Articolo 5 della Legge 24 dicembre 1985, n. 808
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23 gennaio 1986
Art. 5. Intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese aeronautiche, il Ministro del tesoro stabilisce le condizioni, le modalita' e i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 , relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale ammessi ai benefici della presente legge.
Note all' art. 5:

- La legge 24 maggio 1977, n. 227 , reca norme in tema d'assicurazione e finanziamento -"dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale".
L'art. 18 di detta legge stabilisce, nel primo comma, che "l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediotermine centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , tutte le operazioni finanziarie previste dall' articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 , e successive modificazioni relative al Finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), ed n) dell'articolo 15° della stessa legge.

- Per una migliore intelligenza di tale disposizione si riportano gli articoli 14 e 15:
"Titolo III
RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA ED OPERAZIONI ASSICURABILI
Art. 14 - Le garanzie che la sezione e' autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:
1) mancata riscossione derivante da:
a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;
b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;
c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;
e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;
2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato;
3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al n. 1) del presente articolo, ovvero impossibilita' di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto n. 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;
4) difficolta' di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;
5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere a) e 6) del precedente n. 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilita' di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o Fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;
6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera ai) del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;
7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorita' straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorita' o eventi di cui alle lettere a) e b) del n. 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attivita' dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorita' straniera;
8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di"prezzo fisso";
9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;
10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;
11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;
12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere a) e b) del n. 1) del presente articolo nonche' di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorita' straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorita'.
Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), e' che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una societa' di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 .

Art. 15 - Le operazioni assicurabili sono le seguenti:
a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6). 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;
b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;
c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;
d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al n. 5) dell'articolo 14;
e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al n. 7) dell'articolo 14;
f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'articolo 14;
g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attivita' ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'articolo 14;
h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo articolo 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14;
i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 14;
l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi relativamente ai rischi di cui al n. 10) dell'articolo 14;
m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'articolo 14;
n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicita', spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al n. 12) dell'articolo 14.
Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti".
- L'istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) e' autorizzato, dall' art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 , a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 , dalla legge. 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 , dalla legge 1 agosto 1959, n. 703 e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 , al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi:
a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;
b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;
c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti istituti ed aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facolta' di successive alienazioni;
d) riscontrare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;
e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, a sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera d);
f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 ".
Entrata in vigore il 23 gennaio 1986