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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5610/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NA CA Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. IN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.5.2025 da 1) Parte_1
Nata a Rho (Mi), il 04/12/1986 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Clarita Bertaglia (C.F. – PEC C.F._2
presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) CP_1
Nato a nato a [...], il [...] Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Marcello Pastore (C.F. – PEC C.F._4
, presso il quale ha eletto domicilio telematico, Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) (anno 2016, atto n. 17 reg. dello stato civile del Comune di Rho (MI), parte II serie A), in separazione dei beni;
con i seguenti figli: (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Persona_1 C.F._5
Via Monte Nevoso 14 Rho (MI), cittadino italiano, minore di età; pagina 1 di 5 (C.F. ), a Rho (MI), il 09.02.2021, residente in [...] C.F._6
Monte Nevoso 14 Rho (MI), cittadina italiana, minore di età; FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.5.2025 ed integrato il 24.6.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli Parte_1 CP_1 stessi a vivere separati;
• ordinare al Comune di Rho (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
a) Affidamento di entrambi i figli congiuntamente tra i genitori e collocamento degli stessi prevalentemente presso l'abitazione materna;
b) Le decisioni di maggiore importanza concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione dei minori dovranno essere concordate congiuntamente dai genitori, valutate le capacità, inclinazioni e attitudini di preferenza dei bambini;
c) I genitori dovranno tenersi reciprocamente informati in merito agli spostamenti dei bambini;
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, con decorrenza dal venerdì sera dalle ore 19:30 fino alla domenica sera, quando avrà cura di portarli presso l'abitazione materna entro le ore 20:00 nel periodo invernale (novembre/fine marzo), mentre nel periodo estivo l'orario verrà spostato dalle ore 20:00 del venerdì sera sino alle ore 21:00 della domenica sera. Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli anche un'altra sera infrasettimanale nelle settimane il cui weekend sia di sua competenza, preferibilmente il giorno mercoledì dalla fine della scuola, riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva o, ove fosse impossibilitato, riportandoli alla madre alle ore 21:00. Nelle settimane il cui weekend non sia di sua competenza, il padre potrà tenere i figli anche un altro ulteriore giorno a sua scelta con le medesime modalità. Qualora il padre non possa tenere i figli in queste giornate infrasettimanali, per motivi di lavoro o altri contrattempi, provvederà ad organizzarsi, contattando la sorella o la nonna paterna, ovvero altre persone di famiglia o di sua fiducia. Allo stesso modo, nei weekend di competenza della madre, questa potrà autonomamente organizzarsi per la gestione dei figli qualora lei sia assente, anche contattando la sorella o la madre del padre;
e) Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni nel mese di agosto;
detto periodo sarà da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo diverso accordo tra le parti e potrà essere diviso in due settimane anche non consecutive;
f) Le vacanze di Natale saranno trascorse dai figli con le seguenti modalità: il 24/12 sempre con la mamma, il 25/12 sempre con il papà, dal 26/12 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01 con l'altro genitore, alternando i periodi di anno in anno;
g) Le vacanze pasquali verranno trascorse dai minori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in via alternata, di anno in anno, con ciascuno dei genitori, e i restanti giorni di vacanze scolastiche verranno suddivisi in accordo di anno in anno;
h) Nei ponti e le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, festività pagina 2 di 5 del S. Patrono, etc.) i genitori seguiranno il periodo di collocamento dei figli. Le vacanze di carnevale verranno trascorse dai figli con ciascun genitore, in via alternata, di anno in anno;
il giorno del compleanno di ciascun figlio i genitori si accorderanno su come gestirlo in modo che ognuno di loro possa festeggiarlo con i bambini;
i) Entrambi i genitori si impegnano a mettere in contatto e far conoscere gli eventuali nuovi compagni con modalità graduali, secondo accordi che verranno presi dagli stessi;
j) Tutto quanto precede si intende previsto fatti salvi migliori/diversi accordi tra le parti;
k) I genitori si impegnano e si obbligano a sostenere in ragione del 50% il pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, secondo quanto previsto nel Protocollo Tribunale di Milano che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
l) Le Parti concordano che l'assegno unico relativo ai figli venga percepito integralmente dalla sig.ra , anche relativamente ai periodi di permanenza dei minori presso l'abitazione paterna;
Pt_1
m) Il padre corrisponderà un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli di euro 400,00 oltre Istat complessivo per entrambi i figli, tenendo conto del fatto che il padre ha da tre anni alimentato un piano di accumulo in favore dei figli mediante versamenti di euro 100,00 al mese, che si impegna a mantenere fino al momento in cui verrà destinato ai figli. n) i genitori danno il preventivo assenso alla richiesta dei documenti per i minori, validi per l'espatrio.
***********************
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio Rho (MI) in data 09/07/2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. IN Di Peppe Dott. NA CA
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NA CA Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. IN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.5.2025 da 1) Parte_1
Nata a Rho (Mi), il 04/12/1986 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Clarita Bertaglia (C.F. – PEC C.F._2
presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) CP_1
Nato a nato a [...], il [...] Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Marcello Pastore (C.F. – PEC C.F._4
, presso il quale ha eletto domicilio telematico, Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) (anno 2016, atto n. 17 reg. dello stato civile del Comune di Rho (MI), parte II serie A), in separazione dei beni;
con i seguenti figli: (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Persona_1 C.F._5
Via Monte Nevoso 14 Rho (MI), cittadino italiano, minore di età; pagina 1 di 5 (C.F. ), a Rho (MI), il 09.02.2021, residente in [...] C.F._6
Monte Nevoso 14 Rho (MI), cittadina italiana, minore di età; FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.5.2025 ed integrato il 24.6.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli Parte_1 CP_1 stessi a vivere separati;
• ordinare al Comune di Rho (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
a) Affidamento di entrambi i figli congiuntamente tra i genitori e collocamento degli stessi prevalentemente presso l'abitazione materna;
b) Le decisioni di maggiore importanza concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione dei minori dovranno essere concordate congiuntamente dai genitori, valutate le capacità, inclinazioni e attitudini di preferenza dei bambini;
c) I genitori dovranno tenersi reciprocamente informati in merito agli spostamenti dei bambini;
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, con decorrenza dal venerdì sera dalle ore 19:30 fino alla domenica sera, quando avrà cura di portarli presso l'abitazione materna entro le ore 20:00 nel periodo invernale (novembre/fine marzo), mentre nel periodo estivo l'orario verrà spostato dalle ore 20:00 del venerdì sera sino alle ore 21:00 della domenica sera. Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli anche un'altra sera infrasettimanale nelle settimane il cui weekend sia di sua competenza, preferibilmente il giorno mercoledì dalla fine della scuola, riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva o, ove fosse impossibilitato, riportandoli alla madre alle ore 21:00. Nelle settimane il cui weekend non sia di sua competenza, il padre potrà tenere i figli anche un altro ulteriore giorno a sua scelta con le medesime modalità. Qualora il padre non possa tenere i figli in queste giornate infrasettimanali, per motivi di lavoro o altri contrattempi, provvederà ad organizzarsi, contattando la sorella o la nonna paterna, ovvero altre persone di famiglia o di sua fiducia. Allo stesso modo, nei weekend di competenza della madre, questa potrà autonomamente organizzarsi per la gestione dei figli qualora lei sia assente, anche contattando la sorella o la madre del padre;
e) Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni nel mese di agosto;
detto periodo sarà da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo diverso accordo tra le parti e potrà essere diviso in due settimane anche non consecutive;
f) Le vacanze di Natale saranno trascorse dai figli con le seguenti modalità: il 24/12 sempre con la mamma, il 25/12 sempre con il papà, dal 26/12 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01 con l'altro genitore, alternando i periodi di anno in anno;
g) Le vacanze pasquali verranno trascorse dai minori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in via alternata, di anno in anno, con ciascuno dei genitori, e i restanti giorni di vacanze scolastiche verranno suddivisi in accordo di anno in anno;
h) Nei ponti e le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, festività pagina 2 di 5 del S. Patrono, etc.) i genitori seguiranno il periodo di collocamento dei figli. Le vacanze di carnevale verranno trascorse dai figli con ciascun genitore, in via alternata, di anno in anno;
il giorno del compleanno di ciascun figlio i genitori si accorderanno su come gestirlo in modo che ognuno di loro possa festeggiarlo con i bambini;
i) Entrambi i genitori si impegnano a mettere in contatto e far conoscere gli eventuali nuovi compagni con modalità graduali, secondo accordi che verranno presi dagli stessi;
j) Tutto quanto precede si intende previsto fatti salvi migliori/diversi accordi tra le parti;
k) I genitori si impegnano e si obbligano a sostenere in ragione del 50% il pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, secondo quanto previsto nel Protocollo Tribunale di Milano che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
l) Le Parti concordano che l'assegno unico relativo ai figli venga percepito integralmente dalla sig.ra , anche relativamente ai periodi di permanenza dei minori presso l'abitazione paterna;
Pt_1
m) Il padre corrisponderà un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli di euro 400,00 oltre Istat complessivo per entrambi i figli, tenendo conto del fatto che il padre ha da tre anni alimentato un piano di accumulo in favore dei figli mediante versamenti di euro 100,00 al mese, che si impegna a mantenere fino al momento in cui verrà destinato ai figli. n) i genitori danno il preventivo assenso alla richiesta dei documenti per i minori, validi per l'espatrio.
***********************
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio Rho (MI) in data 09/07/2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. IN Di Peppe Dott. NA CA
Visto, per acquiescenza alla sentenza
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