Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 185 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 31/12/1964, elettivamente domiciliata in Palermo via Parte_1
Cataldo Parisio n. 39, presso lo studio dell'avv. Napoli Giovanna che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 18/11/1954, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo Via Goethe n.1, presso lo studio dell'avv. Canfarotta Anna Maria, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/01/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, gli stessi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente.
I IGg.ri e dichiarano di essere proprietari individualmente Controparte_1 Parte_1 delle unità immobiliari come di seguito specificato:
proprietario dell'immobile sito in Palermo nella Via Guglielmo il Buono n.9 Controparte_1
Foglio 51, part.lla 599 sub 6 Cat. A/5 P.T.,
proprietaria di n.02 unità immobiliari: Parte_1
- immobile sito in Palermo Via Guglielmo il Buono n.9 Foglio 51, part.lla 559 sub 5 Cat. A/5 P.T.
- immobile sito in Palermo Via Guglielmo il Buono n.9 Foglio 51, part.lla 559 sub.16 Cat. A/5 P.1°.
I ricorrenti dichiarano che ciascuno di essi andrà trasferire la residenza rispettivamente il IG.
nell'unità immobiliare di sua proprietà identificato al sub 6, mentre la IG.ra CP_1 Pt_1 nell'immobile di sua proprietà sito al piano terra identificato al sub.5.
Le pertinenze, i mobili e gli arredi della casa coniugale rimangono nella disponibilità della IG.ra
, avendo le parti già regolato la divisione dei suddetti beni mobili. Pt_1
Si precisa, inoltre, che restano a carico della IG.ra le utenze domestiche e pertanto la Pt_1 stessa provvederà a volturarle entro la data di omologazione della separazione.
Il IG. , essendo titolare di pensione sociale, si obbliga a corrispondere, entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, alla IG.ra la somma di € 100,00 (Euro CENTO/00) mensili a titolo di Pt_1 mantenimento per la stessa. L'importo indicato sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
Le parti convengono di dare immediata esecuzione ai patti che precedono che, pertanto, assumono efficacia dal momento della sottoscrizione del presente atto, riconoscendo per ogni effetto di legge che con il presente atto intendono procedere allo scioglimento della comunione legale che conseguirà all'omologazione dei superiori accordi.
Entrambi i coniugi, con la firma del presente atto, dichiarano di essere soddisfatti degli accordi raggiunti che si impegnano a rispettare”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/01/2025, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 07/06/2001 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 30 - P. I - Anno 2001).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3