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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9958/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. BORSELLINO ANTONELLO per parte ricorrente nonché l'avv. Puleo in sostituzione dell'avv. BRUCATO CLAUDIA per la parte e l'avv. Bonadonna per CIPAG CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa NE Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9958 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BORSELLINO ANTONELLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
LD RA
[.
-resistente
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BRUCATO
CLAUDIA
-resistente- oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento dando lettura del seguente
D I S P O S I TI V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, quantificate in euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge per ciascuna delle parti convenute.
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.06.2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249023504202000 relativamente alla cartella n.
29620150021184629000 eccependo la prescrizione quinquennale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_5 [...]
deducendo l'infondatezza Controparte_3
del ricorso, del quale ne chiedevano il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni dei procuratori delle parti è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria [..]”.
Dalla documentazione depositata dalla Controparte_3
è emerso che la , dopo la notificazione della cartella di
[...] CP_3
pagamento (avvenuta in data 6.06.2015), ha inviato al contribuente: la richiesta di apertura procedimento disciplinare notificata – a mezzo pec – in data 20.10.2016; il sollecito di pagamento ruoli 2004 e 2015 notificato –
a mezzo pec – in data 2.12.2019; il sollecito di pagamento ruoli 2004 e 2015 notificato – a mezzo pec – in data 28.06.2023.
Dalla documentazione prodotta da è Controparte_5 emerso che : in data 22.11.2017, è stato notificato a mezzo pec, l'avviso di intimazione n.
29620179049609429000; in data 14.01.2019, è stato notificato a mezzo pec, l'avviso di intimazione n. 29620189010080768000; in data 08.66.2022, è stato notificato a mezzo pec, l'avviso di intimazione n. 29620229011746309000 in data 23.6.2023, è stato notificato a mezzo pec, l'avviso di intimazione n.
29620239011220333000
L'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata in data
21.05.2024 e pertanto è stata notificata entro i termini di prescrizione.
Per tali motivi il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Cosi deciso in Palermo il 28/10/2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9958/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. BORSELLINO ANTONELLO per parte ricorrente nonché l'avv. Puleo in sostituzione dell'avv. BRUCATO CLAUDIA per la parte e l'avv. Bonadonna per CIPAG CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa NE Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9958 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. BORSELLINO ANTONELLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
LD RA
[.
-resistente
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BRUCATO
CLAUDIA
-resistente- oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento dando lettura del seguente
D I S P O S I TI V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, quantificate in euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge per ciascuna delle parti convenute.
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.06.2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249023504202000 relativamente alla cartella n.
29620150021184629000 eccependo la prescrizione quinquennale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_5 [...]
deducendo l'infondatezza Controparte_3
del ricorso, del quale ne chiedevano il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni dei procuratori delle parti è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria [..]”.
Dalla documentazione depositata dalla Controparte_3
è emerso che la , dopo la notificazione della cartella di
[...] CP_3
pagamento (avvenuta in data 6.06.2015), ha inviato al contribuente: la richiesta di apertura procedimento disciplinare notificata – a mezzo pec – in data 20.10.2016; il sollecito di pagamento ruoli 2004 e 2015 notificato –
a mezzo pec – in data 2.12.2019; il sollecito di pagamento ruoli 2004 e 2015 notificato – a mezzo pec – in data 28.06.2023.
Dalla documentazione prodotta da è Controparte_5 emerso che : in data 22.11.2017, è stato notificato a mezzo pec, l'avviso di intimazione n.
29620179049609429000; in data 14.01.2019, è stato notificato a mezzo pec, l'avviso di intimazione n. 29620189010080768000; in data 08.66.2022, è stato notificato a mezzo pec, l'avviso di intimazione n. 29620229011746309000 in data 23.6.2023, è stato notificato a mezzo pec, l'avviso di intimazione n.
29620239011220333000
L'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata in data
21.05.2024 e pertanto è stata notificata entro i termini di prescrizione.
Per tali motivi il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Cosi deciso in Palermo il 28/10/2025
Il Giudice Onorario
NE Di Maio