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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. , residente Parte_1 P.IVA_1 in DOMUSNOVAS Difeso dall'avv. (c.f. ) Controparte_1
( ) VIA PONTANO N. 3 CAGLIARI;
con C.F._1 studio in
– Parte principale –
(c.f. , residente in [...]Controparte_2 P.IVA_2
STANO Difeso dall'avv. BARDI ANTONIO (c.f. ), C.F._2 con studio in VIA CARBONI, 1 C/O Controparte_2
[...]
– Controparte –
Ruolo: n. 1502/2021 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
: Parte_1
a) accertare e dichiarare sussistente l'inadempimento contrat- tuale della convenuta, Provincia di;
CP_2 b) per l'effetto, autorizzare l'odierna attrice a recedere dal con- tratto in appalto, a causa del grave inadempimento della convenuta;
c) condanare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., danni che saranno accertati e quantificati in corso di causa;
d) con vittoria di spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
PROVINCIA DI : CP_2
1) dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di citazione e co- munque rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
2) accertare di dichiarare l'insussistenza dell'inadempimento da parte dell' Parte_2
3) con vittoria di onorari e accessori di legge e spese
In via riconvenzionale
1) accertare e dichiarare sussistente per i motivi enunciati in nar- rativa della presente comparsa l'inadempimento della parte avversa
[...] e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di Controparte_3 appalto con relativo incameramento della cauzione versata dall'
[...] presso Elba Assicurazioni S.p.A; Parte_1
2) con vittoria di onorari accessori di legge e spese
Ragioni della decisione
Il 9 febbraio 2021 la e l' Controparte_2 [...] hanno concluso un appalto per il risanamento del ponte Parte_1 ad arco sul Fiume Tirso, strada provinciale 24, km 17,2 nel Comune di
Sedilo. Corrispettivo: 125.229,45 €. Tempistiche: quarantacinque giorni per la consegna del cantiere e cento giorni per l'ultimazione dei lavori.
Secondo la i tempi non sono stati rispettati a causa di ina- Pt_1 dempimenti della . Il 30 marzo 2021, infatti, la avrebbe CP_2 Pt_1 indicato problematiche di sicurezza da risolvere prima di poter iniziare, ma i documenti sulla sicurezza le sarebbero stati consegnati solo il 30 giugno 2021, a tempi già scaduti. Il 13 luglio 2021 la avrebbe Pt_1 mosso altre contestazioni di natura tecnico-economica. Ciò sarebbe avvenuto perché poco dopo la stipulazione dell'ap-
— 2 — palto la è rimasta senza un tecnico che potesse assumere l'in- CP_2 carico di direttore dei lavori, in quanto il precedente era passato alle dipendenze di un altro ente. La sarebbe riuscita a trovare un CP_2 direttore solo a giugno, tramite un affidamento diretto del servizio.
Il 22 ottobre 2021 la ha inviato una lettera di convoca- CP_2 zione per la consegna del cantiere al successivo 27 ottobre. La ha Pt_1 risposto con un'istanza di recesso e, come preannunciato, al 27 ottobre la non si è presentata. La Provincia ha quindi inviato una seconda Pt_1 convocazione per il 3 novembre, anche questa andata deserta. Infine, il 10 novembre l'istanza di recesso è stata formalmente rigettata con dif- fida ad adempiere entro dieci giorni (doc. 17 Provincia).
A fronte della mancata presa in consegna dei lavori da parte della il 5 gennaio 2022 la ha disposto la risoluzione del con- Pt_1 CP_2 tratto e il trattenimento della caparra di circa 20.000 € (docc. 18 e 19 Provincia).
Contestato il rigetto del recesso, la ha agito per la risolu- Pt_1 zione del contratto per grave inadempimento e per il risarcimento del danno. La ha a sua volta chiesto in via riconvenzionale di CP_2 accertare l'avvenuta risoluzione e il suo diritto di trattenere la cauzione.
* * *
L'istanza di recesso presentata dalla è uno strumento appo- Pt_1 sitamente previsto in caso di ritardi nella consegna del cantiere dall'art. 5 comma 4 d.m. n. 49/2018. La disposizione si esprime in termini di recesso, ma di fatto, richiedendo il consenso del committente, non fa altro che procedimentalizzare una forma di risoluzione per mutuo con- senso in casi in cui ordinariamente l'appaltatore avrebbe diritto di in- viare unilateralmente una diffida ad adempiere. La norma stabilisce inoltre che, se l'istanza è rigettata, il committente ha diritto solo a un'in- dennità, ma non può rifiutarsi di adempiere.
A fronte di queste considerazioni in diritto, si deve concludere che la si è resa gravemente inadempiente quando, per ben due Pt_1 volte, ha rifiutato la consegna del cantiere. Ciò, a norma dell'art. 5 comma 3 d.m. n. 49/2018, ha pienamente legittimato la a di- CP_2 sporre la risoluzione del contratto e l'incameramento definitivo della cauzione.
Dalla lettura della citazione, infatti, non è dato rinvenire alcun elemento idoneo a giustificare l'omessa presa in consegna del cantiere, se non vaghe «problematiche tecnico-economiche» che «trovavano
— 3 — pieno accoglimento, da parte della Stazione Appaltante». Solo in prima memoria, quindi del tutto tardivamente, la ha lamentato l'esi- Pt_1 stenza di un progetto esecutivo ineseguibile, in quanto incompleto in generale ed errato per quanto concerne il posizionamento dei ponteggi (che da art. 136 t.u.s.l. ricade sul datore di lavoro, ossia l'impresa) e la quantità di calcestruzzo necessario e carenze nel piano di sicurezza, re- datto nel 2017 e non aggiornato alle problematiche dovute al covid. A parte che per la loro estrema vaghezza, ritiene il giudice di non poter prendere in considerazione queste ultime allegazioni. La prima memoria, infatti, è prevista per prendere posizione sui fatti, sulle ecce- zioni e sulle domande contenute in comparsa (e, nel vecchio rito, sem- pre a condizione di aver anticipato sommariamente tali difese in udienza), non certo per introdurre nuovi fatti da porre a fondamento della domanda originaria, che avrebbero dovuto essere allegati sin dalla citazione. La citazione è un atto che deve essere autosufficiente nelle allegazioni e nelle conclusioni di merito, non potendo le carenze ivi presenti essere supplite in prima memoria (cosa che comunque nel caso di specie non è successo), pena la compromissione del diritto di difesa del convenuto, che non avrebbe modo di replicare, essendo la seconda memoria riservata esclusivamente all'indicazione delle richieste di prova e dei documenti a prova diretta. In questo, la domanda di consu- lenza tecnica successivamente proposta ha un intento evidentemente esplorativo. Peraltro, come è emerso all'udienza del 4 aprile 2025, è pacifico tra le parti che era stata proprio l' a pretendere la firma Parte_1 immediata del contratto allo stato degli atti. Per il divieto di venire con- tra factum proprium, la non può ora lamentare che alla data della Pt_1 sottoscrizione le carenze dell'attività della impedivano l'ese- CP_2 cuzione tempestiva dei lavori.
* * *
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di complessità minima. Per il valore ci si riporta alla liquidazione proposta dall' a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, pari a 46.241,47 €. ha agito con colpa grave, avanzando pretese fon- Parte_1 date su allegazioni vaghe, nel tentativo di porre a carico della CP_2 una mancata esecuzione che, verosimilmente, è dipesa da difficoltà in-
— 4 — terne alla società. In particolare, il reiterato rifiuto persino di presen- ziare alla presa in consegna del cantiere dimostra che tutti gli impedi- menti allegati a posteriori sono del tutto strumentali: un appaltatore di- ligente, infatti, compare alla presa in consegna e poi la rifiuta facendo mettere a verbale le ragioni che impediscono concretamente l'inizio dei lavori. Questo giudice applica per analogia l'art. 26 c.p.a., che consente di liquidare la somma equitativa fino al doppio dei compensi già liqui- dati.
Ritenuto che
la liquidazione massima debba essere disposta solo in caso di dolo, per i casi di colpa grave questo giudice si orienta nel senso di liquidare una somma pari ai compensi.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. accerta che l'appalto concluso tra e Provin- Parte_1 cia di il 9 febbraio 2021 si è risolto il 5 gennaio 2022 CP_2
2. accerta la legittimità del trattenimento della caparra da parte della Controparte_2
3. condanna al rimborso delle spese proces- Parte_1 suali, che si liquidano in 3.809 € per compensi, oltre accessori di legge
4. condanna a pagare alla Parte_1 Parte_3
ulteriori 3.809 €
[...]
Si comunichi.
27 maggio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 5 —