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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 31.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.47684\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to S. Cattarulla in Parte_1 virtù di mandato allegato al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to G. Iandolo in virtù di procura notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 30.9.2021 l' aveva CP_2 comunicato l'accertamento di un indebito sulla pensione AS per l'anno 2018, che con comunicazione del 6.10.2021 aveva comunicato la sussistenza di un credito in favore della ricorrente sulla medesima pensione, che tale credito era stato utilizzato dall' CP_2 per compensare un precedente indebito, che con sentenza n.1576\2024 il Tribunale di Roma aveva accertato l'insussistenza di tale indebito ha chiesto di dichiarare l'inesistenza dell'indebito e di annullare il provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito deducendo che aveva provveduto CP_2 all'annullamento del debito n. 13809919 di € 8.298,29, secondo quanto disposto della sentenza n. 1576/2024; - alla compensazione del debito n. 16176678 di € 7.863,77 di cui al presente ricorso con il credito di € 8.370,70; - al rimborso della differenza tra debito e credito pari ad € 506,93 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere essendo pacifico tra le parti che l' ha proceduto CP_2 all'annullamento dell'indebito in oggetto.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell' nel rilievo che CP_2 quest'ultimo aveva proceduto alla compensazione del debito della ricorrente pari alla somma di E.7863,77 con l'asserito indebito pari alla somma di E.8298,29 nonostante relativamente a tale dedito fosse in corso accertamento giudiziale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di
E.2100,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 31.3.2025 IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 31.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.47684\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to S. Cattarulla in Parte_1 virtù di mandato allegato al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to G. Iandolo in virtù di procura notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.12.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che in data 30.9.2021 l' aveva CP_2 comunicato l'accertamento di un indebito sulla pensione AS per l'anno 2018, che con comunicazione del 6.10.2021 aveva comunicato la sussistenza di un credito in favore della ricorrente sulla medesima pensione, che tale credito era stato utilizzato dall' CP_2 per compensare un precedente indebito, che con sentenza n.1576\2024 il Tribunale di Roma aveva accertato l'insussistenza di tale indebito ha chiesto di dichiarare l'inesistenza dell'indebito e di annullare il provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito deducendo che aveva provveduto CP_2 all'annullamento del debito n. 13809919 di € 8.298,29, secondo quanto disposto della sentenza n. 1576/2024; - alla compensazione del debito n. 16176678 di € 7.863,77 di cui al presente ricorso con il credito di € 8.370,70; - al rimborso della differenza tra debito e credito pari ad € 506,93 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere essendo pacifico tra le parti che l' ha proceduto CP_2 all'annullamento dell'indebito in oggetto.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell' nel rilievo che CP_2 quest'ultimo aveva proceduto alla compensazione del debito della ricorrente pari alla somma di E.7863,77 con l'asserito indebito pari alla somma di E.8298,29 nonostante relativamente a tale dedito fosse in corso accertamento giudiziale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di
E.2100,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Roma 31.3.2025 IL GIUDICE