Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5144/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napolo Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Matilde Boccia, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5144/2023, assegnata in decisione all'udienza del 16.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 189 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c. e pendente
TRA
nata ad [...] l'[...], residente in [...]Parte_1
Marcelino, elett.te dom.ta in Sorrento (NA) alla Via S. Renato n. 23, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Marzuillo, del Foro di TO NN (tesserino n. C.F.: ) che la rappresenta e Numero_1 C.F._1 difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-Attrice- CONTRO (c.f. ) con sede legale in viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa n.190, 00144 Roma, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Rita Anna Piantadosi (C.F.: e C.F._2 Persona_1
(C.F. ), giusta procura generale alle liti (rep. n. C.F._3
55418 – raccolta n. 16104, Notaio di Roma) del Persona_2
04/05/2022 in atti;
***
CONCLUSIONI: Come in atti, come segue e come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di rimessione in decisione e come da comparse conclusionali in atti depositate dalla sola parte resistente.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
n.5144/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 8
1.Con atto di citazione notificato in data 22.5.2023 la signora Parte_1
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di
[...] Controparte_1
Napoli Nord, rappresentando di aver contratto con l'ente convenuto un contratto di finanziamento, mediante restituzione e piano di ammortamento con pagamento a rate. Segnatamente deduceva che, a causa della pandemia del marzo del 2020, si trovava nella impossibilità di far fronte al pagamento delle rate del prefato finanziamento;
che tale circostanza, veniva prevista e regolamentata dal Governo italiano, con procedura di sospensione dei finanziamenti e dei mutui, per sei mesi e con proroga di mesi 6, fino al totale di 1 anno;
che, pertanto, si attivava per ottenere la sospensione del debito. Deduceva altresì che unitamente al finanziamento aveva sottoscritto anche una polizza, la quale avrebbe coperto durante il periodo COVID, l'importo del finanziamento ad 1 anno, in caso di perdita del lavoro e/o altre ipotesi;
che, disattesa la sua richiesta di sospensione del finanziamento, il credito veniva ceduto ad una azienda di recupero crediti, la quale rifiutava qualsiasi dilazionamento dei pagamenti.
Contestava, ancora, parte attrice che tutte le comunicazioni con i responsabili delle erano avvenute telefonicamente ed Controparte_1 alla presenza di testimoni;
in particolare, che in una occasione il consulente finanziario delle le aveva riferito che la Controparte_1 polizza non copriva il suo caso, mentre, di contro, il servizio clienti telefonico delle riferiva informazione opposta. In particolare, CP_1 deduceva che da ultimo il consulente finanziario, riferiva che la pratica era ormai al recupero crediti, pertanto non poter più intervenire sulla questione. Contattata direttamente la società Mb ai fini del recupero Controparte_2 crediti, l'attrice lamentava di aver appreso dalla stessa l'impossibilità di avvalersi della polizza. Imputava, dunque, a l'ingiustificato comportamento Controparte_1 che asseriva consistere nell'averle negato dapprima la sospensione del finanziamento contratto presso e poi successivamente Controparte_1 anche l'attivazione della polizza sottoscritta dalla stessa a corredo della pratica, nonché la conseguente segnalazione CAI quale “cattiva pagatrice”, stante l'impossibilità di pagare per la mancata sospensione imputata alla convenuta. Tanto premesso citava , come in epigrafe rappresentate, a CP_1 comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 2.11.23, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva delle per i fatti di cui all'assertiva; - Controparte_1 per l' effetto condannare le al risarcimento del danno per aver Controparte_1 negato alla la possibilità di sospendere il finanziamento contratto presso Pt_1
-con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al Controparte_1 sottoscritto procuratore anticipatario.
n.5144/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 N. 5144/2023 R.G.A.C.
Si costituiva in giudizio come sopra rappresentata, Controparte_1 difesa ed elettivamente domiciliata, la quale impugnava e contestava tutto quanto argomentato, dedotto, allegato e richiesto ex adverso, in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto, chiedendo dunque l'integrale rigetto della domanda formulata e delle pretese avanzate dalla attrice. Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione degli elementi necessari utili a circoscrivere la causa petendi. In particolare, contestava la carenza probatoria della pretesa attorea, stante l'assenza di elementi utili in primis a dimostrare l'esistenza del finanziamento, quanto la richiesta di sospensione del pagamento delle rate. Sempre in via preliminare eccepiva la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, argomentando di svolgere nell'ambito del collocamento dei prodotti di finanziamento (come piccoli prestiti, finanziamenti, mutui ipotecari, ecc.) un ruolo di mero intermediario, nel rapporto di finanziamento tra cliente e Istituto erogante, e pertanto - successivamente al collocamento- la gestione del rapporto di credito ed anche dell'addebito/sospensione delle relative rate, di esclusiva competenza dell'Istituto erogante, stante il divieto di cui al vigente art. 2, comma 8, D.P.R. n. 144/2001, secondo cui “ non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico”. Dunque, contestava l'avversa affermazione secondo cui la : “nella Pt_1 sua qualità di cliente di contraeva con la prefata società un Controparte_1 finanziamento”, e disconosceva l'esistente di rapporto contrattuale riferito ad un finanziamento con parte attrice, stante il menzionato divieto delle a concedere finanziamenti. CP_1
Altresì deduceva, relativamente alla polizza di copertura del credito, che i clienti titolari di polizze assicurative sottoscrivono queste ultime con le Società e società giuridicamente e Controparte_3 Controparte_4 organizzativamente autonome e distinte da dotate di Controparte_1 propri bilanci, statuti e Organi Societari, oltre che aventi sedi legali distinte e recanti (ovviamente) numero di Partita Iva e Codice Fiscale differenti. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, evidenziando con riguardo alla dedotta possibilità di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a causa della pandemia da COVID 19, concessa dal Governo Italiano, che la sospensione non era concessa sic et simpliciter a ciascun titolare di finanziamento e/o mutuo, bensì era subordinata al possesso di determinati requisiti. All'uopo precisava che i titolari di prestiti e/o mutui (e dunque anche la signora ) avrebbero dovuto Pt_1 formulare la richiesta di sospensione delle rate, prevista dal Governo per far fronte all'emergenza Coronavirus e recepita dalla circolare ABI del marzo 2020, direttamente nei confronti dell'ente erogante (non CP_1
n.5144/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 N. 5144/2023 R.G.A.C.
), al quale dunque spettava l'onere di accettare o rigettare la CP_1 richiesta, previa verifica dei requisiti del Cliente. Altresì che tale istanza, doveva essere, ovviamente, corredata da idonea documentazione a supporto, in quanto era possibile richiedere la sospensione solo qualora l'intestatario del finanziamento rientrasse in una delle seguenti casistiche: - Dipendente in Cassa Integrazione - Soggetto licenziato dopo febbraio 2020 - Lavoratori Autonomi e liberi professionisti con attività sospesa/ perdita o diminuzione del fatturato;
che in caso di esito positivo della richiesta di sospensione, l'istituto erogante avrebbe proceduto all'accodamento delle rate a fine ammortamento. Ad ogni modo, contestava che, all'esito di verifiche interne effettuate, non risultava che l'attrice avesse inoltrato a alcuna richiesta di CP_1 sospensione delle rate;
e non poteva essere diversamente posto che, tutti gli aspetti attinenti alla gestione del contratto dovevano e intercorrere tra cliente ed istituto erogante il credito. Da ultimo, in merito alla sottoscrizione della copertura assicurativa, che eccepiva altresì essere indimostrata, sosteneva che in ottemperanza alle disposizioni del Governo per mitigare gli effetti economici della pandemia, la Compagnia permetteva ai propri clienti, previa richiesta di sospensione da parte dell'ente erogante il credito, di estendere la copertura assicurativa in funzione del nuovo piano di ammortamento determinatosi a seguito della richiesta di sospensione delle rate, ovvero, che era stato reso possibile sospendere la copertura assicurativa, per un massimo di 6 rate da recuperare con le rate accodate a fine ammortamento. Nel caso specifico, la convenuta deduceva che non essendo stata avanzata, da parte della cliente, alcuna richiesta di sospensione delle rate all'istituto erogante il finanziamento, conseguentemente quest'ultimo non poteva avanzare alla Compagnia assicurativa e alcuna CP_3 CP_4 richiesta in relazione alla eventuale modifica della copertura assicurativa. Concludeva: in via pregiudiziale ed assorbente: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti ex art. 164 comma 4 c.p.c. (mancando nello specifico la determinazione della cosa oggetto della domanda ex art. 163 n. 3 c.p.c.) oltre che per assoluta carenza probatoria a supporto delle domande contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio. In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Società Controparte_1
In via subordinata e nel merito: - respingere tutte le avverse pretese rivolte a
[...]
in quanto destituite di ogni fondamento logico e giuridico oltre che CP_1 non provate;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente controversia. 2. Sul merito. Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza n.5144/2023 r.g.a.c. Pagina 4 di 8 N. 5144/2023 R.G.A.C.
che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) —, va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato. In diritto occorre premettere che la Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) è un archivio informatizzato istituito, con il D.lgs. n. 507/99, presso la Banca d'Italia, quale Autorità preposta ai sensi dell'art. 146 del d. lgs. n.
385/1993, alla sorveglianza sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento degli assegni bancari e postali, nonché delle carte di credito. In tale archivio vengono resi pubblici, ai fini che rilevano per la controversia in esame, i dati delle persone fisiche e enti, anche se privi di personalità giuridica, traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista. In tutte le ipotesi di illegittimo impiego degli strumenti di pagamento è, difatti, prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma il legislatore ha ritenuto di sanzionare maggiormente l'emissione di assegni in difetto di autorizzazione ovvero senza provvista. In tal caso, infatti, l'art. 9, Legge 15 dicembre 1990, n. 386, rubricato "Revoca delle autorizzazioni", dispone che: "In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10 bis. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista". Nell'ipotesi di mancanza di provvista, tuttavia gli enti creditizi, prima di effettuare la segnalazione, devono inviare all'interessato il cosiddetto "preavviso di revoca" ex art. 9 bis.
3.4. Dal dato normativo emerge che la segnalazione al CAI costituisce per le banche un atto dovuto, privo di discrezionalità, e che può essere evitata unicamente tramite il pagamento tardivo disciplinato dall'art. 8 della L.
386/90, poiché l'emissione di assegno in difetto di provvista costituisce un illecito. Inoltre, che la segnalazione in questione non costituisca per la banca trattaria un atto discrezionale, ma dovuto (cfr. in tal senso Trib. Reggio Calabria, 20/02/2004, ord.; Trib. Ancona, Sez. Dist. Osimo, 04/06/2005, ord.; Trib. Roma, 04/03/2005, ord.; Trib Udine 17/05/2018 ), si ricava anche dal successivo art. 10 L. 386/90 rubricato "Responsabilità solidale del trattario", che dispone che:". Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10 bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo
n.5144/2023 r.g.a.c. Pagina 5 di 8 N. 5144/2023 R.G.A.C.
stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno". Nel caso che ci occupa, la parte attrice ha agito onde ottenere risarcimento in ragione dei danni che rivendica aver subito in ragione della mancata sospensione rate finanziamento che imputa all'ente postate;
di talché in questa sede rileva valutare la correlazione eziologica tra i danni rivendicati e il comportamento asseritamente illegittimo della convenuta. Orbene, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio dell'azionata pretesa. Facendo buon governo dei principi di diritto non può che osservarsi come dalle fonti di prova offerte da parte ricorrente sin dall'introduzione del giudizio non sia dato assolutamente derivare la prova né della riconducibilità causale dei dedotti danni alla presunta illegittima iscrizione, ed in virtù della quale l'istante ha invocato la responsabilità risarcitoria dell'ente postale. Ed invero, sul punto occorre osservare, innanzitutto, che il detto nesso eziologico risulta essere stato specificamente ed espressamente contestato dalla resistente sin dalla propria costituzione in giudizio. In secondo luogo, i suddetti elementi oggettivi dell'illecito dedotto non appaiono neppure riscontrarsi, con sufficiente grado di certezza probatoria, dagli elementi di prova offerti da parte attrice, di guisa che non risulta dimostrata la connessione eziologica con i fatti di causa. Ciò detto, l'attrice non ha dimostrato i fatti sussunti nella pretesa azionata né tantomeno il comportamento contestato alle , la cui CP_1 responsabilità si presume;
tenuto conto oltretutto che come rilevato dalla convenuta e dimostrato dal riscontro documentale e temporale delle risultanze documentali agli atti, non era nelle facoltà dell'ente postale sospendere un finanziamento, in ogni caso indimostrato, come in ogni caso indimostrata la ricorrenza dei presupposti per ottenere una tale agevolazione dettata dall'emergenza epidemiologica che ha investito il paese, all'epoca dei dedotti fatti di lite . Piuttosto parte attrice neppure indica ed allega gli eventuali rapporti commerciali e/o finanziari o ulteriori perdite economiche subite che rivendica non andati a buon fine in ragione del dedotto inserimento;
circostanza che lascia inferire che il dedotto danno possa discendere da comportamenti addebitabili alla stessa parte attrice, nella discrezionale scelta di non ottemperare ad un impegno contrattuale assunto, nell'errata interpretazione di una disposizione normativa. Appare chiaro ed evidente, dunque, che sulla scorta delle su menzionate risultanze probatorie, documentali, non è emerso, in modo chiaro ed inequivocabile, — ma neppure meramente presuntivo ed indiziario — l'effettiva riconducibilità dell'evento di danno dedotto in lite alla responsabilità delle convenute;
di guisa che non possono in CP_1 alcun modo fondare l'affermazione della responsabilità civile e risarcitoria n.5144/2023 r.g.a.c. Pagina 6 di 8 N. 5144/2023 R.G.A.C.
della stessa, il cui coinvolgimento nei fatti dedotti in lite si è dimostrata essere, in definitiva, il frutto di mere deduzioni congetturali ed ipotetiche della istante, tuttavia sfornite di solidi elementi probatori. Né, per altra via, si potrebbe argomentare che la responsabilità della convenuta, nella causazione dell'evento di danno per cui è causa possa essere considerata processualmente acquisita in applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ed invero, premesso che nella depositata comparsa di costituzione e risposta alcuna ammissione di responsabilità formulava la convenuta, avendo eccepito essa, di contro, la sostanziale mancata prova degli assunti attorei, la dottrina e la giurisprudenza più attente sul punto, in merito all'estensione del c.d. principio di non contestazione, ha osservato che esso va valutato sia in un'ottica di proporzionalità (nel senso che trova il suo limite nel corrispondente grado di specificità che assume il fatto oggetto di contestazione), sia in ragione della diversa relazione che sussiste tra il fatto da provare e la parte nei confronti della quale l'allegazione è diretta (c.d. principio di vicinanza della prova). Ne consegue che, in presenza di fatti del tutto estranei alla sfera di conoscenza o astratta conoscibilità della parte avversa, anche la semplice dichiarazione di non esserne a conoscenza o una contestazione del tutto generica potrebbero essere considerate bastevoli al fine di far ritenere non automaticamente dimostrato il fatto. Ora, nella specie è indubbio che sulla scorta di una ricostruzione in fatto già ipotetica e congetturale operata dalla istante, l'affermazione della convenuta di aver eseguito in modo diligente ed attenta la prassi e la normativa in materia, l'attrice ha apoditticamente dedotto essere stati cagionati i danneggiamenti dedotti in lite e l'eccepita mancata prova degli assunti attorei, non possono far ritenere ritualmente prodotto l'effetto di relevatio ab onere probandi , insito nel disposto di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. Ed invero secondo la regola di riparto degli oneri probatori posta dall'art. 2697 c.c., è a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e ciò significa che il danneggiato deve provare l'esistenza del fatto storico, di un fatto illecito, l'imputabilità soggettiva dello stesso a chi egli indica quale autore, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito.
È principio consolidato quello per il quale “Spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe sull'attore.” (Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 7026 del 23/05/2001).
n.5144/2023 r.g.a.c. Pagina 7 di 8 N. 5144/2023 R.G.A.C.
Va precisato che non appaiono neppure riscontrarsi con sufficiente grado di certezza probatoria, gli elementi oggettivi dell'illecito dedotto, dagli elementi di prova offerti da parte attrice. Pertanto, premesso quanto precede, risultano infondate le doglianze di parte attrice, vertendosi, come detto, in tema di illecito aquiliano anche alla luce dell'art. 2043 c.c., non avendo l'attrice dimostrato l'imputabilità del fatto illecito dedotto a chi assumeva esserne stato l'autore e il nesso eziologico tra fatto ed evento lesivo, non raggiungendo la prova del danno da cui deriverebbe la pretesa risarcitoria avanzata. Per tutto quanto esposto, la domanda attrice va integralmente rigettata 3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente provvedendo sulla domanda proposta, così provvede:
1-Rigetta la domanda proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione;
2- Condanna parte attrice, al pagamento, in favore di parte convenuta, in persona dei legali rappresentanti p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 , per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 11/02/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n.5144/2023 r.g.a.c. Pagina 8 di 8