CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1193/2022 R.G. proposta
DA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Traina che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
Controparte_1
( , P.IVA_1
appellato contumace
OGGETTO: obblighi contributivi gestione coltivatori diretti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 781/22, depositata l'8.07.2022 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59720210000508586, con il quale le
[...] veniva richiesto il pagamento della somma di € 4.249,6l a titolo di contributi dovuti alla “ : Lavoratori Autonomi ed Associati” per l'anno Parte_2
2019. 2
Premesso che la ricorrente aveva dedotto di aver cessato la propria attività imprenditoriale in data 24.01.2017, il Tribunale riteneva che la circostanza non fosse da sola sufficiente a giustificare l'automatica cancellazione della iscrizione alla gestione coltivatori diretti, in quanto non risultava documentata la presentazione all' di apposita domanda, né dimostrato il venir meno dei CP_1
presupposti necessari per la sussistenza dell'obbligo contributivo, come la perdita dei terreni o l'impossibilità di svolgere personalmente la coltivazione.
Il Tribunale rilevava poi che la sentenza invocata in corso di causa dalla contribuente, che aveva accolto altro ricorso proposto per analoghe questioni, aveva accertato che in quel caso risultava essere stata presentata richiesta all' per la cancellazione. Inoltre, dalla documentazione prodotta dall' CP_1 CP_1
si evinceva che la ricorrente aveva ancora la disponibilità dei propri terreni. Le spese di lite seguivano la soccombenza
Avverso la sentenza proponeva appello la . Parte_1
L' sebbene regolarmente convenuto, è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale affermava che la cessazione dell'attività fin dal 31.12.2016, comprovata dalla visura camerale, non determinasse l'automatica cancellazione della iscrizione alla gestione coltivatori diretti e che non fosse documentata la relativa domanda diretta all'Istituto previdenziale.
Obietta di aver presentato anche all' la domanda di cancellazione come CP_1
ammesso dallo stesso che nella propria memoria di costituzione CP_1
parlava appunto di “una precisa interlocuzione sul punto con la struttura
”. CP_1
1.2 Fermo restando ciò, l'appellante sostiene che gravasse sull' l'onere CP_1
di fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo 3
di parte ricorrente una volta che la stessa ricorrente aveva presentato domanda di cancellazione.
1.3 L'appellante lamenta poi che il Tribunale, dichiarando che “Dalla documentazione prodotta da risulta che la parte ricorrente continua ad CP_1
avere terreni nella propria disponibilità”, dimostra di aver omesso di valutare adeguatamente la documentazione prodotta ed in particolare la visura catastale dalla quale si desumeva che la ricorrente non aveva più il possesso di terrenti sui quali svolgere l'attività di coltivazione.
1.4 Aggiunge che la sentenza appellata si pone in antitesi con l'orientamento della Cassazione secondo il quale la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione,
1.5 Conclude ribadendo che nei giudizi di opposizione ex art. 24 D.lgs.
46/99, come quello in esame, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , ancorché formalmente convenuto dal ricorrente, sicchè grava su CP_1 quest'ultimo l'onere della prova degli elementi costitutivi del proprio preteso credito contributivo.
2. I motivi di appello, in detti termini riassunti, non sono meritevoli di accoglimento.
Il Collegio intende richiamare i principi sanciti dalla Corte di Cassazione
(Cass. n. 14770 del 2014; Cass. n. 18567 del 2019; Cass. 30859/2021) quanto alla corretta impostazione della regola di riparto dell'onere della prova in ipotesi di pretesa dell'iscritto di ottenere la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti. La Suprema Corte ha ritenuto che “in mancanza di elementi di prova di segno contrario, dovendosi ritenere, a tal fine, insufficiente la semplice domanda di cancellazione, permane l'obbligo contributivo in questione in quanto deriva dalla iscrizione dell'interessato negli elenchi dei coltivatori diretti;
invero, è da tale iscrizione (avente valore ricognitivo ed agente come condizione di efficacia della fattispecie costitutiva di tale qualità personale) che pacificamente discende il diritto alle prestazioni previdenziali, ed egualmente dalla medesima deriva il corrispondente obbligo contributivo”. 4
Va poi ricordato che la L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 2 (che detta norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri) dispone: comma 1: “E' condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni… che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Comma 2:… il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame…si ritiene sussistente quando i soggetti prima indicati si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
Comma 3: Per attività prevalente, ai sensi del precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
La L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3, comma 1: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano i fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue… ”
La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali disposizioni evidenziando che l'appellante nulla aveva dedotto in ordine alla specifica insussistenza dei presupposti per l'iscrizione, essendosi la stessa limitata ad affermare di aver cessato l'attività di coltivatore diretto e di aver chiesto la cancellazione dal registro delle imprese, senza però documentare la richiesta, diretta all' di cancellazione dalla gestione C.D. CP_1
Ed invero, l'appellante non solo non ha depositato in atti tale richiesta sì da poter averne contezza del contenuto, ma non risulta che abbia dato seguito al sollecito dell di documentare la cessazione dell'attività di coltivazione CP_1
attraverso eventuali atti di vendita/affitto o perizie attestanti l'inattività.
A tal fine appare non conducente la visura catastale con la quale la
[...]
pretende di dimostrare lo stato di non possidenza alla data del Pt_1
10.3.2022 di rilascio di detta visura. Anche volendo prescindere dalla tardività della produzione, dalla visura non emerge che tale stato di impossidenza 5
sussistesse nel 2019, anno al quale si riferiscono gli obblighi contributivi insoluti.
Di contro, l' nel precedente grado ha dedotto che la ricorrente risultava CP_1
ancora iscritta alla gestione C.D.; che non aveva riscontrato la richiesta di integrare documentalmente la domanda di cancellazione della posizione previdenziale;
che non aveva opposto altri avvisi di addebito relativi ad obblighi contributivi derivanti dalla iscrizione alla gestione in questione;
aveva prodotto dichiarazione reddituale inerente al 2019 (Mod. 730) dalla quale si evinceva il possesso di terreni.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato.
Stante la contumacia dell' nulla va disposto in ordine alle spese CP_1
processuali
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; nulla per le spese.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Graziella Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1193/2022 R.G. proposta
DA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Traina che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
Controparte_1
( , P.IVA_1
appellato contumace
OGGETTO: obblighi contributivi gestione coltivatori diretti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 781/22, depositata l'8.07.2022 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 59720210000508586, con il quale le
[...] veniva richiesto il pagamento della somma di € 4.249,6l a titolo di contributi dovuti alla “ : Lavoratori Autonomi ed Associati” per l'anno Parte_2
2019. 2
Premesso che la ricorrente aveva dedotto di aver cessato la propria attività imprenditoriale in data 24.01.2017, il Tribunale riteneva che la circostanza non fosse da sola sufficiente a giustificare l'automatica cancellazione della iscrizione alla gestione coltivatori diretti, in quanto non risultava documentata la presentazione all' di apposita domanda, né dimostrato il venir meno dei CP_1
presupposti necessari per la sussistenza dell'obbligo contributivo, come la perdita dei terreni o l'impossibilità di svolgere personalmente la coltivazione.
Il Tribunale rilevava poi che la sentenza invocata in corso di causa dalla contribuente, che aveva accolto altro ricorso proposto per analoghe questioni, aveva accertato che in quel caso risultava essere stata presentata richiesta all' per la cancellazione. Inoltre, dalla documentazione prodotta dall' CP_1 CP_1
si evinceva che la ricorrente aveva ancora la disponibilità dei propri terreni. Le spese di lite seguivano la soccombenza
Avverso la sentenza proponeva appello la . Parte_1
L' sebbene regolarmente convenuto, è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale affermava che la cessazione dell'attività fin dal 31.12.2016, comprovata dalla visura camerale, non determinasse l'automatica cancellazione della iscrizione alla gestione coltivatori diretti e che non fosse documentata la relativa domanda diretta all'Istituto previdenziale.
Obietta di aver presentato anche all' la domanda di cancellazione come CP_1
ammesso dallo stesso che nella propria memoria di costituzione CP_1
parlava appunto di “una precisa interlocuzione sul punto con la struttura
”. CP_1
1.2 Fermo restando ciò, l'appellante sostiene che gravasse sull' l'onere CP_1
di fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo 3
di parte ricorrente una volta che la stessa ricorrente aveva presentato domanda di cancellazione.
1.3 L'appellante lamenta poi che il Tribunale, dichiarando che “Dalla documentazione prodotta da risulta che la parte ricorrente continua ad CP_1
avere terreni nella propria disponibilità”, dimostra di aver omesso di valutare adeguatamente la documentazione prodotta ed in particolare la visura catastale dalla quale si desumeva che la ricorrente non aveva più il possesso di terrenti sui quali svolgere l'attività di coltivazione.
1.4 Aggiunge che la sentenza appellata si pone in antitesi con l'orientamento della Cassazione secondo il quale la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione,
1.5 Conclude ribadendo che nei giudizi di opposizione ex art. 24 D.lgs.
46/99, come quello in esame, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , ancorché formalmente convenuto dal ricorrente, sicchè grava su CP_1 quest'ultimo l'onere della prova degli elementi costitutivi del proprio preteso credito contributivo.
2. I motivi di appello, in detti termini riassunti, non sono meritevoli di accoglimento.
Il Collegio intende richiamare i principi sanciti dalla Corte di Cassazione
(Cass. n. 14770 del 2014; Cass. n. 18567 del 2019; Cass. 30859/2021) quanto alla corretta impostazione della regola di riparto dell'onere della prova in ipotesi di pretesa dell'iscritto di ottenere la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti. La Suprema Corte ha ritenuto che “in mancanza di elementi di prova di segno contrario, dovendosi ritenere, a tal fine, insufficiente la semplice domanda di cancellazione, permane l'obbligo contributivo in questione in quanto deriva dalla iscrizione dell'interessato negli elenchi dei coltivatori diretti;
invero, è da tale iscrizione (avente valore ricognitivo ed agente come condizione di efficacia della fattispecie costitutiva di tale qualità personale) che pacificamente discende il diritto alle prestazioni previdenziali, ed egualmente dalla medesima deriva il corrispondente obbligo contributivo”. 4
Va poi ricordato che la L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 2 (che detta norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri) dispone: comma 1: “E' condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni… che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Comma 2:… il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame…si ritiene sussistente quando i soggetti prima indicati si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.
Comma 3: Per attività prevalente, ai sensi del precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
La L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 3, comma 1: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano i fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue… ”
La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali disposizioni evidenziando che l'appellante nulla aveva dedotto in ordine alla specifica insussistenza dei presupposti per l'iscrizione, essendosi la stessa limitata ad affermare di aver cessato l'attività di coltivatore diretto e di aver chiesto la cancellazione dal registro delle imprese, senza però documentare la richiesta, diretta all' di cancellazione dalla gestione C.D. CP_1
Ed invero, l'appellante non solo non ha depositato in atti tale richiesta sì da poter averne contezza del contenuto, ma non risulta che abbia dato seguito al sollecito dell di documentare la cessazione dell'attività di coltivazione CP_1
attraverso eventuali atti di vendita/affitto o perizie attestanti l'inattività.
A tal fine appare non conducente la visura catastale con la quale la
[...]
pretende di dimostrare lo stato di non possidenza alla data del Pt_1
10.3.2022 di rilascio di detta visura. Anche volendo prescindere dalla tardività della produzione, dalla visura non emerge che tale stato di impossidenza 5
sussistesse nel 2019, anno al quale si riferiscono gli obblighi contributivi insoluti.
Di contro, l' nel precedente grado ha dedotto che la ricorrente risultava CP_1
ancora iscritta alla gestione C.D.; che non aveva riscontrato la richiesta di integrare documentalmente la domanda di cancellazione della posizione previdenziale;
che non aveva opposto altri avvisi di addebito relativi ad obblighi contributivi derivanti dalla iscrizione alla gestione in questione;
aveva prodotto dichiarazione reddituale inerente al 2019 (Mod. 730) dalla quale si evinceva il possesso di terreni.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato.
Stante la contumacia dell' nulla va disposto in ordine alle spese CP_1
processuali
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; nulla per le spese.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Graziella Parisi