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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2513/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2513/2025 R.G., assunta in decisione all'udienza del 25 settembre
2025, avente per oggetto: Regolamentazione figli naturali
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Irene De Martino
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Aiello;
- RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 01.04.2025, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti i minori
(24.06.2016) e (27.09.2021), nati dalla relazione sentimentale intrattenuta con Per_1 Per_2 il resistente , in seguito, venuta a cessare, prevedendo, tra l'altro, l'affido Controparte_1
1 r.g. 2513/2025
condiviso dei minori con collocazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché, l'obbligo per quest'ultimo di versare alla madre un assegno di mantenimento per i minori pari ad € 400,00 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con propria memoria in data 10.09.2025 anche il resistente , si costituiva in Controparte_1 giudizio, rappresentando di voler addivenire con la ricorrente ad una definizione bonaria del presente procedimento.
All'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti, mediante note sostitutive di udienza, manifestavano la volontà di regolamentare le condizioni Per_ Per_ di affido dei figli e nel modo che segue: “1) disporre l'affido dei figli minori e Per_2
ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni normative in materia, con collocamento degli Per_2 stessi presso l'abitazione dove abitualmente dimora la madre, sita in Castiglione del Genovesi (SA) alla via Pizzi n. 66. Per l'effetto, le decisioni più̀ importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà̀ separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) disporre che il padre possa esercitare liberamente il proprio diritto di visita nei confronti dei figli minori per tre giorni durante la settimana non indicati in maniera fissa, con rientro - durante il periodo scolastico - presso l'abitazione materna entro le ore 21:00, al fine di poter poi agevolmente consentire ai bambini di recarsi a scuola il giorno successivo. Consentire, altresì, alternativamente durante i week-end, previo accordo tra i genitori, ai bambini di pernottare presso l'abitazione paterna. Con riguardo alle festività̀ Natalizie e Pasquali le parti concorderanno di anno in anno i giorni (ricompresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio di ogni anno) che i piccoli trascorreranno con il singolo genitore. Del pari, in ordine alle vacanze estive da svolgersi nel periodo giugno- settembre, le parti si accorderanno a tal fine di anno in anno;
3) disporre a carico del Sig. , Controparte_1
Per_ a titolo di mantenimento dei figli minori e , il pagamento della somma di €. 400,00 mensili Per_2
(euro quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. 4)
Disporre che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori vengano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento). Il rimborso di quelle anticipate per intero dal singolo genitore verrà corrisposto dall'altro dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. - A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono
2 r.g. 2513/2025
ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione -”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede: Per_ 1.dispone che l'affidamento della figlia e ed i conseguenti rapporti tra le parti siano Per_2 regolati in conformità alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, riportate in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 26 settembre
2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2513/2025 R.G., assunta in decisione all'udienza del 25 settembre
2025, avente per oggetto: Regolamentazione figli naturali
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Irene De Martino
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Aiello;
- RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 01.04.2025, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti i minori
(24.06.2016) e (27.09.2021), nati dalla relazione sentimentale intrattenuta con Per_1 Per_2 il resistente , in seguito, venuta a cessare, prevedendo, tra l'altro, l'affido Controparte_1
1 r.g. 2513/2025
condiviso dei minori con collocazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché, l'obbligo per quest'ultimo di versare alla madre un assegno di mantenimento per i minori pari ad € 400,00 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con propria memoria in data 10.09.2025 anche il resistente , si costituiva in Controparte_1 giudizio, rappresentando di voler addivenire con la ricorrente ad una definizione bonaria del presente procedimento.
All'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti, mediante note sostitutive di udienza, manifestavano la volontà di regolamentare le condizioni Per_ Per_ di affido dei figli e nel modo che segue: “1) disporre l'affido dei figli minori e Per_2
ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni normative in materia, con collocamento degli Per_2 stessi presso l'abitazione dove abitualmente dimora la madre, sita in Castiglione del Genovesi (SA) alla via Pizzi n. 66. Per l'effetto, le decisioni più̀ importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà̀ separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) disporre che il padre possa esercitare liberamente il proprio diritto di visita nei confronti dei figli minori per tre giorni durante la settimana non indicati in maniera fissa, con rientro - durante il periodo scolastico - presso l'abitazione materna entro le ore 21:00, al fine di poter poi agevolmente consentire ai bambini di recarsi a scuola il giorno successivo. Consentire, altresì, alternativamente durante i week-end, previo accordo tra i genitori, ai bambini di pernottare presso l'abitazione paterna. Con riguardo alle festività̀ Natalizie e Pasquali le parti concorderanno di anno in anno i giorni (ricompresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio di ogni anno) che i piccoli trascorreranno con il singolo genitore. Del pari, in ordine alle vacanze estive da svolgersi nel periodo giugno- settembre, le parti si accorderanno a tal fine di anno in anno;
3) disporre a carico del Sig. , Controparte_1
Per_ a titolo di mantenimento dei figli minori e , il pagamento della somma di €. 400,00 mensili Per_2
(euro quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. 4)
Disporre che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori vengano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento). Il rimborso di quelle anticipate per intero dal singolo genitore verrà corrisposto dall'altro dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. - A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono
2 r.g. 2513/2025
ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione -”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede: Per_ 1.dispone che l'affidamento della figlia e ed i conseguenti rapporti tra le parti siano Per_2 regolati in conformità alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, riportate in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 26 settembre
2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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