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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2024, n. 9348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9348 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 13146/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13146/2021 promossa da: con l'avv. FEDERICO A.U. GARUFI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con gli avv.ti FRANCESCO Controparte_1
MARIA GALLI e VALENTINA MANTEGA
PARTE CONVENUTA con l'avv. SIMONA SCARSI Controparte_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- Accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona Controparte_3 dell'Amministratore pro tempore, per le infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di CP_3
della nel mese di aprile 2019 e seguenti;
[...] Parte_1
- Per l'effetto condannare il , in persona dell'Amministratore Controparte_3
pro tempore, al risarcimento del danno da lucro cessante subito dalla quantificato Parte_1 in € 18.567,18 -oltre interessi e rivalutazione- o nella misura diversa maggiore o minore che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 6 - Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per scrupolo difensivo, si richiamano le istanze di prova formulate con la memoria ex art. 183 VI c. n.
2 c.p.c. che si intendono qui ritrascritte.”
Per la parte convenuta:
“Nel merito
In via principale
Accertare l'assenza del nesso di causalità che induca a ritenere le infiltrazioni causa del danno da lucro cessante, così come lamentato dall'attrice, e per l'effetto rigettare la domanda della Parte_1
perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito non ritenesse accoglibile la domanda proposta in via principale, accertare il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Parte_1 circa la quantificazione del danno richiesto e per l'effetto procedere alla quantificazione del danno secondo equità, in considerazione anche della mancata produzione del certificato di agibilità dell'immobile ammalorato e, dichiarare quindi l'eventuale importo dovuto in congruità agli anzidetti parametri valutativi nonchè condannare la terza C.F. e P.IVA. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 40128 Bologna, Via P.IVA_1
Stalingrado n. 45, al pagamento di quanto accertato e dichiarato in favore dell'attrice, manlevando al riguardo il in . Controparte_4 CP_1
In via istruttoria:
Per mero scrupolo difensivo, si considerano richiamate e ritrascritte anche le istanze istruttorie formulate in occasione delle memorie ex art. 183 c.p.c.”
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza,
Nel merito:
In via principale:
-accertare la rinuncia di parte attrice relativa alla domanda di risarcimento del danno emergente per intervenuta transazione;
-rigettare, in quanto inammissibile ed infondata, la domanda di manleva proposta dal
[...]
nei confronti di attesa l'inoperatività della garanzia Controparte_4 Controparte_5
assicurativa per i residui danni lamentati da parte attrice a titolo di lucro cessante;
pagina 2 di 6 Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite, rimb. Forf., CPA ed IVA inclusi;
In via subordinata: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, non risultando provato il nesso causale tra le infiltrazioni e la richiesta di da lucro cessante, così come argomentata da parte attrice, e la responsabilità del per i residui danni lamentati da parte attrice a titolo di CP_1
lucro cessante.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite, rimb. Forf., CPA ed IVA inclusi;
In via ulteriormente gradata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, liquidare i danni patiti da nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto, respingendo ogni Parte_1
diversa e maggiore pretesa;
il tutto entro i limiti dei massimali di polizza, delle franchigie e degli scoperti previsti dalle condizioni generali di contratto.
Spese, quanto meno, compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
affermando: di essere utilizzatrice, nell'ambito di un contratto di Controparte_1
leasing, di un complesso immobiliare costituito da un negozio al piano terra ed un magazzino al piano interrato siti nell'edificio del condominio convenuto;
di avere concesso in locazione tale complesso immobiliare ad un soggetto terzo;
che nell'aprile del 2019 nel magazzino sito al piano interrato si erano verificate delle infiltrazioni provenienti dal cortile che in relazione al periodo intercorso CP_6
tra il verificarsi delle infiltrazioni ed il ripristino -avvenuto agli inizi di novembre dello stesso anno- dell'unità immobiliare interrata adibita a magazzino, la locatrice, odierna attrice, ed il conduttore terzo avevano concordato una riduzione del canone nella misura del 50%; che tale riduzione del canone costituisce per la locatrice odierna attrice un danno da lucro cessante;
e chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno lamentato. CP_1
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha contrastato la domanda attorea ed ha chiamato in CP_1
causa la quale si è costituita in giudizio. Controparte_2
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- le richieste di prova orale avanzate dalle parti sono inammissibili, essendo i capitoli dedotti dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc relativi a circostanze di carattere generico, valutativo e documentale, ed essendo il capitolo dedotto dalla terza chiamata nella relativa memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc relativo a circostanze di carattere documentale e valutativo;
pagina 3 di 6 - la parte convenuta e la terza chiamata non hanno contestato in atti assertivi le allegazioni di cui all'atto di citazione relative all'avvenuta stipula del contratto di locazione tra l'odierna parte attorea ed il terzo conduttore e relative alla sussistenza nell'aprile 2019 di infiltrazioni nel magazzino interrato nel periodo indicato e provenienti dal cortile ed in particolare CP_6
dalla rottura di un pluviale;
ne consegue che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite;
- ciò posto, tenuto conto della natura di parti comuni delle cose da cui erano originate le infiltrazioni, secondo quanto allegato dalla parte attorea e non contestato dalla parte convenuta e dalla terza chiamata, in relazione a tali cose il assume la qualifica di custode ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c., con la conseguenza che in capo al convenuto sussiste la CP_1
responsabilità per il danno verificatosi, nei limiti di seguito accertati;
- appare plausibile alla luce della documentazione fotografica in atti la circostanza che il piano interrato dell'immobile locato fosse parzialmente inutilizzabile nel periodo ricompreso tra il verificarsi delle infiltrazioni nell'aprile 2019 e la fine dei lavori interni di ripristino, i quali sono stati effettuati -secondo allegazione attorea non specificamente contestata in atti assertivi dalle altre parti costituite- tra la fine di ottobre e l'inizio novembre del 2019, successivamente all'eliminazione della causa delle infiltrazioni da parte della ditta incaricata, sulla base di una delibera del settembre 2019, dal odierno convenuto;
CP_1
- la circostanza che l'inutilizzabilità del magazzino fosse solo parziale e non totale emerge in particolare dalle fatture relative al canone decurtato emesse dall'odierna parte attorea in cui viene fatto testuale riferimento ad una soltanto “parziale inagibilità” dei “locali interrati”;
- considerata tale circostanza ed inoltre tenuto conto che il negozio al piano terra non era stato interessato dalle infiltrazioni, appare congrua una misura del risarcimento del danno da lucro cessante pari al 25% del canone mensile pari ad Euro 3.750,00 (considerato il canone annuo di
Euro 45.000,00 pattuito nel contratto di locazione), e quantificata in relazione al periodo complessivo di sette mesi e sei giorni in cui -secondo allegazione attorea non specificamente contestata in atti assertivi dalle altre parti costituite- si era protratta la parziale impossibilità di utilizzare il magazzino;
ciò posto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante si liquida l'importo complessivo di Euro 6.750,00, somma liquidata in moneta attuale;
- nulla può essere liquidato in relazione a spese legali stragiudiziali e per negoziazione assistita,
posto che le relative domande sono state avanzate tardivamente in comparsa conclusionale, e pagina 4 di 6 perciò oltre il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6, n. 1 cpc che costituisce barriera preclusiva sia sul piano assertivo sia per la proposizione delle domande;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data dell'evento di danno (1/4/2019, individuata sulla base della non contestata allegazione attorea relativa alla collocazione temporale dell'insorgenza delle infiltrazioni), sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 6.750,00, oltre accessori come sopra indicato.
In relazione al rapporto tra il convenuto e la compagnia assicuratrice terza chiamata si CP_1
osserva quanto segue:
- dalle condizioni di assicurazione pattuite, con riferimento alla sezione “danni da acqua” prevista dalla polizza la quale comprende anche i “danni a terzi derivati da fuoriuscita di acqua”, emerge che la compagnia assicuratrice -per quanto qui rileva- “tiene indenne
l'Assicurato” della “somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi” che siano stati
“causati da: fuoriuscita di acqua” a seguito di “rottura accidentale” di “pluviali” al servizio del fabbricato, con la precisazione che “nell'ambito della Responsabilità civile dell'Assicurato” la
“garanzia è prestata” in relazione ai “danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi”;
- ciò posto, poiché nel caso di specie il danno da lucro cessante lamentato dalla società locatrice danneggiata in seguito all'infiltrazione causata dalla rottura di un pluviale condominiale è derivato da una riduzione dell'entità del corrispettivo spettante alla società locatrice in base ad un'attività di locazione di immobile dalla stessa prestata in favore della società conduttrice, sussistono i presupposti della copertura assicurativa, nei limiti di polizza, in considerazione delle clausole sopra riportate;
- ne consegue che la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della CP_1
terza chiamata è fondata e deve essere accolta, sì che la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la parte convenuta, nei limiti di polizza, del pagamento delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore della parte attorea in base alla presente pronuncia.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che
- la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
- la terza chiamata deve essere condannata alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in Euro 518,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
6.750,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la terza chiamata a tenere indenne la parte convenuta, nei limiti di polizza, del pagamento delle somme che la parte convenuta è tenuta a corrispondere in favore della parte attorea in base alla presente pronuncia;
3. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
4. condanna la terza chiamata alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in Euro 518,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 26/10/2024
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13146/2021 promossa da: con l'avv. FEDERICO A.U. GARUFI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con gli avv.ti FRANCESCO Controparte_1
MARIA GALLI e VALENTINA MANTEGA
PARTE CONVENUTA con l'avv. SIMONA SCARSI Controparte_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- Accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona Controparte_3 dell'Amministratore pro tempore, per le infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di CP_3
della nel mese di aprile 2019 e seguenti;
[...] Parte_1
- Per l'effetto condannare il , in persona dell'Amministratore Controparte_3
pro tempore, al risarcimento del danno da lucro cessante subito dalla quantificato Parte_1 in € 18.567,18 -oltre interessi e rivalutazione- o nella misura diversa maggiore o minore che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 6 - Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per scrupolo difensivo, si richiamano le istanze di prova formulate con la memoria ex art. 183 VI c. n.
2 c.p.c. che si intendono qui ritrascritte.”
Per la parte convenuta:
“Nel merito
In via principale
Accertare l'assenza del nesso di causalità che induca a ritenere le infiltrazioni causa del danno da lucro cessante, così come lamentato dall'attrice, e per l'effetto rigettare la domanda della Parte_1
perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito non ritenesse accoglibile la domanda proposta in via principale, accertare il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Parte_1 circa la quantificazione del danno richiesto e per l'effetto procedere alla quantificazione del danno secondo equità, in considerazione anche della mancata produzione del certificato di agibilità dell'immobile ammalorato e, dichiarare quindi l'eventuale importo dovuto in congruità agli anzidetti parametri valutativi nonchè condannare la terza C.F. e P.IVA. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 40128 Bologna, Via P.IVA_1
Stalingrado n. 45, al pagamento di quanto accertato e dichiarato in favore dell'attrice, manlevando al riguardo il in . Controparte_4 CP_1
In via istruttoria:
Per mero scrupolo difensivo, si considerano richiamate e ritrascritte anche le istanze istruttorie formulate in occasione delle memorie ex art. 183 c.p.c.”
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza,
Nel merito:
In via principale:
-accertare la rinuncia di parte attrice relativa alla domanda di risarcimento del danno emergente per intervenuta transazione;
-rigettare, in quanto inammissibile ed infondata, la domanda di manleva proposta dal
[...]
nei confronti di attesa l'inoperatività della garanzia Controparte_4 Controparte_5
assicurativa per i residui danni lamentati da parte attrice a titolo di lucro cessante;
pagina 2 di 6 Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite, rimb. Forf., CPA ed IVA inclusi;
In via subordinata: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, non risultando provato il nesso causale tra le infiltrazioni e la richiesta di da lucro cessante, così come argomentata da parte attrice, e la responsabilità del per i residui danni lamentati da parte attrice a titolo di CP_1
lucro cessante.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite, rimb. Forf., CPA ed IVA inclusi;
In via ulteriormente gradata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, liquidare i danni patiti da nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto, respingendo ogni Parte_1
diversa e maggiore pretesa;
il tutto entro i limiti dei massimali di polizza, delle franchigie e degli scoperti previsti dalle condizioni generali di contratto.
Spese, quanto meno, compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
affermando: di essere utilizzatrice, nell'ambito di un contratto di Controparte_1
leasing, di un complesso immobiliare costituito da un negozio al piano terra ed un magazzino al piano interrato siti nell'edificio del condominio convenuto;
di avere concesso in locazione tale complesso immobiliare ad un soggetto terzo;
che nell'aprile del 2019 nel magazzino sito al piano interrato si erano verificate delle infiltrazioni provenienti dal cortile che in relazione al periodo intercorso CP_6
tra il verificarsi delle infiltrazioni ed il ripristino -avvenuto agli inizi di novembre dello stesso anno- dell'unità immobiliare interrata adibita a magazzino, la locatrice, odierna attrice, ed il conduttore terzo avevano concordato una riduzione del canone nella misura del 50%; che tale riduzione del canone costituisce per la locatrice odierna attrice un danno da lucro cessante;
e chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno lamentato. CP_1
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha contrastato la domanda attorea ed ha chiamato in CP_1
causa la quale si è costituita in giudizio. Controparte_2
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- le richieste di prova orale avanzate dalle parti sono inammissibili, essendo i capitoli dedotti dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc relativi a circostanze di carattere generico, valutativo e documentale, ed essendo il capitolo dedotto dalla terza chiamata nella relativa memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc relativo a circostanze di carattere documentale e valutativo;
pagina 3 di 6 - la parte convenuta e la terza chiamata non hanno contestato in atti assertivi le allegazioni di cui all'atto di citazione relative all'avvenuta stipula del contratto di locazione tra l'odierna parte attorea ed il terzo conduttore e relative alla sussistenza nell'aprile 2019 di infiltrazioni nel magazzino interrato nel periodo indicato e provenienti dal cortile ed in particolare CP_6
dalla rottura di un pluviale;
ne consegue che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite;
- ciò posto, tenuto conto della natura di parti comuni delle cose da cui erano originate le infiltrazioni, secondo quanto allegato dalla parte attorea e non contestato dalla parte convenuta e dalla terza chiamata, in relazione a tali cose il assume la qualifica di custode ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c., con la conseguenza che in capo al convenuto sussiste la CP_1
responsabilità per il danno verificatosi, nei limiti di seguito accertati;
- appare plausibile alla luce della documentazione fotografica in atti la circostanza che il piano interrato dell'immobile locato fosse parzialmente inutilizzabile nel periodo ricompreso tra il verificarsi delle infiltrazioni nell'aprile 2019 e la fine dei lavori interni di ripristino, i quali sono stati effettuati -secondo allegazione attorea non specificamente contestata in atti assertivi dalle altre parti costituite- tra la fine di ottobre e l'inizio novembre del 2019, successivamente all'eliminazione della causa delle infiltrazioni da parte della ditta incaricata, sulla base di una delibera del settembre 2019, dal odierno convenuto;
CP_1
- la circostanza che l'inutilizzabilità del magazzino fosse solo parziale e non totale emerge in particolare dalle fatture relative al canone decurtato emesse dall'odierna parte attorea in cui viene fatto testuale riferimento ad una soltanto “parziale inagibilità” dei “locali interrati”;
- considerata tale circostanza ed inoltre tenuto conto che il negozio al piano terra non era stato interessato dalle infiltrazioni, appare congrua una misura del risarcimento del danno da lucro cessante pari al 25% del canone mensile pari ad Euro 3.750,00 (considerato il canone annuo di
Euro 45.000,00 pattuito nel contratto di locazione), e quantificata in relazione al periodo complessivo di sette mesi e sei giorni in cui -secondo allegazione attorea non specificamente contestata in atti assertivi dalle altre parti costituite- si era protratta la parziale impossibilità di utilizzare il magazzino;
ciò posto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante si liquida l'importo complessivo di Euro 6.750,00, somma liquidata in moneta attuale;
- nulla può essere liquidato in relazione a spese legali stragiudiziali e per negoziazione assistita,
posto che le relative domande sono state avanzate tardivamente in comparsa conclusionale, e pagina 4 di 6 perciò oltre il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6, n. 1 cpc che costituisce barriera preclusiva sia sul piano assertivo sia per la proposizione delle domande;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data dell'evento di danno (1/4/2019, individuata sulla base della non contestata allegazione attorea relativa alla collocazione temporale dell'insorgenza delle infiltrazioni), sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 6.750,00, oltre accessori come sopra indicato.
In relazione al rapporto tra il convenuto e la compagnia assicuratrice terza chiamata si CP_1
osserva quanto segue:
- dalle condizioni di assicurazione pattuite, con riferimento alla sezione “danni da acqua” prevista dalla polizza la quale comprende anche i “danni a terzi derivati da fuoriuscita di acqua”, emerge che la compagnia assicuratrice -per quanto qui rileva- “tiene indenne
l'Assicurato” della “somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi” che siano stati
“causati da: fuoriuscita di acqua” a seguito di “rottura accidentale” di “pluviali” al servizio del fabbricato, con la precisazione che “nell'ambito della Responsabilità civile dell'Assicurato” la
“garanzia è prestata” in relazione ai “danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi”;
- ciò posto, poiché nel caso di specie il danno da lucro cessante lamentato dalla società locatrice danneggiata in seguito all'infiltrazione causata dalla rottura di un pluviale condominiale è derivato da una riduzione dell'entità del corrispettivo spettante alla società locatrice in base ad un'attività di locazione di immobile dalla stessa prestata in favore della società conduttrice, sussistono i presupposti della copertura assicurativa, nei limiti di polizza, in considerazione delle clausole sopra riportate;
- ne consegue che la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della CP_1
terza chiamata è fondata e deve essere accolta, sì che la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la parte convenuta, nei limiti di polizza, del pagamento delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore della parte attorea in base alla presente pronuncia.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che
- la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
- la terza chiamata deve essere condannata alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in Euro 518,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
6.750,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la terza chiamata a tenere indenne la parte convenuta, nei limiti di polizza, del pagamento delle somme che la parte convenuta è tenuta a corrispondere in favore della parte attorea in base alla presente pronuncia;
3. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
4. condanna la terza chiamata alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in Euro 518,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 26/10/2024
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6