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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 16721/24 R.G., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro De Angelis Parte_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Fabio Bifulco Controparte_1
Resistente
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano CP_2
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.7.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9026533307 notificatagli il 21.6.2024 ed avverso quei CP_ sottostanti avvisi di addebito, con cui gli veniva intimato il pagamento di contributi omessi negli anni 2017- 2019 per il complessivo importo di euro 11.106,04.
A fondamento dell'opposizione proposta eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie portate dai singoli avvisi di addebito assumendo che non gli erano mai stati notificati e chiedeva dichiararsi prescritta la pretesa avanzata nei suoi confronti.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nonché il difetto di interesse ad agìre del ricorrente, non portatore di un interesse qualificato ad agìre ex art. 3bis DL 146/2021. L'Istituto deduceva la regolare notificazione degli avvisi di addebito e quindi la inammissibilità dell'opposizione essendo stata proposta tardivamente dopo l'inutile decorso del termine di giorni
40 dalla notifica degli avvisi di addebito come prescritto dall'art. 24 D.Lgvo n. 46/1999; ne conseguiva, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche tenuto conto della sospensione nel termine prescrizionale, come previsto dalla legislazione in materia di emergenza
COVID per un periodo complessivo di 311 giorni.
CP_ L' deduceva, infine, infine che parte ricorrente risultava iscritto alla gestione commercianti della sede di Napoli dal 22.6.1998 al 31.12.2018 e che la delibera di cessazione era stata inviata CP_ all' da parte della CCIA solo in data 10.6.2023 cosicchè in data 12.6.2023 aveva tempestivamente proceduto alla cancellazione della posizione alla data del 31.12.2018 ed aveva adottato un provvedimento di sgravio degli avvisi di addebito relativi al periodo successivo alla cancellazione.
Tra questi ultimi vi era, in particolare, l'avviso di addebito numero 371 2019 0019332561 che era stato oggetto di sgravio parziale in quanto in esso era inserita anche la quarta rata dei contributi fissi 2018 che, invece, erano dovuti in quanto anteriori alla cancellazione.
Concludeva quindi per sentire dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse qualificato ad agire e, in subordine, per sentir dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere relativamente all'avviso di addebito n. 371 2019 0019332561, con rigetto dell'opposizione per gli altri avvisi di addebito in quanto portatori di crediti non prescritti.
Si costituiva in giudizio anche che argomentava sulla tardività e infondatezza Controparte_1 CP_ dell'opposizione proposta avendo l' provveduto alla rituale notifica degli avvisi di addebito e avendo essa stessa notificato sia il preavviso di fermo n. 071 8020190000140064000 in data
11/12/2019 relativo alla cartella di pagamento n.071 2018 0006556103, sia la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno impugnazione.
Essa deduceva, quindi, che non sarebbe maturato il termine quinquennale di prescrizione anche tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid e concludeva per il rigetto del ricorso.
Assegnato il termine per il deposito di note illustrative, all'odierna udienza del 23.6.2025, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui il G.L. dava lettura alle parti.
CP_ Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per la carenza di un interesse qualificato ad agire in capo al ricorrente.
Premesso che l'odierno giudizio non ha carattere impugnatorio come è, invece, per il giudizio tributario e che, quindi, non ha senso, in questa sede, operare un distinguo tra atti impugnabili e atti non impugnabili, l'assunto della carenza di interesse ad agire trova il proprio fondamento nella previsione di cui al D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021 n.215, che, con l'art.3 bis, ha modificato l'art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, aggiungendo il comma 4 bis, così disponendo:"
4-bis. L' estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Nel caso di specie, non può, però, sostenersi che il ricorso sarebbe stato ammissibile solo se il ricorrente avesse fornito la prova che l'interesse ad agire sotteso alla impugnativa dell'intimazione di pagamento derivi da a) pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
b) blocco dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione;
c) perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica amministrazione, cioè da uno dei casi che il legislatore ha ritenuto connotati da una presunzione iuris et de jure di sussistenza dell'interesse ad agire.
La norma, infatti, si riferisce alla sola specifica ipotesi dell'impugnazione “diretta” dell'estratto di ruolo, cioè di un atto interno al Concessionario per la Riscossione, unitamente o meno alle cartelle sottostanti che si assumono invalidamente notificate oppure non notificate affatto.
In relazione al credito portato dall'estratto di ruolo, difetta l'interesse dell' “impugnante” ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo di tale credito perché manca qualunque forma di manifestazione all'esterno dell'intento dell'Ente impositore e del Concessionario della
Riscossione di voler realizzare quel credito (risultante dall'estratto di ruolo) attivando il procedimento di riscossione.
In presenza dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo - difettando l'avvio della procedura di riscossione – la parte può, quindi, far accertare l'insussistenza del proprio obbligo solo nei casi residuali previsti dalla legge citata.
Diverso è il caso in cui, come nell'odierna fattispecie, il ricorrente non impugni direttamente l'estratto di ruolo (sul presupposto della mancata notifica degli atti prodromici sottostanti), ma impugni un atto –anche solo prodromico ad una futura esecuzione- con cui sia manifestato l'intendimento dell'Ente creditore e del Concessionario per la Riscossione di riscuotere quel credito.
A fronte di tale manifestata volontà, il ricorrente ha certamente interesse ad agire per far accertare l'insussistenza del credito per la cui riscossione è stata minacciato l'avvio della procedura esecutiva (o l'iscrizione ipotecaria, o il fermo amministrativo di un veicolo) in caso di mancato pagamento nel termine di legge. La situazione di chi, assumendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito, si rechi dal facendosi rilasciare, ai fini impugnatori, un estratto del ruolo – cioè un CP_3 atto interno al , nell'asserita mancata notifica di qualunque altro che evidenzi la CP_3 volontà di riscossione del credito (magari perché, essendo quest'ultimo prescritto, il abbia deciso di non avviare la procedura esecutiva), è del tutto diversa dalla CP_3 situazione dell'odierno ricorrente al quale, invece, - proprio attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento (che è un atto non meramente interno al , ma che ha una valenza CP_3 esterna) – sia stata comunicata la volontà di recuperare il credito.
Mentre nel caso di impugnazione “diretta” dell'estratto di ruolo manca una res litigiosa proprio perché il titolare del credito ed il concessionario per la riscossione non hanno manifestato alcuna volontà di riscossione, invece nel caso di specie, la res litigiosa c'è e consiste nell'opposta posizione delle parti rispettivamente di affermazione di un credito che si è dichiarato di voler riscuotere e di negazione di quel credito.
Il ricorrente ha, in questo caso, un interesse concreto ed attuale a proporre una domanda di accertamento negativo del credito azionato nei suoi confronti proprio perchè non vi è una semplice iscrizione a ruolo di quel credito, ma vi è qualcosa di più e, cioè, l'essersi il creditore (o il concessionario per la riscossione) attivato per far valere il suo diritto nei confronti del preteso debitore.
Ciò è particolarmente vero nel caso in esame in cui è stato impugnata una intimazione di pagamento che equivale ad un atto di precetto;
è, però, altrettanto vero per qualunque atto
(anche solo prodromico al procedimento esecutivo) con cui venga manifestata all'esterno la volontà di realizzare quel credito e ciò, come si è detto, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di atto che rientri o meno nell'elenco degli atti impugnabili previsti dall'art. 19 DLT
n.546/92 non essendo il giudizio dinanzi al giudice del lavoro costruito come un processo di natura impugnatoria.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'intimazione di pagamento opposta si riferisce ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 071 2018 000 6556103 relativa a contributi dovuti alla gestione commercianti 2017 che risulta essere stata notificata con racc. A.R. 66548427476- 5 in data
16/08/2018
2) avviso di addebito n. 371 2018 000 20859192 relativa al contributi dovuti alla gestione commercianti 2017-2018, notificata con racc. A.R. n. 68954507278- 2 in data 19/02/2019;
3) avviso di addebito n. 371 2019 0007473748 notificata con racc. AR n. 68956008726- 7 in data
01/08/2019 relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti 2018; 4) avviso di addebito n. 371 2019 0019332561 relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti 2018-2019 notificato il 15/01/2020 con racc. A.R. n. 68957544392- 2;
La notifica dell'unica cartella di pagamento e degli avvisi di addebito è avvenuta in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 che testualmente dispone che “L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante CP_ dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”
In ordine alle notificazioni a mezzo posta va osservato che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale puo' essere notificato l'atto senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e' quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982 n.
890 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui e' stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all' art. 1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione e non è, pertanto, necessaria né la raccomandata informativa di cui all'art. 39 c.p.c., né quella di cui all'art. 7, u.c., L. 890/82, né è necessario che il soggetto notificante dia prova del contenuto del plico spedito con raccomandata, spettando al destinatario (e non al mittente) la prova che il plico non contenesse l'atto (Cass. 15.7.2016 n. 14501; Cass. n.
12083/2016; Cass. n. 5397/2016; Cass. n. 9111/2012; Cass. n. 117598/2010).
La relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e quello a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed impugnabile solo con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 3254/2016).
Nel caso in esame, la notifica a mezzo posta risulta effettuata presso il domicilio del ricorrente, nè quest'ultimo ha svolto alcuna deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza degli atti arrivati nella sua sfera di conoscibilità di cui all'art. 1335 c.c., di tal che deve ritenersi che egli, pur essendo stato ritualmente posto in condizione di conoscere l'atto impugnato, abbia inutilmente fatto decorrere il termine per proporre tempestiva opposizione.
In relazione alla cartella di pagamento ed agli avvisi di addebito opposti è, quindi, scaduto il termine perentorio per proporre l' opposizione di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999; l'inutile decorso di tale termine, determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo. Ne consegue che alla parte è precluso far valere quelle ragioni di merito che avrebbe potuto e dovuto proporre in sede di tempestiva opposizione all'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'atto oggetto di contestazione (o di venti giorni in relazione ai motivi di opposizione sollevati per vizi di forma dell'atto ex art. 617 c.p.c.), proprio perché la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito si è cristallizzata, divenendo definitiva.
Non può, quindi, essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata in riferimento al periodo compreso tra la data di insorgenza del credito e quello di notifica dell'avviso di addebito.
Il ricorrente – in presenza della valida notificazione dell'avviso di addebito e delle cartelle di pagamento– può, invece, eccepire il maturarsi della prescrizione in relazione al periodo successivo alla notifica di tali atti, atteso che da quel momento decorre un nuovo termine di prescrizione quinquennale, come ha affermato la Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
23397/2016).
Infatti, nel caso in cui, come in quello di specie, l'opposizione sia tardiva e, quindi, inammissibile per essere state le cartelle regolarmente notificate, è sempre possibile proporre un'azione di accertamento negativo del credito, per eventi modificativi o estintivi del credito successivi alla notifica della cartella, essendo stati gli stessi convenuti, con le loro difese, a radicare, nel caso in esame, l'interesse ad agire del ricorrente.
Quest'ultimo ha sollevato l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito e delle cartelle di pagamento.
L'eccezione, però, è infondata.
In relazione alla cartella di pagamento n. 071 2018 000 6556103 relativa a contributi dovuti alla gestione commercianti 2017 non è maturata la prescrizione quinquennale: essa è stata notificata con racc. A.R. 66548427476- 5 in data 16/08/2018; a tale notifica è seguito l'atto interruttivo rappresentato dal preavviso di fermo amministrativo n. 071 80201900014064 notificato l'11.12.2019 con racc. A.R. n. 57327160685-5 e poi l'intimazione di pagamento notificata il
21.6.2024.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito, alla notifica dell'odierna intimazione di pagamento non era decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle date di rispettiva notifica poiché occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria , sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Altresì, ai sensi dell'art..11, comma 9, d.l. n.183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.21/2021, detti termini sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione è infondata: infatti, essendo stati gli avvisi di addebito notificati a decorrere da Febbraio 2019 in poi, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 21/06/2024, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale considerati i predetti periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni,
Solo per l'avviso di addebito n. 371 2019 0019332561 relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti 2018-2019 non sono dovuti i contributi per l'anno 2019 e ciò non per i motivi di CP_ opposizione articolati in ricorso, ma per aver l' adottato un provvedimento di sgravio parziale
– limitatamente all'anno 2019 - relativo all'avviso di addebito numero 371 2019 001933 2561000 risultando la posizione del ricorrente cancellata con decorrenza 31/12/2018 e non essendo, per tale motivo, dovuti alla Gestione Commercianti i contributi dall'1.1.2019.
Solo in relazione a tale avviso di addebito va, quindi, dichiarata la cessazione parziale della CP_ materia del contendere limitatamente contributi dovuti nell'anno 2019 che lo stesso ha riconosciuto non dovuti
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite di seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando tra le parti così provvede
--Rigetta l'opposizione;
-Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai contributi 2019;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.600.00 a CP_ favore dell' e nella misura di euro 1.200,00 a favore di , oltre rimborso Controparte_1 spese generali, Iva e Cpa.
Napoli, 23.6.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 16721/24 R.G., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro De Angelis Parte_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Fabio Bifulco Controparte_1
Resistente
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano CP_2
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.7.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9026533307 notificatagli il 21.6.2024 ed avverso quei CP_ sottostanti avvisi di addebito, con cui gli veniva intimato il pagamento di contributi omessi negli anni 2017- 2019 per il complessivo importo di euro 11.106,04.
A fondamento dell'opposizione proposta eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie portate dai singoli avvisi di addebito assumendo che non gli erano mai stati notificati e chiedeva dichiararsi prescritta la pretesa avanzata nei suoi confronti.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nonché il difetto di interesse ad agìre del ricorrente, non portatore di un interesse qualificato ad agìre ex art. 3bis DL 146/2021. L'Istituto deduceva la regolare notificazione degli avvisi di addebito e quindi la inammissibilità dell'opposizione essendo stata proposta tardivamente dopo l'inutile decorso del termine di giorni
40 dalla notifica degli avvisi di addebito come prescritto dall'art. 24 D.Lgvo n. 46/1999; ne conseguiva, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche tenuto conto della sospensione nel termine prescrizionale, come previsto dalla legislazione in materia di emergenza
COVID per un periodo complessivo di 311 giorni.
CP_ L' deduceva, infine, infine che parte ricorrente risultava iscritto alla gestione commercianti della sede di Napoli dal 22.6.1998 al 31.12.2018 e che la delibera di cessazione era stata inviata CP_ all' da parte della CCIA solo in data 10.6.2023 cosicchè in data 12.6.2023 aveva tempestivamente proceduto alla cancellazione della posizione alla data del 31.12.2018 ed aveva adottato un provvedimento di sgravio degli avvisi di addebito relativi al periodo successivo alla cancellazione.
Tra questi ultimi vi era, in particolare, l'avviso di addebito numero 371 2019 0019332561 che era stato oggetto di sgravio parziale in quanto in esso era inserita anche la quarta rata dei contributi fissi 2018 che, invece, erano dovuti in quanto anteriori alla cancellazione.
Concludeva quindi per sentire dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse qualificato ad agire e, in subordine, per sentir dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere relativamente all'avviso di addebito n. 371 2019 0019332561, con rigetto dell'opposizione per gli altri avvisi di addebito in quanto portatori di crediti non prescritti.
Si costituiva in giudizio anche che argomentava sulla tardività e infondatezza Controparte_1 CP_ dell'opposizione proposta avendo l' provveduto alla rituale notifica degli avvisi di addebito e avendo essa stessa notificato sia il preavviso di fermo n. 071 8020190000140064000 in data
11/12/2019 relativo alla cartella di pagamento n.071 2018 0006556103, sia la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno impugnazione.
Essa deduceva, quindi, che non sarebbe maturato il termine quinquennale di prescrizione anche tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid e concludeva per il rigetto del ricorso.
Assegnato il termine per il deposito di note illustrative, all'odierna udienza del 23.6.2025, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui il G.L. dava lettura alle parti.
CP_ Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per la carenza di un interesse qualificato ad agire in capo al ricorrente.
Premesso che l'odierno giudizio non ha carattere impugnatorio come è, invece, per il giudizio tributario e che, quindi, non ha senso, in questa sede, operare un distinguo tra atti impugnabili e atti non impugnabili, l'assunto della carenza di interesse ad agire trova il proprio fondamento nella previsione di cui al D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021 n.215, che, con l'art.3 bis, ha modificato l'art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, aggiungendo il comma 4 bis, così disponendo:"
4-bis. L' estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Nel caso di specie, non può, però, sostenersi che il ricorso sarebbe stato ammissibile solo se il ricorrente avesse fornito la prova che l'interesse ad agire sotteso alla impugnativa dell'intimazione di pagamento derivi da a) pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
b) blocco dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione;
c) perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica amministrazione, cioè da uno dei casi che il legislatore ha ritenuto connotati da una presunzione iuris et de jure di sussistenza dell'interesse ad agire.
La norma, infatti, si riferisce alla sola specifica ipotesi dell'impugnazione “diretta” dell'estratto di ruolo, cioè di un atto interno al Concessionario per la Riscossione, unitamente o meno alle cartelle sottostanti che si assumono invalidamente notificate oppure non notificate affatto.
In relazione al credito portato dall'estratto di ruolo, difetta l'interesse dell' “impugnante” ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo di tale credito perché manca qualunque forma di manifestazione all'esterno dell'intento dell'Ente impositore e del Concessionario della
Riscossione di voler realizzare quel credito (risultante dall'estratto di ruolo) attivando il procedimento di riscossione.
In presenza dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo - difettando l'avvio della procedura di riscossione – la parte può, quindi, far accertare l'insussistenza del proprio obbligo solo nei casi residuali previsti dalla legge citata.
Diverso è il caso in cui, come nell'odierna fattispecie, il ricorrente non impugni direttamente l'estratto di ruolo (sul presupposto della mancata notifica degli atti prodromici sottostanti), ma impugni un atto –anche solo prodromico ad una futura esecuzione- con cui sia manifestato l'intendimento dell'Ente creditore e del Concessionario per la Riscossione di riscuotere quel credito.
A fronte di tale manifestata volontà, il ricorrente ha certamente interesse ad agire per far accertare l'insussistenza del credito per la cui riscossione è stata minacciato l'avvio della procedura esecutiva (o l'iscrizione ipotecaria, o il fermo amministrativo di un veicolo) in caso di mancato pagamento nel termine di legge. La situazione di chi, assumendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito, si rechi dal facendosi rilasciare, ai fini impugnatori, un estratto del ruolo – cioè un CP_3 atto interno al , nell'asserita mancata notifica di qualunque altro che evidenzi la CP_3 volontà di riscossione del credito (magari perché, essendo quest'ultimo prescritto, il abbia deciso di non avviare la procedura esecutiva), è del tutto diversa dalla CP_3 situazione dell'odierno ricorrente al quale, invece, - proprio attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento (che è un atto non meramente interno al , ma che ha una valenza CP_3 esterna) – sia stata comunicata la volontà di recuperare il credito.
Mentre nel caso di impugnazione “diretta” dell'estratto di ruolo manca una res litigiosa proprio perché il titolare del credito ed il concessionario per la riscossione non hanno manifestato alcuna volontà di riscossione, invece nel caso di specie, la res litigiosa c'è e consiste nell'opposta posizione delle parti rispettivamente di affermazione di un credito che si è dichiarato di voler riscuotere e di negazione di quel credito.
Il ricorrente ha, in questo caso, un interesse concreto ed attuale a proporre una domanda di accertamento negativo del credito azionato nei suoi confronti proprio perchè non vi è una semplice iscrizione a ruolo di quel credito, ma vi è qualcosa di più e, cioè, l'essersi il creditore (o il concessionario per la riscossione) attivato per far valere il suo diritto nei confronti del preteso debitore.
Ciò è particolarmente vero nel caso in esame in cui è stato impugnata una intimazione di pagamento che equivale ad un atto di precetto;
è, però, altrettanto vero per qualunque atto
(anche solo prodromico al procedimento esecutivo) con cui venga manifestata all'esterno la volontà di realizzare quel credito e ciò, come si è detto, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di atto che rientri o meno nell'elenco degli atti impugnabili previsti dall'art. 19 DLT
n.546/92 non essendo il giudizio dinanzi al giudice del lavoro costruito come un processo di natura impugnatoria.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'intimazione di pagamento opposta si riferisce ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 071 2018 000 6556103 relativa a contributi dovuti alla gestione commercianti 2017 che risulta essere stata notificata con racc. A.R. 66548427476- 5 in data
16/08/2018
2) avviso di addebito n. 371 2018 000 20859192 relativa al contributi dovuti alla gestione commercianti 2017-2018, notificata con racc. A.R. n. 68954507278- 2 in data 19/02/2019;
3) avviso di addebito n. 371 2019 0007473748 notificata con racc. AR n. 68956008726- 7 in data
01/08/2019 relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti 2018; 4) avviso di addebito n. 371 2019 0019332561 relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti 2018-2019 notificato il 15/01/2020 con racc. A.R. n. 68957544392- 2;
La notifica dell'unica cartella di pagamento e degli avvisi di addebito è avvenuta in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 che testualmente dispone che “L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante CP_ dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”
In ordine alle notificazioni a mezzo posta va osservato che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale puo' essere notificato l'atto senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e' quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982 n.
890 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui e' stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all' art. 1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione e non è, pertanto, necessaria né la raccomandata informativa di cui all'art. 39 c.p.c., né quella di cui all'art. 7, u.c., L. 890/82, né è necessario che il soggetto notificante dia prova del contenuto del plico spedito con raccomandata, spettando al destinatario (e non al mittente) la prova che il plico non contenesse l'atto (Cass. 15.7.2016 n. 14501; Cass. n.
12083/2016; Cass. n. 5397/2016; Cass. n. 9111/2012; Cass. n. 117598/2010).
La relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e quello a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed impugnabile solo con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 3254/2016).
Nel caso in esame, la notifica a mezzo posta risulta effettuata presso il domicilio del ricorrente, nè quest'ultimo ha svolto alcuna deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza degli atti arrivati nella sua sfera di conoscibilità di cui all'art. 1335 c.c., di tal che deve ritenersi che egli, pur essendo stato ritualmente posto in condizione di conoscere l'atto impugnato, abbia inutilmente fatto decorrere il termine per proporre tempestiva opposizione.
In relazione alla cartella di pagamento ed agli avvisi di addebito opposti è, quindi, scaduto il termine perentorio per proporre l' opposizione di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999; l'inutile decorso di tale termine, determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo. Ne consegue che alla parte è precluso far valere quelle ragioni di merito che avrebbe potuto e dovuto proporre in sede di tempestiva opposizione all'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'atto oggetto di contestazione (o di venti giorni in relazione ai motivi di opposizione sollevati per vizi di forma dell'atto ex art. 617 c.p.c.), proprio perché la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito si è cristallizzata, divenendo definitiva.
Non può, quindi, essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata in riferimento al periodo compreso tra la data di insorgenza del credito e quello di notifica dell'avviso di addebito.
Il ricorrente – in presenza della valida notificazione dell'avviso di addebito e delle cartelle di pagamento– può, invece, eccepire il maturarsi della prescrizione in relazione al periodo successivo alla notifica di tali atti, atteso che da quel momento decorre un nuovo termine di prescrizione quinquennale, come ha affermato la Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
23397/2016).
Infatti, nel caso in cui, come in quello di specie, l'opposizione sia tardiva e, quindi, inammissibile per essere state le cartelle regolarmente notificate, è sempre possibile proporre un'azione di accertamento negativo del credito, per eventi modificativi o estintivi del credito successivi alla notifica della cartella, essendo stati gli stessi convenuti, con le loro difese, a radicare, nel caso in esame, l'interesse ad agire del ricorrente.
Quest'ultimo ha sollevato l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito e delle cartelle di pagamento.
L'eccezione, però, è infondata.
In relazione alla cartella di pagamento n. 071 2018 000 6556103 relativa a contributi dovuti alla gestione commercianti 2017 non è maturata la prescrizione quinquennale: essa è stata notificata con racc. A.R. 66548427476- 5 in data 16/08/2018; a tale notifica è seguito l'atto interruttivo rappresentato dal preavviso di fermo amministrativo n. 071 80201900014064 notificato l'11.12.2019 con racc. A.R. n. 57327160685-5 e poi l'intimazione di pagamento notificata il
21.6.2024.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito, alla notifica dell'odierna intimazione di pagamento non era decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle date di rispettiva notifica poiché occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria , sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Altresì, ai sensi dell'art..11, comma 9, d.l. n.183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.21/2021, detti termini sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione è infondata: infatti, essendo stati gli avvisi di addebito notificati a decorrere da Febbraio 2019 in poi, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 21/06/2024, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale considerati i predetti periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al
30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni,
Solo per l'avviso di addebito n. 371 2019 0019332561 relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti 2018-2019 non sono dovuti i contributi per l'anno 2019 e ciò non per i motivi di CP_ opposizione articolati in ricorso, ma per aver l' adottato un provvedimento di sgravio parziale
– limitatamente all'anno 2019 - relativo all'avviso di addebito numero 371 2019 001933 2561000 risultando la posizione del ricorrente cancellata con decorrenza 31/12/2018 e non essendo, per tale motivo, dovuti alla Gestione Commercianti i contributi dall'1.1.2019.
Solo in relazione a tale avviso di addebito va, quindi, dichiarata la cessazione parziale della CP_ materia del contendere limitatamente contributi dovuti nell'anno 2019 che lo stesso ha riconosciuto non dovuti
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite di seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando tra le parti così provvede
--Rigetta l'opposizione;
-Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai contributi 2019;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.600.00 a CP_ favore dell' e nella misura di euro 1.200,00 a favore di , oltre rimborso Controparte_1 spese generali, Iva e Cpa.
Napoli, 23.6.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)