Decreto cautelare 3 marzo 2022
Ordinanza cautelare 22 marzo 2022
Ordinanza collegiale 30 settembre 2022
Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 21/04/2023, n. 6933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6933 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2023
N. 06933/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02232/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2232 del 2022, proposto da IA TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Casabona, Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari
1) del provvedimento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. R.0002297.23-11-2021, notificato in data 02.12.2021, che, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio – Roma Sez. IIIbis n. 10453/2021, ha provveduto alla rivalutazione della posizione della ricorrente, con riferimento ad istanza di riconoscimento della formazione professionale ottenuta in Romania da parte della ricorrente, disponendo il rigetto della medesima istanza sulla base delle valutazioni in parte motiva del provvedimento impugnato;
2) di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Provvedimento n. R.0002297.23-11-2021, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del Direttore Generale, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;
nonché, per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE per le classi di concorso A001, A060, A017, A008, A016, A037 e A054.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerando che con nota depositata in vista dell’udienza in epigrafe parte ricorrente ha evidenziato che “ il Ministero dell'Istruzione ha disposto l'adozione di misure compensative per tutte le classi di concorso presentate dalla ricorrente con modalità in linea con la normativa vigente e con gli ultimi orientamenti della Sezione adita (cfr. Tar Lazio - Roma n. 7887/2021), come peraltro rilevato nell'ordinanza del 30.09.2022 di rinvio del presente procedimento.
Ne discende che, alla luce del nuovo provvedimento ministeriale, è venuto a mancare l'interesse della ricorrente alla decisione del presente ricorso, ciò che, come pure rilevato dall'Ecc.mo Collegio, potrebbe tradursi in un possibile profilo di improcedibilità del ricorso stesso.
Pertanto, i sottoscritti procuratori, nell'interesse della ricorrente, dichiarano di rinunciare al ricorso.
Insistono per la condanna di parte resistente alla refusione delle spese di causa, occasionate dall'originario decreto ministeriale impugnato; in assoluto subordine, chiedono la compensazione delle spese .”;
Ritenuto che pertanto debba dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ma che le spese di lite debbano essere compensate in ragione del non del tutto intempestivo intervento dell’amministrazione in autotutela nel contesto di una materia comunque caratterizzata da profili di peculiarità e da oscillamenti giurisprudenziali sino alle recenti sentenze di Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Raffaele Tuccillo, Consigliere
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO