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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/08/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa ER Girfatti Giudice;
Dott.ssa. ER Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 245/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to DI VICINO C.F._1
ANNA IDA;
RICORRENTE
E
, nato il 04/09/1968 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to ARDOLINO CLAUDIA;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza all'11.06.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15/01/2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge, , con addebito a quest'ultimo, Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio in data 21.10.1999 e dalla cui unione sono nati i figli
(nato il [...]) e (31.07.2000). Chiedeva altresì di disporre l'obbligo in carico Per_1 Per_2 al di corrispondere alla stessa un assegno di mantenimento pari ad € 400,00. CP_1
2. Ritualmente citato, si costituiva in giudizio e, pur associandosi alla domanda Controparte_1 di separazione, chiedeva rigettarsi la richiesta di addebito e di mantenimento in quanto del tutto infondata.
3. All'esito dell'udienza del 01.07.2024, il Giudice delegato dal Collegio adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, esaminate le richieste istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'11.02.2025, sostituendo l'udienza mediante il deposito di note scritte. Il Giudice, tenuto conto del carico di ruolo, rinviava per i medesimi incombenti all'11.06.2025. Lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la
2 riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ADDEBITO
La ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
3 Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che le allegazioni della domanda di addebito sono del tutto generiche dal momento che la evidenzia, nel proprio atto introduttivo, l'insorgenza di Pt_1
“forti dissapori personali” legali allo stato di disoccupazione e al vizio del gioco del resistente, nonché la violazione del dovere di fedeltà e l'abbandono della casa familiare.
È noto che il volontario abbandono della casa coniugale costituisca una violazione del divieto di coabitazione ai sensi dell'art. 143 cod. civ. e giustifica di per sé l'addebito della separazione, salvo che il coniuge che abbia abbandonato la residenza familiare non riesca a dimostrare di essere stato a ciò costretto dal comportamento dell'altro coniuge o comunque che tale condotta è stata realizzata in un momento in cui già sussisteva l'intollerabilità della convivenza (sul punto,
Tribunale di Venezia, Sez. II, 26.02.2024, n. 608; in sede di legittimità, Cass. civ., Sez. VI,
15.01.2020, n. 648).
Del pari, anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione grave laddove, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile in presenza dell'accertamento del suddetto nesso causale. Ciononostante, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto incide sulla prova del suddetto nesso eziologico (Cass., n. 977 del 2017;
Cass., n. 16859 del 2015).
4 In entrambi i casi, difetta la prova che l'intollerabilità della convivenza non fosse preesistente all'allontanamento dalla casa familiare nonché alla nuova relazione intrapresa dal . CP_1
Né risulta essere stata fornita alcuna prova in merito al disinteresse nei confronti della famiglia da parte del resistente ovvero ai problemi di gioco dello stesso, specie tenendo conto dei mezzi istruttori articolati aventi ad oggetto circostanze o non contestate o comunque del tutto irrilevanti a fini decisori.
Per quanto sino ad ora evidenziato, non può che rigettarsi la domanda di addebito avanzata dalla
Pt_1
C) MANTENIMENTO DELLA CONIUGE
La ricorrente ha richiesto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Ed invero, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I,
22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, giova evidenziare che, come pacificamente dichiarato da entrambe le parti, la convivenza si è interrotta dal 2017, il è stato posto agli arresti domiciliari dal 2018, è CP_1
5 impiegato quale operaio per cui percepisce circa € 750,00 mensili, sostiene unitamente all'attuale compagna le spese di locazione dell'immobile in cui vive pari ad € 350,00 mensili, risulta gravato da un finanziamento pari ad € 118,5 (in scadenza ad ottobre 2025); viceversa, la ha Pt_1 dichiarato di aver sempre lavorato prima come con il marito e poi come collaboratrice domestica,
a seguito di un incidente stradale riportato nel 2023 che ne ha precluso l'attività lavorativa;
vive nella casa popolare unitamente ai figli;
ha percepito per il 2023 il reddito di cittadinanza. Giova evidenziare che, sebbene nella documentazione medica si faccia riferimento alla possibilità di richiedere l'indennità di accompagnamento, nulla viene detto in merito alla percezione di eventuali sussidi statali.
Il Collegio ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di mantenimento in favore della dal momento che la ricorrente nulla documenta in merito alla propria posizione reddituale Pt_1
e patrimoniale, nulla deducendo anche in relazione alla possibile percezione di emolumenti statali, comportamento questo liberamente valutabile dal Tribunale.
Ed invero, in mancanza di un adeguato conforto probatorio, sia con riferimento al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, tanto in relazione alla concreta condizione reddituale e patrimoniale della ricorrente, su cui ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe l'onus probandi, va rigettata la domanda di mantenimento spiegata dalla Pt_1
D) SPESE
Le spese di lite, tenuto conto della non opposizione del resistente alla pronuncia di separazione e della circostanza per cui in mancanza di addebito la separazione va ascritta ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Castello di Cisterna (NA) il 21.10.1999, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 25, Parte II, Serie A, Anno
1999);
b) rigetta la domanda di addebito;
c) rigetta la domanda di mantenimento;
6 d) compensa le spese di lite;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Castello di Cisterna (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396
Manda alla Cancelleri per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio 24/07/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa ER Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa ER Girfatti Giudice;
Dott.ssa. ER Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 245/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to DI VICINO C.F._1
ANNA IDA;
RICORRENTE
E
, nato il 04/09/1968 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to ARDOLINO CLAUDIA;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza all'11.06.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15/01/2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge, , con addebito a quest'ultimo, Controparte_1 con il quale ha contratto matrimonio in data 21.10.1999 e dalla cui unione sono nati i figli
(nato il [...]) e (31.07.2000). Chiedeva altresì di disporre l'obbligo in carico Per_1 Per_2 al di corrispondere alla stessa un assegno di mantenimento pari ad € 400,00. CP_1
2. Ritualmente citato, si costituiva in giudizio e, pur associandosi alla domanda Controparte_1 di separazione, chiedeva rigettarsi la richiesta di addebito e di mantenimento in quanto del tutto infondata.
3. All'esito dell'udienza del 01.07.2024, il Giudice delegato dal Collegio adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, esaminate le richieste istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'11.02.2025, sostituendo l'udienza mediante il deposito di note scritte. Il Giudice, tenuto conto del carico di ruolo, rinviava per i medesimi incombenti all'11.06.2025. Lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la
2 riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ADDEBITO
La ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
3 Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che le allegazioni della domanda di addebito sono del tutto generiche dal momento che la evidenzia, nel proprio atto introduttivo, l'insorgenza di Pt_1
“forti dissapori personali” legali allo stato di disoccupazione e al vizio del gioco del resistente, nonché la violazione del dovere di fedeltà e l'abbandono della casa familiare.
È noto che il volontario abbandono della casa coniugale costituisca una violazione del divieto di coabitazione ai sensi dell'art. 143 cod. civ. e giustifica di per sé l'addebito della separazione, salvo che il coniuge che abbia abbandonato la residenza familiare non riesca a dimostrare di essere stato a ciò costretto dal comportamento dell'altro coniuge o comunque che tale condotta è stata realizzata in un momento in cui già sussisteva l'intollerabilità della convivenza (sul punto,
Tribunale di Venezia, Sez. II, 26.02.2024, n. 608; in sede di legittimità, Cass. civ., Sez. VI,
15.01.2020, n. 648).
Del pari, anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione grave laddove, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile in presenza dell'accertamento del suddetto nesso causale. Ciononostante, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto incide sulla prova del suddetto nesso eziologico (Cass., n. 977 del 2017;
Cass., n. 16859 del 2015).
4 In entrambi i casi, difetta la prova che l'intollerabilità della convivenza non fosse preesistente all'allontanamento dalla casa familiare nonché alla nuova relazione intrapresa dal . CP_1
Né risulta essere stata fornita alcuna prova in merito al disinteresse nei confronti della famiglia da parte del resistente ovvero ai problemi di gioco dello stesso, specie tenendo conto dei mezzi istruttori articolati aventi ad oggetto circostanze o non contestate o comunque del tutto irrilevanti a fini decisori.
Per quanto sino ad ora evidenziato, non può che rigettarsi la domanda di addebito avanzata dalla
Pt_1
C) MANTENIMENTO DELLA CONIUGE
La ricorrente ha richiesto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Ed invero, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I,
22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, giova evidenziare che, come pacificamente dichiarato da entrambe le parti, la convivenza si è interrotta dal 2017, il è stato posto agli arresti domiciliari dal 2018, è CP_1
5 impiegato quale operaio per cui percepisce circa € 750,00 mensili, sostiene unitamente all'attuale compagna le spese di locazione dell'immobile in cui vive pari ad € 350,00 mensili, risulta gravato da un finanziamento pari ad € 118,5 (in scadenza ad ottobre 2025); viceversa, la ha Pt_1 dichiarato di aver sempre lavorato prima come con il marito e poi come collaboratrice domestica,
a seguito di un incidente stradale riportato nel 2023 che ne ha precluso l'attività lavorativa;
vive nella casa popolare unitamente ai figli;
ha percepito per il 2023 il reddito di cittadinanza. Giova evidenziare che, sebbene nella documentazione medica si faccia riferimento alla possibilità di richiedere l'indennità di accompagnamento, nulla viene detto in merito alla percezione di eventuali sussidi statali.
Il Collegio ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di mantenimento in favore della dal momento che la ricorrente nulla documenta in merito alla propria posizione reddituale Pt_1
e patrimoniale, nulla deducendo anche in relazione alla possibile percezione di emolumenti statali, comportamento questo liberamente valutabile dal Tribunale.
Ed invero, in mancanza di un adeguato conforto probatorio, sia con riferimento al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, tanto in relazione alla concreta condizione reddituale e patrimoniale della ricorrente, su cui ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe l'onus probandi, va rigettata la domanda di mantenimento spiegata dalla Pt_1
D) SPESE
Le spese di lite, tenuto conto della non opposizione del resistente alla pronuncia di separazione e della circostanza per cui in mancanza di addebito la separazione va ascritta ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Castello di Cisterna (NA) il 21.10.1999, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (Atto n. 25, Parte II, Serie A, Anno
1999);
b) rigetta la domanda di addebito;
c) rigetta la domanda di mantenimento;
6 d) compensa le spese di lite;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di Castello di Cisterna (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396
Manda alla Cancelleri per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio 24/07/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa ER Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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