Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione civile composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 454/2024 vertente
TRA
, , rappr.ti e difesi per procura alle liti in atti Parte_1 Parte_2 dall'Avv.Erika Grossi del Foro di Urbino
Parte appellante
E
, , rappr.ti e difesi per procura alle liti in Controparte_1 Controparte_2
atti dall'Avv. Morena Ripa del Foro di Rimini
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 6 maggio 2024 e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2
sentenza del 15 marzo 2024 con la quale il Tribunale di Urbino aveva dichiarato risolto, per inadempimento di essi conduttori, il contratto di locazione intercorso con e Controparte_1
, avente ad oggetto l'immobile di proprietà di questi ultimi sito in Monte Controparte_2
Grimano alla via Seriole 9, piano sottostrada, ordinandone il rilascio a decorrere dal 30 aprile 2024, quindi li aveva condannati al pagamento in favore dei locatori della somma di euro 4.800,00 a titolo di canoni scaduti e non versati, oltre interessi legali dalla domanda ed oltre spese di lite. Gli appellanti hanno censurato l'errore del Tribunale nel non disporre l'interruzione del processo dal giorno della cancellazione dall'Albo dell'allora loro difensore Avv. Nicoletta Pazzaglia, non
il tutto con vittoria di spese del doppio grado.
e hanno chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1 Controparte_2
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, nelle modalità della trattazione scritta, è pervenuta alla data odierna ai sensi dell'art.127 ter, quarto comma, c.p.c., non avendo le parti provveduto a depositare le note illustrative allo scadere del termine (20 marzo 2025) loro precedentemente assegnato, in forza di quanto stabilito dalla citata norma processuale.
Anche per l'odierna udienza non risultano depositate in via telematica le note scritte di udienza.
Detto deposito tiene luogo della comparizione delle parti a mezzo dei difensori, con le correlate conseguenze di ordine processuale in caso di mancata comparizione.
Va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
La soluzione in rito della controversia suggerisce di compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
La Corte così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente