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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 19/25 promossa da:
, nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Matticari Riccardo, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Schiavoni Controparte_2
Simona, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 06/09/2015 in Terni (TR), che dall'unione sono nati i figli in Terni (TR) il 16/09/2014 e in Terni Persona_1 Persona_2
(TR) il 28/09/2018 e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 17/02/2025 tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, e a seguire, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni condivise dalle parti:
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
- I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con R_ Per_2 residenza degli stessi presso la madre in Terni alla Strada di Rosaro, 20G. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- I figli, quindi, risiederanno unitamente alla madre alla Strada di Rosaro n. 20G e a tal uopo il sig. autorizza sin già dalla sottoscrizione del ricorso, la NO a CP_1 Controparte_2 procedere alla modifica anagrafica della residenza dei bambini nella predetta Strada di Rosaro
20G;
- Il sig. continuerà a vivere nell'immobile di Via Cocceio Nerva n. 13 Controparte_1 adoperandosi a procedere alle volture di tutte le utenze a suo nome;
- Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della genitorialità: ciascun genitore starà con i bambini una settimana, a settimane alternate. Nella settimana in cui i minori e R_ dimoreranno con la madre, il padre lì potrà prendere il giovedì dall'uscita di scuola Per_2 sino al venerdì mattina quando li riporterà a scuola (nel periodo festivo verranno rispettati gli orari di uscita e di entrata scolastici salvo diverso accordo tra le parti). Nella settimana invece in cui staranno con il padre, la madre prenderà i figli il mercoledì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (nel periodo festivo verranno rispettati gli orari di uscita e di entrata scolastici salvo diverso accordo tra le parti);
- Durante le vacanze natalizie e Capodanno: i signori e ad anni alterni, CP_2 CP_1 staranno con i bambini una settimana per ciascuno (dal 23.12. al 29.12 e dal 30.12. al 05.01) consentendo ai bambini di trascorrere il giorno di Natale dalla mattina alle 10,00 sino al 26 mattina con l'altro genitore e viceversa per la successiva settimana i minori trascorreranno il primo gennaio dalla mattina alle 10,00 sino alla mattina del 02.01 con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania i bambini potranno stare per il pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, ad anni alterni. Salvo diverso accordo tra le parti. Relativamente alle feste di Natale
2024/2025, considerata la nuova situazione di separazione per i minori, i bambini nelle giornate del 24, 25, 26, 31 e 1° gennaio e 6 gennaio trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro in modo che in ciascuno di questi giorni di festa i bambini potranno godere di entrambi le figure genitoriali e delle rispettive famiglie. Gli ulteriori 10 giorni di vacanza dalla scuola verranno trascorsi dai bambini 5 giorni con uno e 5 giorni con l'altro genitore. Salvo diverso accordo tra le parti;
- Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo;
- Nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei 2 genitori 2 settimane in estate anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 5 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Salvo diverso accordo tra le parti;
- I coniugi si impegnano a non frequentare altri partners quando si trovano con i bambini a meno che non si tratti di relazione stabile e duratura;
- I coniugi si impegnano a collaborare fattivamente nella gestione dei minori con serenità e armonia, riducendo i contatti telefonici soltanto alle questioni afferenti i minori e utilizzando sempre un eloquio pacifico e rispettoso dell'altra figura genitoriale;
- I coniugi si impegnano a rispettare il periodo di permanenza della prole (esclusivo) con l'altro genitore non interferendo nel rapporto con la propria presenza fisica;
- Tenuto conto della gestione paritetica dei bambini da parte dei ricorrenti il mantenimento ordinario sarà previsto nella forma diretta di ciascun genitore nel periodo di tempo a lui spettante;
- Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise per la quota del 50% a carico della NO e del 50% a carico del sig. , purché previamente Controparte_2 Controparte_1 concordate e debitamente documentate. come stabilito dal Protocollo di Intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare (allegato al ricorso);
- L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore e ciò a partire dal mese di gennaio 2025;
- Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura unitamente ai minori;
- I coniugi prestano il loro consenso l'uno all'altra per il rilascio del passaporto dei minori e/o il rilascio di documento di identità anche valido per l'espatrio ma ogni viaggio all'estero dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i genitori;
- Il sig. e la NO dichiarano di essere economicamente Controparte_1 Controparte_2 autosufficienti e convengono, pertanto, che nessuna somma di denaro è dovuta tra loro quale mantenimento dell'altro coniuge;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; - Le parti si impegnano a rispettare le predette condizioni dal momento della sottoscrizione del presente atto.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
(Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 06/09/2015, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 48, parte 2, S. A, Uff. 1, dell'anno 2015);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 19/25 promossa da:
, nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Matticari Riccardo, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Schiavoni Controparte_2
Simona, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 06/09/2015 in Terni (TR), che dall'unione sono nati i figli in Terni (TR) il 16/09/2014 e in Terni Persona_1 Persona_2
(TR) il 28/09/2018 e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 17/02/2025 tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, e a seguire, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni condivise dalle parti:
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
- I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con R_ Per_2 residenza degli stessi presso la madre in Terni alla Strada di Rosaro, 20G. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- I figli, quindi, risiederanno unitamente alla madre alla Strada di Rosaro n. 20G e a tal uopo il sig. autorizza sin già dalla sottoscrizione del ricorso, la NO a CP_1 Controparte_2 procedere alla modifica anagrafica della residenza dei bambini nella predetta Strada di Rosaro
20G;
- Il sig. continuerà a vivere nell'immobile di Via Cocceio Nerva n. 13 Controparte_1 adoperandosi a procedere alle volture di tutte le utenze a suo nome;
- Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della genitorialità: ciascun genitore starà con i bambini una settimana, a settimane alternate. Nella settimana in cui i minori e R_ dimoreranno con la madre, il padre lì potrà prendere il giovedì dall'uscita di scuola Per_2 sino al venerdì mattina quando li riporterà a scuola (nel periodo festivo verranno rispettati gli orari di uscita e di entrata scolastici salvo diverso accordo tra le parti). Nella settimana invece in cui staranno con il padre, la madre prenderà i figli il mercoledì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (nel periodo festivo verranno rispettati gli orari di uscita e di entrata scolastici salvo diverso accordo tra le parti);
- Durante le vacanze natalizie e Capodanno: i signori e ad anni alterni, CP_2 CP_1 staranno con i bambini una settimana per ciascuno (dal 23.12. al 29.12 e dal 30.12. al 05.01) consentendo ai bambini di trascorrere il giorno di Natale dalla mattina alle 10,00 sino al 26 mattina con l'altro genitore e viceversa per la successiva settimana i minori trascorreranno il primo gennaio dalla mattina alle 10,00 sino alla mattina del 02.01 con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania i bambini potranno stare per il pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, ad anni alterni. Salvo diverso accordo tra le parti. Relativamente alle feste di Natale
2024/2025, considerata la nuova situazione di separazione per i minori, i bambini nelle giornate del 24, 25, 26, 31 e 1° gennaio e 6 gennaio trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro in modo che in ciascuno di questi giorni di festa i bambini potranno godere di entrambi le figure genitoriali e delle rispettive famiglie. Gli ulteriori 10 giorni di vacanza dalla scuola verranno trascorsi dai bambini 5 giorni con uno e 5 giorni con l'altro genitore. Salvo diverso accordo tra le parti;
- Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo;
- Nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei 2 genitori 2 settimane in estate anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 5 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Salvo diverso accordo tra le parti;
- I coniugi si impegnano a non frequentare altri partners quando si trovano con i bambini a meno che non si tratti di relazione stabile e duratura;
- I coniugi si impegnano a collaborare fattivamente nella gestione dei minori con serenità e armonia, riducendo i contatti telefonici soltanto alle questioni afferenti i minori e utilizzando sempre un eloquio pacifico e rispettoso dell'altra figura genitoriale;
- I coniugi si impegnano a rispettare il periodo di permanenza della prole (esclusivo) con l'altro genitore non interferendo nel rapporto con la propria presenza fisica;
- Tenuto conto della gestione paritetica dei bambini da parte dei ricorrenti il mantenimento ordinario sarà previsto nella forma diretta di ciascun genitore nel periodo di tempo a lui spettante;
- Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise per la quota del 50% a carico della NO e del 50% a carico del sig. , purché previamente Controparte_2 Controparte_1 concordate e debitamente documentate. come stabilito dal Protocollo di Intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare (allegato al ricorso);
- L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore e ciò a partire dal mese di gennaio 2025;
- Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura unitamente ai minori;
- I coniugi prestano il loro consenso l'uno all'altra per il rilascio del passaporto dei minori e/o il rilascio di documento di identità anche valido per l'espatrio ma ogni viaggio all'estero dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i genitori;
- Il sig. e la NO dichiarano di essere economicamente Controparte_1 Controparte_2 autosufficienti e convengono, pertanto, che nessuna somma di denaro è dovuta tra loro quale mantenimento dell'altro coniuge;
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; - Le parti si impegnano a rispettare le predette condizioni dal momento della sottoscrizione del presente atto.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
(Cass., n. 28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 06/09/2015, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 48, parte 2, S. A, Uff. 1, dell'anno 2015);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti