CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Diego Rosario Pinto PRESIDENTE
Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. Dott. Nicola Saracino CONSIGLIERE riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5414 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 05.10.2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
T R A
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1
Prof. rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente Parte_2
dagli Avv.ti Martina Ramondo (C.F. ) e Diana Scarpitti C.F._1
(C.F. ), in virtù di procura speciale alla lite rilasciata a C.F._2
margine dell'atto di citazione in appello ed in esecuzione di deliberazione di
Giunta Comunale n. 141 del 07/08/2019, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in p.zza del Governo n. 1, presso gli Uffici Pt_1
dell'Avvocatura del Comune di ai fini delle comunicazioni di cancelleria Pt_1
dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente n. fax
0774/453370 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dott. con sede legale in Roma, Via CP_2
r.g. n. 1 Giustiniano Imperatore n. 199, C.F. e P. Iva , P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Allegri da Correggio n.11,
presso e nello studio dell'Avv. Francesco Colosimo, C.F. C.F._3
(fax: 06.44240559 PEC: ) che la Email_3
rappresenta, assiste e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv.
Marco Giuliani C.F. (fax:0668806089 PEC: CodiceFiscale_4
), giusta procura depositata nel Email_4
fascicolo telematico;
APPELLATO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo - Appello
avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli emessa in data 10. 6. 2019 e comunicata in data 29/07/2019, intervenuta all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. con NRG 4762/2017
CONCLUSIONI: All'udienza del 05.07.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza di cui in rubrica il Tribunale di Tivoli, parzialmente pronunciando sulle domande come in atti proposte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il alla refusione, in favore di parte ricorrente, Parte_1
delle spese di lite che liquida in 5.737,00 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato il in persona Parte_1
r.g. n. 2 del Sindaco p.t. ha proposto appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc. Corte d'Appello di Roma in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza appellata:
- nel merito: accogliere le domande formulate dal nel Parte_1
giudizio ex art. 702 bis c.p.c., avanti il Tribunale di Tivoli, RG
4762/2017;
- condannare la controparte alla refusione delle spese di lite e compensi professionali del doppio grado di giudizio, ex D.M. n. 55/2014 oltre IVA,
CPDEL e Spese Generali nella ragione del 15%, oltre rimborso del contenuto unificato.
In via istruttoria, nel caso in cui l'Ill.mo Giudice dell'Appello lo ritenesse rilevante ai fini del decidere e seppure la circostanza è apparsa in primo grado documentalmente provata e non contestata, considerato altresì che il rito non è stato mutato e che vi è stata violazione del diritto di difesa, chiede ammettersi prova per testi del legale rappresentante di , nonché del legale Pt_3
rappresentante di , sulla seguente circostanza: Parte_4
“Vero che il ha provveduto al pagamento delle fatture Parte_1
allegate in elenco alla nota prot. Comune 45467/2017”.
Si costituiva la per chiedere di respingere la Controparte_3
domanda di parte appellante e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 05.07.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
L'appellante ha proposto un unico motivo di gravame con il quale il ha lamentato l'errata valutazione in ordine al mancato Pt_1 Parte_1
assolvimento dell'onere della prova relativamente alla domanda restitutoria proposta nel giudizio di primo grado.
Ha sostenuto l'appellante di aver fornito la prova di aver pagato l'utenza r.g. n. 3 Enel relativa al complesso sportivo per il periodo in cui la Controparte_3
ne aveva avuto il possesso, depositando in giudizio le fatture ed
[...]
allegando alle stesse le ricevute di pagamento.
Peraltro, essendo tale circostanza non contestata dall'appellata, il giudice di prime cure avrebbe dovuto porla a fondamento della decisione astenendosi da qualsiasi controllo probatorio.
Inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente rigettato le domande di risarcimento del danno e di pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
Il infatti, da un lato avrebbe correttamente provato il Parte_1
comportamento omissivo della ed il relativo danno Controparte_3
cagionato; dall'altro ha proposto l'azione di indebito arricchimento in estremo e ultimo subordine, coerentemente alla natura sussidiaria della relativa azione.
Il motivo di gravame è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente deve rilevarsi che gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario in cui il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione.
Alla stregua della giurisprudenza ora citata deve essere ammessa la produzione delle “ricevute cumulative” prodotte dall'appellante in questa sede.
Nel merito, deve ritenersi accertato che per circa quattro anni la
[...]
aveva gestito il Polo Natatorio, non avendo preso in consegna Controparte_1
l'intero complesso sportivo, senza corrispondere al Comune di il canone Pt_1
di concessione e senza rimborsare i canoni per le utenze in essere, ancora intestate al Comune.
Questa Corte ritiene, quindi, che sussista il diritto del comune appellante di ripetere le somme corrisposte per l'utenza relativa agli impianti sportivi del Polo
r.g. n. 4 Natatorio, in quanto sfornite di causa debendi.
Del resto, a fronte dell'inadempimento dell'appellata società nonostante le reiterate richieste in tal senso trasmesse dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima ha fatto verificare i consumi di energia elettrica del solo Polo
Natatorio, per il periodo di una settimana, tramite una misurazione strumentale, effettuata con un analizzatore di rete marca Ducati Modello SIM 50, certificata dalla Ditta specializzata TPA – Tecnologie progetti Abruzzo – s.r.l.
La perizia tecnica prodotta dal che deve ritenersi del Parte_1
tutto attendibile, ha dimostrato che i consumi di energia elettrica misurati per il solo Polo natatorio nel periodo di gestione della Controparte_3
dall'agosto 2012 al dicembre 2016, ammontavano ad € 401.209,93.
Il ha anche documentato, producendo le relative bollette, di aver Pt_1
corrisposto ulteriori € 76.269,52, somma relativa al pagamento delle utenze sino alla data del rilascio avvenuto in data 12/06/2017. Pt_3
La società appellata, tramite la perizia effettuata dall'ing. ha Persona_1
quantificato il quantum debeatur nell'importo di circa € 116.000, ottenendo tale somma da un confronto con il consumo di energia elettrica di strutture affini e relativo alle macchine di alimentazioni similari.
È del tutto evidente che l'analitica ricostruzione dell'ammontare dei consumi di energia elettrica, come accertato dalla perizia tecnica prodotta dall'appellante, non può essere inficiata dai calcoli rivenienti dalla perizia di parte dell'appellata che si è basata su mere stime astratte che in concreto non hanno fornito una effettiva ricostruzione dei consumi reali, con la conseguenza che l'importo indicato dal comune non può ritenersi effettivamente contestato dall'appellata.
Occorre ora esaminare l'eccezione di compensazione sollevata dalla società appellata, che ad avviso della Corte è infondata e deve essere respinta.
Invero, ha opposto in compensazione i costi Controparte_3
sopportati per le lavorazioni di manutenzione straordinaria, che a termine di r.g. n. 5 Capitolato speciale d'appalto avrebbero dovuto essere eseguite dal per Pt_1
un ammontare di 266.000,00 euro, nonché l'ulteriore importo di 1.004.400,00 euro, come risulta dalla relazione giurata di stima del dott. per Persona_2
l'avviamento del polo natatorio.
Al riguardo, deve essere evidenziato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto".
Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e con esso il contestuale arricchimento dell'amministrazione),
l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, affinché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” possa “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”
(così, ancora, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez.
Un., n. 10798 del 2015).
In una simile prospettiva, pertanto, il tema rilevante non è affatto se vi sia stato (e se provenisse da un soggetto a ciò legittimato) il riconoscimento dell'utilità da parte dell'amministrazione, bensì se essa sia riuscita a provare il
“rifiuto” dell'arricchimento, o la sua impossibilità (v. Cass. ord. n. 25514/24).
Orbene, nel caso in esame, l'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto
(modifiche e migliorie - all. sub. 4 alla D.D. 1491/2011 fascicolo di primo grado), ai primi due commi, vietava al concessionario di effettuare qualsiasi r.g. n. 6 intervento che potesse modificare e/o trasformare la struttura, le installazioni, gli impianti, gli accessori e le pertinenze del complesso sportivo, stabilendo che qualsiasi intervento dovesse essere preventivamente concordato per iscritto con l'Amministrazione Comunale chiamata a valutare la opportunità dell'operazione ed a rilasciare formale autorizzazione.
Dagli atti non risulta che tali opere siano mai state concordate per iscritto od autorizzate dal inoltre, coerentemente all'orientamento sopra Pt_1
riportato, l'Amministrazione appellante ha specificatamente contestato l'utilità che avrebbe potuto trarre sia dalle predette opere, che dall'avviamento dell'attività sportiva creata dalla società appellata.
Ne consegue che le opere realizzate per conto della Controparte_1
dalla in quanto non concordate né autorizzate dal
[...] Controparte_4
non possono costituire oggetto di compensazione. Parte_1
In conclusione, la Corte ritiene di dovere respingere la domanda di risarcimento del danno formulata dall'Amministrazione comunale nel corso del giudizio ex art. 702 bis c.p.c.
Al riguardo, deve rilevarsi che nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Non avendo il comune assolto a tali oneri probatori la sua domanda di risarcimento del danno non merita accoglimento.
Alla luce di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi fondato e deve essere accolto, e per l'effetto la deve Controparte_3
r.g. n. 7 essere condannata a corrispondere al la somma complessiva di Parte_1
€ 477.479,45, di cui € 76.269,52 relative alle utenze sino alla data del Pt_3
rilascio, avvenuto in data 12/06/2017, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Alla stregua delle considerazioni sinora esposte l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura della causa e dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli emessa in data 10. 6. 2019 e comunicata in data 29/07/2019, intervenuta all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. con
NRG 4762/2017, così provvede:
A) In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata condanna la a corrispondere al Parte_5
la somma complessiva di € 477.479,45, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
B) Condanna la alla rifusione in favore del Parte_6
delle spese processuali del doppio grado di giudizio che Pt_1 Parte_1
si liquidano, quanto al primo grado in € 12.046,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado in complessivi € 14.239,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, degli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, ed al rimborso del CU.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 8