Trib. Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 235
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Sentenza 7 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, dalla dott.ssa Song Damiani. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti riguardo alla prescrizione del diritto al rimborso di un buono postale fruttifero. L'appellante ha sostenuto che il diritto si fosse prescritto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso, mentre la controparte ha eccepito la tardività dell'appello e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

Il giudice ha accolto l'appello, ritenendo che la prescrizione del diritto al rimborso fosse intervenuta. Ha argomentato che, secondo la normativa vigente, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo e non dalla fine dell'anno solare. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali, evidenziando che la decorrenza della prescrizione per i buoni postali deve essere calcolata a partire dalla scadenza del settimo anno successivo all'emissione, confermando così la tesi dell'appellante. Inoltre, ha disatteso l'eccezione di tardività dell'appello, stabilendo che la notifica non era andata a buon fine a causa di un errore imputabile al destinatario. Pertanto, ha dichiarato la prescrizione del diritto al rimborso e condannato la controparte al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 235
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 235
    Data del deposito : 7 febbraio 2025

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