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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5674/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - in persona del Giudice Onorario
Dott.ssa Paola Odorino, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N° 5674 del Ruolo Generale affari civili contenziosi per l'anno
2021, avente ad oggetto “diritti reali – comunione ed accertamento di proprietà”, proposta da:
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura alle Parte_1 C.F._1
liti apposta in atti, dall'Avv. Vincenzo Cerbone, C.F. , presso il cui C.F._2
studio, in Napoli alla Via Generale G. Orsini n. 46, elettivamente domiciliata;
- Attrice
Contro
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti Controparte_1 C.F._3
apposta in atti, dall'Avv. Raffaele Russo, C.F. presso il cui studio, C.F._3
in Afragola (NA) alla Via Piccirilli n. 9, elettivamente domiciliata;
- Convenuta
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza, si premette, è redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi nella pronunzia della
Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015. Le ragioni di fatto e di diritto della decisione, quindi, vengono succintamente esposte.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, posto che il contenuto dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disposizioni attuative c.p.c.
1 R.G. 5674/2021
esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , come innanzi Parte_1
generalizzata, evocava in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, per l'udienza del
20/09/2021, la germana deducendo: Controparte_1
- che, in virtù di atto donazione dell'11/05/2015 (per notar numero Persona_1
repertorio 28896/7148), e successivo atto di permuta del 18/12/2019 (per notar
[...]
numero repertorio 30061/8072), era proprietaria di immobili facenti parte Per_1 del fabbricato sito in Afragola (NA) alla via Messina n. 12 (già civico 10): appartamento di 4 vani ubicato al primo piano, identificato in catasto urbano al foglio
13, particella 1037, sub 3, con pertinenze, comodi e due balconi di cui uno esterno con affaccio su via Messina e l'altro con affaccio sul cortile interno all'edificio; piccolo appartamento di 1,5 vani ubicato al primo piano, identificato in catasto urbano al foglio 13, particella 1037, sub 11, con pertinenze, comodi e un balcone con affaccio sul cortile interno dell'edificio;
- che, la parte di balcone aggettante sul cortile interno dell'edificio prospicente alle predette unità immobiliari era di proprietà di essa istante;
- che, sulla parte del predetto balcone aggettante prospicente l'unità immobiliare di proprietà della convenuta (identificata in catasto urbano al foglio 13, particella 1037, sub 12), collocata tra le due unità immobiliari di proprietà di essa attrice, insisteva una servitù di passaggio a favore dell'appartamento di quest'ultima di 4 vani ubicato al primo piano, identificato in catasto urbano al foglio 13, particella 1037, sub 3;
- che, la convenuta sebbene utilizzasse in via esclusiva la parte di balcone in parola prospiciente al suo appartamento (apponendo uno stendino e stendere i propri vestiti), da qualche anno, percorreva ed occupava il tratto di balcone che accede all'unità immobiliare di 1,5 vani ubicata al primo piano di proprietà dell'attrice, accampando la sussistenza di uno stato condominiale del balcone e, dunque, il suo diritto di utilizzo, tanto da depositarvi spazzatura, secchi e panni da asciugare;
- che, alle rimostranze e alle attività dell'attrice finalizzate a preservare i suoi diritti di proprietà e di privacy, la convenuta reagiva con aggressioni, molestia e minacce;
- che, sul balcone con affaccio su via Messina, altezza civico 12, esteso lungo il perimetro delle unità abitative ubicate al primo piano di proprietà delle parti (identificate in
2 R.G. 5674/2021
catasto urbano del comune di Afragola, rispettivamente, al foglio 13, particella 1037, sub 3, e al foglio 13, particella 1037, sub 12), la convenuta aveva installato illegittimamente un pannello divisorio, poiché non risultava essere apposto sul muro di confine dei due immobili, occupando così un tratto di balcone di proprietà dell'attrice.
Tanto premesso, concludeva per ivi sentir: “1. accertare e dichiarare che la convenuta non ha il diritto di utilizzare e/o transitare l'area del balcone al primo Controparte_1
piano, prospiciente l'unità immobiliare dell'attrice , identificata in Parte_1
catasto al foglio 13, particella 1037, sub 3; per l'effetto, 2. ordinare alla convenut CP_1
di cessare ogni molestia e/o turbativa rispetto il godimento del balcone
[...] appartenente l'unità immobiliare dell'attric , identificato in catasto al Parte_1 foglio 13, particella 1037, sub 3, piano 1; 3. dichiarare il divieto assoluto per la convenuta di passaggio e/o di utilizzo sul balcone al primo piano Controparte_1
prospiciente l'unità immobiliare identificata in catasto al foglio 13, particella 1037, sub
11, in quanto di esclusiva pertinenza dell'attric che, in quanto tale, ha Parte_1 libera possibilità di poter apporre un cancello divisorio e di protezione dall'altrui invasione;
4. inibire alla convenut il passaggio e/o di qualsiasi altra forma Controparte_1
di molestia sul balcone al primo piano prospiciente all'unità immobiliare dell'attrice identificata in catasto al foglio 13, particella 1037, sub 11, piano 1; 5. accertare e dichiarare che il pannello divisorio posto sul balcone esterno dell'appartamento di 4 vani, identificato in catasto al foglio 13, particella 1037, sub 12 – piano 1, non risulta collocato all'altezza del muro di confine tra la proprietà dell'attrice (sub 11) e la proprietà della convenuta (sub 12), ovvero invade la proprietà dell'attrice; per l'effetto,
6. ordinare alla convenut di modificare e riposizionare a proprie spese il Controparte_1 pannello divisorio posto sul balcone sito al 1^ piano, lato strada (via Messina 12), relativo all'appartamento dell'attrice identificato in catasto al foglio 13, particella 1037, sub 12, piano 1; 7. in caso di inottemperanza del provvedimento emesso, condannare convenut al pagamento - a titolo di penalità di mora - di una somma di Controparte_1 denaro, non inferiore a € 1.000,00, da corrispondersi per ogni diniego e/o violazione dei provvedimenti richiesti al Tribunale;
8. adottare ogni altro necessario provvedimento e/o accertamento utile ai fini di giustizia;
9. condannare la convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali, spese generali ed oneri Controparte_1 di legge, con distrazione…”.
3 R.G. 5674/2021
In data 30/07/2021 si è costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di costituzione e risposta, e coeva domanda riconvenzionale, a mezzo della quale contestava le avverse deduzioni e domande, puntualizzando nel merito:
- in via principale, che la presunta proprietà esclusiva in favore dell'attrice del c.d. balcone aggettante, prospicente le unità immobiliari posto al primo piano con affaccio sul cortile interno del fabbricato condominiale, era infondata, in quanto tale balcone era, in realtà, un “ballatoio”, tipico dell'edilizia popolare, che prevede la presenza su ciascun piano di un edificio più appartamenti che condividono il medesimo corridoio coperto;
pertanto, esso consiste in un passaggio accostato ad una parete dell'edificio, tale da assurgere a parte comune a tutti i condomini;
- in via riconvenzionale, che la pretesa circa l'illegittimità del divisorio sul balcone lato strada prospiciente gli immobili di proprietà delle parti non era fondata, poiché il contestato tratto di balcone era posseduto in modo continuato e indisturbato per oltre
30 anni, tanto da far maturare, ai sensi dell'art. 1158 cod. civile in capo alla convenuta un acquisto per usucapione.
Ha, quindi, concludeva il per il rigetto delle domande attoree e per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza di comparizione delle parti, l'Istruttore – avendo preso atto che il procedimento di mediazione, avviato dall'attrice, si era concluso con verbale negativo per mancanza di volontà della convenuta di procedere nella mediazione per conciliare l'insorta lite – rinviava la causa all'udienza del
24/01/2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori, con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e con ordinanza del 7/02/2022, a scioglimento della riserva assunta alla su riferita udienza, ritenuto la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio aveva, all'uopo, nominato quale ausiliario l'Ing. , riservando Persona_2
all'esito della stessa ogni valutazione in ordine alla prova per testi articolata nelle memorie ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.
Espletata la consulenza tecnica, stante le sollevate contestazioni e le equivoche conclusioni rassegnate dell'ausiliario, questi con ordinanza del 6/09/2022 veniva revocato e contestualmente nominato altro c.t.u., Arch. . Persona_3
Depositata, addì 19/04/2023, la relazione tecnica unitamente ai documenti allegati, attese le criticità lamentate dal tecnico di parte attrice e le relative note di chiarimento
4 R.G. 5674/2021
del c.t.u., la causa veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica volta all'accertamento dello stato dei luoghi, alla descrizione della natura del balcone aggettante con affaccio sul cortile interno dell'edificio condominiale di cosa comune ovvero di proprietà esclusiva dell'unità immobiliare a cui accede, e all'accertamento del divisorio tra gli immobili delle parti apposto sul balcone aggettante con affaccio sulla pubblica strada (via
Messina altezza civico 12).
Questi i fatti di causa e le reciproche posizioni delle parti.
Quanto alla legittimazione delle parti e all'interesse ad agire in giudizio non sono state sollevate apprezzabili rilievi.
Il capo di domanda azionato dall'attrice finalizzato al riconoscimento della proprietà esclusiva del balcone prospiciente alla sua unità immobiliare, non è accoglibile per i motivi di seguito indicati.
Ed invero, dall'esame delle allegazioni documentali e dalla depositata consulenza tecnica, a firma dell'Arch. , di cui questo giudicante ne condivide l'iter Persona_3
logico e tecnico-argomentativo adottato dall'ausiliario, emerge chiaramente la natura di bene comune del “balcone” in questione a favore dei proprietari delle unità abitative cui dà accesso.
Orbene, taluni edifici popolari, costruiti fino ai primi decenni del XX secolo, sono caratterizzati da un lungo balcone condiviso e con affaccio sul cortile interno, una sorta di “passaggio esterno” che dà accesso a più appartamenti dello stesso piano. Si tratta delle cosiddette “case a ballatoio” o “case di ringhiera”. Il prevalente orientamento giurisprudenziale considera tale balcone alla stregua del ballatoio, così da costituire parte comune dei condomini (Cass. civ. 471/2017; Cass. civ. 10 ottobre 2007, n. 21246;
Trib. Milano, 16 ottobre 1988, n. 12061). Per la sua funzione, dunque, si presume che questo tipo di balcone sia bene condominiale;
al riguardo si osserva che l'art. 1117 cod. civile indica i beni comuni in condominio in via esemplificativa e non esaustiva. La condominialità di un bene può essere data, dunque, dalla specifica destinazione del bene stesso, come nel caso del ridetto balcone, la cui comunione è insista nel servizio che rende, e salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, i proprietari o possessori delle servite unità abitative possono apporre piante, fiori ovvero altri
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ornamenti e posizionare temporaneamente stendini e similari. La fattispecie si pone nell'ambito del condominio parziale ex lege (Cass. 8136/2004; 9644/1987;
8233/1990), in quanto per le sue caratteristiche strutturali e funzionali il balcone/ballatoio è destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio in condominio, cioè dei soli appartamenti di proprietà esclusiva ai quali si accede attraverso di esso. La condominialità del balcone/ballatoio può essere esclusa solo se vi è una diversa disposizione dei titolari, attraverso una riserva di proprietà a beneficio di una o più prospiciente/i unità immobiliare/i e contemporanea costituzione di servitù di passaggio a favore degli altri condomini.
Il “balcone” oggetto di controversia, posto che rispetto al quale non risulta alcun titolo che ne esclude la condominialità o che ne disponga diversamente la parti terminali dello stesso, va senz'altro collocato nella configurazione logico-giuridica della sopra descritta fattispecie. A tal fine, altresì, si evidenzia che la tenda da sole e la c.d. tendina veneziana posizionate dall'attrice sulla ringhiera del “balcone/ballatoio” in corrispondenza della porta di ingresso della sua unità abitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1102 cod. civile non ostacola affatto la condominialità del ridetto “balcone/ballatoio”.
Il capo di domanda proposto dall'attrice finalizzato all'accertamento dell'illegittimità del divisorio del balcone aggettante con affaccio su via Massina, di proprietà delle unità abitative dalle quali si estende, e ad ottenere di conseguenza l'arretramento del medesimo da parte della convenuta, è accoglibile.
Ed infatti, il balcone in parola va inteso quale prolungamento delle unità immobiliari cui accede. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato i balconi aggettanti, i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo una estensione dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura ovvero di servizio dell'edificio – come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate –rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (Cass. Civ. II Sez. 5 gennaio 2011, n. 218).
Dalla documentazione versata in atti e dall'accertamento effettuato dal c.t.u. emerge palese che il divisorio segnato con l'apposizione di una barriera non è allineato al divisorio che delimita gli appartamenti di proprietà delle parti, poiché risulta spostato di metri lineari di circa mt 1,08 in danno della proprietà dell'attrice. Tant'è che s'impone
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la necessità di un suo arretramento fino a raggiungere il divisorio con l'unità immobiliare di proprietà della convenuta.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, di contro, appare infondata, pertanto, va rigettata.
Ben vero, l'acquisto per usucapione della porzione del balcone aggettante con affaccio su via Messina preteso della convenuta in favore del suo appartamento è manchevole dei necessari presupposti, primo fra tutti - ed assorbente rispetto agli altri - il possesso ultraventennale. Al riguardo, si rileva che la convenuta acquistava l'appartamento riportato in catasto urbano del comune di Afragola al foglio 13, particella 1037, sub 12, mediante permuta negoziata con l'attrice per l'attiguo appartamento indentificato al foglio 13, particella 1037, sub 3, come da atto del 18/12/2019 rogato dal notaio
[...]
con numero repertorio 30061/8072 (del quale risulta prodotto in atti di causa Per_1
la sola nota di trascrizione).
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito della controversia, sussistono giustificati motivi per essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta il capo di domanda attorea diretto all'accertamento della proprietà esclusiva del “balcone” aggettante con affaccio sul cortile interno dell'edificio condominiale prospiciente alle sue unità immobiliari riportate in catasto urbano del comune di Afragola al foglio 13, particella 1037, sub 3 e sub 11;
2. Accoglie il capo di domanda attorea diretto all'accertamento dell'illegittimo divisorio del balcone aggettante con affaccio su via Massina, di proprietà delle unità abitative dalle quali protende, come in parte motiva, e per l'effetto, condanna la convenuta ad arretrare detto divisorio per mt 1,08 fino ad allinearlo al divisorio che delimita l'appartamento di sua proprietà (riportato in catasto urbano del comune di Afragola al
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foglio 13, particella 1037, sub 12), e quello di proprietà dell'attrice (identificato in catasto urbano del comune di Afragola al foglio 13, particella 1037, sub 3);
3. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
4. Compensa tra le parti le spese di lite;
5. Pone le spese di c.t.u. solidalmente a carico delle parti.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa, il 07-03-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
8
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - in persona del Giudice Onorario
Dott.ssa Paola Odorino, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N° 5674 del Ruolo Generale affari civili contenziosi per l'anno
2021, avente ad oggetto “diritti reali – comunione ed accertamento di proprietà”, proposta da:
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura alle Parte_1 C.F._1
liti apposta in atti, dall'Avv. Vincenzo Cerbone, C.F. , presso il cui C.F._2
studio, in Napoli alla Via Generale G. Orsini n. 46, elettivamente domiciliata;
- Attrice
Contro
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti Controparte_1 C.F._3
apposta in atti, dall'Avv. Raffaele Russo, C.F. presso il cui studio, C.F._3
in Afragola (NA) alla Via Piccirilli n. 9, elettivamente domiciliata;
- Convenuta
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza, si premette, è redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi nella pronunzia della
Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015. Le ragioni di fatto e di diritto della decisione, quindi, vengono succintamente esposte.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, posto che il contenuto dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disposizioni attuative c.p.c.
1 R.G. 5674/2021
esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , come innanzi Parte_1
generalizzata, evocava in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, per l'udienza del
20/09/2021, la germana deducendo: Controparte_1
- che, in virtù di atto donazione dell'11/05/2015 (per notar numero Persona_1
repertorio 28896/7148), e successivo atto di permuta del 18/12/2019 (per notar
[...]
numero repertorio 30061/8072), era proprietaria di immobili facenti parte Per_1 del fabbricato sito in Afragola (NA) alla via Messina n. 12 (già civico 10): appartamento di 4 vani ubicato al primo piano, identificato in catasto urbano al foglio
13, particella 1037, sub 3, con pertinenze, comodi e due balconi di cui uno esterno con affaccio su via Messina e l'altro con affaccio sul cortile interno all'edificio; piccolo appartamento di 1,5 vani ubicato al primo piano, identificato in catasto urbano al foglio 13, particella 1037, sub 11, con pertinenze, comodi e un balcone con affaccio sul cortile interno dell'edificio;
- che, la parte di balcone aggettante sul cortile interno dell'edificio prospicente alle predette unità immobiliari era di proprietà di essa istante;
- che, sulla parte del predetto balcone aggettante prospicente l'unità immobiliare di proprietà della convenuta (identificata in catasto urbano al foglio 13, particella 1037, sub 12), collocata tra le due unità immobiliari di proprietà di essa attrice, insisteva una servitù di passaggio a favore dell'appartamento di quest'ultima di 4 vani ubicato al primo piano, identificato in catasto urbano al foglio 13, particella 1037, sub 3;
- che, la convenuta sebbene utilizzasse in via esclusiva la parte di balcone in parola prospiciente al suo appartamento (apponendo uno stendino e stendere i propri vestiti), da qualche anno, percorreva ed occupava il tratto di balcone che accede all'unità immobiliare di 1,5 vani ubicata al primo piano di proprietà dell'attrice, accampando la sussistenza di uno stato condominiale del balcone e, dunque, il suo diritto di utilizzo, tanto da depositarvi spazzatura, secchi e panni da asciugare;
- che, alle rimostranze e alle attività dell'attrice finalizzate a preservare i suoi diritti di proprietà e di privacy, la convenuta reagiva con aggressioni, molestia e minacce;
- che, sul balcone con affaccio su via Messina, altezza civico 12, esteso lungo il perimetro delle unità abitative ubicate al primo piano di proprietà delle parti (identificate in
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catasto urbano del comune di Afragola, rispettivamente, al foglio 13, particella 1037, sub 3, e al foglio 13, particella 1037, sub 12), la convenuta aveva installato illegittimamente un pannello divisorio, poiché non risultava essere apposto sul muro di confine dei due immobili, occupando così un tratto di balcone di proprietà dell'attrice.
Tanto premesso, concludeva per ivi sentir: “1. accertare e dichiarare che la convenuta non ha il diritto di utilizzare e/o transitare l'area del balcone al primo Controparte_1
piano, prospiciente l'unità immobiliare dell'attrice , identificata in Parte_1
catasto al foglio 13, particella 1037, sub 3; per l'effetto, 2. ordinare alla convenut CP_1
di cessare ogni molestia e/o turbativa rispetto il godimento del balcone
[...] appartenente l'unità immobiliare dell'attric , identificato in catasto al Parte_1 foglio 13, particella 1037, sub 3, piano 1; 3. dichiarare il divieto assoluto per la convenuta di passaggio e/o di utilizzo sul balcone al primo piano Controparte_1
prospiciente l'unità immobiliare identificata in catasto al foglio 13, particella 1037, sub
11, in quanto di esclusiva pertinenza dell'attric che, in quanto tale, ha Parte_1 libera possibilità di poter apporre un cancello divisorio e di protezione dall'altrui invasione;
4. inibire alla convenut il passaggio e/o di qualsiasi altra forma Controparte_1
di molestia sul balcone al primo piano prospiciente all'unità immobiliare dell'attrice identificata in catasto al foglio 13, particella 1037, sub 11, piano 1; 5. accertare e dichiarare che il pannello divisorio posto sul balcone esterno dell'appartamento di 4 vani, identificato in catasto al foglio 13, particella 1037, sub 12 – piano 1, non risulta collocato all'altezza del muro di confine tra la proprietà dell'attrice (sub 11) e la proprietà della convenuta (sub 12), ovvero invade la proprietà dell'attrice; per l'effetto,
6. ordinare alla convenut di modificare e riposizionare a proprie spese il Controparte_1 pannello divisorio posto sul balcone sito al 1^ piano, lato strada (via Messina 12), relativo all'appartamento dell'attrice identificato in catasto al foglio 13, particella 1037, sub 12, piano 1; 7. in caso di inottemperanza del provvedimento emesso, condannare convenut al pagamento - a titolo di penalità di mora - di una somma di Controparte_1 denaro, non inferiore a € 1.000,00, da corrispondersi per ogni diniego e/o violazione dei provvedimenti richiesti al Tribunale;
8. adottare ogni altro necessario provvedimento e/o accertamento utile ai fini di giustizia;
9. condannare la convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali, spese generali ed oneri Controparte_1 di legge, con distrazione…”.
3 R.G. 5674/2021
In data 30/07/2021 si è costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di costituzione e risposta, e coeva domanda riconvenzionale, a mezzo della quale contestava le avverse deduzioni e domande, puntualizzando nel merito:
- in via principale, che la presunta proprietà esclusiva in favore dell'attrice del c.d. balcone aggettante, prospicente le unità immobiliari posto al primo piano con affaccio sul cortile interno del fabbricato condominiale, era infondata, in quanto tale balcone era, in realtà, un “ballatoio”, tipico dell'edilizia popolare, che prevede la presenza su ciascun piano di un edificio più appartamenti che condividono il medesimo corridoio coperto;
pertanto, esso consiste in un passaggio accostato ad una parete dell'edificio, tale da assurgere a parte comune a tutti i condomini;
- in via riconvenzionale, che la pretesa circa l'illegittimità del divisorio sul balcone lato strada prospiciente gli immobili di proprietà delle parti non era fondata, poiché il contestato tratto di balcone era posseduto in modo continuato e indisturbato per oltre
30 anni, tanto da far maturare, ai sensi dell'art. 1158 cod. civile in capo alla convenuta un acquisto per usucapione.
Ha, quindi, concludeva il per il rigetto delle domande attoree e per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza di comparizione delle parti, l'Istruttore – avendo preso atto che il procedimento di mediazione, avviato dall'attrice, si era concluso con verbale negativo per mancanza di volontà della convenuta di procedere nella mediazione per conciliare l'insorta lite – rinviava la causa all'udienza del
24/01/2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori, con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e con ordinanza del 7/02/2022, a scioglimento della riserva assunta alla su riferita udienza, ritenuto la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio aveva, all'uopo, nominato quale ausiliario l'Ing. , riservando Persona_2
all'esito della stessa ogni valutazione in ordine alla prova per testi articolata nelle memorie ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c.
Espletata la consulenza tecnica, stante le sollevate contestazioni e le equivoche conclusioni rassegnate dell'ausiliario, questi con ordinanza del 6/09/2022 veniva revocato e contestualmente nominato altro c.t.u., Arch. . Persona_3
Depositata, addì 19/04/2023, la relazione tecnica unitamente ai documenti allegati, attese le criticità lamentate dal tecnico di parte attrice e le relative note di chiarimento
4 R.G. 5674/2021
del c.t.u., la causa veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica volta all'accertamento dello stato dei luoghi, alla descrizione della natura del balcone aggettante con affaccio sul cortile interno dell'edificio condominiale di cosa comune ovvero di proprietà esclusiva dell'unità immobiliare a cui accede, e all'accertamento del divisorio tra gli immobili delle parti apposto sul balcone aggettante con affaccio sulla pubblica strada (via
Messina altezza civico 12).
Questi i fatti di causa e le reciproche posizioni delle parti.
Quanto alla legittimazione delle parti e all'interesse ad agire in giudizio non sono state sollevate apprezzabili rilievi.
Il capo di domanda azionato dall'attrice finalizzato al riconoscimento della proprietà esclusiva del balcone prospiciente alla sua unità immobiliare, non è accoglibile per i motivi di seguito indicati.
Ed invero, dall'esame delle allegazioni documentali e dalla depositata consulenza tecnica, a firma dell'Arch. , di cui questo giudicante ne condivide l'iter Persona_3
logico e tecnico-argomentativo adottato dall'ausiliario, emerge chiaramente la natura di bene comune del “balcone” in questione a favore dei proprietari delle unità abitative cui dà accesso.
Orbene, taluni edifici popolari, costruiti fino ai primi decenni del XX secolo, sono caratterizzati da un lungo balcone condiviso e con affaccio sul cortile interno, una sorta di “passaggio esterno” che dà accesso a più appartamenti dello stesso piano. Si tratta delle cosiddette “case a ballatoio” o “case di ringhiera”. Il prevalente orientamento giurisprudenziale considera tale balcone alla stregua del ballatoio, così da costituire parte comune dei condomini (Cass. civ. 471/2017; Cass. civ. 10 ottobre 2007, n. 21246;
Trib. Milano, 16 ottobre 1988, n. 12061). Per la sua funzione, dunque, si presume che questo tipo di balcone sia bene condominiale;
al riguardo si osserva che l'art. 1117 cod. civile indica i beni comuni in condominio in via esemplificativa e non esaustiva. La condominialità di un bene può essere data, dunque, dalla specifica destinazione del bene stesso, come nel caso del ridetto balcone, la cui comunione è insista nel servizio che rende, e salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, i proprietari o possessori delle servite unità abitative possono apporre piante, fiori ovvero altri
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ornamenti e posizionare temporaneamente stendini e similari. La fattispecie si pone nell'ambito del condominio parziale ex lege (Cass. 8136/2004; 9644/1987;
8233/1990), in quanto per le sue caratteristiche strutturali e funzionali il balcone/ballatoio è destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio in condominio, cioè dei soli appartamenti di proprietà esclusiva ai quali si accede attraverso di esso. La condominialità del balcone/ballatoio può essere esclusa solo se vi è una diversa disposizione dei titolari, attraverso una riserva di proprietà a beneficio di una o più prospiciente/i unità immobiliare/i e contemporanea costituzione di servitù di passaggio a favore degli altri condomini.
Il “balcone” oggetto di controversia, posto che rispetto al quale non risulta alcun titolo che ne esclude la condominialità o che ne disponga diversamente la parti terminali dello stesso, va senz'altro collocato nella configurazione logico-giuridica della sopra descritta fattispecie. A tal fine, altresì, si evidenzia che la tenda da sole e la c.d. tendina veneziana posizionate dall'attrice sulla ringhiera del “balcone/ballatoio” in corrispondenza della porta di ingresso della sua unità abitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1102 cod. civile non ostacola affatto la condominialità del ridetto “balcone/ballatoio”.
Il capo di domanda proposto dall'attrice finalizzato all'accertamento dell'illegittimità del divisorio del balcone aggettante con affaccio su via Massina, di proprietà delle unità abitative dalle quali si estende, e ad ottenere di conseguenza l'arretramento del medesimo da parte della convenuta, è accoglibile.
Ed infatti, il balcone in parola va inteso quale prolungamento delle unità immobiliari cui accede. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato i balconi aggettanti, i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo una estensione dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura ovvero di servizio dell'edificio – come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate –rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (Cass. Civ. II Sez. 5 gennaio 2011, n. 218).
Dalla documentazione versata in atti e dall'accertamento effettuato dal c.t.u. emerge palese che il divisorio segnato con l'apposizione di una barriera non è allineato al divisorio che delimita gli appartamenti di proprietà delle parti, poiché risulta spostato di metri lineari di circa mt 1,08 in danno della proprietà dell'attrice. Tant'è che s'impone
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la necessità di un suo arretramento fino a raggiungere il divisorio con l'unità immobiliare di proprietà della convenuta.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, di contro, appare infondata, pertanto, va rigettata.
Ben vero, l'acquisto per usucapione della porzione del balcone aggettante con affaccio su via Messina preteso della convenuta in favore del suo appartamento è manchevole dei necessari presupposti, primo fra tutti - ed assorbente rispetto agli altri - il possesso ultraventennale. Al riguardo, si rileva che la convenuta acquistava l'appartamento riportato in catasto urbano del comune di Afragola al foglio 13, particella 1037, sub 12, mediante permuta negoziata con l'attrice per l'attiguo appartamento indentificato al foglio 13, particella 1037, sub 3, come da atto del 18/12/2019 rogato dal notaio
[...]
con numero repertorio 30061/8072 (del quale risulta prodotto in atti di causa Per_1
la sola nota di trascrizione).
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito della controversia, sussistono giustificati motivi per essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta il capo di domanda attorea diretto all'accertamento della proprietà esclusiva del “balcone” aggettante con affaccio sul cortile interno dell'edificio condominiale prospiciente alle sue unità immobiliari riportate in catasto urbano del comune di Afragola al foglio 13, particella 1037, sub 3 e sub 11;
2. Accoglie il capo di domanda attorea diretto all'accertamento dell'illegittimo divisorio del balcone aggettante con affaccio su via Massina, di proprietà delle unità abitative dalle quali protende, come in parte motiva, e per l'effetto, condanna la convenuta ad arretrare detto divisorio per mt 1,08 fino ad allinearlo al divisorio che delimita l'appartamento di sua proprietà (riportato in catasto urbano del comune di Afragola al
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foglio 13, particella 1037, sub 12), e quello di proprietà dell'attrice (identificato in catasto urbano del comune di Afragola al foglio 13, particella 1037, sub 3);
3. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
4. Compensa tra le parti le spese di lite;
5. Pone le spese di c.t.u. solidalmente a carico delle parti.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa, il 07-03-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
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