TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2695/2021 R.G. vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano, per procura allegata all'atto di appello;
CP_1
E
rappresentati e difesi unitamente e Controparte_2 CP_3 disgiuntamente dagli avv.ti Vincenzo Sgromo e Mariaiolanda Scalone, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA -
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 462/2021 depositata il
22.03.2021.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8.07.2024 tenutasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 462/2021, con la quale il Giudice di Pace di Catanzaro ha accolto la domanda di e e condannato a Controparte_2 CP_3 Parte_1 corrispondere loro la somma di € 500,00 oltre agli interessi convenzionali maturati fino alla scadenza del buono nonché alla rifusione delle spese di lite. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accogliere l'appello Parte_1 proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza 462/2021, resa inter partes dal Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono postale fruttifero a termine serie AA3 emesso in data 21.01.2002 intestato agli appellati e per
l'effetto rigettare ogni avversa domanda. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- per violazione e falsa applicazione del D.M. del Ministero dell'economia e finanze del
17.10.2021 e dell'art. 8 del D.M. del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica del 19.12.2000;
- per avere il Giudice di prime cure ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, individuando il dies a quo nella data di scadenza dell'anno solare e non già dalla data di emissione del titolo;
- per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 398 del 30 dicembre 2003 che, all'art. 23, dispone che per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile, la cui applicazione è stata prevista dall'art. 5 del d.l. 30 settembre 2003, n.
269, pertanto, la decorrenza della prescrizione va individuata nel giorno di scadenza del settimo anno successivo al giorno dell'emissione;
- in quanto era onere del risparmiatore attivarsi per verificare l'esatta scadenza del titolo e dei termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso, essendo lo stesso disciplinato da fonti normative e amministrative esterne.
Con comparsa depositata in data 11/11/2021, si sono costituiti e Controparte_2 [...]
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività. Nel CP_3 merito hanno chiesto il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, per decorrenza della prescrizione dalla scadenza dell'anno solare di emissione e la conferma della sentenza di primo grado perché assolutamente immune da vizi e frutto di ragionamento logico giuridico ineccepibile.
2 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita documentalmente e all'udienza dell'8.07.2024 tenutasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso sollevata dall'appellata per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, parte appellata ha dedotto che il gravame è stato notificato oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, eseguita il 21.03.2021, la quale anche se non andata a buon fine per esaurimento dello spazio disponibile nella casella del procuratore destinatario, dunque, da considerarsi perfezionata secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza, che equipara la ricevuta attestante lo stato della casella PEC del destinatario piena, alla ricevuta di avvenuta consegna.
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a pronunciarsi su detta questione, relativa al se considerare perfezionata o meno la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l'attestazione di “casella piena”.
Sul punto, è di recente intervenuta la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, affermando che la notificazione eseguita a mezzo p.e.c. dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che “È evidente, tuttavia, che la questione da esaminare assume una portata più generale, non confinata al caso di specie, investendo ogni ambito in cui
3 la notificazione di un atto processuale eseguita a mezzo PEC da un avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994 (introdotto dall'art. 16 quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) abbia come esito una mancata consegna per essere la casella di PEC del destinatario e, dunque, per causa imputabile allo stesso notificatario. Pt_2
2. –… 3. - Ritengono queste Sezioni Unite che la questione di diritto, oggetto del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall'ordinanza interlocutoria n. 32287/2023, debba essere risolta in forza del seguente principio di diritto, che dà continuità ad un'opzione ermeneutica già presente nella giurisprudenza di questa Corte e che si colloca nell'ottica prospettica che la stessa Sezione rimettente appare privilegiare come soluzione sistematica e in linea con le coordinate della materia (cfr. § 2.3. che precede). Il principio di diritto che va, quindi, affermato è il seguente: «nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC». 3.1. – Come detto, non mancano precedenti che cospirano nel senso indicato dal principio appena enunciato. Secondo
Cass., Sez. VI-5, 20 luglio 2018, n. 19397 (e in senso conforme anche Cass., Sez. VI-5, 18 novembre
2019, n. 29851) “l'esito negativo della notifica, sia pure chiaramente imputabile al destinatario per non aver reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella di PEC, non consente di ritenere perfezionata tale notifica a mezzo PEC;
non si applica, invero, con riguardo alla ricevuta di mancata consegna generata a seguito di notifica telematica effettuata da un avvocato ai sensi della l. n. 53 del
1994, la disciplina prevista nel caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria”. Prosegue, quindi, l'ordinanza affermando che
l'articolo 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012 “è riferibile [...] esclusivamente alle comunicazioni/notificazioni della cancelleria e non anche alle notifiche effettuate a mezzo PEC dagli avvocati, il che impone, dunque, di provvedere a rinnovare la notifica dell'atto secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., anche nel caso in cui la notifica effettuata non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, atteso che la notifica si perfeziona unicamente al momento della
4 generazione della ricevuta di avvenuta consegna”. Negli stessi termini si orienta la successiva Cass., Sez.
Lav., 30 dicembre 2019, n. 34736, la cui motivazione si sviluppa anche più approfonditamente, mettendo in risalto, tra l'altro, che “soltanto per la notifica a mezzo cancelleria vi è una garanzia presidiata da una misura organizzativa, ossia uno strumento che ripercorre la norma consentendo il depositato in cancelleria dell'atto non ricevuto dal destinatario per causa allo stesso imputabile e la previsione normativa che regola tali notificazioni di cancelleria non è estensibile ad ipotesi, quale quella qui scrutinata, non assistita da analoga garanzia, verificandosi diversamente una conseguenza punitiva e sanzionatoria che non trova alcun appiglio normativo. Tuttavia, la peculiarità dell'ipotesi che conduce all'impossibilità di ritenere la notifica come effettuata, può essere eccessivamente penalizzante per il notificante sul quale ricadrebbero in toto le conseguenze del negligente comportamento del destinatario della notifica, ciò che dovrebbe indurre a ritenere utilmente richiamabile nella fattispecie considerati i principi espressi da ultimo da Cass. s. u. 17.5.2016 n. 14594, cui sono conformi, tra le altre, Cass. 31.7.2017
n. 19059, Cass. 11.5.2018. Il principio affermato è quello alla cui stregua, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria (con rilevanza del termine iniziale di attivazione del procedimento), deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. Il percorso così tratteggiato è seguito anche da Cass., Sez. VI-3, 26 maggio 2021, n. 14446[…]”. (cfr.
Cass. Sez. Un., sent. n. 28452/2024).
Pertanto, alla luce del principio di diritto sopra enunciato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite l'appello deve dichiararsi ammissibile.
Infatti, e hanno eseguito la notificazione della sentenza Controparte_2 CP_3 del Giudice di Pace unicamente a mezzo PEC, in data 23.03.2021, ai sensi della legge n.
53/1994, che, tuttavia, non è andata a buon fine per causa imputabile al difensore di
[...]
(attuale appellante), in quanto riportante la dicitura “è stato rilevato un errore Parte_1
5.2.2 - - POSTECERT - casella piena. Il messaggio è stato rifiutato Parte_1 dal sistema.” (cfr. All. n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta).
Di conseguenza, non potendo tale notificazione telematica reputarsi perfezionata e non avendo l'appellata assolto al suo onere di rinnovazione del procedimento di notificazione, secondo le regole ordinarie, il termine per l'impugnazione della sentenza era da
5 individuarsi in quello di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. e non già nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Dunque, l'appello, notificato in data 20.07.2021 è stato tempestivamente proposto, poiché la sentenza del Giudice di Pace è stata pubblicata il 22.03.2021.
Prima di proseguire nel merito, occorre rilevare, inoltre, che l'appello è connotato da specificità e non deve essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Ciò posto, nel merito, l'appello risulta fondato e viene accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie in esame la questione dirimente oggetto del proposto appello attiene alla decorrenza del termine di prescrizione, dal momento che la richiesta di rimborso dei buoni postali avanzata dagli appellati con la notificazione della citazione 23.04.2019 nei confronti di sarebbe suscettibile di essere apprezzata quale valido atto Parte_1 interruttivo della prescrizione se la stessa avesse iniziato il suo corso al termine del settimo anno solare successivo a quello di emissione, dei buoni postali oggetto di causa, come sostiene il Giudice di prime cure, mentre non avrebbe impedito l'estinzione del diritto se la prescrizione stessa avesse iniziato a decorrere al termine del settimo anno a partire dalla data di emissione dei buoni, come ritenuto dall'appellante.
Anzitutto, occorre premettere che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, i buoni postali sono titoli di legittimazione, ossia identificano l'avente diritto alla prestazione, e non titoli di credito, con la conseguenza che il loro regime giuridico è disciplinato dai decreti ministeriali (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 3963/2019).
Quindi, la mancata indicazione della scadenza e dell'apposizione della serie di emissione non sono ritenuti elementi necessari all'esercizio del diritto di credito inerenti ai buoni, considerato che alle medesime informazioni implicitamente rinvia la data di emissione dei buoni medesimi.
Dall'esame dei buoni fruttiferi allegati agli atti risulta che gli stessi sono stati sottoscritti da in data 21.01.2002 ed appartengono alla tipologia a termine della serie Controparte_2
AA3, istituiti con D.M. Economia e Finanze del 17.10.2001.
Appare, quindi, necessario ripercorrere l'evoluzione normativa sulla scadenza della loro fruttuosità.
Infatti, in base al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
6 Dall'inizio dell'anno successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi e potevano essere rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Detto articolo è stato poi abrogato dal D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti relativi alla fissazione delle nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.
In seguito, è stato adottato il D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” che all'art. 4, rubricato “Interessi e Durata”, ha disposto che “i buoni postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'art 5 (rimborso anticipato)” e all'art 8, rubricato
“Prescrizione” ha previsto che: "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Attraverso tali disposizioni è stata modificata la prescrizione dei buoni postali fruttiferi sia con riferimento alla durata che alla decorrenza individuata nella data di scadenza del titolo e non anche nella fine dell'anno solare.
Ebbene, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19243/2023, avente ad oggetto l'esame della decorrenza del termine prescrizionale per i buoni fruttiferi della serie AA1, sovrapponibile alla fattispecie in esame, ha ritenuto che detto termine cominci a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione.
La Corte ha ritenuto che la lettura congiunta dell'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 e dell'art. 18 (durata e interessi per i buoni fruttiferi della serie AA1 che prevede la liquidazione dei buoni al termine del sesto anno successivo a quello di emissione) consente di affermare che la scadenza dei buoni fruttiferi postali AA1 è fissata al termine del sesto anno successivo a quello di emissione e per altro verso che i diritti dei titolari alla liquidazione del capitale e interessi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza.
Infatti, evidenzia la Corte che sia l'interpretazione letterale delle disposizioni citate che, soprattutto, la valutazione dell'intenzione del legislatore (che emerge dalla differente formulazione delle disposizioni in esame rispetto a quella del testo normativo precedentemente in vigore, e cioè l'art. 176 del d.P.R. n. 156/1973, il quale espressamente
7 prevedeva che i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi “entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” e che, dopo tale data, e cioè “dal 1° gennaio successivo”, essi cessavano di essere fruttiferi di interessi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro “il termine di prescrizione di cinque anni”), inducono necessariamente a far ritenere che: - “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA1, “al termine” di scadenza costituito dal “sesto anno successivo a quello di emissione”,
“termine”, cioè, corrispondente all'integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione;
- da “tale data di scadenza” inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi.
Pertanto, precisa la Corte che la differente interpretazione non pare corretta, perché
l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) dev'essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già
(come prospettato dalla Corte d'appello) al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono (come, peraltro, avrebbe dovuto essere, se la stessa norma avesse ribadito il riferimento, contenuto nella disciplina abrogata, alla scadenza costituita dalla “fine del … [l'] anno solare successivo a quello di emissione” e alla decorrenza del termine di prescrizione “dal 1° gennaio successivo”), quanto, piuttosto, al
“termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo
(di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti.
Nel caso in esame, i buoni fruttiferi postali oggetto di causa appartengono pacificamente alla serie AA3, istituita con il D.M. Economia e Finanze del 17.10.2001, recante “Istituzione di due nuove serie di Buoni postali fruttiferi”, ossia la serie A3 e la serie AA3. L'art 8 del DM
17/10/2001 ha previsto che i buoni postali della serie AA3, quanto alla loro durata e
8 interessi, “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”,
La disposizione dell'art 8 del DM 17.10.2001 è sovrapponibile a quella dell'art 18 del DM
19/12/2000 sia con riguardo alla durata e agli interessi, salvo per il termine di rimborso, che è di sei anni per la serie AA1 e di sette anni per la serie AA3.
Ancora più di recente la Corte di Cassazione è intervenuta sulla individuazione del dies a quo della prescrizione per i buoni fruttiferi postali AA3, confermando l'orientamento sopra richiamato.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto: «I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. …A norma dell'art.
10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «[l]e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente». Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»). Questa Corte ha recentemente statuito che :«In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)»” (cfr. Cass., n.19243/2023; Cass., n. 23006/2023).
Pertanto, la pronuncia sopra richiamata, n. 23006 del 2023, ha confermato il percorso argomentativo svolto dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 19243/2023, attribuendo alla formulazione al termine del settimo anno successivo a quello di emissione di cui all'art. 8 del D.M. 17.10.2001 il significato corrispondente all'integrale decorso del periodo di sette anni dalla emissione dei buoni.
Dunque, dall'applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie ne discende che il diritto al rimborso dei buoni postali sottoscritti in data 21.01.2002, serie AA3 si è
9 prescritto, considerata la tardività della richiesta di rimborso avvenuta in data 23.04.2019 con la notifica dell'atto di citazione, non essendo stato provato da e Controparte_2
alcun evento interruttivo, attraverso l'allegazione di formale diffida ad CP_3 adempiere inoltrata prima dello spirare del termine.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto l'appello va accolto e deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale serie AA3 emesso a favore di e il 21.01.2002. Controparte_2 CP_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, scaglione come da valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 462/2021 del Giudice di
Pace di Catanzaro, dichiara la prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale serie AA3 emesso a favore di e il 21.01.2002; Controparte_2 CP_3
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_2 CP_3 in favore di che si liquidano in € 346,00 per il giudizio di primo grado Parte_1
e in € 662,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 6 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
10