Art. 6.
Le tariffe da applicare dalle officine o dai montatori per le operazioni di verificazione o controllo dei cronotachigrafi CEE, previste dalla presente legge, sono fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti le associazioni piu' rappresentative delle categorie interessate e il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.
Le tariffe da applicare dalle officine o dai montatori per le operazioni di verificazione o controllo dei cronotachigrafi CEE, previste dalla presente legge, sono fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti le associazioni piu' rappresentative delle categorie interessate e il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.