TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8278 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35332/2022
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 04/06/2025, innanzi al giudice dott.ssa AN PO, chiamata la causa 35332/2022, sono comparsi:
- l'Avv. Alberto Sagna, in sostituzione dell'Avv. DI FONSO SIMONA per la parte attrice;
- nessuno per le parti convenute.
Il Giudice invita la difesa appellante alla discussione della lite.
Il procuratore della parte appellante discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio e distrazione in favore del difensore costituito.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AN PO
pagina 1 di 6 Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa AN PO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 35332 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto
“appello”, e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma via Francesco De Parte_1
Sanctis n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Simona Di Fonso, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in Cassazione
Appellante
e
[...]
Controparte_1
Appellate, contumaci
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, la sig.ra ha Pt_1 impugnato l'estratto di ruolo inerente alla cartella 097 2015 0127014832
000, contestando di averne mai ricevuto notificazione, ed eccepito la prescrizione del credito iscritto al ruolo, da per violazioni CP_1 del codice della strada.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 16601/2019, in data 18 giugno
2019, ha dichiarato inammissibile la domanda, supponendola carente di interesse ad agire.
pagina 2 di 6 Con atto di appello la parte soccombente ha reiterato i motivi di eccezione già svolti in prime cure, nuovamente segnalando la nullità della notifica della cartella di pagamento, in quanto eseguita ex art. 143 c.p.c. in assenza delle condizioni per ricorrere al rito degli irreperibili.
Con sentenza n. 17938/2020 il Tribunale di Roma ha confermato la declaratoria di inammissibilità, però adducendo che la domanda, da qualificare in termini di opposizione recuperatoria, avrebbe dovuto proporsi entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'estratto di ruolo.
All'esito del ricorso per cassazione esperito dall'attrice per violazione di legge, la Corte di legittimità, con ordinanza n. 8000/22 in data 11 marzo
2022, ha cassato la sentenza gravata, rimettendo le parti al Tribunale in veste di giudice del rinvio, per l'esame del merito e dell'eccezione di prescrizione.
Riproposto appello innanzi al Tribunale in qualità di giudice del rinvio,
l'attrice ha riprodotto le ragioni di contestazione già svolte avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Entrambe le parti appellate sono rimaste contumaci.
Precisate le conclusioni, il tribunale ha invitato alla discussione orale ed emesso la presente sentenza.
2. L'impugnazione della sig.ra è fondata, e va quindi Parte_1 accolta, per quanto di seguito considerato.
Va premesso che, all'esito dell'ordinanza emessa dalla Corte di legittimità, per la cassazione della precedente sentenza di questo tribunale in veste di giudice d'appello, l'odierno giudice del rinvio è tenuto a conformarsi alle prescrizioni e direttive dell'ordinanza di annullamento, che ha disposto di farsi luogo all'esame del merito della lite (e dell'eccezione di prescrizione in particolare).
Con ciò, deve reputarsi irretrattabilmente risolta, in favore dell'odierna appellante, ogni questione di ammissibilità della domanda giudiziale, essendosi formato giudicato interno su tale aspetto del contendere. pagina 3 di 6 Tanto premesso, la parte attrice (odierna appellante), esibendo in giudizio l'estratto di ruolo riferito alla cartella n. 097 2015 0127014832
000, relativa al credito iscritto al ruolo da per violazioni del CP_1 codice della strada (v. doc. 1, al fascicolo di prime cure), ha proposto un'azione di accertamento negativo del credito tuttora in carico all'agente della riscossione, affermando di non avere mai ricevuto notifica della cartella, ed ha pertanto sostenuto che il credito in questione si sia estinto per prescrizione, in difetto di idonei atti interruttivi entro il quinquennio previsto dalla legge (art. 28 l. n.689/1981).
Nel merito, non risulta effettivamente, agli atti, alcuna prova dell'utile interruzione del termine prescrizionale cui soggetto il credito per sanzioni amministrative, vantato dall'ente locale odierno appellato.
Difatti, la notificazione della cartella di pagamento documentata in atti
(all. 1 al fascicolo di prime cure dell'agente della riscossione), operata ex art. 143 c.p.c., risulta affetta da nullità in difetto di prova che il notificante, e per esso l'Ufficiale giudiziario, abbia operato tutte le verifiche esigibili nel caso di specie, onde concludere per l'irreperibilità (assoluta) della parte destinataria della notificazione (in tal senso, per tutte, Cass.
Sez. 5, 25/10/2024, n. 27699: «il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto»; conforme Cass. Sez. 3, 16/12/2021, n. 40467: «il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di
pagina 4 di 6 "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute)»)
Pertanto, alla data della litispendenza (26 maggio 2018) risulta interamente consumato il quinquennio di cui all'art. 28 l. n.689/1981, con quanto conseguitone in termini di estinzione del credito iscritto al ruolo.
E' infatti noto che l'emissione della cartella di pagamento non immuta la natura del credito iscritto al ruolo, che resta soggetto al regime prescrizionale suo proprio: nel caso si tratti di credito per sanzioni amministrative, esso resta soggetto alla prescrizione quinquennale, di cui all'art. 28 l. n.689/1981; d'altronde, “in tema di riscossione dei tributi, il subentro dell' quale nuovo concessionario non Controparte_1 determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.” (così, Cass. n. 6117 del 04/03/2020).
Le spese dell'intero giudizio, ivi inclusa la fase innanzi al giudice di legittimità, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza Giudice di Pace di Roma n. 16601/2019, emessa in data 18 giugno 2019, ed in totale riforma della sentenza impugnata: pagina 5 di 6 1. accoglie la domanda proposta, da , nella citazione Parte_1 introduttiva della lite, e per l'effetto dichiara estinto, per intervenuta prescrizione, il credito portato dalla cartella di pagamento n. 097 2015 0127014832 000;
2. condanna tutte le parti appellate, in solido tra loro, a rifondere, alla parte attrice, le spese del giudizio, che liquida:
2.1) ex art. 91, comma 4 c.p.c., in € 312,09 per spese e compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, quanto al primo grado,
2.2) in € 332,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio di appello n. 3693/2020
r.g.;
2.3) in € 339,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio innanzi alla Corte di cassazione n. 10835/2021 r.g.;
2.4) in € 332,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, quanto al presente giudizio di rinvio
Il tutto, con distrazione in favore dell'Avv. Simona Di Fonso, dichiaratasi antistataria.
Roma, 4 giugno 2025 Il Giudice
AN PO
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 04/06/2025, innanzi al giudice dott.ssa AN PO, chiamata la causa 35332/2022, sono comparsi:
- l'Avv. Alberto Sagna, in sostituzione dell'Avv. DI FONSO SIMONA per la parte attrice;
- nessuno per le parti convenute.
Il Giudice invita la difesa appellante alla discussione della lite.
Il procuratore della parte appellante discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio e distrazione in favore del difensore costituito.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AN PO
pagina 1 di 6 Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa AN PO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 35332 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto
“appello”, e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma via Francesco De Parte_1
Sanctis n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Simona Di Fonso, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in Cassazione
Appellante
e
[...]
Controparte_1
Appellate, contumaci
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace, la sig.ra ha Pt_1 impugnato l'estratto di ruolo inerente alla cartella 097 2015 0127014832
000, contestando di averne mai ricevuto notificazione, ed eccepito la prescrizione del credito iscritto al ruolo, da per violazioni CP_1 del codice della strada.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 16601/2019, in data 18 giugno
2019, ha dichiarato inammissibile la domanda, supponendola carente di interesse ad agire.
pagina 2 di 6 Con atto di appello la parte soccombente ha reiterato i motivi di eccezione già svolti in prime cure, nuovamente segnalando la nullità della notifica della cartella di pagamento, in quanto eseguita ex art. 143 c.p.c. in assenza delle condizioni per ricorrere al rito degli irreperibili.
Con sentenza n. 17938/2020 il Tribunale di Roma ha confermato la declaratoria di inammissibilità, però adducendo che la domanda, da qualificare in termini di opposizione recuperatoria, avrebbe dovuto proporsi entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'estratto di ruolo.
All'esito del ricorso per cassazione esperito dall'attrice per violazione di legge, la Corte di legittimità, con ordinanza n. 8000/22 in data 11 marzo
2022, ha cassato la sentenza gravata, rimettendo le parti al Tribunale in veste di giudice del rinvio, per l'esame del merito e dell'eccezione di prescrizione.
Riproposto appello innanzi al Tribunale in qualità di giudice del rinvio,
l'attrice ha riprodotto le ragioni di contestazione già svolte avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Entrambe le parti appellate sono rimaste contumaci.
Precisate le conclusioni, il tribunale ha invitato alla discussione orale ed emesso la presente sentenza.
2. L'impugnazione della sig.ra è fondata, e va quindi Parte_1 accolta, per quanto di seguito considerato.
Va premesso che, all'esito dell'ordinanza emessa dalla Corte di legittimità, per la cassazione della precedente sentenza di questo tribunale in veste di giudice d'appello, l'odierno giudice del rinvio è tenuto a conformarsi alle prescrizioni e direttive dell'ordinanza di annullamento, che ha disposto di farsi luogo all'esame del merito della lite (e dell'eccezione di prescrizione in particolare).
Con ciò, deve reputarsi irretrattabilmente risolta, in favore dell'odierna appellante, ogni questione di ammissibilità della domanda giudiziale, essendosi formato giudicato interno su tale aspetto del contendere. pagina 3 di 6 Tanto premesso, la parte attrice (odierna appellante), esibendo in giudizio l'estratto di ruolo riferito alla cartella n. 097 2015 0127014832
000, relativa al credito iscritto al ruolo da per violazioni del CP_1 codice della strada (v. doc. 1, al fascicolo di prime cure), ha proposto un'azione di accertamento negativo del credito tuttora in carico all'agente della riscossione, affermando di non avere mai ricevuto notifica della cartella, ed ha pertanto sostenuto che il credito in questione si sia estinto per prescrizione, in difetto di idonei atti interruttivi entro il quinquennio previsto dalla legge (art. 28 l. n.689/1981).
Nel merito, non risulta effettivamente, agli atti, alcuna prova dell'utile interruzione del termine prescrizionale cui soggetto il credito per sanzioni amministrative, vantato dall'ente locale odierno appellato.
Difatti, la notificazione della cartella di pagamento documentata in atti
(all. 1 al fascicolo di prime cure dell'agente della riscossione), operata ex art. 143 c.p.c., risulta affetta da nullità in difetto di prova che il notificante, e per esso l'Ufficiale giudiziario, abbia operato tutte le verifiche esigibili nel caso di specie, onde concludere per l'irreperibilità (assoluta) della parte destinataria della notificazione (in tal senso, per tutte, Cass.
Sez. 5, 25/10/2024, n. 27699: «il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto»; conforme Cass. Sez. 3, 16/12/2021, n. 40467: «il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di
pagina 4 di 6 "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute)»)
Pertanto, alla data della litispendenza (26 maggio 2018) risulta interamente consumato il quinquennio di cui all'art. 28 l. n.689/1981, con quanto conseguitone in termini di estinzione del credito iscritto al ruolo.
E' infatti noto che l'emissione della cartella di pagamento non immuta la natura del credito iscritto al ruolo, che resta soggetto al regime prescrizionale suo proprio: nel caso si tratti di credito per sanzioni amministrative, esso resta soggetto alla prescrizione quinquennale, di cui all'art. 28 l. n.689/1981; d'altronde, “in tema di riscossione dei tributi, il subentro dell' quale nuovo concessionario non Controparte_1 determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.” (così, Cass. n. 6117 del 04/03/2020).
Le spese dell'intero giudizio, ivi inclusa la fase innanzi al giudice di legittimità, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza Giudice di Pace di Roma n. 16601/2019, emessa in data 18 giugno 2019, ed in totale riforma della sentenza impugnata: pagina 5 di 6 1. accoglie la domanda proposta, da , nella citazione Parte_1 introduttiva della lite, e per l'effetto dichiara estinto, per intervenuta prescrizione, il credito portato dalla cartella di pagamento n. 097 2015 0127014832 000;
2. condanna tutte le parti appellate, in solido tra loro, a rifondere, alla parte attrice, le spese del giudizio, che liquida:
2.1) ex art. 91, comma 4 c.p.c., in € 312,09 per spese e compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, quanto al primo grado,
2.2) in € 332,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio di appello n. 3693/2020
r.g.;
2.3) in € 339,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio innanzi alla Corte di cassazione n. 10835/2021 r.g.;
2.4) in € 332,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, quanto al presente giudizio di rinvio
Il tutto, con distrazione in favore dell'Avv. Simona Di Fonso, dichiaratasi antistataria.
Roma, 4 giugno 2025 Il Giudice
AN PO
pagina 6 di 6