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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/05/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 286/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente-
Dott.ssa Elvira Puleio - Giudice -
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice rel. ed est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 286 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: filiazione naturale
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Felice Nozzi, presso il cui studio in Isernia alla via Via Kennedy è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (c.f. CP_1 Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Bellano, presso il cui studio in Isernia alla Via Umbra – Centro Commercio
e Affari, scala A3 è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV.TO , nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_2
, nata a [...] il [...], nominato con Persona_1
provvedimento del Tribunale di Isernia del 12.7.2023, rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Isernia alla via San
Leucio n. 73;
INTERVENTORE
1 NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente richiamate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.3.2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo di “essere autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, a riconoscere la minore nata a [...] il [...], Persona_1 come figlia di nato a [...] il [...]” Parte_1
Parte ricorrente, in particolare, deduceva che: - dal dicembre 2016 al 21.12.2020, il aveva intrattenuto con la una relazione extraconiugale, Pt_1 Controparte_3
essendo la donna coniugata con il sig. - dalla relazione era nata, il Persona_2
3.10.2018, una figlia;
- non avendo il potuto presenziare alla nascita della Pt_1
bambina (avvenuta circa un mese e mezzo prima della data prevista) per impegni lavorativi, la permetteva al marito di riconoscere la piccola CP_1 Persona_2
e di dargli il proprio cognome, con conseguente impossibilità per il di _1 Pt_1
riconoscere la figlia;
- il sig. intraprendeva dinanzi al Tribunale di Persona_2
Isernia azione di disconoscimento della paternità, conclusosi con accertamento della non compatibilità genetica tra il e la piccola - a fronte del rifiuto Per_2 _1
della Fattore a prestare consenso al riconoscimento di da parte di _1 [...]
, nonostante la paternità ritenuta dal pacifica e la rispondenza del Pt_1 Pt_1 riconoscimento all'interesse della minore, il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a riconoscere la minore come figlia propria. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.6.2023, si costituiva in giudizio
, rappresentando di non aver mai avuta effettiva e concreta certezza Controparte_3
che il fosse il padre biologico della minore. Evidenziava, altresì, la contrarietà Pt_1
del riconoscimento agli interessi della minore. Chiedeva, pertanto, previa nomina di un curatore speciale il rigetto della domanda e, in via subordinata, laddove venisse accolto il ricorso, l'adozione di provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore.
Nominato un curatore speciale, questi si costituiva in giudizio in data 18.12.2023 e chiedeva che “L'Ill.mo Giudicante 1) accerti in concreto l'interesse della minore
2 al riconoscimento della paternità da parte del sig. 2) a seguito _1 Parte_1 dell'esito positivo del predetto accertamento, oltreché degli accertamenti diagnostici
e genetici che confermino il rapporto di parentela tra il ricorrente e la minore, autorizzi il a riconoscere la minore nata a [...] il Pt_1 Persona_1
18.03.2018;
3) in caso di pronuncia di sentenza che tiene luogo del consenso mancante assuma tutti i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento della minore ai sensi dell'articolo 315-bis c.c. e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262
c.c.”.
Sentite le parti, fallito un tentativo di composizione bonaria della lite, il Tribunale, già concessi i termini per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
***
La domanda è inammissibile.
Come noto, la dichiarazione giudiziale di paternità è lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto nato fuori dal matrimonio acquista, attraverso un'azione giudiziale di natura dichiarativo - costitutiva, lo status di figlio in assenza di uno spontaneo atto di volontà di uno dei suoi genitori (o, astrattamente, di entrambi).
Orbene, nonostante la riforma della filiazione, attuata con L. 10.12.2012 n. 219 e con il D.lgs. 28.12.2013 n. 154, abbia riconosciuto la parità giuridica di tutti i figli (art. 315 c.c.), ispirandosi all'obiettivo di "eliminare ogni discriminazione tra i figli (...) nel rispetto della Costituzione , art. 30 " (della L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 2, comma 1) - così tutelando la condizione giuridica del figlio indipendentemente dal vincolo esistente tra i genitori, in linea con le indicazioni della Costituzione e dei principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo - è stata mantenuta, per quanto riguarda l'attribuzione dello stato di figlio, la distinzione tra filiazione all'interno e al di fuori del matrimonio.
Nel primo caso - situazione disciplinata dagli artt. 231,232 e 234 c.c. - il matrimonio determina l'attribuzione automatica dello stato dei figli dei coniugi, in forza di una presunzione di paternità, secondo la quale "il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio" o del possesso di stato (art. 237 c.c.). L'art. 231 c.c., che rimane norma cardine del sistema, continua ad essere rubricato come "paternità del marito" e stabilisce che "il marito è padre del figlio concepito o nato durante il
3 matrimonio".
Tali risultanze possono essere contestate solo con azioni di stato tipiche: l'azione di disconoscimento della paternità, l'azione di contestazione e l'azione di reclamo dello stato di figlio (quest'ultima, ove sia presente un titolo che attesti uno status difforme può essere fatta valere solo dopo aver rimosso quel titolo con la relativa azione, come previsto dall'art. 239, c. 4, c.c.).
Ciò premesso, è impossibile, nel nostro ordinamento, far valere un nuovo “status filiationis” prima di aver rimosso il titolo da cui risulta uno status contrastante.
L'art. 253 c.c. sancisce che «In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova».
È evidente, dunque, che la domanda azionata dal ricorrente non possa essere delibata fino a quando non venga rimosso, con sentenza passata in giudicato, lo status di figlio legittimo dell'attrice.
Ed infatti, in nessun caso è ammissibile un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova: si tratta di un divieto tassativo e senza eccezioni che impedisce si dia ingresso a qualunque azione il cui risultato si possa porre in contrasto con uno stato della persona. Ciò significa che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità (e dunque anche quella di riconoscimento) richiede come presupposto la perdita dello status di figlio legittimo da parte del soggetto, determinata dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento di paternità (Cass. n. 15590/2013), che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente (da ultimo, Cassazione civile sez. un. - 22/03/2023,
n. 8268, secondo cui, testualmente, “E' impossibile, nel nostro ordinamento, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo cui risulta uno status contrastante. Questa Corte ha più volte precisato che «la condizione di “figlio legittimo” è ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di “figlio legittimo”, con accertamento efficace erga omnes» (Cass. n. 27560/2021) e che la rimozione dell'impedimento, costituito ad un diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento (Cass. n. 15990/2013).
Nel nostro ordinamento non è infatti ammesso il c.d. «riconoscimento di rottura» che, in certi sistemi giuridici, estingue autonomamente, senza l'intervento del giudice, il titolo di figlio legittimo o figlio naturale riconosciuto.
4 Presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio (così come per il riconoscimento) è, dunque, la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso che tale stato è provato da un titolo, nell'attuale sistema, è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento della paternità (art. 243 bis
c.c. e ss., per quel che rileva in questa sede), sulla contestazione dello stato di figlio
(art. 240 c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento (art 263 c.c.).”
In altri termini, l'accertamento con cui viene rimosso (o mantenuto) lo stato di figlio legittimo è pregiudiziale rispetto a quello con cui è rivendicata altra paternità.
Nel caso di specie, anche prescindendo dalla sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 250 co. 4 c.p.c. rispetto a quello dell'azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità ex artt. 269 ss. c.c. (posto che, al momento del deposito del ricorso, sussisteva evidente incertezza in merito alla paternità), deve rivelarsi come non vi sia alcuna prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 212/21 del
Tribunale di Isernia, con cui è stata accolta la domanda di disconoscimento di paternità presentata dal precedente marito della , CP_1 Persona_2
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate e dell'assenza di prova in merito alla definitiva demolizione dello stato di figlia preesistente, come richiesto dalla Suprema Corte, la domanda formulata dal va dichiarata inammissibile. Pt_1
Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, attesa la natura della controversia e la peculiarità delle questioni trattate, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente-
Dott.ssa Elvira Puleio - Giudice -
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice rel. ed est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 286 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: filiazione naturale
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Felice Nozzi, presso il cui studio in Isernia alla via Via Kennedy è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (c.f. CP_1 Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Bellano, presso il cui studio in Isernia alla Via Umbra – Centro Commercio
e Affari, scala A3 è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV.TO , nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_2
, nata a [...] il [...], nominato con Persona_1
provvedimento del Tribunale di Isernia del 12.7.2023, rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Isernia alla via San
Leucio n. 73;
INTERVENTORE
1 NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente richiamate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.3.2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo di “essere autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, a riconoscere la minore nata a [...] il [...], Persona_1 come figlia di nato a [...] il [...]” Parte_1
Parte ricorrente, in particolare, deduceva che: - dal dicembre 2016 al 21.12.2020, il aveva intrattenuto con la una relazione extraconiugale, Pt_1 Controparte_3
essendo la donna coniugata con il sig. - dalla relazione era nata, il Persona_2
3.10.2018, una figlia;
- non avendo il potuto presenziare alla nascita della Pt_1
bambina (avvenuta circa un mese e mezzo prima della data prevista) per impegni lavorativi, la permetteva al marito di riconoscere la piccola CP_1 Persona_2
e di dargli il proprio cognome, con conseguente impossibilità per il di _1 Pt_1
riconoscere la figlia;
- il sig. intraprendeva dinanzi al Tribunale di Persona_2
Isernia azione di disconoscimento della paternità, conclusosi con accertamento della non compatibilità genetica tra il e la piccola - a fronte del rifiuto Per_2 _1
della Fattore a prestare consenso al riconoscimento di da parte di _1 [...]
, nonostante la paternità ritenuta dal pacifica e la rispondenza del Pt_1 Pt_1 riconoscimento all'interesse della minore, il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a riconoscere la minore come figlia propria. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.6.2023, si costituiva in giudizio
, rappresentando di non aver mai avuta effettiva e concreta certezza Controparte_3
che il fosse il padre biologico della minore. Evidenziava, altresì, la contrarietà Pt_1
del riconoscimento agli interessi della minore. Chiedeva, pertanto, previa nomina di un curatore speciale il rigetto della domanda e, in via subordinata, laddove venisse accolto il ricorso, l'adozione di provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore.
Nominato un curatore speciale, questi si costituiva in giudizio in data 18.12.2023 e chiedeva che “L'Ill.mo Giudicante 1) accerti in concreto l'interesse della minore
2 al riconoscimento della paternità da parte del sig. 2) a seguito _1 Parte_1 dell'esito positivo del predetto accertamento, oltreché degli accertamenti diagnostici
e genetici che confermino il rapporto di parentela tra il ricorrente e la minore, autorizzi il a riconoscere la minore nata a [...] il Pt_1 Persona_1
18.03.2018;
3) in caso di pronuncia di sentenza che tiene luogo del consenso mancante assuma tutti i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento della minore ai sensi dell'articolo 315-bis c.c. e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262
c.c.”.
Sentite le parti, fallito un tentativo di composizione bonaria della lite, il Tribunale, già concessi i termini per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissava udienza di rimessione della causa in decisione.
***
La domanda è inammissibile.
Come noto, la dichiarazione giudiziale di paternità è lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto nato fuori dal matrimonio acquista, attraverso un'azione giudiziale di natura dichiarativo - costitutiva, lo status di figlio in assenza di uno spontaneo atto di volontà di uno dei suoi genitori (o, astrattamente, di entrambi).
Orbene, nonostante la riforma della filiazione, attuata con L. 10.12.2012 n. 219 e con il D.lgs. 28.12.2013 n. 154, abbia riconosciuto la parità giuridica di tutti i figli (art. 315 c.c.), ispirandosi all'obiettivo di "eliminare ogni discriminazione tra i figli (...) nel rispetto della Costituzione , art. 30 " (della L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 2, comma 1) - così tutelando la condizione giuridica del figlio indipendentemente dal vincolo esistente tra i genitori, in linea con le indicazioni della Costituzione e dei principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo - è stata mantenuta, per quanto riguarda l'attribuzione dello stato di figlio, la distinzione tra filiazione all'interno e al di fuori del matrimonio.
Nel primo caso - situazione disciplinata dagli artt. 231,232 e 234 c.c. - il matrimonio determina l'attribuzione automatica dello stato dei figli dei coniugi, in forza di una presunzione di paternità, secondo la quale "il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio" o del possesso di stato (art. 237 c.c.). L'art. 231 c.c., che rimane norma cardine del sistema, continua ad essere rubricato come "paternità del marito" e stabilisce che "il marito è padre del figlio concepito o nato durante il
3 matrimonio".
Tali risultanze possono essere contestate solo con azioni di stato tipiche: l'azione di disconoscimento della paternità, l'azione di contestazione e l'azione di reclamo dello stato di figlio (quest'ultima, ove sia presente un titolo che attesti uno status difforme può essere fatta valere solo dopo aver rimosso quel titolo con la relativa azione, come previsto dall'art. 239, c. 4, c.c.).
Ciò premesso, è impossibile, nel nostro ordinamento, far valere un nuovo “status filiationis” prima di aver rimosso il titolo da cui risulta uno status contrastante.
L'art. 253 c.c. sancisce che «In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova».
È evidente, dunque, che la domanda azionata dal ricorrente non possa essere delibata fino a quando non venga rimosso, con sentenza passata in giudicato, lo status di figlio legittimo dell'attrice.
Ed infatti, in nessun caso è ammissibile un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova: si tratta di un divieto tassativo e senza eccezioni che impedisce si dia ingresso a qualunque azione il cui risultato si possa porre in contrasto con uno stato della persona. Ciò significa che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità (e dunque anche quella di riconoscimento) richiede come presupposto la perdita dello status di figlio legittimo da parte del soggetto, determinata dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento di paternità (Cass. n. 15590/2013), che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente (da ultimo, Cassazione civile sez. un. - 22/03/2023,
n. 8268, secondo cui, testualmente, “E' impossibile, nel nostro ordinamento, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo cui risulta uno status contrastante. Questa Corte ha più volte precisato che «la condizione di “figlio legittimo” è ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di “figlio legittimo”, con accertamento efficace erga omnes» (Cass. n. 27560/2021) e che la rimozione dell'impedimento, costituito ad un diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento (Cass. n. 15990/2013).
Nel nostro ordinamento non è infatti ammesso il c.d. «riconoscimento di rottura» che, in certi sistemi giuridici, estingue autonomamente, senza l'intervento del giudice, il titolo di figlio legittimo o figlio naturale riconosciuto.
4 Presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio (così come per il riconoscimento) è, dunque, la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso che tale stato è provato da un titolo, nell'attuale sistema, è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento della paternità (art. 243 bis
c.c. e ss., per quel che rileva in questa sede), sulla contestazione dello stato di figlio
(art. 240 c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento (art 263 c.c.).”
In altri termini, l'accertamento con cui viene rimosso (o mantenuto) lo stato di figlio legittimo è pregiudiziale rispetto a quello con cui è rivendicata altra paternità.
Nel caso di specie, anche prescindendo dalla sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 250 co. 4 c.p.c. rispetto a quello dell'azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità ex artt. 269 ss. c.c. (posto che, al momento del deposito del ricorso, sussisteva evidente incertezza in merito alla paternità), deve rivelarsi come non vi sia alcuna prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 212/21 del
Tribunale di Isernia, con cui è stata accolta la domanda di disconoscimento di paternità presentata dal precedente marito della , CP_1 Persona_2
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate e dell'assenza di prova in merito alla definitiva demolizione dello stato di figlia preesistente, come richiesto dalla Suprema Corte, la domanda formulata dal va dichiarata inammissibile. Pt_1
Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, attesa la natura della controversia e la peculiarità delle questioni trattate, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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