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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 438/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FEO NC PA, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1934/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 346/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AVELLINO sez. 4 e pubblicata il 18/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300752 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7859/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente_1: accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino: rigetto dell'appello con vittoria di spese dei gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Salerno, con cui era stato accolto parzialmente il ricorso avverso l'avviso di accertamento che aveva rideterminato il suo reddito di impresa, per l'anno 2013, in euro 341.460 ed aveva determinato il volume di affari a fini iva in euro 1.800.128.
La sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, stabilendo in euro 37.334 le fatture imponibili non registrate e dichiarate ed individuando in euro 1.602.415 i componenti negativi. Tale sentenza veniva confermata in secondo grado, dopo l'appello della società Ricorrente_1
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione la Società Ricorrente_1. La Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso ritenendo che fosse da censurare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui affermava: non emergendo peraltro con rassicurante certezza i maggiori costi allegati dall'appellante, sicché l'appello va rigettato confermandosi l'appellata sentenza …". Cassava dunque la sentenza di secondo grado, con rinvio a questa Corte di Giustizia.
Propone pertanto istanza di riassunzione dunque la società Ricorrente_1, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa all'udienza del 15 Dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto con riferimento alla questione dei costi in parte non riconosciuti, in ordine alla quale la
Corte di Cassazione ha specificamente riferito l'inadeguatezza della motivazione del giudice di appello che ha emesso la sentenza cassata. Come già detto, infatti, e come riportato dalla stessa società ricorrente in riassunzione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società Ricorrente_1 censurando specificamente la sentenza oggetto di ricorso nella parte in cui la Corte di secondo grado in questa parte di motivazione: non emergendo peraltro con rassicurante certezza i maggiori costi allegati dall'appellante, sicché l'appello va rigettato confermandosi l'appellata sentenza …". La Corte di Cassazione ha dunque argomentato nel senso che la Corte di secondo grado - con l'uso dei termini appena sopra riportati - non ha sufficientemente indicato i motivi per cui i maggiori costi invocati dalla società ricorrente non potevano esser ritenuti provati.
Invero, l'Agenzia individua la fonte della corretta determinazione del giudice di prime cure nel verbale di verifica ed in quanto detto dalla stessa Ricorrente_1 nella dichiarazione a fini irap, dove i costi sono riportati appunto in euro 1.602.415.
Invero, però, la Ricorrente_1 nella memoria difensiva evidenzia - come, da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate – nella dichiarazione dei componenti a fini irap non devono esser contenuti anche i costi previdenziali di personale che sono proprio quelli – pari ad euro 167.248,32 – che (unitamente ad euro
5.735,87, relativi ad oneri finanziari, vale a dire spese bancarie ed interessi passivi) mancherebbero e che dunque, secondo la Ricorrente_1, dovrebbero esser ricompresi fra i componenti negativi, contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia. In effetti, nella specie, la sussistenza di tali altri costi va riscontrata nella documentazione allegata dalla società ricorrente;
costi, come già detto, per la più gran parte (167.248,32 euro) riferita a spese per il personale (la ricorrente ha invero fatto riferimento, quanto alle paghe ed ai contributi previdenziali, al modello 770, già versato in atti in primo grado, al numero 17); l'indicazione dei costi peraltro è desumibile dal bilancio generale, pure prodotto agli atti nel primo grado.
Sulla base dunque di tali riscontri, l'appello della società Ricorrente_1 deve ritenersi fondato in relazione al predetto profilo del riconoscimento degli ulteriori costi, tenuto conto che l'Agenzia nelle sue difese non contesta in maniera specifica il dato emergente dalla documentazione sopra richiamata a sostegno del riconoscimento dei costi aggiuntivi nella misura sopra indicata;
in definitiva, al computo complessivo dei costi va aggiunto il predetto importo di euro 172.984.
L'appello della Ricorrente_1 deve pertanto essere accolto nel senso testé specificato.
Considerata la vicenda nel suo complesso e le tematiche coinvolte, sussistono ragioni onde compensare fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione;
compensa fra le parti le spese per tutti i gradi di giudizio.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FEO NC PA, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1934/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 346/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AVELLINO sez. 4 e pubblicata il 18/04/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300752 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7859/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente_1: accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino: rigetto dell'appello con vittoria di spese dei gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Salerno, con cui era stato accolto parzialmente il ricorso avverso l'avviso di accertamento che aveva rideterminato il suo reddito di impresa, per l'anno 2013, in euro 341.460 ed aveva determinato il volume di affari a fini iva in euro 1.800.128.
La sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, stabilendo in euro 37.334 le fatture imponibili non registrate e dichiarate ed individuando in euro 1.602.415 i componenti negativi. Tale sentenza veniva confermata in secondo grado, dopo l'appello della società Ricorrente_1
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione la Società Ricorrente_1. La Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso ritenendo che fosse da censurare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui affermava: non emergendo peraltro con rassicurante certezza i maggiori costi allegati dall'appellante, sicché l'appello va rigettato confermandosi l'appellata sentenza …". Cassava dunque la sentenza di secondo grado, con rinvio a questa Corte di Giustizia.
Propone pertanto istanza di riassunzione dunque la società Ricorrente_1, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa all'udienza del 15 Dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto con riferimento alla questione dei costi in parte non riconosciuti, in ordine alla quale la
Corte di Cassazione ha specificamente riferito l'inadeguatezza della motivazione del giudice di appello che ha emesso la sentenza cassata. Come già detto, infatti, e come riportato dalla stessa società ricorrente in riassunzione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società Ricorrente_1 censurando specificamente la sentenza oggetto di ricorso nella parte in cui la Corte di secondo grado in questa parte di motivazione: non emergendo peraltro con rassicurante certezza i maggiori costi allegati dall'appellante, sicché l'appello va rigettato confermandosi l'appellata sentenza …". La Corte di Cassazione ha dunque argomentato nel senso che la Corte di secondo grado - con l'uso dei termini appena sopra riportati - non ha sufficientemente indicato i motivi per cui i maggiori costi invocati dalla società ricorrente non potevano esser ritenuti provati.
Invero, l'Agenzia individua la fonte della corretta determinazione del giudice di prime cure nel verbale di verifica ed in quanto detto dalla stessa Ricorrente_1 nella dichiarazione a fini irap, dove i costi sono riportati appunto in euro 1.602.415.
Invero, però, la Ricorrente_1 nella memoria difensiva evidenzia - come, da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate – nella dichiarazione dei componenti a fini irap non devono esser contenuti anche i costi previdenziali di personale che sono proprio quelli – pari ad euro 167.248,32 – che (unitamente ad euro
5.735,87, relativi ad oneri finanziari, vale a dire spese bancarie ed interessi passivi) mancherebbero e che dunque, secondo la Ricorrente_1, dovrebbero esser ricompresi fra i componenti negativi, contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia. In effetti, nella specie, la sussistenza di tali altri costi va riscontrata nella documentazione allegata dalla società ricorrente;
costi, come già detto, per la più gran parte (167.248,32 euro) riferita a spese per il personale (la ricorrente ha invero fatto riferimento, quanto alle paghe ed ai contributi previdenziali, al modello 770, già versato in atti in primo grado, al numero 17); l'indicazione dei costi peraltro è desumibile dal bilancio generale, pure prodotto agli atti nel primo grado.
Sulla base dunque di tali riscontri, l'appello della società Ricorrente_1 deve ritenersi fondato in relazione al predetto profilo del riconoscimento degli ulteriori costi, tenuto conto che l'Agenzia nelle sue difese non contesta in maniera specifica il dato emergente dalla documentazione sopra richiamata a sostegno del riconoscimento dei costi aggiuntivi nella misura sopra indicata;
in definitiva, al computo complessivo dei costi va aggiunto il predetto importo di euro 172.984.
L'appello della Ricorrente_1 deve pertanto essere accolto nel senso testé specificato.
Considerata la vicenda nel suo complesso e le tematiche coinvolte, sussistono ragioni onde compensare fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione;
compensa fra le parti le spese per tutti i gradi di giudizio.