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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/12/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1456/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parte_1
Pasqua Gravina, del Foro di Matera ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Policoro (MT), alla Via G. Di Vittorio nr. 27
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MA LU ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in EL
(PZ), alla Via Dell'Artigianato nr. 14
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate all'udienza del 20.11.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 08.07.2025, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Rionero in Vulture (PZ) il 03.08.2013 e che dalla loro unione è nato il figlio
(in data 11.12.2016) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis che preclude la Per_1 prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni: “1) Il figlio minore sarà affidato, in via condivisa, ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso la residenza familiare. 2) La casa familiare sita nel
Comune di EL alla Via Gabriele D'Annunzio n. 150, oltre pertinenze e accessori, sarà assegnata in pieno godimento alla sig.ra . 3) Il sig. verserà a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 400,00 (quattrocento/00) Persona_2 sul c/c che verrà indicato dalla sig.ra , anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a decorrere dalla data della odierna domanda e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. 4) Relativamente alle spese extra assegno si fa espresso richiamo alle “linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Potenza e al Piano Genitoriale allegato al presente atto. 5) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 sig.ra , la somma di € 600,00 (seicento/00), sul c/c che verrà dalla stessa indicato, Parte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. 6) Il sig. verserà Parte_2 mensilmente sul c/c cointestato Banca WIDIBA nr. 895659.65, la somma di € 335,00
(trecentotrentacinque/00) corrispondente a ½ della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, salvo eventuale variazione della rata e fino ad estinzione del mutuo stesso. 7)
Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti per cui il presente accordo viene sottoscritto dai rispettivi procuratori, con rinuncia alla solidarietà professionale.”.
All'udienza del 20.11.2025, in presenza dei coniugi e dei difensori, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione. Le parti hanno, inoltre, concordato che l'assegno unico erogato dall' verrà CP_1
interamente percepito dalla sig.ra Parte_1
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
2 In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale
a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Rionero in Vulture (PZ) e di EL (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso in data 08/07/2025, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Rionero in Vulture (PZ), il 03/08/2013, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di EL (PZ) dell'anno 2013, Atto nr.
8, Parte II, Serie B;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto del figlio minore, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione, alla luce di quanto concordato all'udienza del 20.11.2025;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Rionero in Vulture (PZ) e del Comune di EL (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 27/11/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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