Articolo 4 della Legge 29 luglio 1963, n. 1004
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 agosto 1963
Art. 4.
L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e' subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 15 giugno 1963 al 31 agosto 1963 presso viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 450 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dello spirito e a lire 500 ad ettogrado per il vino destinato alla produzione dell'acquavite.
Tale prezzo s'intende per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.
Entrata in vigore il 7 agosto 1963