha chiesto un assegno di mantenimento pari a euro 700. Parte ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda.
In sede di provvedimenti temporanei e urgenti è stato riconosciuto alla un assegno CP_1
mensile pari a euro 300. Il provvedimento è stato confermato con decreto della Corte
d'appello del 11.10.2023.
Sul punto deve premettersi che nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni (ex multis Cass civ. 01 marzo 2017 n. 5251).
Occorre pertanto in primo luogo valutare le condizioni economico-reddituali delle parti.
Il ricorrente durante la vita matrimoniale - come all'attualità - ha svolto attività di autotrasportatore.
Dalla documentazione fiscale dimessa risultano i seguenti redditi
MOD. 730/2022 per l'anno 2021 reddito imponibile 22.205 (doc. 13)
CUD 2023 per l'anno 2022 reddito da lavoro dipendente €. 23.712,67 (doc. 28)
MOD.730/2024 per l'anno 2023 reddito imponibile €. 29.050 (doc. A)
Ha prodotto (doc. B) le buste paga per il periodo da giugno a novembre 2024 e lo stipendio medio percepito in tale periodo ammonta a €. 2.873,33.
All'epoca della instaurazione del giudizio era comproprietario con la resistente della casa coniugale, che nelle more del giudizio è stata venduta con estinzione del mutuo (mutuo che all'epoca gravava in pari misura su entrambi). Entrambi pertanto hanno cessato tale onere passivo e tuttavia hanno dovuto reperire ciascuno diverse soluzioni abitative.
La resistente non ha invece una stabilità lavorativa, svolgendo (all'attualità così come durante la vita matrimoniale) lavori di vario tipo con contratti a tempo determinato che si susseguono nel tempo.
Gli ultimi lavori svolti sono quelli alle dipendenze della soc. Prix Quality e alle dipendenze della di . CP_3 CP_4
La parte ha prodotto i CUD rilasciati dalla soc. Prix Quality da cui risultano i seguenti redditi.
CUD 2023 per l'anno 2022 reddito da lavoro dipendente €. 13.667,06 (doc. 39)
8 Da ultimo ha depositato le buste paga della per i mesi da maggio a ottobre CP_3
2024 (doc. 41) dalle quali risulta uno stipendio medio pari a euro 1.504,16.
La condizione lavorativa della appare poi pregiudicata dalle precarie condizioni di CP_1
salute della stessa, affetta da varie patologie (docc. 6, 12, 13) che hanno comportato l'accertamento di una invalidità pari al 90% (doc. 5).
Tale disamina dei documenti conferma il divario reddituale esistente tra le parti come già evidenziato nella ordinanza 14.6.2023.
In particolare, la situazione lavorativa della resistente, legata a contratti a tempo determinato e menomata dalla invalidità riconosciutale, non appare tale da garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, allorquando poteva contare anche sull'apporto del ricorrente, che contribuiva alle spese familiari con uno stipendio più sicuro e ben più elevato.
Alla luce del divario esistente tra le parti e della mancanza di elementi sopravvenuti modificativi di tale situazione come già in precedenza rilevata, ritiene il Collegio congruo confermare l'assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di €. 300 mensili.
4. spese di lite.
Attesa la natura della causa e le ragioni della decisione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale tra nato in [...] il [...] e Parte_1
nata in [...] il [...]; CP_1 Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3. rigetta la domanda di addebito proposta dalla parte resistente;
4. pone a carico di un assegno mensile di euro 300 quale contributo al Parte_2
mantenimento di da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
e annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT;
5. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente est.
Barbara De Munari
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 125/2023 promossa da: con avv. Gabriella ZAMPIERI Parte_1
Ricorrente contro con avv. Alessandra PONCHIA e Stefano De Controparte_1
CHECCHI
Resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 13.1.2025)
“1) dichiararsi la separazione personale tra i signori e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti e non disporre nulla per il loro reciproco mantenimento, con revoca dei provvedimenti provvisori;
3) spese compensate. ”
Per parte resistente (come da foglio di p.c. del 14.1.2025)
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
1 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
, con addebito al marito per il suo comportamento innegabilmente contrario ai
[...]
doveri che derivano dal matrimonio;
2) disporre che il Sig. , in ragione della sua indubbiamente maggiore capacità Pt_1
economica e delle limitate capacità lavorative della Sig.ra contribuisca al CP_1 mantenimento di quest'ultima con un assegno di € 700,00 mensili, anche per consentirle di far fronte ai prestiti contratti per i bisogni della famiglia e dei quali attualmente appare come unica debitrice, o nella diversa misura così come già stabilita dal Tribunale di
Padova, confermando l'assegno di € 300,00 già attribuito a mezzo del decreto reso in data
14-15.06.2023.
NEL MERITO, IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:
3) disporre che il Sig. , in ragione della sua indubbiamente maggiore capacità Pt_1
economica e delle limitate capacità lavorative della Sig.ra contribuisca al CP_1 mantenimento di quest'ultima con un assegno di € 500,00 mensili, anche per consentirle di far fronte ai prestiti contratti per i bisogni della famiglia e dei quali attualmente appare come unica debitrice, o nella diversa misura così come già stabilita dal Tribunale di
Padova, confermando l'assegno di € 300,00 mensili già attribuito a mezzo del decreto reso in data 14-15.06.2023.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste sulle istanze istruttorie formulate e non accolte dal
Tribunale di Padova e, segnatamente, sull'interpello del ricorrente e sull'esame testimoniale delle persone indicate sui capitoli dedotti da n. 1 a n. 18 della memoria ex art.
183, VI comma n. 2 cpc, oltre che sui capitoli dedotti da n. 19 a n. 21 della memoria ex art.
183, VI comma n. 3 cpc, circostanze tutte che avrebbero potuto dimostrare i comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio assunti dal Sig. . Parte_1
Si insiste, inoltre, affinché il Tribunale di Padova voglia accogliere le istanze già indicate sia nella comparsa di costituzione e risposta di questa difesa, sia nella memoria x art. 183,
VI comma n. 2 cpc, non trattandosi di richieste meramente esplorative, bensì volte ad avvalorare quanto già indicato, ovvero che il Sig. possedeva già un Parte_1
proprio conto corrente esclusivo di cui non ha mai fornito notizia (a differenza di quanto allegato dalla difesa della Sig.ra e ivi vi ha trasferito il proprio stipendio nel CP_1
preciso momento in cui ha deciso di abbandonare (anche economicamente) la moglie e la casa familiare all'inizio del mese di luglio 2022. Dalla disamina degli estratti di questo conto corrente, a mero titolo di esempio, si sarebbe potuto evincere con chiarezza che il
2 Sig. non ha mai pagato individualmente alcuna delle spese familiari e le stesse, Pt_1
per contro, transitavano unicamente nel conto corrente personale della Sig. che vi CP_1
ha fatto fronte – come per l'acquisto dell'auto – anche attraverso i prestiti che via via sono stati richiesti, concessi e appoggiati sul conto della resistente, del quale a tutt'oggi è rimasta l'unica debitrice.
IN OGNI CASO:
- Si chiede di trattenere la causa in decisione, assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
- Si chiede inoltre espressamente la condanna del ricorrente a rifondere alla resistente le spese ed il compenso professionale per l'intero giudizio, ivi compresa la fase relativa al reclamo avverso i provvedimenti presidenziali inoltrato (e rigettato) presso la Corte
d'Appello di Venezia (RG n. 400/2023), giusta specifica previsione del Decreto di rigetto
n. cronol. 2075/2023 del 11.10.2023, in atti.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non dovesse riconoscere
l'addebito della separazione a carico del Sig. e, dunque, ritenesse la Parte_1
presente causa priva di una soccombenza sostanziale, tale da giustificare la compensazione delle spese, si chiede comunque di voler condannare il Sig. Parte_1
a rifondere alla Sig.ra le spese e il compenso professionale del Controparte_1 giudizio promosso (e rigettato) avanti alla Corte d'appello di Venezia (RG n. 400/23) avverso l'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti temporanei, fase incidentale che ha determinato il rigetto della domanda e, dunque, la soccombenza sostanziale del Sig.
giusto tenore letterale del Decreto di rigetto n. cronol. 2075/2023 del Parte_1
11.10.2023, laddove testualmente si legge che “L'ordinanza presidenziale va confermata per le ragioni di seguito indicate. La liquidazione delle spese dovrà avvenire nel giudizio presupposto””
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.01.2023 il ricorrente premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio civile con in Rubano (PD) il 17.08.2019 Controparte_1
chiedeva la pronuncia di separazione.
Allegava a sostegno che:
-il rapporto coniugale si era irrimediabilmente incrinato a causa delle interferenze della famiglia d'origine della nella vita di coppia e dello stile di vita di quest'ultima; CP_1
3 -ella, infatti, pur affetta da diabete di tipo 1 sin da giovane età, non aveva mai accettato di seguire la dieta alimentare consigliata e, anzi, spesso eccedeva nell'uso di alcolici e nell'assunzione di alimenti deleteri per la sua condizione, con ciò provocandosi gravi crisi di glicemia, con necessità per il ricorrente di accompagnarla urgentemente in più occasioni presso il Pronto soccorso, a volte per ricoveri anche di più giorni;
-l'apice della crisi coniugale risaliva al giugno 2022, allorquando era accaduto che la resistente, in due occasioni, dopo aver ecceduto nell'uso di bevande alcoliche e in preda all'agitazione per l'ennesima discussione, pretendeva di andarsene di casa alla guida della vettura: nel primo episodio (risalente all'8.6.2022) il ricorrente a fatica riusciva a impedire alla moglie di mettere in pericolo la sua incolumità afferrando per primo le chiavi della vettura;
nel secondo episodio, invece, la resistente riusciva a partire con l'auto, tanto che egli allertava le forze dell'ordine che riuscivano a rintracciare la e a farla ricoverare;
CP_1
-i coniugi avevano interrotto ogni rapporto, tanto che il ricorrente (di professione autista) preferiva dormire in camion e rientrava nell'abitazione solo ogni 10 giorni circa per qualche ora;
nell'ultimo periodo, la casa coniugale non sembrava affatto abitata dalla signora essendo gli scuri sempre chiusi e il riscaldamento spento;
CP_1
-il ricorrente aveva tentato invano di mettersi in contatto con la moglie,
- quanto alle condizioni economiche, precisava che entrambi i coniugi lavorano, essendo il ricorrente camionista con un reddito annuo pari euro 22.205,00 e avendo la resistente nel tempo lavorato come badante, cameriera, commessa (alternando a tali attività periodi di disoccupazione) ed avendo ella piena capacità reddituale;
-quanto alla casa coniugale, la stessa era stata acquistata in comproprietà con un mutuo attualmente di rata mensile pari a euro 863, gravante su entrambi.
Si costituiva regolarmente in giudizio in data 30/05/2023 la parte resistente
[...]
nulla opponendo alla domanda di separazione, ma chiedendone Controparte_2
l'addebito al marito e chiedendo un assegno di mantenimento pari a euro 700.
Allegava sostegno che
-i coniugi avevano acquistato la casa familiare nel 2020 accendendo contestualmente un mutuo cointestato per €. 140.000;
-ella, nonostante le gravi patologie di cui soffre (diabete mellito di tipo 1, retinopatia proliferante, ipertensione arteriosa, micro albuminuria, vasculopatia diabetica per la quale ha subito amputazione della seconda testa metatarsale piede e malattia dell'immunodeficienza, patologie in base alle quali le era stata riconosciuta un'invalidità
4 del 90%), si era sempre attivata con diversi impieghi lavorativi e attualmente è impiegata come cassiera presso i supermercati Prix con un contratto a termine scaduto nel mese di gennaio 2023 e solo verbalmente rinnovato in forza del quale percepisce uno stipendio medio di circa euro 1200, mentre il marito lavora come autista con uno stipendio medio mensile di euro 2400;
- il marito, nonostante tali patologie, aveva sempre dimostrato scarsa empatia e le aveva fatto mancare qualsiasi forma di supporto morale, in particolare -durante i ricoveri subiti dalla nel 2022- egli non le aveva mai fatto visita all'ospedale; CP_1
- egli, inoltre, le aveva fatto mancare qualsiasi forma di supporto materiale ed economico tanto che ella era attualmente gravata di alcuni debiti contratti per le necessità familiari nel
2016 con somma residua da corrispondere pari a euro 12.000;
-negli ultimi mesi il aveva sospeso qualsiasi forma di contribuzione al pagamento Pt_1
delle utenze domestiche, costringendo così la moglie a farsi ospitare presso l'abitazione materna;
-con tale comportamento contrario a ogni dovere nascente del matrimonio egli aveva ingenerato nella resistente una forte depressione che l'aveva portata a tentare gesti anticonservativi.
All'udienza del 09.06.2025 le parti comparivano personalmente e rendevano le c'dichiarazioni di cui al verbale.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice in via provvisoria e urgente:
1. autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. determinava in €. 300,00 il contributo dovuto dal sig. alla moglie e fissava Parte_1 Controparte_1
l'udienza del 05.12.2023 per la comparizione delle parti.
Transitata la causa alla fase istruttoria, all'esito dell'udienza di comparizione, svolta in trattazione cartolare, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando all'udienza del 02.04.2024 per la discussione delle istanze istruttorie.
All'esito, con ordinanza del 27.4.2024 il GI rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
14.1.2025.
All'udienza le parti concludevano come in epigrafe e il giudice rimetteva la causa al
Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 1. la domanda di separazione
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. la domanda di addebito
L'attrice ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito. A fondamento della domanda ha allegato che il convenuto, nel corso della vita matrimoniale, era venuto meno agli obblighi di assistenza morale e materiale privando la moglie di sostegno specialmente nel corso dei ricoveri subiti nel 2022 e abbandonando la casa coniugale definitivamente nel luglio 2022 (contestualmente al rientro a casa della dopo le dimissioni da un CP_1
ricovero ospedaliero a seguito di un tentativo di suicidio). Ella inoltre ha allegato che il marito nel medesimo periodo le ha fatto mancare anche il sostegno economico.
Il ha opposto sul punto che il rapporto affettivo era venuto meno nel corso del Pt_1
tempo e ben prima del 2022 i coniugi conducevano già vite separate e non dialogavano;
nell'ultimo periodo (il 2022) era accaduto che la moglie fosse completamente sregolata nel controllo e nel monitoraggio anche farmacologico del diabete e ciò provocava rischi per la sua salute con conseguenti continui ricoveri ospedalieri e anche preoccupazioni nel marito, che rimanendo fuori casa per lavoro anche per giorni non poteva assistere o limitare i comportamenti della signora CP_1
Ciò premesso occorre nel caso di specie richiamare i principi ripetutamente espressi dalla
Suprema Corte (Cass 20.08.2014 n. 18074; Cass. 21.07.2021 n. 20866; Cass. 24.04.2024
n.11032) secondo cui la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
infatti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti del matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di
6 causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei due coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass.
5.8.2020 n. 16691).
Nel caso di specie, la parte ricorrente, pur avendo provato che nel corso del 2022 il CP_1
ha abbandonato la casa coniugale e si è disinteressato delle sorti della moglie, non ha tuttavia provato che tali comportamenti siano stati la causa della intollerabilità della convivenza, piuttosto che la conseguenza di una crisi già in atto.
Al contrario, la parte resistente ha allegato che la coppia era già in crisi da tempo senza che la parte ricorrente (sulla quale gravava l'onere della relativa prova) abbia contestato o provato il contrario. Inoltre, dalla documentazione depositata proprio dalla parte ricorrente
(doc. 13), risulta che i comportamenti incongrui tenuti dalla nel 2022 (e in CP_1
particolare la assunzione smodata di alcol e medicinali del giugno 2022) fossero stati posti in essere proprio a causa della crisi coniugale col marito già in atto in un tempo pregresso
(dalla documentazione redatta da personale medico risultano infatti indicato: “paziente non nota ai servizi psichiatrici… è in fase di separazione del marito. Giunge in pronto soccorso dopo aver allertato essa stessa i soccorsi successivamente a una assunzione incongrua di farmaci e alcol… Pensiero corretto nella forma, con contenuti di matrice depressiva incentrati sul rapporto conflittuale con il marito, da cui sta divorziando. La paziente riferisce di aver assunto farmaci e alcol a scopo anti-conservativo su base impulsiva a seguito dell'ennesimo litigio”). Da tale documentazione risulta provato che i comportamenti di disinteresse morale e materiale e abbandono del adottati nel Pt_1
corso del 2022 non sono stati la causa della crisi coniugale, bensì la conseguenza di una crisi all'epoca già in atto.
Alla luce di tali elementi, la domanda di addebito della separazione a deve Parte_1
essere rigettata.
3. La domanda di assegno di mantenimento
7 Parte resistente ha chiesto un assegno di mantenimento pari a euro 700. Parte ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda.
In sede di provvedimenti temporanei e urgenti è stato riconosciuto alla un assegno CP_1
mensile pari a euro 300. Il provvedimento è stato confermato con decreto della Corte
d'appello del 11.10.2023.
Sul punto deve premettersi che nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni (ex multis Cass civ. 01 marzo 2017 n. 5251).
Occorre pertanto in primo luogo valutare le condizioni economico-reddituali delle parti.
Il ricorrente durante la vita matrimoniale - come all'attualità - ha svolto attività di autotrasportatore.
Dalla documentazione fiscale dimessa risultano i seguenti redditi
MOD. 730/2022 per l'anno 2021 reddito imponibile 22.205 (doc. 13)
CUD 2023 per l'anno 2022 reddito da lavoro dipendente €. 23.712,67 (doc. 28)
MOD.730/2024 per l'anno 2023 reddito imponibile €. 29.050 (doc. A)
Ha prodotto (doc. B) le buste paga per il periodo da giugno a novembre 2024 e lo stipendio medio percepito in tale periodo ammonta a €. 2.873,33.
All'epoca della instaurazione del giudizio era comproprietario con la resistente della casa coniugale, che nelle more del giudizio è stata venduta con estinzione del mutuo (mutuo che all'epoca gravava in pari misura su entrambi). Entrambi pertanto hanno cessato tale onere passivo e tuttavia hanno dovuto reperire ciascuno diverse soluzioni abitative.
La resistente non ha invece una stabilità lavorativa, svolgendo (all'attualità così come durante la vita matrimoniale) lavori di vario tipo con contratti a tempo determinato che si susseguono nel tempo.
Gli ultimi lavori svolti sono quelli alle dipendenze della soc. Prix Quality e alle dipendenze della di . CP_3 CP_4
La parte ha prodotto i CUD rilasciati dalla soc. Prix Quality da cui risultano i seguenti redditi.
CUD 2023 per l'anno 2022 reddito da lavoro dipendente €. 13.667,06 (doc. 39)
8 Da ultimo ha depositato le buste paga della per i mesi da maggio a ottobre CP_3
2024 (doc. 41) dalle quali risulta uno stipendio medio pari a euro 1.504,16.
La condizione lavorativa della appare poi pregiudicata dalle precarie condizioni di CP_1
salute della stessa, affetta da varie patologie (docc. 6, 12, 13) che hanno comportato l'accertamento di una invalidità pari al 90% (doc. 5).
Tale disamina dei documenti conferma il divario reddituale esistente tra le parti come già evidenziato nella ordinanza 14.6.2023.
In particolare, la situazione lavorativa della resistente, legata a contratti a tempo determinato e menomata dalla invalidità riconosciutale, non appare tale da garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, allorquando poteva contare anche sull'apporto del ricorrente, che contribuiva alle spese familiari con uno stipendio più sicuro e ben più elevato.
Alla luce del divario esistente tra le parti e della mancanza di elementi sopravvenuti modificativi di tale situazione come già in precedenza rilevata, ritiene il Collegio congruo confermare l'assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di €. 300 mensili.
4. spese di lite.
Attesa la natura della causa e le ragioni della decisione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale tra nato in [...] il [...] e Parte_1
nata in [...] il [...]; CP_1 Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3. rigetta la domanda di addebito proposta dalla parte resistente;
4. pone a carico di un assegno mensile di euro 300 quale contributo al Parte_2
mantenimento di da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
e annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT;
5. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente est.
Barbara De Munari
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