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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/10/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2951/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avvocato FRANCO MICHELI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Cesare Battisti n.15, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1- I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e, per quanto occorrer possa, si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
2- l'immobile condotto in locazione e sito in Viareggio Via Aurelia Sud n. 494 rimarrà nell'esclusiva disponibilità della moglie sino alla scadenza del contratto del quale è già stata data disdetta. Il canone di locazione sarà corrisposto dal marito alla moglie e sarà compreso nella rata mensile di €
3.000,00 che il Sig. verserà quale anticipazione della somma una tantum per il periodo Parte_1 compreso dal 15.5.2025 al 15.11.2025 (cfr. punto 2 condizioni sub 2). Rimarranno alla Sig.ra
[...]
i beni ed arredi dell'abitazione coniugale tranne il mobile ufficio, le cassette attrezzi e Parte_2
1 trapano, la palestra, la moto ed un casco, i beni ed effetti personali, la Tv LG 70 pollici, il soundbar, il Xbox con cuffie e set completo, 2 sterline d'oro, l'orologio Panerai, la pelle di pitone e la mascella di squalo che il Sig. ha già ritirato;
Parte_1
3- il Sig. verserà alla Sig.ra la somma annua di € 1.000,00 per i Parte_1 Parte_2 prossimi tre anni al fine di contribuire ai costi del viaggio aereo dalla Grecia e del mantenimento durante il soggiorno in Italia del figlio della medesima;
4- il Sig. trasferirà a titolo gratuito ed a proprie spese alla Sig.ra la Parte_1 Parte_2 quota di proprietà pari al 50% dell'autovettura cointestata Toyota RAV targata FG502DB entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione. Le parti dichiarano che tale trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, e che è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Il motociclo targato FH35352 rimane nell'esclusiva disponibilità del Sig. e la Sig.ra rinuncia ora e per il futuro ad ogni Parte_1 Parte_2 pretesa di natura economica su tale mezzo;
5- il Sig. si obbliga a prestare garanzia costituendosi garante in solido a favore del Parte_1 proprietario dell'immobile in ordine al pagamento di tutti i canoni di locazione per i primi 3 anni per il nuovo contratto di locazione che stipulerà la Sig.ra Parte_2
6- il conto corrente cointestato tra i coniugi n. 40443202 presso Credit Agricole rimarrà esclusivamente intestato alla moglie e la Sig.ra restituirà entro il 15 giugno 2025 Parte_2 le due carte di credito ad oggi nella sua disponibilità;
7- le condizioni indicate nel presente atto sono immediatamente operative con la sottoscrizione del ricorso, anche prima della pronuncia della sentenza da parte di codesto Tribunale». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Ospedaletti (IM) il 21/11/2013, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Ospedaletti (IM) in data 21/11/2013, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ospedaletti (IM) all'Atto Numero 4, Parte 1, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ospedaletti (IM) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avvocato FRANCO MICHELI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Cesare Battisti n.15, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1- I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto e, per quanto occorrer possa, si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
2- l'immobile condotto in locazione e sito in Viareggio Via Aurelia Sud n. 494 rimarrà nell'esclusiva disponibilità della moglie sino alla scadenza del contratto del quale è già stata data disdetta. Il canone di locazione sarà corrisposto dal marito alla moglie e sarà compreso nella rata mensile di €
3.000,00 che il Sig. verserà quale anticipazione della somma una tantum per il periodo Parte_1 compreso dal 15.5.2025 al 15.11.2025 (cfr. punto 2 condizioni sub 2). Rimarranno alla Sig.ra
[...]
i beni ed arredi dell'abitazione coniugale tranne il mobile ufficio, le cassette attrezzi e Parte_2
1 trapano, la palestra, la moto ed un casco, i beni ed effetti personali, la Tv LG 70 pollici, il soundbar, il Xbox con cuffie e set completo, 2 sterline d'oro, l'orologio Panerai, la pelle di pitone e la mascella di squalo che il Sig. ha già ritirato;
Parte_1
3- il Sig. verserà alla Sig.ra la somma annua di € 1.000,00 per i Parte_1 Parte_2 prossimi tre anni al fine di contribuire ai costi del viaggio aereo dalla Grecia e del mantenimento durante il soggiorno in Italia del figlio della medesima;
4- il Sig. trasferirà a titolo gratuito ed a proprie spese alla Sig.ra la Parte_1 Parte_2 quota di proprietà pari al 50% dell'autovettura cointestata Toyota RAV targata FG502DB entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione. Le parti dichiarano che tale trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, e che è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Il motociclo targato FH35352 rimane nell'esclusiva disponibilità del Sig. e la Sig.ra rinuncia ora e per il futuro ad ogni Parte_1 Parte_2 pretesa di natura economica su tale mezzo;
5- il Sig. si obbliga a prestare garanzia costituendosi garante in solido a favore del Parte_1 proprietario dell'immobile in ordine al pagamento di tutti i canoni di locazione per i primi 3 anni per il nuovo contratto di locazione che stipulerà la Sig.ra Parte_2
6- il conto corrente cointestato tra i coniugi n. 40443202 presso Credit Agricole rimarrà esclusivamente intestato alla moglie e la Sig.ra restituirà entro il 15 giugno 2025 Parte_2 le due carte di credito ad oggi nella sua disponibilità;
7- le condizioni indicate nel presente atto sono immediatamente operative con la sottoscrizione del ricorso, anche prima della pronuncia della sentenza da parte di codesto Tribunale». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Ospedaletti (IM) il 21/11/2013, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Ospedaletti (IM) in data 21/11/2013, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ospedaletti (IM) all'Atto Numero 4, Parte 1, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ospedaletti (IM) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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