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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 18/02/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 2661/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice , c.f. , in p.l.r.p.t. l'Avv. ABATE FRANCO nel Pt_1 P.IVA_1
mandato; per parte convenuta c.f. ) l'Avv. CAVALIERE FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE il quale chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante l'estinzione della debitoria nelle more del giudizio, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite.
Parte opponente aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiede la condanna della controparte alle spese di lite.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
I procuratori hanno invocato concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Residuando contrasto tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la causa deve essere nondimeno decisa nel merito secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Orbene parte opponente ha eccepito in via preliminare e pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello esclusivo pattuito dalle parti ( OR di Roma ) ex art 5 contratto di avvalimento ex art. 89 D.Lgs n. 50 18 aprile 2016 depositato presso il Comune di Longobucco
1 del 3/12/2019, ex art 5 contratto di avvalimento ex art. 89 D.Lgs n. 50 18 aprile 2016 depositato presso il del 9 gennaio 2020, ex art 5 contratto di avvalimento ex art. 89 D.Lgs Controparte_2
n. 50 18 aprile 2016 depositato presso il di San Demetrio Corone del 3.8.2020 ( cfr doc CP_2
allegati).
In effetti l'art. art 5 pagina 5 contratti di avvalimento , e San Controparte_3 CP_2
Demetrio Corone, rubricato OR competente così recita:
“Il presente contratto verrà regolato e interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla interpretazione, esecuzione e/o validità del presente contratto, si stabilisce come OR competente in via esclusiva quello di
Roma”.
La fondatezza dell'eccezione preliminare avrebbe quindi imposto l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, tuttavia, avuto riguardo alla natura della decisione, unitamente all'avvenuta estinzione della pretesa azionata, devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 18/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
2
Chiamata la causa iscritta al N. 2661/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice , c.f. , in p.l.r.p.t. l'Avv. ABATE FRANCO nel Pt_1 P.IVA_1
mandato; per parte convenuta c.f. ) l'Avv. CAVALIERE FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE il quale chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante l'estinzione della debitoria nelle more del giudizio, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite.
Parte opponente aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiede la condanna della controparte alle spese di lite.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
I procuratori hanno invocato concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Residuando contrasto tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la causa deve essere nondimeno decisa nel merito secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Orbene parte opponente ha eccepito in via preliminare e pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello esclusivo pattuito dalle parti ( OR di Roma ) ex art 5 contratto di avvalimento ex art. 89 D.Lgs n. 50 18 aprile 2016 depositato presso il Comune di Longobucco
1 del 3/12/2019, ex art 5 contratto di avvalimento ex art. 89 D.Lgs n. 50 18 aprile 2016 depositato presso il del 9 gennaio 2020, ex art 5 contratto di avvalimento ex art. 89 D.Lgs Controparte_2
n. 50 18 aprile 2016 depositato presso il di San Demetrio Corone del 3.8.2020 ( cfr doc CP_2
allegati).
In effetti l'art. art 5 pagina 5 contratti di avvalimento , e San Controparte_3 CP_2
Demetrio Corone, rubricato OR competente così recita:
“Il presente contratto verrà regolato e interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla interpretazione, esecuzione e/o validità del presente contratto, si stabilisce come OR competente in via esclusiva quello di
Roma”.
La fondatezza dell'eccezione preliminare avrebbe quindi imposto l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, tuttavia, avuto riguardo alla natura della decisione, unitamente all'avvenuta estinzione della pretesa azionata, devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 18/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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