Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 6424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6424 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
LA CORTE 6424/ REPUBBLICA ITALIANA 0.1 POP IT LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Coupo SEZIONE TERZA CIVILE སྐྱ་ དག་ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 20174/98 Dott. Italo Consigliere PURCARO Cron. 14382 ConsigliereTRIFONE Dott. Francesco 2317 Rep. Rel. Consigliere Dott. AN Battista PETTI Ud. 17/01/01 FINOCCHIARO ConsigliereDott. Mario CORTE SUP AZIONE ha pronunciato la seguente FI SEN TENZA Richicala ludio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti -◉ IO, IA GI quali eredi di RO 9 MAC 2001 CR, ' elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA ancheFABRIZIO IMBARDELLI, che li difende disgiuntamente all'avvocato CARLO PRIMOSIG, giusta delega in atti;
CG513296 - ricorrenti
contro
AB RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LICINIO CALVO 41, presso lo studio dell'avvocato 2001 GIULIANA POLETTI PANE che lo difende anche 69 disgiuntamente all'avvocato LEONARDINA BOLOGNA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 735/98 del Tribunale di TRIESTE, I ° SEZ. CIVILE, emessa il 24/06/98 e depositata il 28/07/98 (R.G. 2202/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. AN Battista PETTI;
udito l'Avvocato Giuliana POLETTI PANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10 aprile 1987 la signora FE TI, nella veste di conduttrice di una locanda si- ta in Trieste, conveniva dinanzi al pretore la parte locatrice CH RE e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per il mancato pacifico godimen- to della cosa locata. Assumeva infatti che il ritardo nello svolgimento di lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento della locanda e gli altri lavori di ristrutturazione, avevano determinato la perdita della clientela e delle entrate della locanda. Il locatore si costituiva e contestava il fonda- 2 mento delle pretese. La lite era istruita con prove orali e consulenza tecnica d'ufficio. Il Pretore, con sentenza del 30 agosto 1991 riget- tava la domanda. Il primo giudice rilevava che nessun inadempimento contrattuale era rilevabile nella condotta tenuta dal locatore. La decisione era appellata dalla FE e quindi era riassunta dai suoi eredi. La controparte chiedeva il rigetto dell'appello. Con sentenza del I settembre 1998 il Tribunale di Trieste, quale giudice di appello rigettava l'appello e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese di secondo grado. Contro la decisione ricorrono gli eredi della Fer- ro deducendo unico articolato motivo;
resiste la con- troparte con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento. Deduce il ricorrente l'error iuris, per violazione e falsa applicazione degli articoli 1575 e 1576 C.C. (cui aggiunge, in sede argomentativa, la correlazione con l'art. 1571, come obbligo di assicurare il godimen- to della res locata) ed il difetto di motivazione in 3 relazione a punti decisivi non meglio indicati. La tesi dei ricorrenti è che i lavori di rifaci- dell'impianto di riscaldamento, protrattisi per mento quattro mesi, impedirono ai clienti di frequentare la locanda e quindi impedirono al conduttore di trarre una qualche utilità corrispettiva dalla impedita destina- zione dei locali all'accoglimento della clientela. Si contesta inoltre che l'onere della prova non fosse stato assolto dal conduttore;
si assume infatti che, in relazione alla violazione dell'obbligo contrat- tuale di garantire il godimento della res, era il loca- tore che doveva dimostrare la propria diligenza, anche in relazione a quanto posto in evidenza dalla stessa CTU anche per la possibile perdita della clientela. Si assume inoltre che, essendo la disputa stata posta in termini di an debeatur e non per il quantum, la conduttrice non aveva l'onere della prova del quan- tum stesso, che aveva peraltro precisato nella misura di cinque milioni. In senso contrario si osserva come i secondi giu- dici (contro la cui decisione possono essere unicamente mossi i rilievi critici), attraverso una valutazione analitica e complessiva degli elementi di prova e della analitica consulenza tecnica di ufficio, hanno esamina- to attentamente i due episodi (del 1983 e del 1985) che 4 avrebbero potuto determinare la perdita della clientela e del guadagno da parte del locandiere. Hanno poi esaminato anche la questione inerente ai lavori di ristrutturazione, iniziati nel 1986 ma ulti- mati nel 1998, inerenti per la gran parte a lavori dei locali esterni, non influenti sull'utilizzazione interni. In ordine a tali lavori, ancorchè eseguiti da una ditta, con dispersione di tempi rispetto al normale spedito procedere, la Corte da un lato ha rilevato che non emergeva una colpa (contrattuale) del locatore, quanto meno come "culpa in eligendo" e per la vigilanza della esecuzione dei lavori (e con ciò risulta implici- tamente rispettata la norma dello art. 1571 circa l'obbligo principale di assicurare il godimento della res ai sensi dell'art.1571 C.C.); d'altro lato ha escluso anche il profilo della responsabilità aquiliana (ff.8) rilevando che manca la dimostrazione del nesso causale tra "il ritardo" (inteso riferibile ad una con- dotta negligente) ed i danni lamentati e non provati. Questa parte della ratio decidendi non risulta pe- raltro espressamente impugnata e da sola è sufficiente a reggere la decisione. Non sussiste pertanto alcuna violazione delle nor- me sostanziali richiamate e nessun vizio della motiva- 5 zione, che risulta congrua ed adeguata in ordine alla valutazione delle prove ed alla esclusione della prova del quantum debeatur. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese ed onorari di questo giudizio di cassazione. Roma 17 gennaio 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE theth P 4 CANCELLIERE C1 AN MB hooos Depositata in Cancelleria 290000. Oggi, li - 9 MAG. 2001. IL CANCELLIERE A AN MB E R P U E S T R E N O O C UFFICIO DEUR ENTRATE ROMA 2 4. 4148919 SET. 2001 Registrate hold 200.000 1. versat DUECENT ☐☐☐ p. D e (D.ssa Maria Orazia DINP Il Responsabile Servicio Giugizian (Dr. M. RAC CHING 6