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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 545/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel ed. est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2025,
da con il patrocinio dell'avv. SALVESTRIN NICOLA, e Parte_1
con il patrocinio dell'avv. LAZZAROTTO STEFANIA Parte_2
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ. depositate in data 24.02.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 545/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (CF: Parte_1
, n. a MONTEBELLUNA (TV) il 15/07/1978, e C.F._1 Pt_2
(CF: ), n. a PADOVA (PD) il 25/05/1977, che
[...] C.F._2
hanno contratto matrimonio il 15.07.2006 a CRESPANO DEL GRAPPA (TV),
atto trascritto al n. 7, parte II, Serie A, anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“A) i coniugi vivranno separati, liberi entrambi di fissare ovunque la propria residenza, con l'obbligo per ciascuno di comunicare tempestivamente all'altro ogni variazione di domicilio e di residenza ai sensi dell'art. 6 co. 12 L. n. 898/70 e, ovviamente,
con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) nulla verrà corrisposto dai coniugi a titolo di reciproco mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
C) la casa familiare, situata in Comune di Castelcucco, Via San
Gaetano n. 59, che risulta in comproprietà tra i coniugi, verrà
assegnata in via esclusiva - con i relativi arredi - alla IG.ra
, che ivi continuerà ad abitare con i figli minori ed Pt_1 Per_1 ; si dà atto che il IG. ha lasciato l'abitazione Per_2 Pt_2
familiare a far data 14.10.24 portando con sé tutti i propri effetti personali;
a far data dal deposito del presente ricorso al IG.
è dunque interdetto il libero accesso all'abitazione Pt_2
familiare, accesso che potrà quindi avvenire unicamente previa autorizzazione della IG.ra e per eIGenze strettamente Pt_1
inerenti la gestione dei figli;
a partire dal mese di febbraio 2025,
la IG.ra sosterrà in via esclusiva il pagamento della rata Pt_1
mensile del mutuo, ammontante ad € 423,72=, mediante versamento dell'afferente importo sul conto corrente cointestato acceso presso
Intesa Sanpaolo-filiale di Paderno di Pieve del Grappa entro il penultimo giorno lavorativo di ogni mese;
di tali versamenti si terrà
conto, a favore della IG.ra sia nell'ipotesi di futura Pt_1
vendita della casa familiare da parte dei coniugi, al momento della distribuzione del relativo ricavato, sia nell'ipotesi di cessione di proprie quote tra coniugi;
allo stesso modo, in caso di futura vendita della casa familiare o cessione di proprie quote tra coniugi,
le parti terranno conto, a favore della IG.ra della Pt_1
donazione di € 90.000,00= ricevuta dalla stessa in data Pt_1
18.01.2019 dal padre confluita nel conto-corrente Persona_3
cointestato n. 45520/1000/0001823 acceso presso banca Intesa Sanpaolo
s.p.a.-filiale di Paderno di Pieve del Grappa ed utilizzata dalle parti medesime per ridurre l'importo della rata mensile del mutuo ipotecario, all'epoca ammontante ad € 812,03=;
D) a far data dall'1 febbraio 2025 le somme presenti nel conto- corrente cointestato n. 45520/1000/0001823 acceso presso banca
Intesa Sanpaolo s.p.a.-filiale di Paderno di Pieve del Grappa
verranno distratte a favore della IG.ra ; il IG. Pt_1 Pt_2
corrisponderà alla IG.ra la somma di € 440,00=, relativa ad Pt_1 una spesa da quest'ultimo sostenuta in via personale dal conto-
corrente cointestato, entro quattro mesi dal deposito del presente ricorso;
E) i coniugi, fermo quanto sopra, dichiarano che non residuano beni di proprietà comune, avendo le parti regolato separatamente tra di loro ogni pendenza economica e patrimoniale;
F) i figli e sono affidati ad Persona_4 Persona_5
entrambi i genitori secondo il disposto dell'art. 155 c.c., così
come novellato dalla Legge n. 54/2006 (legge sull'affidamento condiviso), e vivranno con residenza ed abitazione prevalenti presso la madre;
G) in ossequio ai principi sanciti dalla Legge sull'affidamento condiviso, i genitori potranno tenere i figli con sé, sia assieme che separatamente, quando vorranno, previo congruo preavviso telefonico (almeno 24 ore), e compatibilmente con i loro impegni educativi, scolastici e sociali;
H) il padre, in particolare, avrà il diritto-dovere di tenere con sé i figli un fine settimana alternato, segnatamente dal venerdì
dalle ore 18:00 sino alla domenica alle ore 20:00, quando li riaccompagnerà presso la madre;
le parti concordano che il padre possa tenere i figli nei pomeriggi in cui è libero, con preavviso alla madre di almeno 24 ore;
il padre avrà l'obbligo di tenere i figli, compatibilmente coi propri turni di lavoro, nei momenti in cui la madre sarà impegnata al lavoro durante i pomeriggi (es.:
riunioni scolastiche); le parti si accorderanno precisamente sul tempo che i figli trascorreranno col padre entro il venerdì sera,
quando quest'ultimo verrà a conoscenza dei propri turni di lavoro per la settimana successiva;
segnatamente, in base ai propri turni di lavoro il padre avrà l'obbligo di accompagnare il figlio agli allenamenti ed alle partite di calcio, e così agli Per_2
eventuali, futuri, impegni ludici ed extrascolastici che intraprenderà anche il figlio Per quanto concerne il periodo Per_1
natalizio, il padre terrà i figli, ad anni alterni, o la vigilia di
Natale o il giorno di Natale;
per il 2025 il giorno di Natale spetterà
al padre;
le parti concordano, in ogni caso, che durante il giorno di Natale il genitore che quel giorno non tiene i figli li possa comunque incontrare per lo scambio degli auguri e dei regali;
sempre con alternanza, di anno in anno, o l'ultimo dell'anno o capodanno,
e così o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo, almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Eventuali modifiche a quanto sopra che si rendessero necessarie in conseguenza di particolari avvenimenti avverranno da parte dei genitori sempre secondo cortesia, disponibilità e comune buon senso,
previ accordi telefonici e con preavviso di almeno due giorni;
I) il IG. verserà alla IG.ra , quale contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento ordinario dei figli ed mensilmente Per_1 Per_2
e tramite bonifico bancario (le cui coordinate sono già note al IG.
) la somma di € 500,00= (cinquecento), da corrispondersi entro Pt_2
il giorno “5” (cinque) di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT sul costo della vita;
L) le spese straordinarie per i figli saranno sostenute dai genitori per la quota del 50% (cinquanta percento) cadauno, in ciò seguendo pedissequamente il Protocollo del Tribunale di Treviso, che si dà
per conosciuto dalle parti, le quali ne tengono copia;
M) l'importo relativo all'“assegno unico universale” verrà percepito per ¾ dalla IG.ra e per ¼ dal IG. con la IG.ra Pt_1 Pt_2
che provvederà alla relativa richiesta per l'intero e Pt_1 successiva corresponsione entro l'ultimo giorno del mese della quota parte a favore del marito mediante bonifico sul conto corrente del
IGnor ([...]); le detrazioni inerenti Pt_2
gli oneri e le spese sostenute per i figli al 50% come per legge;
N) i coniugi acconsentono all'ottenimento del passaporto a favore dei figli e si impegnano a sottoscrivere ed opportunamente corredare l'istanza di rilascio presso la Questura competente, il relativo atto di assenso tra genitori, nonché eventuale dichiarazione di accompagno all'estero, come ogni altra afferente e necessaria documentazione.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CRESPANO DEL
GRAPPA (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di ConIGlio del 27/05/2025.
Il presidente dott.ssa Susanna Menegazzi