Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2023, proposto da
EP LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Bacicchi, Chiara Chessa, Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni svolti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel periodo da Gennaio 2012 a Maggio 2015, ai sensi degli artt. 9 e 42 del DPR n. 395/1995 nonché dell’art. 50 del DPR n. 254/1999 e successive modifiche
nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti alla corresponsione delle somme dovute al ricorrente all'esito della corresponsione della suddetta indennità per servizi esterni oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'effettivo pagamento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. EP LL, dipendente della Guardia di Finanza in quiescenza, ha adito il presente Tribunale per ottenere la declaratoria del diritto alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni, come riconosciuta dal combinato disposto di cui agli artt. 9 e 42 del DPR n. 395/1995 e 50 del DPR 254 del 1999, in riferimento all’attività di servizio svolta presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel periodo da gennaio 2012 a maggio 2015. Precisava il ricorrente che trattavasi di attività svolta collaborando con l’Autorità Giudiziaria ad approfondimenti investigativi (inerenti indagini penali correlate a reati contro la persona e contro il patrimonio) e, dunque, svolgendo attività di polizia giudiziaria di durata giornaliera non inferiore alle tre ore, sulla base di ordini formali di servizio.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, segnalando che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l’indennità per servizi esterni è destinata a retribuire i dipendenti per attività cd. “a cielo aperto”, ovvero svolta all’esterno, o comunque in condizioni di servizio particolarmente gravose e comunque diverse dalle ordinarie condizioni di servizio. Segnatamente la difesa erariale nella memoria per la pubblica udienza ha richiamato il recentissimo parere n. 408 del 22 marzo 2024 reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato su una controversia identica a quella in oggetto, coinvolgente personale della Guardia di Finanza che aveva svolto il servizio presso la Procura della Repubblica di Perugia. In particolare nella predetta pronuncia è stato chiarito: “ a) che l’indennità in questione “è diretta a compensare il personale militare che opera in situazioni di particolare disagio, in quanto esposto agli agenti atmosferici o ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni, in ambienti cioè situati al di fuori dai normali luoghi di lavoro, e perciò esposti a particolari fattori di rischio ambientale di diversa natura che rendono certamente più gravoso, o particolarmente gravoso, il servizio prestato in tali condizioni”; b) che “requisito per il sorgere del diritto all'indennità è l'espletamento del servizio esclusivamente all'aria aperta (costituendo questo lo specifico disagio che essa intende compensare)”; c) che tali condizioni e presupposti vanno acquisiti in senso restrittivo, posto che – in assenza di un particolare pericolo o disagio tale da giustificare un trattamento economico aggiuntivo e differenziato – si finirebbe per concedere la predetta indennità indiscriminatamente a tutti coloro che, ancorché impiegati presso Amministrazioni diverse, svolgano attività non connotate da alcun particolare pregiudizio fisico o psichico ed alimentando, innegabilmente, una disparità di trattamento fra gli stessi operatori.”
Sulla base di tali premesse il Consiglio di Stato ha ritenuto “ corretta e legittima la valutazione operata dall’Amministrazione, la quale ha escluso che, nel caso degli odierni ricorrenti, sussistessero i requisiti del particolare disagio operativo che la rivendicata indennità mira, nei sensi chiariti, a compensare, non potendo la mera durata del servizio, in assenza di esposizione (“a cielo aperto” ed in ambiente esterno) ai disagi degli agenti atmosferici, legittimare il suo preteso riconoscimento». Alla stregua di quanto sopra la tipologia di servizio svolto dal ricorrente non è all’evidenza sussumibile in quelle attività che danno diritto all’indennità ”.
3. Alla pubblica udienza del 29 aprile 2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Stante la ritualità della rinuncia e la mancata opposizione dell’amministrazione intimata, il ricorso deve essere dichiarato estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, commi 1 e 3, e 85, comma 9, cod. proc. amm..
5. In considerazione della non completa univocità della giurisprudenza in materia e del contegno processuale della parte, oltrechè della mancata opposizione del Ministero, il Collegio ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO