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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4143/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4143/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 10.35 innanzi a Umberto Castagnini, sono comparsi:
Per l'avv. GERI GIANCARLO Parte_1
E' presente la dott.ssa Mangani Marta per la pratica forense, Per , presente, l'avv. NANWANI BHABITA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa.
L'avv. Geri precisa le conclusioni come da note scritte del 5.7.2024, con richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. Richiama la sentenza, passata in giudicato, evidenziando che si tratta di questione tra le stesse parti, sulle stesse questioni.
L'avv. Nanwani Bhabiti, in tesi, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere alla luce della sentenza intervenuta n 389/2024, passata in giudicato. In denegata ipotesi, si riporta alle conclusioni del 4 luglio 2025. Chiede disporsi la compensazione delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 17.15, nessuna parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4143/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERI Parte_1 C.F._1
GIANCARLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NANWANI BHABITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatole unitamente alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 3183/2021, resa inter partes, con la quale veniva confermata l'ordinanza dell'1.07.2019, che vedeva accolta in sede possessoria la domanda di di essere reintegrato nel possesso della Controparte_1 conduttura di acqua che forniva acqua all'immobile sito in Firenze, via Del Lorentino n. 11.
Ha assunto l'opponente che tale ultima ordinanza aveva avuto attuazione a seguito dell'apposito procedimento instaurato dal sig. ex art. 669 duodecies c.p.c. conclusosi CP_1 con ordinanza del 3.01.2022 con cui era stata disposta la chiusura del procedimento attuativo, essendo stata “ripristinata la fornitura dell'acqua nell'immobile del poiché da ogni rubinetto, CP_1 di acqua calda e fredda, nonché dai sanitaria esce regolarmente l'acqua”. pagina 2 di 6 Parte opponente, pertanto, avendo osservato che la sentenza che ha definito il giudizio di merito possessorio non ha disposto niente di nuovo, posto che le domande diverse da quella di reintegra sono state rigettate e che, dunque, non residua alcun altro obbligo da eseguire, ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del precetto oggetto dell'attuale opposizione. Si è costituito in giudizio il quale ha preliminarmente contestato Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata notificata tardivamente, in violazione del termine di 20 giorni previsto per l'opposizione a precetto;
nel merito, ha dedotto che non sussisterebbero i presupposti per l'opposizione avendo i soggetti destinatari della sentenza emanata in ambito possessorio tenuto comportamenti tali da non dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari adottati. Ha dunque precisato che l'obbligazione rimasta inadempiuta dalla pronuncia di accoglimento concerne il ripristino della situazione precedente allo spoglio, ossia la conduttura dell' “acqua che defluiva dalla dorsale posta sul lato nord del fabbricato di Via del Loretino, 11, transitava dal pozzetto d'ispezione, dalla cisterna di accumulo, dal locale tecnico, dai servizi (cucina e bagni) di dal contatore, per alimentare poi i locali dell'immobile Controparte_1 oggi di proprietà e ”, ossia “nell'impianto unico e che apparteneva al . Pt_2 Parte_1 CP_1
Ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente e comunque il rigetto della stessa perché infondata nel merito. In data 1.4.2025 l'opponente ha depositato in giudizio la sentenza n. 3980/2024 emessa all'esito del procedimento n. 289/2024, passata in giudicato, come concordemente dichiarato dalle parti in udienza, con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che aveva dichiarato cessato il CP_1 procedimento ex art. 612 c.p.c. ritenendo accertata l'esecuzione della prescrizione del titolo fatto valere. All'udienza di discussione il convenuto ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo prestato acquiescenza alla predetta sentenza, pronunciatasi tra le stesse parti sulla medesima questione. Ha chiesto tuttavia disporsi la compensazione delle spese.
°°° °°° 1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dal sig. trattandosi di atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. CP_1 che quindi può essere proposta dalla data di notificazione del precetto e fino al compimento del primo atto dell'esecuzione. Il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva. pagina 3 di 6 Nel caso di specie, le contestazioni avanzate riguardano il diritto a procedere ad esecuzione forzata;
in particolare, questione controversa tra le parti è la portata della sentenza emessa a conclusione del giudizio di merito possessorio, oggetto di precetto ovvero se la stessa possa ritenersi già completamente eseguita oppure se presenti profili ulteriori rispetto a quelli emersi nella fase sommaria del giudizio possessorio e accertati all'esito del procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c.. Il termine di venti giorni invero, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, vale solamente in caso di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. risultando tale doglianza priva di fondamento.
2. Occorre a questo punto verificare i rapporti che sussistono tra il procedimento di opposizione a precetto e quello conclusosi con la sentenza n. 3980/2024. Come noto, l'art. 615 c.p.c. ammette la possibilità di un'opposizione a precetto, chiamata anche «preventiva», che si caratterizza per il fatto di essere proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, nascendo come reazione alla notifica dell'atto di precetto che preannuncia l'azione esecutiva. Si ha poi l'opposizione all'esecuzione in quanto tale, definita semplicemente opposizione o opposizione «successiva», proposta quando l'esecuzione sia già iniziata. Occorre sottolineare che l'oggetto di entrambe queste forme di opposizione è lo stesso, ossia il diritto di procedere ad esecuzione forzata. Sono opposizioni che si distinguono per il profilo temporale, in quanto l'opposizione a precetto, o preventiva, prescinde dall'avvio dell'esecuzione, ne basta la minaccia, mentre l'opposizione successiva si svolge dopo l'avvio dell'esecuzione. Le due opposizioni sono distinte, e la norma non pone alcun esplicito divieto al debitore di utilizzare entrambi gli strumenti ora descritti, ossia di agire in opposizione sia prima che dopo il pignoramento. Bisogna por mente al fatto che un rilevante profilo pratico di tutela della posizione del debitore è legato alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o del processo esecutivo;
in assenza di sospensione il processo esecutivo prosegue legittimamente e il debitore deve subire gli atti esecutivi e i loro effetti anche materiali. Nel caso di specie l'opponente non ha chiesto la sospensione del titolo e del precetto per cui nonostante l'opposizione preventiva è stato proposto ricorso ex art. 612 c.p.c. quale inizio dell'esecuzione dell'obbligo di fare. Le contestazioni sollevate dalle parti prima nell'ambito del procedimento ex art. 612 c.p.c. e, a seguito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. del Caramia, nell'ambito del procedimento RG
289/2024 sono sostanzialmente le medesime in quanto questione controversa tra le parti è il diritto ad agire in sede esecutiva e l'interpretazione della portata del titolo esecutivo. Essendo il processo già definito ed essendo preclusa la riunione ritiene il Tribunale, così riqualificando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere formulata pagina 4 di 6 dall'opponente, che quanto statuito con la sentenza n. 3980/2024 faccia stati tra le parti e che operi quale giudicato esterno ex art. 2909 c.c..
3. L'opposizione risulta quindi fondata. E' stato infatti condivisibilmente rilevato che la consulenza tecnica espletata nell'ambito del giudizio di attuazione del provvedimento cautelare, richiamata in sede di merito, concludeva che "con la realizzazione del nuovo impianto nella proprietà barsi serrecchia e la modifica dell'impianto originario lo stato dei luoghi risulta essere modificato in modo irreversibile e non risulta essere ripristinabile nell'originario stato dei luoghi come richiesto dalla parte reclamante". La sentenza di primo grado n. 3183/2021 avente ad oggetto il merito possessorio si è limitata a confermare integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale in data 1.7.2019.
La sentenza è stata impugnata e la Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 2378/2023 ha precisato, in ordine all'appello incidentale proposto dai che CP_1
"contrariamente a quanto sostenuto dagli impugnanti in via incidentale non risulta alcuna necessità di procedere all'installazione di un nuovo impianto idrico" e che “la ctu espletata nel procedimento di attuazione ex art. 669 duodecies cpc ha dato atto del carattere risolutivo dell'intervento di ripristino eseguito che ha consentito la riattivazione della fornitura di acqua in tutta la proprietà . CP_1
La Corte di Appello ha espressamente rigettato la domanda di pagamento ex art. 614-bis sul presupposto che “"il dictum è già stato eseguito". Dalla lettura di tali provvedimenti risulta evidente che non vi siano ulteriori statuizioni rimaste inadempiute essendosi il giudizio di merito possessorio limitato a confermare il provvedimento di reclamo, attuato all'esito di giudizio ex art. 669-duodecies c.p.c..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate con applicazione dei parametri minimi ex DM 147/2022, valore indeterminabile complessità bassa, considerata la natura del giudizio. Non sussistono però i presupposti per disporre la compensazione delle spese in quanto parte convenuta ha, nella sostanza, rinunciato all'esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza sopra richiamata. Avendo il agito in sede esecutiva nonostante l'opposizione e avendo, anche in tale CP_1 fase, affermato nei procedimenti ex art.612 e 617 c.p.c. il proprio diritto ad agire in via esecutiva si è assunto il rischio della soccombenza in plurimi giudizi. Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. alla luce della acquiescenza alla sentenza RG 289/2024 e delle conclusioni da ultimo rassegnate all'udienza di discussione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie l'opposizione a precetto;
2) dichiara che non è possibile procedere ad esecuzione forzata della sentenza n. 3183/2021 in quanto la stessa risulta già integralmente eseguita;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in € 3809,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese Parte_1 generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Geri Giancarlo.
Firenze, 15 aprile 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4143/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 10.35 innanzi a Umberto Castagnini, sono comparsi:
Per l'avv. GERI GIANCARLO Parte_1
E' presente la dott.ssa Mangani Marta per la pratica forense, Per , presente, l'avv. NANWANI BHABITA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa.
L'avv. Geri precisa le conclusioni come da note scritte del 5.7.2024, con richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. Richiama la sentenza, passata in giudicato, evidenziando che si tratta di questione tra le stesse parti, sulle stesse questioni.
L'avv. Nanwani Bhabiti, in tesi, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere alla luce della sentenza intervenuta n 389/2024, passata in giudicato. In denegata ipotesi, si riporta alle conclusioni del 4 luglio 2025. Chiede disporsi la compensazione delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 17.15, nessuna parte presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4143/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERI Parte_1 C.F._1
GIANCARLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NANWANI BHABITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatole unitamente alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 3183/2021, resa inter partes, con la quale veniva confermata l'ordinanza dell'1.07.2019, che vedeva accolta in sede possessoria la domanda di di essere reintegrato nel possesso della Controparte_1 conduttura di acqua che forniva acqua all'immobile sito in Firenze, via Del Lorentino n. 11.
Ha assunto l'opponente che tale ultima ordinanza aveva avuto attuazione a seguito dell'apposito procedimento instaurato dal sig. ex art. 669 duodecies c.p.c. conclusosi CP_1 con ordinanza del 3.01.2022 con cui era stata disposta la chiusura del procedimento attuativo, essendo stata “ripristinata la fornitura dell'acqua nell'immobile del poiché da ogni rubinetto, CP_1 di acqua calda e fredda, nonché dai sanitaria esce regolarmente l'acqua”. pagina 2 di 6 Parte opponente, pertanto, avendo osservato che la sentenza che ha definito il giudizio di merito possessorio non ha disposto niente di nuovo, posto che le domande diverse da quella di reintegra sono state rigettate e che, dunque, non residua alcun altro obbligo da eseguire, ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del precetto oggetto dell'attuale opposizione. Si è costituito in giudizio il quale ha preliminarmente contestato Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata notificata tardivamente, in violazione del termine di 20 giorni previsto per l'opposizione a precetto;
nel merito, ha dedotto che non sussisterebbero i presupposti per l'opposizione avendo i soggetti destinatari della sentenza emanata in ambito possessorio tenuto comportamenti tali da non dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari adottati. Ha dunque precisato che l'obbligazione rimasta inadempiuta dalla pronuncia di accoglimento concerne il ripristino della situazione precedente allo spoglio, ossia la conduttura dell' “acqua che defluiva dalla dorsale posta sul lato nord del fabbricato di Via del Loretino, 11, transitava dal pozzetto d'ispezione, dalla cisterna di accumulo, dal locale tecnico, dai servizi (cucina e bagni) di dal contatore, per alimentare poi i locali dell'immobile Controparte_1 oggi di proprietà e ”, ossia “nell'impianto unico e che apparteneva al . Pt_2 Parte_1 CP_1
Ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente e comunque il rigetto della stessa perché infondata nel merito. In data 1.4.2025 l'opponente ha depositato in giudizio la sentenza n. 3980/2024 emessa all'esito del procedimento n. 289/2024, passata in giudicato, come concordemente dichiarato dalle parti in udienza, con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che aveva dichiarato cessato il CP_1 procedimento ex art. 612 c.p.c. ritenendo accertata l'esecuzione della prescrizione del titolo fatto valere. All'udienza di discussione il convenuto ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo prestato acquiescenza alla predetta sentenza, pronunciatasi tra le stesse parti sulla medesima questione. Ha chiesto tuttavia disporsi la compensazione delle spese.
°°° °°° 1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dal sig. trattandosi di atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. CP_1 che quindi può essere proposta dalla data di notificazione del precetto e fino al compimento del primo atto dell'esecuzione. Il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva. pagina 3 di 6 Nel caso di specie, le contestazioni avanzate riguardano il diritto a procedere ad esecuzione forzata;
in particolare, questione controversa tra le parti è la portata della sentenza emessa a conclusione del giudizio di merito possessorio, oggetto di precetto ovvero se la stessa possa ritenersi già completamente eseguita oppure se presenti profili ulteriori rispetto a quelli emersi nella fase sommaria del giudizio possessorio e accertati all'esito del procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c.. Il termine di venti giorni invero, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, vale solamente in caso di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. risultando tale doglianza priva di fondamento.
2. Occorre a questo punto verificare i rapporti che sussistono tra il procedimento di opposizione a precetto e quello conclusosi con la sentenza n. 3980/2024. Come noto, l'art. 615 c.p.c. ammette la possibilità di un'opposizione a precetto, chiamata anche «preventiva», che si caratterizza per il fatto di essere proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, nascendo come reazione alla notifica dell'atto di precetto che preannuncia l'azione esecutiva. Si ha poi l'opposizione all'esecuzione in quanto tale, definita semplicemente opposizione o opposizione «successiva», proposta quando l'esecuzione sia già iniziata. Occorre sottolineare che l'oggetto di entrambe queste forme di opposizione è lo stesso, ossia il diritto di procedere ad esecuzione forzata. Sono opposizioni che si distinguono per il profilo temporale, in quanto l'opposizione a precetto, o preventiva, prescinde dall'avvio dell'esecuzione, ne basta la minaccia, mentre l'opposizione successiva si svolge dopo l'avvio dell'esecuzione. Le due opposizioni sono distinte, e la norma non pone alcun esplicito divieto al debitore di utilizzare entrambi gli strumenti ora descritti, ossia di agire in opposizione sia prima che dopo il pignoramento. Bisogna por mente al fatto che un rilevante profilo pratico di tutela della posizione del debitore è legato alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o del processo esecutivo;
in assenza di sospensione il processo esecutivo prosegue legittimamente e il debitore deve subire gli atti esecutivi e i loro effetti anche materiali. Nel caso di specie l'opponente non ha chiesto la sospensione del titolo e del precetto per cui nonostante l'opposizione preventiva è stato proposto ricorso ex art. 612 c.p.c. quale inizio dell'esecuzione dell'obbligo di fare. Le contestazioni sollevate dalle parti prima nell'ambito del procedimento ex art. 612 c.p.c. e, a seguito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. del Caramia, nell'ambito del procedimento RG
289/2024 sono sostanzialmente le medesime in quanto questione controversa tra le parti è il diritto ad agire in sede esecutiva e l'interpretazione della portata del titolo esecutivo. Essendo il processo già definito ed essendo preclusa la riunione ritiene il Tribunale, così riqualificando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere formulata pagina 4 di 6 dall'opponente, che quanto statuito con la sentenza n. 3980/2024 faccia stati tra le parti e che operi quale giudicato esterno ex art. 2909 c.c..
3. L'opposizione risulta quindi fondata. E' stato infatti condivisibilmente rilevato che la consulenza tecnica espletata nell'ambito del giudizio di attuazione del provvedimento cautelare, richiamata in sede di merito, concludeva che "con la realizzazione del nuovo impianto nella proprietà barsi serrecchia e la modifica dell'impianto originario lo stato dei luoghi risulta essere modificato in modo irreversibile e non risulta essere ripristinabile nell'originario stato dei luoghi come richiesto dalla parte reclamante". La sentenza di primo grado n. 3183/2021 avente ad oggetto il merito possessorio si è limitata a confermare integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale in composizione collegiale in data 1.7.2019.
La sentenza è stata impugnata e la Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 2378/2023 ha precisato, in ordine all'appello incidentale proposto dai che CP_1
"contrariamente a quanto sostenuto dagli impugnanti in via incidentale non risulta alcuna necessità di procedere all'installazione di un nuovo impianto idrico" e che “la ctu espletata nel procedimento di attuazione ex art. 669 duodecies cpc ha dato atto del carattere risolutivo dell'intervento di ripristino eseguito che ha consentito la riattivazione della fornitura di acqua in tutta la proprietà . CP_1
La Corte di Appello ha espressamente rigettato la domanda di pagamento ex art. 614-bis sul presupposto che “"il dictum è già stato eseguito". Dalla lettura di tali provvedimenti risulta evidente che non vi siano ulteriori statuizioni rimaste inadempiute essendosi il giudizio di merito possessorio limitato a confermare il provvedimento di reclamo, attuato all'esito di giudizio ex art. 669-duodecies c.p.c..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate con applicazione dei parametri minimi ex DM 147/2022, valore indeterminabile complessità bassa, considerata la natura del giudizio. Non sussistono però i presupposti per disporre la compensazione delle spese in quanto parte convenuta ha, nella sostanza, rinunciato all'esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza sopra richiamata. Avendo il agito in sede esecutiva nonostante l'opposizione e avendo, anche in tale CP_1 fase, affermato nei procedimenti ex art.612 e 617 c.p.c. il proprio diritto ad agire in via esecutiva si è assunto il rischio della soccombenza in plurimi giudizi. Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. alla luce della acquiescenza alla sentenza RG 289/2024 e delle conclusioni da ultimo rassegnate all'udienza di discussione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie l'opposizione a precetto;
2) dichiara che non è possibile procedere ad esecuzione forzata della sentenza n. 3183/2021 in quanto la stessa risulta già integralmente eseguita;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in € 3809,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese Parte_1 generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Geri Giancarlo.
Firenze, 15 aprile 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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