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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/07/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 673/25 V.G. vertente tra
C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Bresci e Marco
Santini del Foro di Prato, giusta procura in atti
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Spicchi del
Foro di Firenze, giusta procura in atti
ricorrente
E
Controparte_2
ex-lege
[...]
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.07.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 25.02.2025 - deducendo che:
- In data 28 luglio 2001 i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito religioso concordatario (anno 2001, atto n. 11, parte I serie A) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni,
- Dalla unione coniugale in data 12.12.2007 è nato a [...] il figlio Per_1
- In data 19.11.2015 il Tribunale di Prato ha omologato la separazione dei coniugi,
- A fare data dall'udienza di comparizione davanti al presidente del Tribunale di Prato tenutasi il 12.11.2015 i coniugi non si sono più tra loro ricongiunti e hanno sempre vissuto separati, di talché fra i sottoscritti è irreversibilmente venuta meno ogni forma di comunione materiale e morale, né appare verosimile che la stessa possa essere ricostituita.,
- La sig.ra è titolare della ditta individuale “Divinamente management”; Pt_1
- Il sig. è titolare al 50% della società “ottica look vision S.N.C.”, CP_1
- I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di divorzio,
- La sig.ra dichiara di essere titolare del conto corrente n. 06911004976/9 Pt_1 acceso presso Cassa di Risparmio di Volterra agenzia di Ponsacco e produce la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022,
- Il sig. dichiara di essere proprietario di n.3 unità immobiliari e quote di altri CP_1
immobili come da documentazione allegata, dichiara di essere titolare di n. 2 conti correnti di corrispondenza ovvero il n.1000/00005962 e 1000/00010913, entrambi presso Intesa San Paolo e produce le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto, con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 16.07.2025, di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. disporre che il figlio minore (nato a [...] il [...]) venga affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in Pisa via Enrico
Fermi n. 9 scala B;
2. disporre che il figlio trascorra con il padre un fine settimana a settimane alterne dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica e trascorrerà inoltre con il padre il mercoledì dalla fine della scuola fino al giorno successivo pernottando presso di esso.
Il giorno stabilito potrà comunque essere modificato tenendo conto dei desiderata dl figlio e compatibilmente con i suoi. Il figlio trascorrerà con i genitori alternativamente una settimana durante le vacanze natalizie disponendosi che trascorrerà la settimana comprendente il Natale con uno dei genitori e quella del capodanno con l'altro, ad anni alterni, così come l'epifania che trascorrerà con l'uno o l'altro genitore sempre ad anni alterni.
Per quanto riguarda le vacanze estive trascorrerà due settimane consecutive con entrambi i genitori;
per le vacanze pasquali trascorrerà sempre ad anni alterni la Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, per le altre festività verranno anch'esse trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mercè la corresponsione di Per_1 un assegno mensile di € 1100,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio della madre ovvero a mezzo bonifico sul C/C che quest'ultima avrà cura di comunicare.
3. per espresso accordo delle parti l'assegno de quo non sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti, mercè il pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, medico-sanitarie, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio.
4. Prendere atto che per espresso accordo delle parti l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre collocataria prevalentemente della prole, con espressa rinuncia di ed autorizzazione dello Controparte_1 stesso all'accredito dell'intera somma all'assegno unico per il figlio Per_1
5. Con reciproca concessione delle parti al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
6. Reciproca rinuncia alle richieste di assegni di mantenimento stante l'autosufficienza economica dei coniugi.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate disciplinano in maniera compiuta la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale, dell'affidamento del minore e dei rapporti economici e appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita dal Tribunale.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 673/25 V.G., così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.07.2001 tra e presso il Comune di Pomarance, Parte_1 Controparte_1 anno 2001, atto n. 11, parte I serie A;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pomarance per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che il figlio minore (nato a [...] il [...]) venga affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in Pisa via Enrico Fermi n. 9 scala B;
d) DISPONE che il figlio trascorra con il padre un fine settimana a settimane alterne dalle ore
18:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica e che trascorra, inoltre, con il padre il mercoledì dalla fine della scuola fino al giorno successivo pernottando presso di esso. Il giorno stabilito potrà comunque essere modificato tenendo conto dei desiderata del figlio e compatibilmente con i suoi;
e) DISPONE che il figlio trascorra con i genitori alternativamente una settimana durante le vacanze natalizie e, in particolare, la settimana comprendente il Natale con uno dei genitori e quella del Capodanno con l'altro, ad anni alterni, così come l'Epifania che trascorrerà con l'uno o l'altro genitore sempre ad anni alterni;
f) DISPONE che il figlio trascorra nelle vacanze estive due settimane consecutive con entrambi i genitori;
g) DISPONE che il figlio trascorra per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, la Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
h) DISPONE che il figlio trascorra le altre festività ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
i) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante Per_1 corresponsione di un assegno mensile di € 1100,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio della madre ovvero a mezzo bonifico sul C/C che quest'ultima avrà cura di comunicare;
j) DÀ ATTO che, per espresso accordo delle parti, l'assegno mensile non sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti;
k) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il pagamento del
50% delle spese straordinarie scolastiche, medico-sanitarie, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio;
l) DÀ ATTO che, per espresso accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre collocataria prevalentemente della prole, con espressa rinuncia di
[...] ed autorizzazione dello stesso all'accredito dell'intera somma all'assegno unico CP_1 per il figlio Per_1
m) DÀ ATTO che le parti si danno reciproca concessione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
n) Spese di lite compensate
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 21.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 673/25 V.G. vertente tra
C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Bresci e Marco
Santini del Foro di Prato, giusta procura in atti
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Spicchi del
Foro di Firenze, giusta procura in atti
ricorrente
E
Controparte_2
ex-lege
[...]
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 17.07.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 25.02.2025 - deducendo che:
- In data 28 luglio 2001 i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito religioso concordatario (anno 2001, atto n. 11, parte I serie A) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni,
- Dalla unione coniugale in data 12.12.2007 è nato a [...] il figlio Per_1
- In data 19.11.2015 il Tribunale di Prato ha omologato la separazione dei coniugi,
- A fare data dall'udienza di comparizione davanti al presidente del Tribunale di Prato tenutasi il 12.11.2015 i coniugi non si sono più tra loro ricongiunti e hanno sempre vissuto separati, di talché fra i sottoscritti è irreversibilmente venuta meno ogni forma di comunione materiale e morale, né appare verosimile che la stessa possa essere ricostituita.,
- La sig.ra è titolare della ditta individuale “Divinamente management”; Pt_1
- Il sig. è titolare al 50% della società “ottica look vision S.N.C.”, CP_1
- I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di autonomi redditi di lavoro idonei e sufficienti al rispettivo sostentamento, ragione per cui reciprocamente rinunciano alla richiesta di assegni di divorzio,
- La sig.ra dichiara di essere titolare del conto corrente n. 06911004976/9 Pt_1 acceso presso Cassa di Risparmio di Volterra agenzia di Ponsacco e produce la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022,
- Il sig. dichiara di essere proprietario di n.3 unità immobiliari e quote di altri CP_1
immobili come da documentazione allegata, dichiara di essere titolare di n. 2 conti correnti di corrispondenza ovvero il n.1000/00005962 e 1000/00010913, entrambi presso Intesa San Paolo e produce le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto, con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 16.07.2025, di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. disporre che il figlio minore (nato a [...] il [...]) venga affidato congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in Pisa via Enrico
Fermi n. 9 scala B;
2. disporre che il figlio trascorra con il padre un fine settimana a settimane alterne dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica e trascorrerà inoltre con il padre il mercoledì dalla fine della scuola fino al giorno successivo pernottando presso di esso.
Il giorno stabilito potrà comunque essere modificato tenendo conto dei desiderata dl figlio e compatibilmente con i suoi. Il figlio trascorrerà con i genitori alternativamente una settimana durante le vacanze natalizie disponendosi che trascorrerà la settimana comprendente il Natale con uno dei genitori e quella del capodanno con l'altro, ad anni alterni, così come l'epifania che trascorrerà con l'uno o l'altro genitore sempre ad anni alterni.
Per quanto riguarda le vacanze estive trascorrerà due settimane consecutive con entrambi i genitori;
per le vacanze pasquali trascorrerà sempre ad anni alterni la Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, per le altre festività verranno anch'esse trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mercè la corresponsione di Per_1 un assegno mensile di € 1100,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio della madre ovvero a mezzo bonifico sul C/C che quest'ultima avrà cura di comunicare.
3. per espresso accordo delle parti l'assegno de quo non sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti, mercè il pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, medico-sanitarie, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio.
4. Prendere atto che per espresso accordo delle parti l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre collocataria prevalentemente della prole, con espressa rinuncia di ed autorizzazione dello Controparte_1 stesso all'accredito dell'intera somma all'assegno unico per il figlio Per_1
5. Con reciproca concessione delle parti al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
6. Reciproca rinuncia alle richieste di assegni di mantenimento stante l'autosufficienza economica dei coniugi.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate disciplinano in maniera compiuta la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale, dell'affidamento del minore e dei rapporti economici e appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita dal Tribunale.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 673/25 V.G., così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.07.2001 tra e presso il Comune di Pomarance, Parte_1 Controparte_1 anno 2001, atto n. 11, parte I serie A;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pomarance per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che il figlio minore (nato a [...] il [...]) venga affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in Pisa via Enrico Fermi n. 9 scala B;
d) DISPONE che il figlio trascorra con il padre un fine settimana a settimane alterne dalle ore
18:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica e che trascorra, inoltre, con il padre il mercoledì dalla fine della scuola fino al giorno successivo pernottando presso di esso. Il giorno stabilito potrà comunque essere modificato tenendo conto dei desiderata del figlio e compatibilmente con i suoi;
e) DISPONE che il figlio trascorra con i genitori alternativamente una settimana durante le vacanze natalizie e, in particolare, la settimana comprendente il Natale con uno dei genitori e quella del Capodanno con l'altro, ad anni alterni, così come l'Epifania che trascorrerà con l'uno o l'altro genitore sempre ad anni alterni;
f) DISPONE che il figlio trascorra nelle vacanze estive due settimane consecutive con entrambi i genitori;
g) DISPONE che il figlio trascorra per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, la Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
h) DISPONE che il figlio trascorra le altre festività ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
i) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante Per_1 corresponsione di un assegno mensile di € 1100,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio della madre ovvero a mezzo bonifico sul C/C che quest'ultima avrà cura di comunicare;
j) DÀ ATTO che, per espresso accordo delle parti, l'assegno mensile non sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria in relazione alle variazioni dell'indice del costo vita per le famiglie di operai ed impiegati così come rilevate dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti;
k) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante il pagamento del
50% delle spese straordinarie scolastiche, medico-sanitarie, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio;
l) DÀ ATTO che, per espresso accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre collocataria prevalentemente della prole, con espressa rinuncia di
[...] ed autorizzazione dello stesso all'accredito dell'intera somma all'assegno unico CP_1 per il figlio Per_1
m) DÀ ATTO che le parti si danno reciproca concessione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
n) Spese di lite compensate
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 21.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi